Legge Regionale 4 luglio 1997, n. 18 Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP).(1)
Art. 1Esercizio delle funzioni ex E.R.S.A.P. 1. Le funzioni già esercitate dallEnte regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per la gestione della Riforma fondiaria, nonchè ogni altra funzione attribuita allo stesso Ente dalla vigente legislazione regionale, sono esercitate direttamente dalla Regione. [2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, con propria delibera, provvede ad
assegnare in via definitiva ai Settori e Uffici le funzioni e il relativo
personale. Per la gestione della
Riforma fondiaria la Giunta assegna le funzioni e il personale secondo quanto
previsto dallart. 5..] (2) 3. Nelle more dellattuazione della legge sulla organizzazione degli uffici, la Giunta regionale adotta ogni altro atto di organizzazione finalizzato allesercizio delle funzioni di cui alla presente legge e individua, nel contempo, i funzionari autorizzati a rappresentare la Regione nei confronti dei terzi per tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dallattività del disciolto ERSAP.
(2) Comma abrogato dalla l.r. 05/99.
Art. 2Comitato tecnico consultivo.(3) [ 1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico consultivo nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto e formato da n. 7 componenti, dei quali due esterni, scelti in base a riconosciuta professionalità in materia amministrativa, finanziaria, giuridica e tecnica; lo stesso decreto individua, tra i componenti esterni, il Presidente. I componenti interni devono essere individuati tra i dirigenti in servizio presso la Regione. 2. Il Comitato è organismo consultivo della Giunta regionale. Esso formula pareri e proposte per la definizione di tutti gli atti e connesse procedure amministrative finalizzati: a) allanalisi e aggiornamento del piano di liquidazione dellERSAP presentato dal Commissario liquidatore al momento della cessazione dei compiti allo stesso affidati, anche ai fini della relativa prevista approvazione da parte del Consiglio regionale in forza dellart. 36
della legge
regionale 18 giugno 1993, n. 9; b) allattuazione ed esecuzione del piano di liquidazione nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso; c) allaggiornamento semestrale della situazione patrimoniale dellEnte unicamente alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi; d) allaccertamento dei rapporti giuridici in essere fra il disciolto ERSAP e terzi e la loro risoluzione; e) allattuazione del previsto programma di dismissioni delle quote di partecipazione assunte; f) alla cura e definizione di tutte le procedure giudiziarie in corso allatto della soppressione dellERSAP; g) alla partecipazione dellEnte a organismi cooperativi e societari; h) allanalisi e valutazione di tutte le obbligazioni insorte a seguito della concessione di garanzie fidejussorie a cooperative e società miste anche ai fini di un loro eventuale consolidamento da definire con le banche creditrici interessate; (4) i) alla redazione di una relazione annuale e finale sullattività svolta, da cui emergano chiaramente le attività compiute e quelle non ancora completate; j) alla proposizione di ogni altra azione necessaria a definire i contenuti dellattività riveniente dalla estinzione dellERSAP, ivi compresi i concordati, le transazioni e le dilazioni. 3. Allonere derivante dalle operazioni di consolidamento, da definire con la inclusione dei debiti derivanti dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già autorizzate, si farà fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle dimissioni di beni patrimoniali del disciolto ERSAP nonchè mediante il recupero, anche dilazionato, delle anticipazioni fornite dallEnte a organismi cooperativi e società miste. (5) ]
(3) Articolo abrogato dalla l.r. 38/2011, art. 31, comma 1;ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le funzioni di cui al presente articolo sono attribuite al Servizio regionale demanio e patrimonio.Successivamente il citato comma 2 è stato sotituito dalla l.r. 45/2012, art. 51, c.1, lett. c) che attribuisce le funzioni di cui al presente articolo al Servizio riforma fondiaria.(4) L'art. 40 della l.r. 9/2000, così dispone:
"
A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della
l.r. 18/1997, così come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5,
al Comitato tecnico consultivo sono affidate, oltre ai compiti previsti
dall'articolo 2, le attività di regolazione e/o eventuale consolidamento, da
svolgere anche mediante specifiche transazioni della debitoria regionale, nei
confronti delle banche creditrici interessate derivanti da partite fidejussorie
in corso di definizione".(5) Vedi anche la l.r. 14/98, art. 19
Art. 3Durata in carica e compensi. (6) [1. Il Comitato tecnico consultivo dura in carica tre anni. ((7) ) 2. Al Presidente e ai componenti esterni del Comitato viene attribuita una indennità mensile lorda rispettivamente pari a quella spettante al Presidente e ai componenti dellorgano di controllo della Regione sugli atti degli enti locali ai sensi dellart. 19, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22. 3. Ai componenti del Comitato viene attribuito un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti dellorgano di controllo dallart. 19, comma 1, della legge regionale n. 22 del 1994. (8) ]
(6) Articolo abrogato dalla l.r. 38/2011, art. 31(7) Le funzioni del Comitato tecnico consultivo già prorogate dall’art. 3 della l.r. 11/2000, dalla l.r. 4/2003, art. 49, dalla l.r. 39/2006, art. 20, sono state prorogate per ulteriori tre anni dalla l.r. 21/2009, art. 4(8) L'art. 33, della l. r. 28/2000, così dispone :
Art. 4Segreteria del Comitato. (9) [1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge, il Comitato tecnico consultavo si avvale di unapposita segreteria composta prevalentemente da unità di personale già in servizio presso il disciolto ERSAP. 2. La Segreteria del Comitato cura i rapporti con i Settori e Uffici titolari delle competenze ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 5 della presente legge. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le unità di personale da assegnare alla Segreteria, stabilisce la dipendenza funzionale e disciplina i rapporti tra la stessa Segreteria e le altre strutture regionali titolari delle competenze.]
Art. 5Gestione speciale Riforma fondiaria. 1. Le funzioni già svolte dallE.R.S.A.P. per la gestione della Riforma
fondiaria sono esercitate direttamente dalla Regione per il tramite di apposita
struttura organizzativa costituita nel rispetto della legge regionale
sullorganizzazione degli uffici, da affidare a un dirigente che, per le materie
di ordinaria amministrazione, agisce in veste di Funzionario delegato ai sensi
dellart. 92
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, mentre per gli
atti da sottoporre allapprovazione degli organi regionali, secondo le
rispettive competenze deve preventivamente acquisire il parere del Comitato
tecnico consultivo di cui allart. 2. 2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 assume la denominazione di
Settore della Riforma fondiaria e rappresenta uno dei settanta Settori di cui
allart. 8,
comma 5, della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Può essere articolato in Uffici
territoriali prendendo a base i comprensori in cui ha operato la Riforma
fondiaria. (10) 3. La struttura cura i compiti a esaurimento relativi alla
conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria secondo
le modalità e per i fini previsti dagli artt. 9, 10, e 11 della legge 30 aprile
1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti
gli enti di sviluppo) e sulla base di direttive della Giunta regionale (o del
Consiglio regionale). 4. I terreni e le opere di riforma fondiaria sono ripartiti
sulla base della normativa statale e regionale vigente in: a) beni utilizzabili per lo svolgimento di compiti di ricerca,
sperimentazione e riforma fondiaria; b) beni immobili assegnabili ai sensi dellart. 10 della legge
n. 386 del 1976; c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti alienabili o
comunque che possono essere alienati ai sensi dellart. 11 della stessa legge n.
386 del 1976; d) beni destinati a uso pubblico di generale interesse da
cedere ai sensi dellart. 11, ultimo comma, della stessa legge n. 386 del 1976.
5. Le cessioni, le alienazioni e i trasferimenti dovranno
essere portati a compimento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 6. Il dirigente responsabile del Settore Riforma fondiaria
prende in consegna i beni descritti in inventario ai sensi dellart. 39,
comma 1, della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9, nonché i libri e gli altri documenti e
riceve dal Presidente della Giunta il conto della gestione successivo allultimo
bilancio approvato, già depositato dal Commissario liquidatore dellE.R.S.A.P..
Riceve, altresì, lelenco e i relativi documenti delle procedure giudiziarie
riguardanti i terreni e le opere della Riforma fondiaria, rilevate dallo stesso
Commissario ai sensi dellart. 39,
comma 3, della stessa legge
regionale n. 9 del 1993. 7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla
quantificazione e individuazione del personale, tra quello proveniente dal
soppresso Ente, da assegnare a compiti di riforma. 8. Le entrate e le uscite relative alla gestione della Riforma
fondiaria sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale. Alla fine
di ogni esercizio finanziario la struttura presenta alla Giunta regionale, per
lapprovazione, il bilancio della gestione.
9. È abrogato il Capo V (Gestione Riforma fondiaria),
comprendente gli artt. 32,
33,
34,
35,
36
e 37
della legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7
(10) Vedi anche la l.r. 5/99, art. 1 che, tra l’altro, ha così modificato il presente comma.
Art. 6Norma transitoria. 1. Fino alla data di costituzione del Settore Riforma fondiaria, le funzioni
attribuite alla competenza dellUfficio Gestione della Riforma fondiaria
dellex E.R.S.A.P. sono esercitate dal Settore demanio e patrimonio.
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