Anno 1997
Numero 16
Data 05/06/1997
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 5 giugno 1997, n. 16

Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997- 1999.



TITOLO 1

NORME DI BILANCIO





Art. 1

(Stato di previsione delle entrata)


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, e approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio finanziario 1997.



Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, e approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di cassa.
2. In conseguenza della mancata definizione nel corso del 1996 del mutuo a completamento del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in L. 1.203.303.535.957, e iscritta la somma di lire 403 miliardi in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1997.
3. Al finanziamento della somma di cui al comma 2 si provvede, per l esercizio finanziario 1997, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e secondo i criteri e le modalita di cui all art. 15 della presente legge.



Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)


1. E autorizzato l impegno delle spese della Regione per l esercizio finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all art. 2, fatto salvo l impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norme degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l esercizio finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all art. 2.



Art. 4

(Modifiche della codifica regionale e interregionale di bilancio)


1. In considerazione della introduzione, a decorrere dallesercizio 1997, del nuovo programma informatico di contabilita e delle specifiche codifiche introdotte in connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio per settori di intervento, la Ragioneria e autorizzata ad apportare d ufficio ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione regionale.



Art. 5

(Quadro generale riassuntivo)


1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l anno finanziario 1997, di cui all allegato n. 1 alla presente legge.



Art. 6

(Elenco spese obbligatorie)


1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilita quelle descritte nell elenco allegato n. 2 alla presente legge.


Art. 7

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l esercizio finanziario 1997 in lire 4.143.352.000, e iscritto al cap. 1110010 ed e gestito a termini dell art. 36 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 8

(Fondo di riserva per spese impreviste)


1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l esercizio finanziario 1997 in lire 1 miliardo 219 milioni, e iscritto al capitolo 1110030 ed e gestito a termini dell art. 37 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 9

(Fondo di riserva di cassa)


1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l esercizio finanziario 1997 in lire 437.789.202.073, e iscritto al cap. 1110020 ed e gestito a termini dell art. 41 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.
2. La Giunta regionale e autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 del predetto art. 41 della legge regionale di contabilita.



Art. 10

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)


1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell anno 1997 e iscritto al capitolo 1110070 ed e gestito a termini dell art. 38 della legge di contabilita regionale.
2. L allegato n. 3 della presente legge indica l oggetto e l importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell anno 1997.



Art. 11

(Fondo per residui passivi perenti)


1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l esercizio finanziario 1997 in lire 25 miliardi, e iscritto al cap. 1110045 ed e gestito a termini dell art. 71 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.


Art. 12

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)


1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui all art. 45, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spese per l esercizio finanziario 1997.


Art. 13

Fondo per la reiscrizione delle economie a destinazione vincolata)


1. Il fondo per la reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei rispettivi esercizi di mantenimento dei residui di stanziamento relativi agli anni 1996 e precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di destinazione, e iscritto al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire 372.472.008.164.
2. Alla riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di spesa interessati, mediante prelevamenti delle somme occorrenti dal fondo di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica circa l avvenuto accertamento della correlata posta in entrata.
3. La Giunta regionale e autorizzata ad apportare ogni necessaria modifica alla entita del fondo di cui al comma 1 qualora, a seguito di successive rideterminazioni ricognitive risulti necessario dimensionare il predetto fondo alle effettive risultanze gestionali in dipendenza di minori o maggiori accertamenti di entrata e di spesa.



Art. 14

(Bilancio pluriennale)


1. A norma dell art. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, e approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1997- 1999 nel testo allegato alla presente legge.


TITOLO 2

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA

SITUAZIONE DEBITORIA





Art. 15

(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione)


1. Al fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui all art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell art. 20 del decreto legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, e autorizzata a contrarre con Aziende e istituti di credito ordinario nonche con la Cassa depositi e prestiti il relativo mutuo per un importo massimo di lire 403 miliardi e subordinatamente alla verifica delle reali necessita finanziarie del bilancio regionale da valutare sulla base delle risultanze del rendiconto generale per l esercizio finanziario 1995.
2. Il mutuo sara stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante piu conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima dell ammortamento di venti anni.
3. A tal fine e autorizzata l iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, al capitolo 1122015, della somma di lire 5 miliardi quali interessi di preammortamento, nonche l iscrizione nel bilancio pluriennale 1998- 1999, al capitolo 1122020, della spesa annua di lire 41.813.000.000 per il servizio di ammortamento.
4. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere all assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalita previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita di ammortamento e degli interessi del mutuo e garantito dalla Regione mediante l iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui la comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro del Presidente della Regione.
7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell art. 36, comma 3, della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 16

(Mutuo per il consolidamento dei debiti fuori bilancio)


1. L annualita di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalla definizione delle operazioni di ricontrattazione e consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene elevata a lire 215 miliardi al fine di considerare il previsto consolidamento - da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi - dei debiti nel settore edilizio maturati nel corso del 1996 per un ammontare di lire 96 miliardi.
2. Per le finalita di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli anni 1997 e 1998, e iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 232 miliardi per l anno 1998 e di lire 250 miliardi per l anno 1999.
3. Il pagamento delle annualita di ammortamento e degli interessi dei mutui e garantito dalla regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l effettuazione dei pagamenti.
4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all art. 3, comma 2, della legge n. 549 del 1995, da attivare per mezzo di delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all art. 3, comma 6 della medesima legge n. 549 del 1995.



Art. 17

(Ricontrattazione tassi di interesse)


1. La Giunta regionale e autorizzata a contrarre la rimodulazione, anche per singole tranches, dell intesa convenzionale sottoscritta sia con riferimento alla durata che ai tassi.
2. La Giunta regionale e autorizzata altresi, in alternativa, a provvedere alla estinzione, in tutto o in parte, delle diverse tranches dell intesa stessa previa acquisizione da una o piu banche anche straniere di nuovi finanziamenti a condizioni globalmente piu favorevoli.
3. L obiettivo potra essere perseguito anche con l affidamento, senza oneri per l Amministrazione regionale, di uno specifico incarico a una banca anche straniera.



Art. 18

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)


1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 000315, 000316 e 000317 del bilancio di previsione per l anno 1997 le somme rispettivamente di lire 3 miliardi quale quota interessi, di lire 3 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 1 miliardo quali spese procedimentali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 e quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.



TITOLO 3

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL

RISANAMENTO FINANZIARIO





Art. 19

(Disposizioni urgenti per le attivita di formazione professionale)


1. L art. 6 della legge regionale 28 marzo 1997, 11 e modificato come segue:
<< L art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29 e cosi sostituito:
1. La Regione riconosce, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita formative autonomamente finanziate e avviate nell anno 1996 a condizione che:
a) sia stata prodotta domanda prima dell avvio dell attivita;
b) la data di inizio dell attivita corsuale sia stata comunicata da ciascun gestore e sia stata accertata dall ufficio ATVC;
c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell inizio dell attivita;
d) le sedi di svolgimento dell attivita siano dichiarate idonee;
e) sia accertato il regolare svolgimento dell attivita.
2. La Regione riconosce, altresi, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/ 95 di cui alla deliberazione consiliare n. 983 dell 8 marzo 1995 purche siano verificate le condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1.
3. RINVIATO DAL GOVERNO.
4. Le attivita di formazione professionale autonomamente finanziate dai promotori da avviarsi negli anni 1998 e successivi saranno autorizzate dall Assessore alla formazione professionale a seguito di richieste avanzate dai promotori stessi, corredate della documentazione di rito, entro il 30 settembre di ogni anno.



Art. 20

(Disposizioni in materia sanitaria)


1. RINVIATO DAL GOVERNO.
2. La lettera c) del comma 1 dell art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 e sostituita dalla seguente:
c) una quota non superiore all 1 per cento da utilizzarsi per consentire attivita di ricerca finalizzata nell ambito delle Aziende ospedaliere e/ o per il finanziamento di progetti - obiettivo e di interventi particolari di cui all art. 9 prioritariamente per la emergenza - urgenza e controllo di qualita.
3. Il comma 1 dell art. 46 della legge regionale n. 38 del 1994 e sostituito dal seguente:
<< 1. Fino al 31 dicembre 1997 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilita finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 Norme di contabilita e di amministrazione del patrimonio delle Unita Sanitarie Locali e sue modificazioni.
Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per l esercizio 1997. Entro il suddetto termine i Direttori generali devono porre in essere tutti gli adempimenti necessari per             l attivazione del nuovo sistema contabile. In caso di inadempienza, la Regione provvede a comminare le sanzioni di cui all art. 2, comma 2, del dm sanita del 25 febbraio 1997.
La Regione provvede alla predisposizione dello schema di bilancio ex art. 16, comma 2, della legge regionale n. 38 del             1994 ed emana indirizzi alle ASL e alle Aziende ospedaliere entro il 30 settembre 1997>>.
4. La Regione provvede al finanziamento delle quote a proprio carico concernenti il ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1990 e 1991 mediante l utilizzo di eventuali avanzi verificatisi nell ambito della gestione sanitaria a decorrere dall anno 1995, in attuazione dell art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per la parte eventualmente non coperta si provvede mediante alienazioni di beni disponibili di cui all art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ovvero contrazioni di mutui.
5. I pagamenti dovuti per le prestazioni di degenza e ambulatoriali, rese a partire dall anno 1997 dagli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici nonche dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata sono, effettuati dalla USL nel cui territorio e ubicata la sede della istituzione, fatta salva la compensazione finanziaria della mobilita sanitaria per le prestazioni rese ai cittadini residenti in altri ambiti territoriali. Per l anno 1997 la Regione ripartisce tra le competenti USL i fondi disponibili nel bilancio regionale destinati al pagamento delle suddette prestazioni, in proporzione alla spesa riconoscibile per ciascun ente relativamente all anno 1996.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, individua funzioni non coperte da tariffe, da rendersi da parte delle Aziende ospedaliere, che verranno remunerate dietro dimostrazione dei relativi costi e individua altresi le tariffe manifestamente non remunerative da valorizzare, a partire dal 1995, fino alla copertura integrale dei costi delle relative prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni ospedaliere di rianimazione, trapianti ed espianti, di emergenza e pronto soccorso.
7. Per le prestazioni effettuate a cittadini provenienti da altre regioni non vanno eseguiti gli abbattimenti rivenienti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995 dell 8 marzo 1995.
8. Al fine dell esercizio dell attivita di controllo sugli atti delle AUSL e delle Aziende ospedaliere e dell IRCCS di diritto pubblico, di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale previsti dall art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dalle leggi regionali n. 36 del 28 dicembre 1994 e n. 38 del 1994, viene istituita apposita Unita operativa presso l Assessorato regionale alla sanita. Fino alla costituzione del predetto organismo, l attivita istruttoria finalizzata al controllo da parte dei competenti organi e effettuata dagli uffici del Comitato regionale di controllo - Sezione di Bari - d intesa con l Assessorato regionale alla sanita. A tal fine, gli atti sottoposti al controllo devono essere accompagnati da relazione del Collegio dei revisori delle citate Aziende.
L art. 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 non si applica per gli atti delle AUSL, delle Aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico.
9. Ferme restando le disposizioni dell art. 1, comma 4, della legge n. 662 del 1996, e riconosciuta l istituzione dei posti letto di assistenza ospedaliera diurna avvenuta con formale atto delle aziende sanitarie e delle disciolte USL entro il limite del 10 per cento dei posti di ciascuna disciplina. Le relative prestazioni rese dalle AUSL e Aziende ospedaliere dall anno 1996 sono remunerate secondo le tariffe vigenti.
10. Al pagamento dei debiti rientranti nell ambito delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL provvedono in via esclusiva i commissari liquidatori che ne hanno la rappresentanza legale e processuale, utilizzando le risorse finanziarie rivenienti dagli interventi previsti dalle disposizioni in materia di ripiano della maggiore spesa sanitaria corrente sino al 31 dicembre 1994.
11. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le tariffe per le prestazioni di ricovero rese dalle Aziende ospedaliere sono rideterminate nella misura del 100 per cento di quelle adottate con dm del 14 dicembre 1994.



Art. 21

(Gestione commissTimes New Romane delle Aziende USL e ospedaliere)


1. Salvo quanto disposto dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, in caso di vacanza dell Ufficio del Direttore generale delle Aziende USL e ospedaliere, la Giunta regionale puo nominare un Commissario straordinario. Il Commissario straordinario dura in carica fino alla nomina del Direttore generale da effettuarsi con le modalita di cui all art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590. Tale nomina dovra comunque avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell Ufficio ai sensi dell art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di cui all art. 1 della legge n. 590 del 1994. Allo stesso e attribuita una indennita, da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale, in misura non superiore a quella del Direttore amministrativo o sanitario dell Azienda USL od ospedaliera. Si applica il disposto di cui all art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
3. RINVIATO DAL GOVERNO.



Art. 22

(Norme urgenti nel settore dei trasporti)


1. Le quote del concorso statale spettanti alle imprese private concessionarie di autoservizi in base all art. 1, comma 2, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, come sostituito dall art. 5, comma 3 bis, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e dalle stesse imprese cedute alla Regione in base all art. 1, comma 4, della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, sono annualmente vincolate alla copertura finanziaria degli stanziamenti di spese per i pagamenti dell interesse di preammortamento e delle annualita di ammortamento del mutuo da assumere in attuazione dell art. 1, comma 3, della citata delle regionale n. 37 del 1995. Il vincolo e applicato anche alle erogazioni di dette quote mediante attivazione di delegazione di pagamento rilasciata dal Presidente della Regione a favore dell Istituto o del pool di banche mutuanti. Le spese di cui al presente comma sono obbligatorie a norma dell art. 36, comma 3, della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l elaborazione degli studi e dei piani di utilizzo e di destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse regionale, con imputazione al capitolo n. 0003692.
3. E disposta l alienazione del materiale rotabile e degli immobili del disciolto Ente regionale pugliese trasporti, nonche del materiale rotabile acquistato dalla Regione in applicazione dell art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37.
4. Il comma 1 dell art. 3 della legge regionale n. 37 del 1995 e modificato nel senso che agli oneri connessi alle gestioni stralcio la Giunta regionale provvede con i fondi stanziati nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario, al cui finanziamento sono vincolate le entrate derivanti da:
a) giacenze finanziarie in essere alle date delle cessazioni delle gestioni in affidamento precario sui conti degli istituti             cassieri e sui conti di contabilita speciale presso le Sezioni di tesorerie provinciali dello Stato intrattenuti dalle cessate aziende affidatarie;
b) crediti finanziari verso chiunque e a qualsiasi titolo vantati dalle aziende affidatarie cessare, comprensivi dei rimborsi degli sgravi contributivi INPS in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/ 91 e ai sensi dell art. 1, comma 3, del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.
Dette entrate sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 3065049 Avanzi finanziari delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento regionale.



Art. 23

(Lavoro e cooperazione leggi regionali 26 marzo 1985, n. 9 e 21/ 1994.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande)


1. Il termine per la presentazione delle domande relative all applicazione delle disposizioni di cui all art. 30, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni e fissato al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 24

(Disposizioni finanziarie in materia di impianti irrigui collettivi di proprieta regionale)


1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 viene prorogato al biennio 1997- 98.
2. Gli oneri finanziari, valutati in via presuntiva in lire 8 miliardi per l anno 1997 e in lire 10 miliardi per l anno 1998, graveranno sull apposito capitolo Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione di impianti irrigui regionali - legge regionale n. 15 del 1994 - proroga per il biennio 1997- 98, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.



Art. 25

(Ripiano disavanzi gestione impianti irrigui)


1. Relativamente alle stagioni irrigue 1994/ 1995/ 1996, sono assunti a carico del bilancio regionale i costi di gestione degli impianti di cui all art. 1 della legge regionale n. 15 del 1994 sostenuti in eccedenza al fondo di cui all art. 8 della stessa legge limitatamente a:
a) oneri, anche per ritardato pagamento, relativi a consumi energetici per funzionamento degli impianti, nei limiti degli impegni di bilancio assunti entro gli esercizi di competenza;
b) oneri relativi al trattamento economico del personale di cui all art. 5, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1994, nei limiti degli impegni assunti entro gli esercizi di competenza.
2. Alla copertura degli ulteriori maggiori costi direttamente sostenuti dai Consorzi convenzionati nel triennio di cui al comma 1 e quantificati in lire 3 miliardi 400 milioni si provvede:
a) per lire 900 milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico del capitolo 0131072 del bilancio 1994 per interventi sugli impianti irrigui di proprieta regionale non piu realizzati;
b) per lire 2 miliardi 500 milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico dei capitoli 0131072 e 0131073 del del bilancio 1996 per spese di funzionamento degli impianti irrigui di proprieta regionale non utilizzate per effetto del del gettito derivato per canoni di utenza irrigua relativi alle stagioni precedenti, entro il limite accertato di lire        2.504.211.000.
3. Al riutilizzo delle risorse necessarie alla copertura dei maggiori costi di cui ai punti a) e b) del comma 2 provvede la giunta regionale in sede di approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 7, della legge regionale n. 15 del 1994, dei rendiconti delle spese sostenute, ivi comprese quelle derivanti da contenzioso attivato dal personale operaio di cui all art. 5 della medesima legge e definito con provvedimento giudiziario passato in giudicato.



Art. 26

(Flussi finanziari)


1. A decorrere dall esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale e autorizzata a disporre, nelle more dell approvazione delle perizie tecnico - amministrative di cui all art. 3, comma 2, della legge regionale n. 15 del 1994, l emissione di mandati mensili di anticipazione in favore dei Consorzi convenzionati in misura globalmente non superiore, nel semestre, al 50 per cento del fondo attribuito nell esercizio precedente. L emissione dei mandati e subordinata all avvenuta presentazione dei rendiconti di spesa relativi alle precedenti gestioni.



Art. 27

(Interventi urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell ottobre 1996)


1. Ai sensi dell art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677 e dell art. 2 dell Ordinanza n. 2480 datata 19 novembre 1996, la Regione contrae mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con Istituti di credito per l importo di lire 3 miliardi 600 milioni per finanziamenti di interventi urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell ottobre 1996. L onere di ammortamento e per il 90 per cento a carico del Dipartimento della protezione civile e per il restante 10 per cento a carico dell Amministrazione regionale.



Art. 28

(Mantenimento in bilancio di fondi)


1. Le disponibilita iscritte nei seguenti capitoli del bilancio regionale per l anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell esercizio 1997 al fine di consentire la definizione di rapporti obbligatori derivanti dalla gestione commissTimes New Romane di liquidazione dell Ente regionale di sviluppo agricolo in Puglia, soppresso con la legge regionale 19 giugno 1993, n. 6:
a) Capitolo 0004930 Spese per il funzionamento del Commissario per le gestioni di riforma fondiaria;
b) Capitolo 0004940 Spese gestione stralcio ERSAP.



Art. 29

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata)


1. L Assessorato all urbanistica - edilizia residenziale - assetto del territorio - Settore ERP - e autorizzato a richiedere le erogazioni dei contributi in conto interessi al competente Ministero dei lavori pubblici - CER, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base e conformemente alle richieste avanzate dagli Istituti di credito convenzionati a mezzo di apposite schede riepilogative cosi come sottoscritte dal legale rappresentante della banca e dal Presidente del Collegio dei revisori.
2. Il predetto competente Settore ERP e autorizzato, non appena resesi disponibili le contribuzioni da parte del CER, a predisporre i provvedimenti di liquidazione delle somme relative ai contributi maturati per effetto della predetta legge n. 457 del 1978, secondo le modalita indicate al precedente comma 1, a favore degli Istituti di credito interessati. In sede di operazioni di riscontro e di verifica, anche in contraddittorio con le banche interessate, dei pagamenti disposti si procedera alla compensazione delle eventuali differenze sui successivi provvedimenti di liquidazione.
3. All art. 15, comma 3, della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 le parole 30 giugno 1996 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 1997.



Art. 30

(Legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi ai Comuni per la redazione del Piano regolatore generale)


1. All art. 4 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31, modificata dalla legge regionale 23 maggio 1975, n. 47, e aggiunto il seguente comma:
L erogazione dei contributi concessi per la redazione dei Piani regolatori generali (PRG) viene così disposta:
a) 80 per cento all adozione della delibera preliminare degli obiettivi e dei criteri del PRG;
b) 20 per cento all approvazione definitiva del PRG.



Art. 31

(Contributi straordinari per ripianamento passivita pregresse ente Fiera di Foggia)


1. L ente Fiera di Foggia e ammesso a usufruire di contributi straordinari della Regione finalizzati al ripianamento delle passivita pregresse al 31 dicembre 1995 entro i limiti massimi di seguito specificati:
a) lire 3 miliardi 500 milioni quale finanziamento previsto per l anno 1997 dall art. 24 della legge regionale n. 6 del 1996;
b) lire 1 miliardo 400 milioni per ciascuno degli esercizi 1997 - 1998 - 1999 quale ulteriore finanziamento.
2. L Ente fieristico di cui al comma 1 deve presentare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza in conformita del programma di risanamento dell Ente cosi come approvato da parte della Giunta regionale in occasione della quota di contributo gia attribuita nell anno 1996 ai sensi dell art. 24 della predetta legge regionale n. 6 del 1996, nonche del conto consuntivo dell ultimo esercizio finanziario formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei revisori dei conti.
3. Per le finalita di cui ai commi 1 e 2 e iscritta al capitolo 0352025 la somma di lire 4 miliardi 900 milioni per l esercizio finanziario 1997 e di lire 1 miliardo 400 milioni per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999.



TITOLO 4

DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI

INTERVENTO DELLA REGIONE





Art. 32

(Programma degli interventi per l integrazione scolastica degli handicappati)


1. Il programma di interventi e di riparto finanziario di cui all art. 4 della legge regionale 9 giugno 987, n. 16 e all art. 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 e formulato sulla base di articolazione triennale.
2. E confermato il limite di finanziamento annuale previsto dall apposito stanziamento di bilancio.
3. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che attuano le convenzioni di cui all art. 5, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1987 saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni gia in atto, con durata delle stesse per l intero anno.



Art. 33

(Riprogrammazione POP Puglia 1994- 1999)


1. La Giunta regionale e autorizzata a porre in essere, per quanto di competenza della Regione, gli adempimenti previsti all art. 2, comma 109, della legge n. 662 del 1996 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
2. Per il conseguimento egli obiettivi nazionali relativi al raggiungimento dei livelli di spesa correlati al piano finanziario del Quadro comunitario di sostegno la Giunta regionale e autorizzata, previo parere della 1 Commissione consiliare permanente da esprimersi nei limiti regolamentari, a procede alla rimodulazione delle risorse di cui al Programma operativo plurifondo (POP) Puglia relative al primo triennio non impegnate alla data del 31 dicembre 1996.
3. L attuazione degli interventi previsti nel POP Puglia 1994- 1999 e disciplinata anche per il secondo triennio 1997- 1999 secondo le modalita e le procedure previste dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ivi compresa quella prevista dall art. 40 della presente legge.



Art. 34

(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)


1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari, istituito con l art. 32 della legge regionale n. 6 del 1996, e iscritto al capitolo 1110050 ed e gestito e alimentato secondo i criteri e le modalita di cui al medesimo art. 32.



Art. 35

(Sportelli informatici idea - impresa)


1. la Giunta Regionale e autorizzata a costituire con le associazioni professionali degli imprenditori, con le Camere di commercio, con gli enti fieristici, con gli istituti di credito e con le societa pubbliche a partecipazione regionale e/ o statale enti giuridici, anche societari o consortili, per promuovere l informazione e l orientamento per la creazione di nuove imprese.
2. Per il conseguimento di tali obiettivi e per le spese di gestione per l anno 1997 viene stanziata la somma di lire 850 milioni sul capitolo 0001480.



Art. 36

(Fondo regionale per le spese socio - assistenziali)


1. A decorrere dall anno 1997 il Fondo regionale per le spese socio - assistenziali di cui all art. 11 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11, detratta la quota di cui al successivo comma 2, e ripartito dalla Giunta regionale tra i Comuni sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:
a) 4/ 10 in base alla popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell art. 8 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;
b) 2/ 10 in base alla disoccupazione;
c) 2/ 10 in base alla popolazione ultrasessantenne;
d) 2/ 10 in base alla popolazione infradiciottenne.
2. Una quota del fondo di cui al comma 1 e riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseniani e e delle loro famiglie ai sensi dell art. 11, comma 3, delle legge regionale n. 11 del 1990.
3. Gli stanziamenti assegnati, quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell ambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative socio - assistenziali di competenza.
4. I contributi concessi ai Comuni negli esercizi precedenti ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 49, non utilizzati o utilizzati difformemente dalle finalita per cui erano stati assegnati, restano attribuiti agli stessi Comuni a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le predette Amministrazioni provvedano ad attestare l utilizzazione dei finanziamenti per le finalita di cui al presente articolo.



Art. 37

(Consiglio d Europa - Svolgimento Conferenza in Puglia)


1. Per la realizzazione della Conferenza sui flussi migratori mediterranei, programmata in Puglia per il 1997 d intesa con il Consiglio d Europa, e autorizzata la spesa di lire 300 milioni con imputazione al cap. 0001265.



TITOLO 5

CONTABILITA REGIONALE E

MODIFICAZIONI NORMATIVE





Art. 38

(Integrazione e modificazione alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2

e successive modificazioni e integrazioni)


1. I limiti di spesa previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni sono così elevati:
a) art.3 - comma 4:
   lett a): da lire 2 milioni a lire 4 milioni
   lett b): da lire 3 milioni a lire 5 milioni;
   lett c) da lire 4 milioni a lire 10 milioni
b) art. 13 - comma 2: da lire 2 milioni a lire 5 milioni
c) art. 13 - comma 4: da lire 500 mila a lire 1 milione
d) art. 14 - comma 2: da lire 500 mila a lire 1 milione
e) art. 14 - comma 5: da lire 1 milione a lire 3 milioni
f) art. 14 - comma 9: da lire 2 milioni a lire 3 milioni
g) art. 25 - comma 2: da lire 30 milioni a lire 100 milioni.
2. Alla legge regionale n. 2 del 1977 sono altresì apportate le seguenti variazioni:
a) all art. 4, comma 3, lett b), sono eliminate le parole vistato dal Coordinatore del Settore e dall Assessore;
b) all art. 4, comma 3, lett b), sono eliminate le parole vistate dall Assessore;
c) all art. 4 il comma 5 e cosi modificato:
   5. Al pagamento delle fatture di cui ai precedenti punti a) e b) provvede il Cassiere centrale ai sensi del successivo art. 13;
d) all art. 4 il comma 6 e cosi modificato:
   6. Le fatture di cui al precedente punto c) sono liquidate con atto della Giunta Regionale;
e) all art. 4 il comma 7 e eliminato;
f) all art. 13, comma 1, dopo le parole lett a) sono aggiunte le parole e lett b);
g) all art. 13, comma 2, dopo le parole lettera a) sono aggiunte le parole e lettera b);
h) all art. 13, comma 3, punto d), dopo le parole spese condominiali sono aggiunte le parole e di pulizia degli uffici regionali;
i) all art. 13, dopo il punto h), e aggiunto il seguente punto: i) spese relative ai << buoni mensa >>;
l) all art. 14, comma 1, dopo le parole su autorizzazione del Coordinatore dell Ufficio provveditorato economato   sono eliminate le parole convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall Assessore;
m) all art. 14, comma 10, sono vistati per la legittimita delle spese sono sostituite dalle parole sono vistati per la regolarita contabile;
n) all art. 17, comma 3, sono eliminate le parole prima di essere posti in uso;
o) all art. 18, comma 5, dopo le parole Fondo provveditorato economato - Servizio economato e cassa sono aggiunte le parole e/ o su apposito conto corrente bancario intestato a << Fondo provveditorato economato -   Servizio economato e cassa >>, con firma di prelievo del singolo Cassiere, aperto.



Art. 39

(Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17)


1. L art. 4 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e così sostituito:
L Ente appaltante interessato da notizia alla Regione della aggiudicazione dei lavori entro dieci giorni dalla data della stessa; entro i successivi trenta giorni, l Assessore all ambiente nomina la Commissione di collaudo nei modi previsti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell art. 59 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27. Le stesse competenze vengono esercitate dall Assessore all ambiente per tutte le opere di pertinenza dell Assessorato Regionale all ambiente.



Art. 40

(Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1995)


1. L art. 22 della legge regionale n. 3 del 1995 e così integrato:
Per il triennio 1997- 1999, le richieste di finanziamento devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione dei relativi bandi sul Bollettino ufficiale.



Art. 41

(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1977, n. 5)


1. All art. 7, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 1977, n. 5 le parole Gli interessati possono far pervenire all Ufficio finanze della Regione le proprie controdeduzioni sono sostituite dalle parole Gli interessati possono far pervenire all Ufficio regionale del contenzioso competente le proprie controdeduzioni.



Art. 42

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)


1. Ai versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al decreto del Ministero dell ambiente del 18 luglio 1996 e relativi al periodo gennaio 1996 - ottobre 1996 non si applicano le pene pecuniarie per insufficiente o tardivo pagamento previste dall art. 3, comma 31, della legge n. 549 del 1995 qualora il conguaglio alle misure vigenti sia effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 43

(Settore sport: modifiche legge regionale 16 maggio 1985, n. 32)


1. Dopo l art. 11 (Piano annuale di intervento per gli impianti sportivi) della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 e inserito il seguente art. 11 bis:
   Art. 11 bis (Fondo presso l Istituto per il credito sportivo)
    1. Per l attuazione del piano annuale degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interesse di cui all art. 9, comma 1, lett b), la Regione puo costituire un apposito fondo a contabilita separata presso l Istituto di credito          sportivo, che lo gestisce nelle forme e nei modi che saranno indicati in apposita convenzione da stipularsi tra la     Regione Puglia e l Istituto per il credito sportivo.
   2. Le disponibilita derivanti dai pronunciamenti di decadenza dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, limitatamente all art. 9, comma 1, lett b), sono destinati al rifinanziamento del fondo di cui al comma precedente.
2. All art. 9 (Impianti sportivi), comma 2, della legge regionale n. 32 del 1985 sono eliminate le parole e, comunque, non possono superare il limite di un miliardo.
3. Il comma 7 dell art. 9 (Impianti sportivi) della legge regionale n. 32 del 1985 e così sostituito:
   7. Ai benefici di cui al comma precedente possono essere ammessi i soggetti indicati nell art. 7, lett a), b) ed e); inoltre quelli di cui alla lett c) del medesimo art. 7, se in possesso della personalita giuridica, nonche i soggetti previsti dall art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
4. Al comma 1 dell art. 11 (Piano annuale di intervento per per gli impianti sportivi) della legge regionale n. 32 del 1985 il numero 40 e sostituito dal numero 60.
5. Al comma 1 dell art. 13 (Documentazione per impianti) della legge regionale n. 32 del 1985, dopo le parole perentorio del, le parole 28 febbraio sono sostituite dalle parole 30 giugno.



Art. 44

(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30)


1. Il termine del 31 marzo di cui all art. 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30, e sostituito da 30 giugno.



Art. 45


1. All art. 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 4, dopo la parola legge sono aggiunte le seguenti: , compresi quelli gia disciplinati dall art. 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.