Legge Regionale 4 luglio 1997, n. 18 Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP).
Art. 1(Esercizio
delle funzioni ex ERSAP) 1. Le funzioni già esercitate dallEnte regionale di
sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per la gestione della Riforma
fondiaria, nonché ogni altra funzione attribuita allo stesso Ente dalla vigente
legislazione regionale, sono esercitate direttamente dalla
Regione.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, con propria delibera, provvede ad
assegnare in via definitiva ai Settori e Uffici le funzioni e il relativo
personale.
Per la gestione della
Riforma fondiaria la Giunta assegna le funzioni e il personale secondo quanto
previsto dallart. 5.
3.
Nelle more dellattuazione della legge sulla organizzazione degli uffici, la
Giunta regionale adotta ogni altro atto di organizzazione finalizzato
allesercizio delle funzioni di cui alla presente legge e individuare, nel
contempo, i funzionari autorizzati a rappresentare la Regione nei confronti dei
terzi per tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dallattività del
disciolto ERSAP.
Art. 2(Comitato
tecnico consultivo) 1. Presso la
Presidenza della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico consultivo
nominato dal Presidente della Giunta
regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto e
formato da n. 7 componenti, dei
quali due esterni, scelti in base a riconosciuta professionalità in
materia amministrativa, finanziaria, giuridica e tecnica; lo stesso decreto individua, tra i componenti
esterni, il Presidente. I componenti interni devono essere individuati tra i
dirigenti in servizio presso la
Regione.
2. Il Comitato è
organismo consultivo della Giunta regionale. Esso formula pareri e proposte per
la definizione di tutti gli atti e connesse procedure amministrative
finalizzati:
a) allanalisi e aggiornamento del piano di liquidazione
dellERSAP presentato dal Commissario liquidatore al momento della cessazione dei compiti allo
stesso affidati, anche ai fini della relativa prevista approvazione da parte del
Consiglio regionale in forza dellart. 36 della legge regionale 18 giugno 1993,
n. 9;
b) allattuazione ed
esecuzione del piano di liquidazione nel rispetto di quanto stabilito dal
Consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso;
c) allaggiornamento
semestrale della situazione patrimoniale dellEnte unicamente alla ricognizione
dei rapporti attivi e passivi;
d) allaccertamento
dei rapporti giuridici in essere fra il disciolto ERSAP e terzi e la loro
risoluzione;
e) allattuazione del
previsto programma di dismissioni delle quote di partecipazione
assunte;
f) alla cura e
definizione di tutte le procedure giudiziarie in, corso allatto della
soppressione dellERSAP;
g) alla partecipazione
dellEnte a organismi cooperativi e societari;
h) allanalisi e
valutazione di tutte le obbligazioni insorte a seguito della concessione di
garanzie fidejussorie a cooperative e società miste anche ai fini di un loro
eventuale consolidamento da definire con le banche creditrici
interessate;
i) alla redazione di
una relazione annuale e finale sullattività svolta, da cui emergano chiaramente
le attività compiute e quelle non ancora completate;
j) alla proposizione
di ogni altra azione necessaria a definire i contenuti dellattività riveniente
dalla estinzione dellERSAP, ivi compresi i concordati, le transazioni e le
dilazioni.
3. Allonere derivante dalle operazioni di
consolidamento, da definire con la inclusione dei debiti derivanti dal concorso
negli interessi sulle operazioni di credito agrario già autorizzate, si farà
fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle dimissioni di beni
patrimoniali del disciolto ERSAP nonché mediante il recupero, anche dilazionato,
delle anticipazioni fornite dallEnte a organismi cooperativi e società
miste.
Art. 3(Durata in
carica e compensi) 1. Il Comitato tecnico consultivo dura in
carica tre anni.
2. Al Presidente e ai componenti esterni del
Comitato viene attribuita una indennità mensile lorda rispettivamente pari a
quella spettante al Presidente e ai componenti dellorgano di controllo della
Regione sugli atti degli enti locali ai sensi dellart. 19, comma 2, della legge
regionale 22 giugno 1994. n. 22.
3. Ai componenti del Comitato viene attribuito
un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti
dellorgano di controllo dallart. 19, comma 1, della legge regionale n. 22 del
1994.
Art. 4(Segreteria
del Comitato) 1. Per lo svolgimento dei compiti e delle
attribuzioni previste dalla presente legge, il Comitato tecnico consultivo si
avvale di unapposita segreteria composta prevalentemente da unità di personale
già in servizio presso il disciolto ERSAP.
2. La Segreteria del Comitato cura i rapporti
con i Settori e Uffici titolari delle competenze ai sensi degli artt. 1, comma
2, e 5 della presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, individua le unità di personale da assegnare alla Segreteria,
stabilisce la dipendenza funzionale e disciplina i rapporti tra la stessa
Segreteria e le altre strutture regionali titolari delle
competenze.
Art. 5(Gestione
speciale Riforma fondiaria) 1. Le funzioni già
svolte dallERSAP per la gestione della Riforma fondiaria sono esercitate
direttamente dalla Regione per il tramite di apposita struttura organizzativa
costituita nel rispetto della legge regionale sullorganizzazione degli uffici,
da affidare a un dirigente che, per le materie di ordinaria amministrazione,
agisce in veste di Funzionario delegato ai sensi dellart. 92 della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, mentre per gli atti
da sottoporre allapprovazione degli organi regionali, secondo le rispettive
competenze deve preventivamente acquisire il parere del Comitato tecnico
consultivo di cui allart. 2.
2. La struttura
organizzativa di cui al comma 1 assume la denominazione di Settore della
Riforma fondiaria e rappresenta uno dei settanta Settori di cui allart. 8,
comma 5, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
Può essere articolato
in Uffici territoriali prendendo a base i comprensoriin cui ha operato la
Riforma fondiaria.
3. La struttura cura i
compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle
opere di riforma fondiaria secondo le modalità e per i fini previsti dagli artt.
9, 10, e Il della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme
particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e sulla base di
direttive della Giunta regionale (o del Consiglio
regionale).
4. I terreni e le
opere di riforma fondiaria sono ripartiti sulla base della normativa statale e
regionale vigente in:
a) beni utilizzabili per lo svolgimento di
compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;
b)beni immobili assegnabili ai sensi dellart. 10
della legge n. 386 del 1976;
c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti
alienabili o comunque che possono essere alienati ai sensi dellart. Il della
stessa legge n. 386 del 1976;
d) beni destinati
a uso pubblico di generale interesse da cedere ai sensi dellart. 11, ultimo
comma, della stessa legge n. 386 del 1976.
5. Le cessioni, le
alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il dirigente
responsabile del Settore Riforma fondiaria prende in consegna i beni descritti
in inventario ai sensi dellart. 39, comma 1, della legge regionale 19 giugno
1993, n. 9, nonché i libri e gli altri documenti e riceve dal Presidente della
Giunta il conto della gestione successivo allultimo bilancio approvato, già
depositato dal Commissario liquidatore dellERSAP. Riceve, altresì, lelenco e i
relativi documenti delle procedure giudiziarie riguardanti i terreni e le opere
della Riforma fondiaria, rilevate dallo stesso Commissario ai sensi dellart.
39, comma 3, della stessa legge regionale n. 9 del 1993.
7. La Giunta regionale
con proprio atto provvede alla quantificazione e individuazione del personale,
tra quello proveniente dal soppresso Ente, da assegnare a compiti di
riforma.
8. Le entrate e le
uscite relative alla gestione della Riforma fondiaria sono iscritte in appositi
capitoli del bilancio regionale. Alla fine di ogni esercizio finanziario la
struttura presenta alla Giunta regionale, per lapprovazione, il bilancio della
gestione.
9. E’ abrogato il Capo
V (Gestione Riforma fondiaria), comprendente gli artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37
della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7.
Art. 6(Norma
transitoria) 1. Fino alla
data di costituzione del Settore Riforma fondiaria, le funzioni attribuite
alla competenza dellUfficio Gestione della Riforma Fondiaria dellex ERSAP
sono esercitate dal Settore demanio e patrimonio.
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