Legge Regionale 5 giugno 1997, n. 16 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997- 1999.
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di
previsione delle entrata) 1. Lo stato di
previsione delle entrate della Regione Puglia per l anno finanziario 1997,
annesso alla presente legge, e approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini
di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di
cassa.
2. Sono autorizzati,
secondo le leggi in vigore, l accertamento, la riscossione e il versamento
nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata
spettante nellesercizio finanziario 1997.
Art. 2(Stato di
previsione della spesa) 1. Lo stato di
previsione della spesa della Regione Puglia per l anno finanziario 1997,
annesso alla presente legge, e approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini
di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di
cassa.
2. In conseguenza
della mancata definizione nel corso del 1996 del mutuo a completamento del
ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato
in L. 1.203.303.535.957, e iscritta la
somma di lire 403 miliardi in termini di sola competenza al capitolo 0001010
dello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario
1997.
3. Al finanziamento
della somma di cui al comma 2 si provvede, per l esercizio finanziario 1997,
attraverso la contrazione di mutuo a termini dell art. 20 del decreto legge 18
gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68 e secondo i criteri e le modalita di cui all art. 15 della presente
legge.
Art. 3(Impegni e
pagamenti delle spese) 1. E autorizzato l
impegno delle spese della Regione per l esercizio finanziario 1997, entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di
cui all art. 2, fatto salvo l impegno autorizzato sugli esercizi futuri a
norme degli artt. 60
e 61
della legge
regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E autorizzato il
pagamento delle spese della Regione per l esercizio finanziario 1997, entro il
limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
all art. 2.
Art. 4(Modifiche
della codifica regionale e interregionale di bilancio) 1. In considerazione della introduzione, a decorrere
dallesercizio 1997, del nuovo programma informatico di contabilita e delle
specifiche codifiche introdotte in connessione con i relativi criteri di
classificazione dei capitoli di bilancio per settori di intervento, la
Ragioneria e autorizzata ad apportare d ufficio ogni necessaria modifica
tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche degli emanandi
provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione regionale.
Art. 5(Quadro
generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro generale riassuntivo del
bilancio della Regione per l anno finanziario 1997, di cui all allegato n. 1
alla presente legge.
Art. 6(Elenco spese
obbligatorie) 1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della
legge regionale di contabilita quelle descritte nell elenco allegato n. 2 alla
presente legge.
Art. 7(Fondo di
riserva per spese obbligatorie) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie,
determinato per l esercizio finanziario 1997 in lire 4.143.352.000, e iscritto
al cap. 1110010 ed e gestito a termini dell art. 36
della legge
di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 8(Fondo di
riserva per spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per spese impreviste,
determinato per l esercizio finanziario 1997 in lire 1 miliardo 219 milioni, e
iscritto al capitolo 1110030 ed e gestito a termini dell art. 37
della legge
di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 9(Fondo di
riserva di cassa) 1. Il fondo di riserva
di cassa, determinato per l esercizio finanziario 1997 in lire 437.789.202.073,
e iscritto al cap.1110020 ed e gestito a termini dell art.41
della legge di contabilita regionale n. 17 del
1977.
2. La Giunta regionale
e autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al
comma 3 del predetto art. 41
della legge regionale di contabilita.
Art. 10(Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione) 1. Il fondo globale
per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della
Regione che si prevede di finanziare nell anno 1997 e iscritto al capitolo
1110070 ed e gestito a termini dell art. 38
della legge
di contabilita regionale.
2. L allegato n. 3
della presente legge indica l oggetto e l importo degli stanziamenti a carico
del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione
prevede di approvare nel corso dell anno 1997.
Art. 11(Fondo per
residui passivi perenti) 1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati
perenti ai fini amministrativi, determinato per l esercizio finanziario 1997 in
lire 25 miliardi, e iscritto al cap. 1110045 ed e gestito a termini dell art.
71
della legge
di contabilita regionale n. 17 del 1977.
Art. 12(Variazioni
di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con
proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui all art. 45,
comma 1, della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli
stati di previsione della entrata e della spese per l esercizio finanziario
1997.
Art. 13Fondo per la
reiscrizione delle economie a destinazione vincolata) 1. Il fondo per la
reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei
rispettivi esercizi di mantenimento dei residui di stanziamento relativi agli
anni 1996 e precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di
destinazione, e iscritto al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire
372.472.008.164.
2. Alla riassegnazione
ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di
spesa interessati, mediante prelevamenti delle somme occorrenti dal fondo di cui
al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica circa l
avvenuto accertamento della correlata posta in entrata.
3. La Giunta regionale
e autorizzata ad apportare ogni necessaria modifica alla entita del fondo di
cui al comma 1 qualora, a seguito di successive rideterminazioni ricognitive
risulti necessario dimensionare il predetto fondo alle effettive risultanze
gestionali in dipendenza di minori o maggiori accertamenti di entrata e di
spesa.
Art. 14(Bilancio
pluriennale) 1. A norma dell art. 6
e seguenti della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, e
approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1997-
1999 nel testo allegato alla presente legge.
TITOLO 2DISPOSIZIONI PER
IL RISANAMENTO DELLA
SITUAZIONE
DEBITORIA
Art. 15(Mutuo a
definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione) 1. Al fine di
pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre
1992 di cui all art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a
termini dell art. 20 del decreto legge n. 8 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, e autorizzata a contrarre con
Aziende e istituti di credito ordinario nonche con la Cassa depositi e prestiti
il relativo mutuo per un importo massimo di lire 403 miliardi e subordinatamente
alla verifica delle reali necessita finanziarie del bilancio regionale da
valutare sulla base delle risultanze del rendiconto generale per l esercizio
finanziario 1995.
2. Il mutuo sara
stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante
piu conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e
per la durata massima dell ammortamento di venti anni.
3. A tal fine e
autorizzata l iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio
1997, al capitolo 1122015, della somma di lire 5 miliardi quali interessi di
preammortamento, nonche l iscrizione nel bilancio pluriennale 1998- 1999, al
capitolo 1122020, della spesa annua di lire 41.813.000.000 per il servizio di
ammortamento.
4. La Giunta regionale
e autorizzata a provvedere all assunzione del mutuo predetto con proprio atto
deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalita previsti dalla
presente legge.
5. Il pagamento delle
annualita di ammortamento e degli interessi del mutuo e garantito dalla
Regione mediante l iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata
del mutuo, delle somme occorrenti per l effettuazione dei
pagamenti.
6. Gli oneri di cui la
comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza
regionale di cui all art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 da
attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero
del tesoro del Presidente della Regione.
7. Le spese di cui al
presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell art. 36,
comma 3, della legge
di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 16(Mutuo per il
consolidamento dei debiti fuori bilancio) 1. L annualita di
ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della
spesa, derivante dalla definizione delle operazioni di ricontrattazione e
consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e
indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su
leggi regionali, viene elevata a lire 215 miliardi al fine di considerare il
previsto consolidamento - da definire, secondo le intese sottoscritte,
attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi - dei debiti nel settore
edilizio maturati nel corso del 1996 per un ammontare di lire 96
miliardi.
2. Per le finalita di
cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli
anni 1997 e 1998, e iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040,
quale rata di ammortamento, la somma di lire 232 miliardi per l anno 1998 e di
lire 250 miliardi per l anno 1999.
3. Il pagamento delle
annualita di ammortamento e degli interessi dei mutui e garantito dalla
regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del
mutuo, delle somme occorrenti per l effettuazione dei
pagamenti.
4. Gli oneri di cui al
comma 3 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza
regionale di cui all art. 3, comma 2, della legge n. 549 del 1995, da attivare
per mezzo di delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal
Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all art. 3,
comma 6 della medesima legge n. 549 del 1995.
Art. 17(Ricontrattazione tassi di interesse) 1. La Giunta regionale
e autorizzata a contrarre la rimodulazione, anche per singole tranches, dell
intesa convenzionale sottoscritta sia con riferimento alla durata che ai
tassi.
2. La Giunta regionale
e autorizzata altresi, in alternativa, a provvedere alla estinzione, in tutto
o in parte, delle diverse tranches dell intesa stessa previa acquisizione da
una o piu banche anche straniere di nuovi finanziamenti a condizioni
globalmente piu favorevoli.
3. L obiettivo potra
essere perseguito anche con l affidamento, senza oneri per l Amministrazione
regionale, di uno specifico incarico a una banca anche straniera.
Art. 18(Finanziamento oneri per ritardati
pagamenti) 1. Al fine di
provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono
iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 000315, 000316 e 000317 del
bilancio di previsione per l anno 1997 le somme rispettivamente di lire 3
miliardi quale quota interessi, di lire 3 miliardi quale quota rivalutazione e
di lire 1 miliardo quali spese procedimentali e legali.
2. La misura degli
interessi di cui al comma 1 e quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero
da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
TITOLO 3NORME SETTORIALI
FINALIZZATE AL
RISANAMENTO
FINANZIARIO
Art. 19(Disposizioni
urgenti per le attivita di formazione professionale)(1) 1. L art. 6 della
legge regionale 28 marzo 1997, 11 e modificato come
segue:
L art. 1
della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29 e cosi
sostituito:
1. La Regione
riconosce, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita
formative autonomamente finanziate e avviate nell anno 1996 a condizione
che:
a) sia stata prodotta
domanda prima dell avvio dell attivita;
b) la data di inizio
dell attivita corsuale sia stata comunicata da ciascun gestore e sia stata
accertata dall ufficio ATVC;
c) i registri di
classe siano stati vidimati prima dell inizio dell
attivita;
d) le sedi di
svolgimento dell attivita siano dichiarate idonee;
e) sia accertato il
regolare svolgimento dell attivita.
2. La Regione
riconosce, altresi, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le
attivita autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/ 95 di cui
alla deliberazione consiliare n. 983 dell 8 marzo 1995 purche siano verificate
le condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) del comma
1.
3. RINVIATO DAL
GOVERNO.
4. Le attivita di
formazione professionale autonomamente finanziate dai promotori da avviarsi
negli anni 1998 e successivi saranno autorizzate dall Assessore alla formazione
professionale a seguito di richieste avanzate dai promotori stessi, corredate
della documentazione di rito, entro il 30 settembre di ogni
anno.
(1) Articolo già modificato dalla l.r. 14/98, art. 63 è stato successivamente abrogato dalla l.r. 15/2002, art. 36
Art. 20(Disposizioni
in materia sanitaria) 1. RINVIATO DAL
GOVERNO. 2. La lettera c) del comma 1 dellart. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è sostituita dalla seguente: c) una quota non superiore all1 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nellambito delle Aziende ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari di cui allart. 9 prioritariamente per la emergenza-urgenza , controllo di qualità e di prevenzione.(2) 3. Il comma 1 dellart. 46 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente: 1. Fino al 31 dicembre 1997 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali e sue modificazioni. Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per lesercizio 1997. Entro il suddetto termine i Direttori generali devono porre in essere tutti gli adempimenti necessari per lattivazione del nuovo sistema contabile. In caso di inadempienza, la Regione provvede a comminare le sanzioni di cui allart. 2, comma 2, del D.M. sanità del 25 febbraio 1997. La Regione provvede alla predisposizione dello schema di bilancio ex art. 16, comma 2, della legge regionale n. 38 del 1994 ed emana indirizzi alle ASL e alle Aziende ospedaliere entro il 30 settembre 1997. 4. La Regione provvede al finanziamento delle quote a proprio carico concernenti il ripiano della maggiore sanitaria per gli anni 1990 e 1991 mediante lutilizzo di eventuali avanzi verificati nellambito della gestione sanitaria a decorrere dallanno 1995, in attuazione dellart. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per la parte eventualmente non coperta si provvede mediante alienazioni di beni disponibili di cui allart. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ovvero contrazioni di mutui. 5. I pagamenti dovuti per le prestazioni di degenza e ambulatoriali, rese a partire dallanno 1997 dagli ospedali dipendente da Enti ecclesiastici nonchè dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata, sono effettuati dalla USL nel cui territorio è ubicata la sede della istituzione, fatta salva a compensazione finanziaria della mobilita sanitaria per le prestazioni rese ai cittadini residenti in altri ambiti territoriali. Per lanno 1997 la Regione ripartisce tra le competenti USL i fondi disponibili nel bilancio regionale destinati al pagamento delle suddette prestazioni, in proporzione alla spesa riconoscibile per ciascun ente relativamente allanno 1996. 6. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 8 sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, individua le funzioni assistenziali oggetto di specifico progetto obiettivo da finanziarsi in base al costo standard di produzione del relativo programma di assistenza. In fase di prima attuazione i progetti obiettivo individuati ai fini del finanziamento per costo standard di produzione sono i seguenti: a) assistenza a malattie rare; b) allarme sanitario e trasporto in emergenza, nonché funzionamento della centrale operativa;(4) trapianti dorgano, di midollo osseo e di tessuto. (3)
7. (5) 8. Al fine dellesercizio dellattività di controllo sugli atti delle AUSL e delle Aziende ospedaliere e dellIRCCS di diritto pubblico, di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale previsti dallart. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dalle leggi regionali n. 36 del 28 dicembre 1994 e n. 38 del 1994, viene istituita apposita Unità operativa presso lAssessorato regionale alla sanità. Fino alla costituzione del predetto organismo, lattività istruttoria finalizzata al controllo da parte dei competenti organi è effettuata dagli uffici del Comitato regionale di controllo - Sezione di Bari - dintesa con lAssessorato regionale alla sanità. A tal fine, gli atti sottoposti al controllo devono essere accompagnati da relazione del Collegio dei revisori delle citate Aziende. Lart. 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 non si applica per gli atti delle AUSL, delle Aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico. (6) 9. Ferme restando le disposizioni dellart. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riconosciuta listituzione dei posti letto di assistenza ospedaliera diurna avvenuta con formale atto delle Aziende sanitarie o delle disciolte USL entro il limite del 10% per ciascuna delle aree funzionari di medicina e di chirurgia. Le relative prestazioni rese dalle AUSL e Aziende ospedaliere dallanno 1996 sono remunerate secondo le tariffe vigenti. (7) 10. Al pagamento dei debiti rientranti nellambito delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL provvedono in via esclusiva i commissari liquidatori che ne hanno la rappresentanza legale e processuale, utilizzando le risorse finanziarie rivenienti dagli interventi previsti dalle disposizioni in materia di ripiano della maggiore spesa sanitaria corrente sino al 31 dicembre 1994. 11. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe per le prestazioni di ricovero rese dalle Aziende ospedaliere sono rideterminate nella misura del 100 per cento di quelle adottate con D.M. del 14 dicembre 1994.
(2) Comma così modificato dalla l.r. 14/98, art. 61, comma 1(3) Comma così sostituito dalla l.r. 28/2000, art. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2001(4) Vedi anche l'art. 7 della l. r. 17/99.(5) Comma abrogato dalla l. r. 28/2000, art. 20(6) Vedi anche la l.r. 20/2002, art. 12 e la l.r. 12/2005, art. 12(7) Comma così modificato dalla l.r. 22/97, art. 14, comma 1.
Art. 21(Gestione
commissTimes New Romane delle Aziende USL e ospedaliere)(8) [ 1. Salvo quanto disposto dallart. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, in caso di vacanza dellUfficio del Direttore generale delle Aziende USL e ospedaliere, la Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario. Il Commissario straordinario dura in carica fino alla nomina del Direttore generale da effettuarsi con le modalità di cui allart. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590. Tale nomina dovrà comunque avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dellUfficio ai sensi dellart. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di cui allart. 1 della legge n. 590 del 1994. Allo stesso è attribuita una indennità, da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale, in misura non superiore a quella del Direttore amministrativo o sanitario dellAzienda USL od ospedaliera. Si applica il disposto di cui allart. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992. 3. Rinviato dal governo
(8) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2010, art. 14, c. 6.
Art. 22(Norme
urgenti nel settore dei trasporti) 1. Le quote del
concorso statale spettanti alle imprese private concessionarie di autoservizi in
base all art. 1, comma 2, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito
dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, come sostituito dall art. 5, comma 3 bis,
del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, e dalle stesse imprese cedute alla Regione in base all art. 1,
comma 4, della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37, sono annualmente vincolate alla copertura
finanziaria degli stanziamenti di spese per i pagamenti dell interesse di
preammortamento e delle annualita di ammortamento del mutuo da assumere in
attuazione dell art. 1,
comma 3, della citata delle regionale
n. 37 del 1995. Il vincolo e applicato anche alle erogazioni di dette quote
mediante attivazione di delegazione di pagamento rilasciata dal Presidente della
Regione a favore dell Istituto o del pool di banche mutuanti. Le spese di cui
al presente comma sono obbligatorie a norma dell art. 36,
comma 3, della legge
di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E autorizzata la
spesa di lire 100 milioni per l elaborazione degli studi e dei piani di
utilizzo e di destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse
regionale, con imputazione al capitolo n. 0003692.
3. E disposta l
alienazione del materiale rotabile e degli immobili del disciolto Ente regionale
pugliese trasporti, nonche del materiale rotabile acquistato dalla Regione in
applicazione dell art. 12
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37.
4. Il comma 1 dell
art. 3
della legge
regionale n. 37 del 1995 e modificato nel senso che agli oneri connessi
alle gestioni stralcio la Giunta regionale provvede con i fondi stanziati nel
pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale di ciascun esercizio
finanziario, al cui finanziamento sono vincolate le entrate derivanti
da:
a) giacenze
finanziarie in essere alle date delle cessazioni delle gestioni in affidamento
precario sui conti degli istituti cassieri e sui conti di contabilita speciale
presso le Sezioni di tesorerie provinciali dello Stato intrattenuti dalle
cessate aziende affidatarie;
b) crediti finanziari
verso chiunque e a qualsiasi titolo vantati dalle aziende affidatarie cessare,
comprensivi dei rimborsi degli sgravi contributivi INPS in base alla sentenza
della Corte costituzionale n. 261/ 91 e ai sensi dell art. 1, comma 3, del
decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1993, n. 151.
Dette entrate sono acquisite al bilancio
regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 3065049 Avanzi
finanziari delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento
regionale.
Art. 23(Lavoro e
cooperazione leggi regionali 26 marzo 1985, n. 9 e 21/
1994.
Fissazione del
termine per la presentazione delle domande) 1. Il termine per la presentazione delle domande
relative all applicazione delle disposizioni di cui all art. 30,
comma 1, della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni e
fissato al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 24(Disposizioni
finanziarie in materia di impianti irrigui collettivi di proprieta
regionale) 1. Il trasferimento di
fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali
di cui alla legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15 viene prorogato al biennio 1997-
98.
2. Gli oneri
finanziari, valutati in via presuntiva in lire 8 miliardi per l anno 1997 e in
lire 10 miliardi per l anno 1998, graveranno sull apposito capitolo
Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione di impianti
irrigui regionali - legge
regionale n. 15 del 1994 - proroga per il biennio 1997- 98, nei limiti
degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.
Art. 25(Ripiano
disavanzi gestione impianti irrigui) 1. Relativamente alle
stagioni irrigue 1994/ 1995/ 1996, sono assunti a carico del bilancio regionale
i costi di gestione degli impianti di cui all art. 1
della legge
regionale n. 15 del 1994 sostenuti in eccedenza al fondo di cui all art. 8
della stessa legge limitatamente a:
a) oneri, anche per
ritardato pagamento, relativi a consumi energetici per funzionamento degli
impianti, nei limiti degli impegni di bilancio assunti entro gli esercizi di
competenza;
b) oneri relativi al
trattamento economico del personale di cui all art. 5,
comma 1, della legge
regionale n. 15 del 1994, nei limiti degli impegni assunti entro gli
esercizi di competenza.
2. Alla copertura
degli ulteriori maggiori costi direttamente sostenuti dai Consorzi convenzionati
nel triennio di cui al comma 1 e quantificati in lire 3 miliardi 400 milioni si
provvede:
a) per lire 900
milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico del capitolo 0131072
del bilancio 1994 per interventi sugli impianti irrigui di proprieta regionale
non piu realizzati;
b) per lire 2 miliardi
500 milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico dei capitoli
0131072 e 0131073 del del bilancio 1996 per spese di funzionamento degli
impianti irrigui di proprieta regionale non utilizzate per effetto del del
gettito derivato per canoni di utenza irrigua relativi alle stagioni precedenti,
entro il limite accertato di lire 2.504.211.000.
3. Al riutilizzo delle
risorse necessarie alla copertura dei maggiori costi di cui ai punti a) e b) del
comma 2 provvede la giunta regionale in sede di approvazione, ai sensi dell
art. 3,
comma 7, della legge
regionale n. 15 del 1994, dei rendiconti delle spese sostenute, ivi comprese
quelle derivanti da contenzioso attivato dal personale operaio di cui all art.
5 della medesima legge e definito con provvedimento giudiziario passato in
giudicato.
Art. 26(Flussi
finanziari) 1. A decorrere dall esercizio finanziario 1997, la
Giunta regionale e autorizzata a disporre, nelle more dell approvazione delle
perizie tecnico - amministrative di cui all art. 3,
comma 2, della legge
regionale n. 15 del 1994, l emissione di mandati mensili di anticipazione
in favore dei Consorzi convenzionati in misura globalmente non superiore, nel
semestre, al 50 per cento del fondo attribuito nell esercizio precedente. L
emissione dei mandati e subordinata all avvenuta presentazione dei rendiconti
di spesa relativi alle precedenti gestioni.
Art. 27(Interventi
urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell
ottobre 1996) 1. Ai sensi dell art. 9 della legge 31 dicembre
1996, n. 677 e dell art. 2 dell Ordinanza n. 2480 datata 19 novembre 1996, la
Regione contrae mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con Istituti di credito
per l importo di lire 3 miliardi 600 milioni per finanziamenti di interventi
urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell
ottobre 1996. L onere di ammortamento e per il 90 per cento a carico del
Dipartimento della protezione civile e per il restante 10 per cento a carico
dell Amministrazione regionale.
Art. 28(Mantenimento
in bilancio di fondi) 1. Le disponibilita
iscritte nei seguenti capitoli del bilancio regionale per l anno 1996 e non
impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell esercizio 1997
al fine di consentire la definizione di rapporti obbligatori derivanti dalla
gestione commissTimes New Romane di liquidazione dell Ente regionale di
sviluppo agricolo in Puglia, soppresso con la legge regionale 19 giugno 1993, n.
6:a) Capitolo
0004930 Spese per il funzionamento del Commissario per le gestioni di riforma
fondiaria;
b) Capitolo 0004940
Spese gestione stralcio ERSAP.
Art. 29(Disposizioni
in materia di edilizia residenziale agevolata) 1. L Assessorato all
urbanistica - edilizia residenziale - assetto del territorio - Settore ERP - e
autorizzato a richiedere le erogazioni dei contributi in conto interessi al
competente Ministero dei lavori pubblici - CER, ai sensi della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base e
conformemente alle richieste avanzate dagli Istituti di credito convenzionati a
mezzo di apposite schede riepilogative cosi come sottoscritte dal legale
rappresentante della banca e dal Presidente del Collegio dei
revisori.
2. Il predetto
competente Settore ERP e autorizzato, non appena resesi disponibili le
contribuzioni da parte del CER, a predisporre i provvedimenti di liquidazione
delle somme relative ai contributi maturati per effetto della predetta legge n.
457 del 1978, secondo le modalita indicate al precedente comma 1, a favore
degli Istituti di credito interessati. In sede di operazioni di riscontro e di
verifica, anche in contraddittorio con le banche interessate, dei pagamenti
disposti si procedera alla compensazione delle eventuali differenze sui
successivi provvedimenti di liquidazione.
3. All art. 15, comma
3, della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 le parole 30 giugno 1996 sono
sostituite dalle parole 31 dicembre 1997.
Art. 30(Legge
regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi ai Comuni per la redazione del
Piano regolatore generale) 1. All art. 4 della
legge regionale 20 agosto 1974, n. 31, modificata dalla legge regionale 23
maggio 1975, n. 47, e aggiunto il seguente comma:
L erogazione dei
contributi concessi per la redazione dei Piani regolatori generali (PRG) viene
così disposta:
a) 80 per cento all
adozione della delibera preliminare degli obiettivi e dei criteri del
PRG;
b) 20 per cento all
approvazione definitiva del PRG.
Art. 31(Contributi
straordinari per ripianamento passivita pregresse ente Fiera di
Foggia) 1. L ente Fiera di
Foggia e ammesso a usufruire di contributi straordinari della Regione
finalizzati al ripianamento delle passivita pregresse al 31 dicembre 1995 entro
i limiti massimi di seguito specificati:
a) lire 3 miliardi 500
milioni quale finanziamento previsto per l anno 1997 dall art. 24
della legge
regionale n. 6 del 1996;
b) lire 1 miliardo 400
milioni per ciascuno degli esercizi 1997 - 1998 - 1999 quale ulteriore
finanziamento.
2. L Ente fieristico
di cui al comma 1 deve presentare, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza in conformita del
programma di risanamento dell Ente cosi come approvato da parte della Giunta
regionale in occasione della quota di contributo gia attribuita nell anno 1996
ai sensi dell art. 24
della predettalegge
regionale n. 6 del 1996, nonche del conto consuntivo dell ultimo esercizio
finanziario formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal
Collegio dei revisori dei conti.
3. Per le finalita di
cui ai commi 1 e 2 e iscritta al capitolo 0352025 la somma di lire 4 miliardi
900 milioni per l esercizio finanziario 1997 e di lire 1 miliardo 400 milioni
per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999.
TITOLO 4DISPOSIZIONI
PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO DELLA REGIONE
Art. 32(Programma
degli interventi per l integrazione scolastica degli
handicappati) 1. Il programma di
interventi e di riparto finanziario di cui all art. 4
della legge
regionale 9 giugno 987, n. 16 e all art. 18
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10 e formulato sulla base di articolazione
triennale.
2. E confermato il
limite di finanziamento annuale previsto dall apposito stanziamento di
bilancio.
3. In attesa degli
accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che attuano le
convenzioni di cui all art. 5,
comma 4, della legge
regionale n. 16 del 1987 saranno confermati, nei limiti delle somme
stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni gia in
atto, con durata delle stesse per l intero anno.
Art. 33(Riprogrammazione POP Puglia 1994-
1999) 1. La Giunta regionale
e autorizzata a porre in essere, per quanto di competenza della Regione, gli
adempimenti previsti all art. 2, comma 109, della legge n. 662 del 1996
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
2. Per il
conseguimento egli obiettivi nazionali relativi al raggiungimento dei livelli di
spesa correlati al piano finanziario del Quadro comunitario di sostegno la
Giunta regionale e autorizzata, previo parere della 1 Commissione consiliare
permanente da esprimersi nei limiti regolamentari, a procede alla rimodulazione
delle risorse di cui al Programma operativo plurifondo (POP) Puglia relative al
primo triennio non impegnate alla data del 31 dicembre
1996.
3. L attuazione degli
interventi previsti nel POP Puglia 1994- 1999 e disciplinata anche per il
secondo triennio 1997- 1999 secondo le modalita e le procedure previste dalla
legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni,
ivi compresa quella prevista dall art. 40 della presente legge.
Art. 34(Fondo per il
cofinanziamento dei programmi comunitari) 1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi
comunitari, istituito con l art. 32
della legge
regionale n. 6 del 1996, e iscritto al capitolo 1110050 ed e gestito e
alimentato secondo i criteri e le modalita di cui al medesimo art. 32.
Art. 35(Sportelli
informatici idea - impresa) 1. la Giunta Regionale
e autorizzata a costituire con le associazioni professionali degli
imprenditori, con le Camere di commercio, con gli enti fieristici, con gli
istituti di credito e con le societa pubbliche a partecipazione regionale e/ o
statale enti giuridici, anche societari o consortili, per promuovere l
informazione e l orientamento per la creazione di nuove
imprese.
2. Per il
conseguimento di tali obiettivi e per le spese di gestione per l anno 1997
viene stanziata la somma di lire 850 milioni sul capitolo 0001480.
Art. 36(Fondo
regionale per le spese socio - assistenziali) 1. A decorrere dall
anno 1997 il Fondo regionale per le spese socio - assistenziali di cui all
art. 11
della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11, detratta la quota di cui al successivo
comma 2, e ripartito dalla Giunta regionale tra i Comuni sulla base dei
seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:
a) 4/ 10 in base alla
popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell art.
8 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;
b) 2/ 10 in base alla
disoccupazione;
c) 2/ 10 in base alla
popolazione ultrasessantenne;
d) 2/ 10 in base alla
popolazione infradiciottenne.
2. Una quota del fondo
di cui al comma 1 e riservata alle provvidenze integrative a favore degli
hanseniani e e delle loro famiglie ai sensi dell art. 11,
comma 3, delle legge
regionale n. 11 del 1990.
3. Gli stanziamenti
assegnati, quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell ambito
della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative
socio - assistenziali di competenza.
4. I contributi
concessi ai Comuni negli esercizi precedenti ai sensi degli artt. 23
e 24
della legge
regionale 31 agosto 1981, n. 49, non utilizzati o utilizzati difformemente
dalle finalita per cui erano stati assegnati, restano attribuiti agli stessi
Comuni a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge , le predette
Amministrazioni provvedano ad attestare l utilizzazione dei finanziamenti per
le finalita di cui al presente articolo.(9)
(9) Il termine è stato differito al 31 dicembre 2002, dalla l. r. 15/02.
Art. 37(Consiglio d
Europa - Svolgimento Conferenza in Puglia) 1. Per la realizzazione della Conferenza sui flussi
migratori mediterranei, programmata in Puglia per il 1997 d intesa con il
Consiglio d Europa, e autorizzata la spesa di lire 300 milioni con imputazione
al cap. 0001265.
TITOLO 5CONTABILITA REGIONALE E
MODIFICAZIONI
NORMATIVE
Art. 38(Integrazione e
modificazione alla legge regionale 25 gennaio 1977, n.
2
e successive
modificazioni e integrazioni) 1. I limiti di spesa
previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni
e integrazioni sono così elevati:
a) art.3 - comma
4:
lett a): da lire 2 milioni a lire 4
milioni
lett b): da lire 3 milioni a lire 5
milioni;
lett c) da lire 4 milioni a lire 10
milioni
b) art. 13 - comma 2:
da lire 2 milioni a lire 5 milioni
c) art. 13 - comma 4:
da lire 500 mila a lire 1 milione
d) art. 14 - comma 2:
da lire 500 mila a lire 1 milione
e) art. 14 - comma 5:
da lire 1 milione a lire 3 milioni
f) art. 14 - comma 9:
da lire 2 milioni a lire 3 milioni
g) art. 25 - comma 2:
da lire 30 milioni a lire 100 milioni.
2. Alla legge
regionale n. 2 del 1977 sono altresì apportate le seguenti
variazioni:
a) all art. 4, comma
3, lett b), sono eliminate le parole vistato dal Coordinatore del Settore e
dall Assessore;
b) all art. 4, comma
3, lett b), sono eliminate le parole vistate dall
Assessore;
c) all art. 4 il
comma 5 e cosi modificato:
5. Al pagamento delle fatture di cui ai
precedenti punti a) e b) provvede il Cassiere centrale ai sensi del successivo
art. 13;
d) all art. 4 il
comma 6 e cosi modificato:
6. Le fatture di cui al precedente punto
c) sono liquidate con atto della Giunta Regionale;
e) all art. 4 il
comma 7 e eliminato;
f) all art. 13, comma
1, dopo le parole lett a) sono aggiunte le parole e lett
b);
g) all art. 13, comma
2, dopo le parole lettera a) sono aggiunte le parole e lettera
b);
h) all art. 13, comma
3, punto d), dopo le parole spese condominiali sono aggiunte le parole e di
pulizia degli uffici regionali;
i) all art. 13, dopo
il punto h), e aggiunto il seguente punto: i) spese relative ai buoni mensa ;
l) all art. 14, comma
1, dopo le parole su autorizzazione del Coordinatore dell Ufficio
provveditorato economato sono eliminate
le parole convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall
Assessore;
m) all art. 14, comma
10, sono vistati per la legittimita delle spese sono sostituite dalle parole
sono vistati per la regolarita contabile;
n) all art. 17, comma
3, sono eliminate le parole prima di essere posti in
uso;
o) all art. 18, comma
5, dopo le parole Fondo provveditorato economato - Servizio economato e cassa
sono aggiunte le parole e/ o su apposito conto corrente bancario intestato a Fondo provveditorato economato -
Servizio economato e cassa , con firma di prelievo del singolo
Cassiere, aperto.
Art. 39(Integrazioni
e modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n.
17) 1. L art. 4 della
legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e così sostituito:
L Ente appaltante
interessato da notizia alla Regione della aggiudicazione dei lavori entro dieci
giorni dalla data della stessa; entro i successivi trenta giorni, l Assessore
all ambiente nomina la Commissione di collaudo nei modi previsti dai commi 3,
5, 6 e 7 dell art. 59 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27. Le stesse
competenze vengono esercitate dall Assessore all ambiente per tutte le opere
di pertinenza dell Assessorato Regionale all ambiente.
Art. 40(Modifiche
alla legge regionale n. 3 del 1995) 1. L art. 22 della
legge regionale n. 3 del 1995 e così integrato:
Per il triennio
1997- 1999, le richieste di finanziamento devono essere presentate entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi sul Bollettino
ufficiale.
Art. 41(Modifiche
alla legge regionale 22 gennaio 1977, n. 5) 1. All art. 7, comma 2, della legge regionale 22
gennaio 1977, n. 5 le parole Gli interessati possono far pervenire all
Ufficio finanze della Regione le proprie controdeduzioni sono sostituite dalle
parole Gli interessati possono far pervenire all Ufficio regionale del
contenzioso competente le proprie controdeduzioni.
Art. 42(Tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) 1. Ai versamenti del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi di cui al decreto del Ministero dell ambiente
del 18 luglio 1996 e relativi al periodo gennaio 1996 - ottobre 1996 non si
applicano le pene pecuniarie per insufficiente o tardivo pagamento previste
dall art. 3, comma 31, della legge n. 549 del 1995 qualora il conguaglio alle
misure vigenti sia effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 43(Settore
sport: modifiche legge regionale 16 maggio 1985, n. 32) 1. Dopo l art. 11
(Piano annuale di intervento per gli impianti sportivi) della legge regionale 16
maggio 1985, n. 32 e inserito il seguente art. 11 bis:
Art. 11 bis (Fondo presso l Istituto per
il credito sportivo)
1. Per l attuazione del piano annuale
degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interesse di cui all
art. 9, comma 1, lett b), la Regione puo costituire un apposito fondo a
contabilita separata presso l Istituto di credito sportivo, che lo gestisce nelle forme e
nei modi che saranno indicati in apposita convenzione da stipularsi tra la
Regione Puglia e l Istituto per il
credito sportivo.
2. Le disponibilita derivanti dai
pronunciamenti di decadenza dei beneficiari delle provvidenze di cui alla
presente legge, limitatamente all art. 9, comma 1, lett b), sono destinati al
rifinanziamento del fondo di cui al comma precedente.
2. All art. 9
(Impianti sportivi), comma 2, della legge regionale n. 32 del 1985 sono
eliminate le parole e, comunque, non possono superare il limite di un
miliardo.
3. Il comma 7 dell
art. 9 (Impianti sportivi) della legge regionale n. 32 del 1985 e così
sostituito:
7. Ai benefici di cui al comma precedente
possono essere ammessi i soggetti indicati nell art. 7, lett a), b) ed e);
inoltre quelli di cui alla lett c) del medesimo art. 7, se in possesso della
personalita giuridica, nonche i soggetti previsti dall art. 10 della legge 23
marzo 1981, n. 91.
4. Al comma 1 dell
art. 11 (Piano annuale di intervento per per gli impianti sportivi) della legge
regionale n. 32 del 1985 il numero 40 e sostituito dal numero
60.
5. Al comma 1 dell
art. 13 (Documentazione per impianti) della legge regionale n. 32 del 1985, dopo
le parole perentorio del, le parole 28 febbraio sono sostituite dalle
parole 30 giugno.
Art. 44(Modifica
alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30) 1. Il termine del 31 marzo di cui all art. 3,
comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30, e sostituito da 30
giugno.
Art. 451. All art. 3, comma 1, della legge regionale 22
gennaio 1997, n. 4, dopo la parola legge sono aggiunte le seguenti: ,
compresi quelli gia disciplinati dall art. 53, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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