Legge Regionale 6 maggio 1998, n. 14 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000.
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di
previsione delle entrate) 1. Lo
stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per lanno finanziario
1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire 40.206.055.141.260 in
termini di competenza e in lire 52.166.927.902.318 in termini di
cassa.
2.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento, la riscossione e
il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni
altra entrata spettante nellesercizio finanziario 1998.
Art. 2(Stato di
previsione della spesa) 1. E’
autorizzato limpegno delle spese della Regione per lesercizio finanziario
1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di
previsione di cui allart. 2, fatto salvo limpegno autorizzato sugli esercizi
futuri a norma degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30
maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E’
autorizzato il pagamento delle spese della Regione per lesercizio finanziario
1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di
previsione di cui allart.2.
Art. 3(Impegni e
pagamenti delle spese) 1. E’
autorizzato limpegno delle spese della Regione per lesercizio finanziario
1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di
previsione di cui allart. 2, fatto salvo limpegno autorizzato sugli esercizi
futuri a norma degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30
maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E’
autorizzato il pagamento delle spese della Regione per lesercizio finanziario
1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di
previsione di cui allart.2.
Art. 4(Modifiche
della codifica regionale e interregionale di bilancio) 1. In considerazione della recente introduzione del
nuovo programma informatico di contabilità e delle specifiche codifiche
introdotte in connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli
di bilancio per settore di interventi, la Ragioneria è autorizzata ad apportare
dufficio ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla
luce anche degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di
organizzazione dellAmministrazione regionale.
Art. 5(Quadro
generale riassuntivo) 1. E’
approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per lanno
finanziario 1998, di cui allallegato n. 1 alla presente
legge.
Art. 6(Elenco spese
obbligatorie) 1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della
legge regionale di contabilità quelle descritte nellelenco allegato n. 2 alla
presente legge.
Art. 7(Fondo di
riserva per spese obbligatorie) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie,
determinato per lesercizio finanziario 1998 in lire 3.031.393.962, è iscritto
al cap. 1110010 ed è gestito a termini dellart. 36 della legge di contabilità
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 8(Fondo di
riserva per spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per spese impreviste,
determinato per lesercizio finanziario 1998 in lire 900 milioni è iscritto al
capitolo 1110030 ed è gestito a termini dellart. 37 della legge di contabilità
regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 9(Fondo di
riserva di cassa) 1. Il
fondo di riserva di cassa, determinato per lesercizio finanziario 1998 in lire
267.448.825.966, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dellart. 41
della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.
2. La
Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le
procedure di cui al comma 3 dellart. 41 della legge regionale di contabilità n.
17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10(Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione) 1. Il
fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi della Regione che si prevede di finanziare nellanno 1998 è iscritto
al capitolo 1110070 ed è gestito a termini dellart. 38 della legge di
contabilità regionale.
2. L’allegato n. 3 della presente legge indica loggetto e
limporto degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso
dell’anno 1998.
Art. 11(Fondo per
residui passivi perenti) 1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati
perenti ai fini amministrativi, determinato per lesercizio finanziario 1998 in
lire 16 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dellart. 71
della legge regionale di contabilità n. 17 del 1977.
Art. 12(Variazioni
di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con
proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dellart. 43
della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni
negli stati di previsione della entrata e della spesa per lesercizio
finanziario 1998.
Art. 13(Iscrizione
delle economie da reiscrivere
tra i residui di
stanziamento) 1. A seguito della avvenuta iscrizione, in esecuzione
dellart. 9, comma 16, della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22, sui
pertinenti capitoli di bilancio dei residui di stanziamento delle economie a
destinazione vincolata provenienti dagli esercizi progressi già confluite e
conservate, ai sensi dellart. 13 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16,
nellapposito fondo delle economie da reiscrivere di cui al soppresso capitolo
1110049 della spesa, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare ogni
necessaria modificaallentità delle relative poste di spesa qualora ciò
risulti necessario in dipendenza disuccessive rideterminazioni
ricognitive originate da minori o maggiori accertamenti di entrata
correlata.
Art. 14(Bilancio
pluriennale) 1. A norma dellart. 6 e seguenti della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è approvato
il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1998-2000 nel testo
allegato alla presente legge.
TITOLO 2DISPOSIZIONI PER
IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE
DEBITORIA
Art. 15(Mutuo a
definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione) 1. Al
fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1992 di cui allart. 2, comma 3, della presente legge, la Regione
Puglia, a termini dellart. 20 del decreto legge n. 9 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, è autorizzata a contrarre con Aziende
e Istituti di credito ordinario ero con la Cassa depositi e prestiti il relativo
mutuo per un importo massimo di lire 403 miliardi.
2. Le
disponibilità finanziarie provenienti dallattivazione del mutuo di cui al comma
I sono utilizzate per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto generale per lesercizio 1995 di cui alla legge
regionale 23 dicembre 1997, n. 23, pari a lire 131.830.016.906, per quanto
riferibile alle gestioni 1992 e retro e, per la parte eccedente, per la
regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale,
derivanti da provvedimenti esecutivi dellAutorità giudiziaria nonché per il
pagamento dei residui passivi perenti riferibili entrambi a obbligazioni sorte
anteriormente al 31 dicembre 1992. Viene a tal fine istituito apposito capitolo
di bilancio da attivare allatto della contrazione del
mutuo.
3. La
verifica in ordine alla utilizzazione delle predette risorse finanziarie per le
finalità di cui al comma 2 sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari
1998 e 1999 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della
Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla
Ragioneria. qualora dovessero risultare eccedenze di risorse non utilizzabili,
si provvede, per pari importo, alla riduzione del mutuo
stipulato.
4. Il
mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento
risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al
comma 1 e per la durata massima dellammortamento di venti
anni.
5. A
tal fine è autorizzata liscrizione nel bilancio pluriennale 1999-2000, al
capitolo 1122020, della spesa annua del servizio di ammortamento di lire 45
miliardi, comprensiva degli interessi di preammortamento, per il 1999 e di lire
40 miliardi per lanno 2000.
6. La
Giunta regionale è autorizzata a provvedere allassunzione del mutuo predetto
con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalità
previsti dalla presente legge.
7. Il
pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è
garantito dalla Regione mediante liscrizione nel bilancio di previsione, per
tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per leffettuazione dei
pagamenti.
8. Gli
oneri di cui al comma 7 troveranno copertura, così come previsto dallart. 42.
comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, mediante
vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui allart. 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita
delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della
Regione.
9. Le
spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma
dellart. 56, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 16(Mutuo
relativo al consolidamento dei debiti verso gli Istituti di
credito) 1.
L’annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di
previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della
esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per
credito; agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi
regionali, viene elevata a lire 225 miliardi al fine di considerare il previsto
consolidamento, da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi
atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio maturati nel
corso del 1997 per un ammontare di lire 90 miliardi.
2. Per
le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in
maturazione negli anni 1999 e 2000, è iscritta, nel bilancio pluriennale, al
capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 235 miliardi per
lanno 1999 e di lire 245 miliardi per lanno 2000.
3. Il
pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è
garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per
tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per leffettuazione dei
pagamenti.
4. Gli
oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dallart. 42,
comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante vincolo sulle
erogazioni di spettanza regionale di cui allart. 3, comma 12, della legge n.
549 del 1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento
rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione
e secondo i criteri di cui allart. 3, comma 6, della medesima legge n. 549 del
1995.
5. Il
predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni
relative alla accisa sulla benzina, di cui allart. 3, comma 12, della legge n.
549 del 1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal
fondo di compensazione interregionale di cui al sopracitato art. 42, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Le
spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma
dellart. 36, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 17(Ricontrattazione tassi di interesse) 1. In
relazione alle operazioni di rimodulazione e ricontrattazione delle condizioni
previste nella intesa convenzionale già sottoscritta di cui allart. 16, da
definire con gli Istituti di credito interessati, in attuazione dellart. 17
della legge regionale n. 16 del 1997, si provvederà ad apportare, con apposita
successiva legge di variazione al presente bilancio, le conseguenti
modificazioni negli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio
concernenti il pagamento delle relative rate di
ammortamento.
2. Le
eventuali economie provenienti dalle operazioni di rimodulazione di cui al comma
1 sono destinate prioritariamente allincremento del cap. 1110050 concernente il
fondo di cofinanziamento dei programmi comunitari di cui allart. 32 della legge
regionale n. 6 del 1996 eallart. 31 della presente legge.
Art. 18(Finanziamento oneri per ritardati
pagamenti) 1. Al
fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono
iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del
bilancio di previsione per lanno 1998 le somme rispettivamente di lire 3
miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo 500 milioni quale quota
rivalutazione e di lire I miliardo quali spese procedimentali e
legali.
2. La
misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti
convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione
giudiziale.
TITOLO 3NORME SETTORIALI
FINALIZZATE AL RISANAMENTO
FINANZIARIO
Art. 19(Disposizioni
in materia di gestione liquidatoria ex ERSAP) 1. Al
fine di sostenere le operazioni di consolidamento di cui allart. 2, comma 3,
della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18, relative alle partite debitorie
derivanti dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già
autorizzate, dalle rate di ammortamento su mutui contratti dallERSAP, dalle
garanzie fidejussorie concesse a cooperative e società miste qualora
riconoscibili, da debiti diversi e vari connessi ad obbligazioni giuridiche
vincolanti, si provvede a iscrivere in bilancio, al capitolo 0004942, la somma
di lire 8 miliardi.
2. Per
il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine di consentire la
definizione dei rapporti obbligatori derivanti dalla gestione liquidatoria
ex-ERSAP, potranno essere utilizzate altresì le disponibilità finanziarie
derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza
di residui passivi propri accertati sui capitoli 111030, 111040, 111064 e
111075, nonché dalle economie di bilancio provenienti dallesercizio 1997 sul
capitolo 0004940 Spese di funzionamento connesse alle attività di sviluppo
agricolo e al soppresso ERSAP (leggi regionali 11 marzo 1988, n. 11 e n. 18 del
1997).
Art. 20(Attività
formative aziendali. Oneri progressi) 1. In considerazione delle disponibilità finanziarie
comunitarie e statali realizzatesi sugli appositi capitoli di bilancio degli
esercizi 1994, 1995 e 1996 connesse alle attività formative svolte dalle aziende
di cui alla legge regionale 28 marzo 1997, n.11, così come modificata dalla
legge regionale 28 marzo 1997, n. 12, nei medesimi anni e al fine di consentite
lutilizza per far fronte alle relative obbligazioni insorte, viene prevista la
necessaria quota di cofinanziamento regionale mediante liscrizione al capitolo
0961013 del bilancio 1998 della somma di lire 42 milioni.
Art. 21(Operazioni
contabili compensativi nel Settore formazione Professionale - Enti
gestori) 1. Al
fine di provvedere, sulla base dei rendiconti prodotti così come riscontrati dal
competente Settore, alla definitiva sistemazione di partite debitorie e
creditorie con gli Enti gestori di formazione professionale relative agli anni
1992, 1993 e 1994, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare appositi
provvedimenti di liquidazione e pagamento di debiti progressi relativi ai
predetti esercizi anche mediante contestuale compensazione totale o parziale con
crediti vantati dalla Regione nei confronti dei medesimi
Enti.
2. I
pagamenti dei debiti relativi ai predetti esercizi, da disporsi comunque nei
limiti dellimporto complessivo di lire 20.935.669.274 pari al totale degli
impegni a suo tempo assunti sui capitoli di bilancio 961010, 961012, 961015,
961016 e 962010, possono essere effettuati anche prescindendo dalla destinazione
degli impegni originariamente assunti e dalla letterale riferibilità alloggetto
dei predetti capitoli.
Art. 22(Progetto di
revisione organica della legge di contabilità regionale) 1. Ai
fini della revisione organica della legge di contabilità regionale n. 17 del
1977 e successive modificazioni e integrazioni, viene costituito un apposito
gruppo ristretto di studio di dirigenti regionali alluopo designati, dalla
Giunta regionale, con il compito di elaborare, entro sei mesi dallavvio dei
lavori, uno schema di proposta da sottoporre allesame e approvazione della
Commissione conciliare al bilancio.
2. L’
attività di approfondimento e di studio dovrà in particolare uniformarsi, tenuto
conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7
e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a. ristrutturare il bilancio per unità previsionale di
base;
b. rendere più razionali, significative e trasparenti le
scelte del Governo e del Consiglio regionale sullacquisizione delle entrate e
sulle ripartizioni delle risorse fra le destinazioni di spesa e, allinterno di
esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle
connesse responsabilità della gestione;
c. nazionalizzare la gestione finanziaria e lazione
amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla
identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina
del procedimento; a tal fine dovranno analiticamente riconsiderarsi gli oggetti
del capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove
necessario, la normativa che fa da supporto all’autorizzazione di bilancio,
anche attraverso labrogazione di norme desuete o
assorbite;
d. individuare in modo certo il responsabile della unità
previsionale e dei relativi procedimenti;
e. introdurre, ai fini della gestione e della
rendicontazione, una contabilità analitica per centri di
costo;
f. apportare ogni necessaria modifica alle norme di cui al
titolo XI della legge regionale n. 17 del 1977 I funzionari delegati al fine
di meglio corrispondere ai principi di trasparenza, responsabilità e
funzionalità della relativa gestione.
3. In
funzione degli obiettivi di cui al comma 1, lo schema di proposta ivi previsto
dovrà contenere la ristrutturazione del rendiconto generale della Regione
prevedendo la suddivisione, in capitoli delle unità previsionali, in modo da
consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultante di entrata e
di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione regionale e
di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza e agli obiettivi delle
principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un
livello di classificazione che fornisca l’individuazione dei beni della Regione
suscettibili di utilizzazione economica.
4. Lo
schema di proposta di cui al presente articolo, presentato da parte del gruppo
di studio a conclusione dei propri lavori, sarà esaminato dalla Commissione
consiliare al bilancio per la definitiva stesura e la conseguente approvazione
da parte del Consiglio regionale.
Art. 23(Anticipazioni di pagamento delle
ASL) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 24(Enti
fieristici regionali - Art. 39 legge regionale 22 giugno 1994, n.
22) 1. Per
gli Enti Derisici regionali a carattere regionale - art. 39 legge regionale 22
giugno 1994, n. 22 - di Foggia e di Francavilla Fontana è iscritta nel bilancio
regionale, al capitolo 0352025, quale contributo per le spese di funzionamento,
la somma di lire 900 milioni come di seguito articolata:
a) per lEnte
Fiera di Foggia, la somma di lire 800 milioni;
b) per lEnte
Fiera di Francavilla Fontana, la somma di lire 100
milioni.
2. Il
finanziamento recato dal cap. 0352025 della Parte Spesa è vincolato per importo
pari a lire 900 milioni in termini di competenza e cassa per gli interventi di
cui al comma 1.
Art. 25(Contributo
straordinario allEnte autonomo Fiera del Levante) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 26(Norme
integrative legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 in materia di
biblioteche) 1. Ai fini della definizione contabile dei rendiconti
presentati dagli Enti gestori delle biblioteche ai sensi degli artt. 8 e 10
della legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 per gli esercizi finanziari
1985-1986-1987, sono riconosciute ammissibili le spese regolarmente documentate
dagli stessi Enti, nel limite massimo dei contributigià erogati dalla
Regione per gli stessi esercizi finanziari.
TITOLO 4DISPOSIZIONI PER
I PROGRAMMI DI INTERVENTO
DELLA
REGIONE
Art. 27(Conservazione
e valorizzazione beni
immobili) 1. Con
riferimento agli interventi in materia di conservazione e valorizzazione dei
beni immobili di interesse storico-artistico-architettonico e archeologico,
nonché di edilizia monumentale, bibliotecaria e teatrale di cui alla legge
regionale 22 giugno 1979, 37, saranno presi in considerazione in via prioritaria
e nei limitidegli stanziamenti previsti al capitolo 821010 del bilancio
regionale, i progetti o per la cui realizzazione gli enti locali e/o gli enti
proprietari saranno in grado di garantire la copertura finanziaria di almeno il
15% del costo totale del progetto stesso.
2. RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 28(Conferimento
patrimonio ONPI) 1. In
attuazione delle disposizioni della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 e
successive modificazioni, con decorrenza 1° giugno 1998 sono conferiti ai
rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare dellONPI e le relative
competenze assistenziali.
2. RINVIATO DAL GOVERNO.
3. RINVIATO DAL GOVERNO.
4. RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 29(Osservatorio
europeo internazionale delle
migrazioni mediterranee) RINVIATO DAL GOVERNO.
Art. 30(Leggi
regionali 17 giugno 1983, n. 8 e 17 aprile 1984, n. 17 - Revoca dei
contributi) 1. I
contributi assentiti, ai sensi delle leggi regionali 17 giugno l983, 8 - art.
22 - e 17 aprile 1984, n. 17 - artt. 14 e 15 - in favore delle Amministrazioni
locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano
presentato istanza di liquidazione a saldo, nei modi previsti, sono
revocati.
2. Ai
fini del recupero delle somme anticipate alle Amministrazioni aisensi
delle leggi di cui al comma 1, si provvederà in via compensativa in sede di
erogazione delle future risorse regionali da accreditare in favore delle
medesime.
Art. 31(Piano
regionale di sviluppo) 1. Per
la redazione del Piano regionale di sviluppo previsto dalla legge regionale 4
marzo 1975, n. 24, così come modificata e integrata dalla legge regionale 25
luglio 1979, n. 44, è istituito il capitolo 1083020 con una dotazione
finanziaria pari a lire 500 milioni.
2. La
Giunta regionale si avvale, a tal fine, anche del Comitato tecnico scientifico,
così come previsto dalla norma di cui al comma 1.
3. RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 32(Fondo per il
cofinanziamento dei programmi comunitari) 1. Il
fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo
1110050, istituito con lart. 32 della legge regionale n. 6 del 1996,
incrementato della somma di lire 50 miliardi, è gestito e alimentato secondo i
criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32, alluopo utilizzando, altresì,
i residui di stanziamento rivenienti dagli esercizi precedenti accertati su
detto capitolo.
2. Le
relative risorse vengono prioritariamente utilizzate per il cofinanziamento
delle spese relative allattuazione, in tutto in parco, del piano finanziario Il
triennio relativo alle misure facenti capo al FESR e al FEOGA per le quali è
possibile lattivazione immediata delle risorse medesime.
Art. 33(Azioni
promozionali) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 34(Livello
organizzativo dellassistenza primaria) 1. L’assistenza primaria sul territorio della Regione
Puglia, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio regionale con
deliberazione 1008 dell8 marzo 1995, e per effetto dellart. 19, punto 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, va organizzata
per Distretti o per Comuni nellambito dei Distretti.
Art. 35(Disposizioni
finanziarie in materia sanitaria) 1. Le disponibilità finanziarie derivanti dai residui
di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi
propri accertati sui capitoli finanziati dalle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente per gli anni 1994 e precedenti possono essere
utilizzate per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria di parte corrente
relativa agli anni 1994 e precedenti, con particolare riguardo alla spesa
concernente gli anni 1990 e 1991 a carico del bilancio
regionale.
Art. 36(Ripartizione
Fondo sanitario regionale) 1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e
alle Istituzioni sanitarie di poter programmare e organizzare le attività
proprie per lanno 1998, la ripartizione del Fondo sanitario regionale e
lindividuazione delle quote riservate alle Aziende ospedaliere per lanno 1998
di cui allart. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38,
devono essere effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31 maggio
1998 ed entro i limiti del Fondo sanitario regionale assegnato per il
1997.
Art. 37(Assistenza
sanitaria dellIRCCS pubblico - Ospedale Oncologico di
Bari) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 38(Programma
degli interventi per lintegrazione scolastica degli
handicappati) 1. Nelle more della concreta attuazione della legge
regionale 18 marzo 1997, 10, con particolare riferimento al programma annuale di
intervento di cui allart. 18, la validità del piano triennale di riparto
finanziario di cui allart. 4, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1987, n.
16, è prorogata di un ulteriore anno. Resta confermato il principio della
proroga delle convenzioni in atto, presso le AUSL, con il personale addetto al
servizio di integrazione scolastica handicappati.
Art. 39(Assistenza
ex ONMI ai minori) 1. Lo stanziamento previsto al capitolo 0781070 è destinato
al rimborso della quota a carico della Regione per lassistenza ex ONMI ai
minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre dicui allart. 3 del
regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 richiesto dalle Amministrazioni
provinciali per le anticipazioni relative agli esercizi finanziari dal 1990 al
1996.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre i rimborsi
alle Amministrazioni provinciali richiedenti ad avvenuta presentazione della
documentazione attestante la spesa sostenuta.
Art. 40(Fusione tra
le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) 1. Al
fine di favorire la fusione tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), viene riconosciuta, con decreto del Presidente della
Regione, su istanza di parte e sulla base di specifico programma, per ogni
ambito sanitario, una IPAB capofila chiamata a realizzare, attraverso
lassorbimento di altre IPAB, una rete di servizi alla persona, articolata sul
territorio e diversificata in attività socio-assistenziali di carattere
domiciliare e residenziale.
2.
Alle IPAB riconosciute capofila viene riservato il 50 per cento delle risorse
finanziarie di cui al cap. 784018, da erogare sulla base delle modalità fissate
dallart. 42 della legge regionale n. 6 del 1996.
Il termine di cui allart. 42, comma 5, della legge
regionale n. 6 del 1996è prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 41(Proroga
termine art. 30, comma 2, legge regionale 17 giugno 1994, n.
21) 1. Il termine di cui al comma 2 dellart. 30 della
legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni si intende
prorogato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 42(Progetti di
assistenza integrata) 1. Lo stanziamento previsto al capitolo 784015 è riservato
al finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani proposti dai
Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti non finanziati con i
precedenti programmi di intervento.
2. L’eventuale stanziamento non utilizzato è destinato al
finanziamento di progetti proposti dai Comuni con popolazione superiore a
ventimila abitanti.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge determina i criteri per la ripartizione dei fondi e le modalità di accesso
ai contributi.
Art. 43(Adesione al
Consorzio ‘Centro internazionale di alti studi
universitari) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 44(Consorzi di
bonifica - Sospensione riscossione tributi) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 45(Controllo
sugli atti dei Consorzi di bonifica) 1. Al fine dellesercizio del controllo sugli atti
dei Consorzi di Bonifica, di competenza della Giunta regionale e del Consiglio
regionale, in attesa delladozione della nuova normativa regionale in materia di
controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali, lattività
istruttoria finalizzata al controllo da parte dei competenti organi è effettuata
dagli uffici delle Sezioni del Comitato regionale di controllo nel cui ambito
provinciale hanno sede i Consorzi stessi.
Art. 46(Oneri di
manutenzione ed esercizio della diga del Locone) 1. La
Regione, rilevate le finalità di pubblico interesse perseguite con la
realizzazione della diga del Locone, alla quale è sotteso anche lo schema
irriguo del Comprensorio di Minervino Alto e, considerato che le funzioni in
materia di irrigazione rientrano nella competenza regionale, concorre nelle
spese di manutenzione ed esercizio della suddetta diga anche per la salvaguardia
delle condizioni socio-economiche del territorio
interessato.
2. A
tal fine è stanziata, nello stato di previsione di spesa per lesercizio
finanziario 1998, la somma di lire 700 milioni con il seguente capitolo di nuova
istituzione:
Cap. n. i. 131022
Spese per la manutenzione ed esercizio della diga del Locone, da riconoscere
allEnte gestore.
Art. 47(Disposizioni
per il Settore dei trasporti) 1.RINVIATO DAL GOVERNO.
2. Il
termine massimo del 28 febbraio 1997 fissato dallart. 11 della legge regionale
18 dicembre 1996, n. 27, è differito al 30 aprile 1997, data entro la quale
risultano effettivamente cessate tutte le gestioni in affidamento precario con
contestuale concessione a terzi degli esercizi dei relativi
autoservizi.
3. Le
partite debitorie delle cessate aziende affidatarie di autoservizi interurbani,
da sistemare dalla Giunta regionale in applicazione dellart. 3 della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37, comprendono tutte le obbligazioni facenti capo
alle stesse aziende affidatarie per rapporti negoziali connessi agli esercizi
degli autoservizi interurbani e antecedenti alla data di cessazione, anche se
accertate successivamente. Sono da considerare partite debitorie da sistemare
dalla Giunta regionale anche quelle derivante da provvedimenti esecutivi emanati
dallAutorità giudiziaria e riferentisi ai rapporti giuridici insorti
nellesercizio degli autoservizi interurbani prima della data di cessazione di
dette aziende affidatarie. I contenziosi ancora pendenti possono essere definiti
dalla Giunta regionale in via transattiva secondo condizioni e modalità da
stabilire dalla medesima Giunta, sentito il Settore legale e contenzioso della
Regione, nel limite di spesa di lire 2 miliardi.
4. RINVIATO DAL GOVERNO
5. E’
autorizzata la spesa di lire 800 milioni per laggiornamento del piano regionale
dei trasporti e per lelaborazione del piano triennale dei servizi, di cui
allart. 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con imputazione al
capitolo n. 0552026.
6.
Alla spesa derivante dallattuazione dei commi 3 e 5 si provvede con gli
stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 0552010, 0004950 e 0553022 del bilancio
per lesercizio finanziario 1998.
7. Il
capitale sociale della Società regionale trasporti - SRT Spa è fissato, in sede
di costituzione, in lire 300 milioni ed è interamente sottoscritto dalla Regione
con onere a carico del capitolo 0552009 del bilancio per lesercizio finanziario
1998.
8.
Sono abrogati lart. 3 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 13, lart. 3
della legge regionale 3 aprile 1995, n. 11, lart. 3 della legge regionale 3
aprile 1995, n. 9.
9. Per
accedere al contributo straordinario di cui al comma 3 dellart. 3 della legge
regionale n. 37 del 1995, aggiunto dal comma 6 dellart. 23 della legge
regionale n. 6 del 1996, i soggetti gestori interessati devono rivolgere istanza
alla Regione entro il termine perentorio del 30 giugno dellanno successivo a
quello di riferimento.
10.
Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 5 dellart. 23 della
legge regionale n. 6 del 1996, aggiunto dal comma 1 dellart. 11 della legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 27, i soggetti gestori interessati devono
rivolgere istanza alla Regione entro il termine perentorio del 31 marzo
dellanno successivo a quello di riferimento.
11. Le
partecipazioni azionarie della Regione Puglia sono sempre minoritarie. I
relativi conferimenti, sia di prima costituzione che di aumento del capitale
sociale, possono essere fatti anche con beni immobili e/o mobili registrati, con
losservanza degli artt. 2342 e seguenti del Codice
civile.
12. La
composizione delle Commissioni per le gestioni stralcio delle cessate gestioni
di autoservizi interurbani in affidamento regionale, istituite in attuazione
della disposizione di cui al comma 1 dellart. 3 della legge regionale n. 37 del
1995, è integrata con la nomina di un funzionario del Settore legale e
contenzioso di livello non inferiore al settimo.
Art. 48(Proroga
termini tasse di concessione
regionale allesercizio del commercio su aree pubbliche) 1. Il termine del 3 I gennaio previsto dallart. 11,
comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 533, convertito dalla legge 27
giugno 1994, n. 413, è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge qualora latto di conversione
dellautorizzazione di cui allart. 5 della legge regionale 2 maggio 1995, n.30,
sia stato adottato dal Comune nel corso dellanno 1998.
Art. 49(Indennità
di
funzione) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 50(Legge
regionale 8 gennaio 1992, n. 1 - Art. 2, comma 1, lett. a) -
Indennità) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 51(Personale
inquadrato ai sensi dellart. 5 della legge regionale 6 giugno 1989, n.
6) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 52(Inquadramento personale proveniente da Enti o da
Amministrazioni pubbliche) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 53(Sviluppo
della rete dei metanodotti per il completamente della metanizzazione della
Regione Puglia) 1. Al
fine di consentire il completamento, nei territori della Regione attualmente
privi del servizio, del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di
cui allart. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni
e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere i relativi impegni
di spesa sul capitolo di nuova istituzione 0635050 Sviluppo della rete dei
metanodotti per il completamente della metanizzazione della Regione Puglia (art.
11 della legge n. 784/80), entro i limiti delle disponibilità finanziarie
affluite sul capitolo di entrata 2032000, alluopo istituito, provenienti dalle
aliquote di prodotto della coltivazione di giacimenti di idrocarburi ubicati nel
territorio regionale, di cui allart. 20, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625.
2. Per
la realizzazione delle infrastrutture necessarie al completamento della
metanizzazione, la Regione Puglia attiverà le procedure di cui alla legge
regionale 20 febbraio 1995, n.4 Disciplina delle procedure per gli accordi di
programma.
Art. 54(Edilizia
residenziale) 1. I
Comuni sono delegati a esercitare le funzioni attinenti la verifica dei
requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata e/o convenzionata,
nonché la verifica del mantenimento degli obblighi di legge, secondo modalità,
fissate in apposito atto di Giunta regionale, che consentano, anche
allAssessorato regionale competente, lo svolgimento dei rapporti con gli
Istituti di credito convenzionati.
2. Nel
caso in cui il Comune non rilasci la prescritta certificazione entro novanta
giorni dalla data della richiesta, lAssessorato competente, su richiesta
dellinteressato, si sostituisce allAmministrazione comunale nel compimento del
relativo atto.
3. Ai
sensi del comma 2 dellart. 2 della legge 28 gennaio 1994, 85, la Giunta
regionale autorizza le trasformazioni da proprietà indivisa a proprietà divisa
delle cooperative, di cui alla lett. g) dellart. 18 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, che hanno presentato il piano di cessione entro il 31 dicembre
1994 e che si trovino nelle condizioni di cui allart. 18 della legge n. 179 del
1992.
TITOLO 5CONTABILITÀ
REGIONALE E MODIFICAZIONI NORMATIVE
Art. 55(Modifiche e
integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5) 1.
Allart. 1 della legge regionale 28 gen. 1998 n. 5, sono aggiunti i seguenti
commi 2 e 3:
2. La
corresponsione delle predette indennità e rimborsi spese
cessa:
a. alla data della
prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti lUfficio di
Presidenza;
b. con il cessare
della permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta
regionale;
c.
alla data della proclamazione dei nuovi eletti, per gli
altri Consiglieri regionali.
3. Nel caso di
proclamazione aventi date diverse, si considera come scadenza per i Consiglieri
di cui alla lett. c) del comma 2, la prima data di proclamazione in ordine
cronologico.
2. La lett. d) dellart. 2 della legge regionale n. 5 del
1998 è così sostituita:
d.80/100 ai Segretari del Consiglio regionale, ai Presidenti
delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi
consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e della protezione
civile.
3.
Allart. 3 della legge regionale n. 5 del 1998 è aggiunto il seguente
comma:
3. La diaria non
è corrisposta anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio
regionale, prevista dalla legge regionale 12 luglio 1994, n.
25.
4. Allart. 5 della
legge regionale n. 5 del 1998 sono aggiunti i seguenti commi 6 e
7:
6. Il rimborso delle spese di trasporto non è
corrisposto ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure
cautelari, restrittive della libertà personale, tali da impedire leffettivo
esercizio dalla carica, per lintero periodo di
impedimento.
7. Il rimborso delle spese di trasporto non
è corrisposto anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio
regionale, prevista dalla legge regionale n. 25 del 1994.
5. L’art. 10 della
legge regionale n. 5 del 1998 è così sostituito:
Art. 10
1. L’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34,
è integrato dal seguente comma:
I Consiglieri
regionali con almeno sei anni di contribuzione possono effettuare versamenti
volontari in unica soluzione sino alla concorrenza del decimo
anno.
Art. 56(Modifica
art. 47 legge regionale 6 marzo 1995, n. 3) 1. Il comma
2 dellart. 47 della legge regionale 6 marzo 1995, n. 3 è
soppresso.
Art. 57(Modifiche
legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3) 1.
Allart. 5, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, dopo le parole
dai commi 2 e 3 dellart. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sono aggiunte le ulteriori e dallart. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
Allart. 7 della legge regionale n. 3 del 1998, dopo lultimo comma è aggiunto
ilseguente comma 4:
4. I soggetti
attuatori di misura FERS relativa al secondo triennio 1994-1999, che
provvederanno allapertura dei cantieri nei termini previsti negli atti
deliberativi di ammissione a finanziamento, possono chiedere, nei successivi
centoventi giorni, di utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in
sede di gara per interventi di miglioramento del progetto approvato, per
estendimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura
nellambito della quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal
fine contestualmente presentare progetto definitivo. I soggetti attuatori
dovranno procedere al conseguente appalto nei modi di legge e alla stipula dei
relativi contratti comunque entro e non oltre il31dicembre 1999, pena la
revoca, e all’erogazione dellaspesa, allapprovazione degli atti di
collaudo e alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre
2001.
Art. 58(Tributo
speciale per il deposito dei rifiuti solidi) 1. Gli
art. 6 e 7 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 sono così
sostituiti:
Art. 6
1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai
soggetti di cui al comma 33 della legge n. 549 del 1995, oltre che dai
funzionari delle strutture regionali di cui allart. 7 della legge regionale 9
giugno 1980, n. 65.
2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo
verbale che dovrà essere trasmesso, a cura degli Uffici dai quali dipendono, al
Settore finanze della Regione entro trenta giorni dalla data della sua
redazione.
3. Il Settore finanze provvede alla contestazione della
violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con
invio al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e della sanzione
amministrativa.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica, il
trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un quarto della
sanzione indicata nellatto di contestazione.
5. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre
deduzioni difensive al Settore finanze della Regione. In mancanza delle suddette
deduzioni latto di contestazione di cui al comma 3 si considera provvedimento
di irrogazione, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie entro il termine
di sessanta giorni.
6. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è
ammessa impugnazione immediata e il termine di
sessanta giorni decorre dal provvedimento definitivo di irrogazione, che
deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di
presentazione delle suddette deduzioni.
7. Per tutto quanto non previsto si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
Sono abrogati lart. 41 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 e lart. 13
della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5.
Art. 59(Tasse di
concessione governative. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 - art.
8) 1.
L’art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 è abrogato ed è così
sostituito:
Art. 6
1. Chi esercita
unattività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni
regionali senza aver ottenuto latto stesso o assolta la relativa tassa è punito
con la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento della tassa medesima, in ogni caso non inferiore a
lire 200 mila.
2. Il pubblico
ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che
sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione ed è tenuto al pagamento del
tributo medesimo, salvo regresso.
2. Per
tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo n. 472 del 1997 e successive modificazioni e
integrazione.
Art. 60(Modifiche
legge regionale 31 maggio 1980, n. 54) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 61(Modifica
comma I art. 10 legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38) 1. La
lett. c) del comma 1 dellart. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38
è sostituita dalla seguente:
c). una quota non superiore all1 per cento da utilizzarsi
per consentire attività di ricerca finalizzata nellambito delle Aziende
ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi
particolari di cui all’art. 9, prioritariamente per lemergenza-urgenza,
controllo di qualità e prevenzione.
Art. 62(Modifica
legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 - art. 22 Dipartimento
ospedaliero) 1. L’art. 22
della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 è così
modificato:
Art. 22
1. In applicazione dellart. 17 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dellart. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
dellart. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995, lorganizzazione interna
degli ospedali deve osservare ilmodello
dipartimentale.
2. Il Direttore generale dellUnità sanitaria locale, su
proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari, provvede
alla definizione dei Dipartimenti ospedalieri.
3. Sono finalità
del Dipartimento ospedaliero:
a. la gestione integrata degli spazi delle risorse umane e
tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità interna del personale,
per raggiungere il migliore servizio al costo più
contenuto;
b. la sperimentazione e ladozione di modalità
organizzativi che consentano il raggiungimento dei risultati
attesi;
c. il coordinamento e lo sviluppo delle attività comiche,
di ricerca e di studio e sulla qualità delle prestazioni;
d. il miglioramento del livello di umanizzazione delle
strutture interne del Dipartimento con particolare riferimento alla tutela dei
diritti dei cittadini, alla diffusione delle informazioni agli utenti sulluso
delle strutture, agli orari di accesso e al confort degli
utenti.
4. Il Dipartimento ospedaliero è diretto da uno dei
dirigenti delle Divisioni e dei Servizi interessati, nominato dal Direttore generale, con provvedimento
motivato su proposta del Direttore sanitario. Il responsabile del Dipartimento assicura il raggiungimento
delle finalità di cui al comma 3 e, in particolare, il coordinamento fra le
unità operative che lo compongono e il rispetto del
budget.
5. I Dipartimenti vengono individuati nellambito
dellassistenza ospedaliera quale funzione unica dellAzienda USL di cui
allart. 23, comma 1, della legge regionale n. 36 del
1994.
6. La Giunta regionale detta principi sullorganizzazione
dei Dipartimenti mediante lemanazione di apposite linee- guida, a norma
dellart. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. L’art. 35 della
legge regionale n. 36 del 1994 è soppresso.
Art. 63(Modifica
art. 19 legge regionale 5 giugno 1997, n. 16) 1. Il
comma 4 dellart. 19 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è così
sostituito:
4. Le attività
di formazione professionale autonomamente finanziate saranno autorizzate
dallAssessore alla formazione professionale, sentita la Commissione conciliare
competente, con proprio decreto, a seguito di formale richiesta avanzata dai proponenti, corredata della
documentazione di rito.
2. Le
attività formative inserite nel piano di formazione 1997, autorizzate dallo
Stato con decreto interministeriale che non preveda limiti temporali di
attuazione, finanziate unicamente con fondi comunitari, statali e aziendali, non
sono assoggettate al rispetto delle scadenze dei termini fissati dalla legge
regionale 28 marzo 1997, n. 20.
Art. 64(Modifica
art. 31 legge regionale 27febbraio 1995, n. 7) 1. Al
termine dellart. 31 della legge regionale 27 febbraio 1995, 7, il punto è
sostituito con la virgola e sono aggiunte le parole con decorrenza dalla data
di soppressione dellEnte.
2. RINVIATO DAL GOVERNO
3. RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 65(Integrazione
art. 23legge regionale 4febbraio 1997, n. 7) 1. RINVIATO DAL GOVERNO
2.
Sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di inquadramento del
personale addetto alla gestione degli impianti irrigui di cui allart. 5, comma
2, della legge regionale n. 15 del 1994, almeno il 50 per cento della dotazione
finanziaria prevista in termini di competenza e di cassa per il cap. 131072
Trasferimento di fondi al Consorzi di bonifica per le gestioni di impianti
irrigui regionali è utilizzato per il pagamento delle competenze salTimes New
Romani al suddetto personale.
Art. 66(Modifica
art. 24 legge regionale n. 7
del 1997) 1.
Allart. 24 della legge regionale n. 7 del 1997, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente comma 3:
3. Il personale
di cui al comma 1 può partecipare alle procedure concorsuali previste dagli
artt. 30 e 32 della presente legge.
Art. 67(Modifiche
art. 27 legge regionale n. 7 del 1997) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 68(Modifiche e
integrazioni art. 32legge regionale n. 7 del 1997) 1. L’art. 32 della legge regionale n. 7 è così modificato e
integrato:
a. al termine del comma 3, dopo 30, sono aggiunte le
parole e comma I dellart. 26;
b. RINVIATO DAL GOVERNO
c. il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Le norme di
cui al presente articolo potranno essere applicate per il personale degli Enti
per il diritto agli studi
universitari (EDISU) e delle Aziende di promozione turistica di cui
allart. 26, commi 2 e 3, che non ha beneficiato delle stesse disposizioni
presso gli enti del precedente ordinamento entro i limiti delle dotazioni
organiche di ciascun ente strumentale definite rispettivamente dalla legge
regionale 5 luglio 1996, 12 (Diritto agli studi universitari) e dalla legge
regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento amministrazione turistica
regionale).
TITOLO 6MODIFICHE E
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 21
NOVEMBRE 1996, N. 25
Art. 69(Modifica
art. 1 legge regionale 21 novembre 1996, n. 25) 1. Al
comma 1 dellart. 1 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, dopo le
parole, rimborso allo stesso sono inserite le parole e al
donatore.
2. Il
comma 2 dellart. 1 della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal
seguente comma:
2. Le spese di
soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti, o località
limitrofe per esigenze cliniche
documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono
rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria a tre
stelle o equivalente e comunque entro un importo non superiore a lire 200 mila
giornaliere. Le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di lire 100
mila giornaliere. Per le spese di tipo residenziale e per le spese relative ai
pasti occorre presentare la relativa documentazione.
3. Il
comma 4 dellart. I della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal
seguente:
4. Per i
pazienti autorizzati dai competenti centri regionali di riferimento ai sensi
dellart. 4, punto 5, del decreto ministeriale 3 novembre 1989 a recarsi presso
centri sanitari esteri che richiedano la corresponsione di anticipi sulle spese
relative al trapianto e agli esami preliminari allo stesso, le Aziende unità
sanitarie locali corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di
ricovero lintera somma se la stessa incide per più del 10 per cento sul reddito
annuo complessivo del nucleo familiare dellinteressato.
Per i pazienti il cui reddito complessivo familiare non
consente lanticipazione al 100 per cento sarà garantita una anticipazione pari
al 70 per cento della somma totale
preventivata. Le somme necessarie per lassolvimento di tali finalità graveranno
sul relativo capitolo di bilancio del Fondo sanitario regionale data la
tipologia sanitaria della spesa.
Art. 70(Modifica
art. 2 legge regionale n. 25 del
1996) 1. Al
comma 1 dellart. 2 della legge regionale n. 25 del 1996 le parole: il Comune
di residenza dellassistito rimborsa sono sostituite dalle seguenti: lAzienda
unità sanitaria locale di residenza dellassistito rimborsa
altresì.
2. Il
comma 2 dellart. 2 della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal
seguente:
2. Il rimborso
delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati
allart. 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale,
ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a lire 150
milioni annue.
Art. 71(Modifica
art. 3 legge regionale n. 25 del 1996) 1. L’art. 3 della
legge regionale n. 25 del 1996 è così sostituito:
Art. 3
1. Alle spese derivanti dallapplicazione della presente
legge si fa fronte mediante istituzione, a partire dallesercizio finanziario
1998, di apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione
Trasferimento alle Aziende unità sanitarie locali per il rimborso delle spese
sostenute per interventi di trapianto - legge regionale n. 25 del 1996 e
successive modifiche e integrazioni.
2. La Giunta regionale, in relazione allo stanziamento di
bilancio, assegna le somme occorrenti sulla base di richieste trimestrali con le
quali le Aziende unità sanitarie locali attestano lammontare dei rimborsi
liquidati.
Art. 72(Integrazione
legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/bis) 1. Alla legge
regionale n. 25 del 1996 è aggiunto ilseguente art.
4/bis:
Art.
4/bis
1. Rientrano nella previsione della presente legge anche le
richieste di rimborso che non abbiano trovato formale definizione nel corso
dellesercizio finanziario precedente.
Art. 73(Integrazione
legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/ter) 1. Alla legge regionale n. 25 del 1996 è aggiunto il
seguente art. 4/ter:
Art. 4/ter
1. I benefici di cui alla presente legge vanno corrisposti
agli interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della
documentazione richiesta.
Art. 74(Integrazione
legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/quater) 1. Alla legge
regionale n. 25 del 1996 è aggiunto il seguente art.
4/quater:
Art. 4/quater
1. Le Aziende Usl sono autorizzate a erogare un contributo
per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti
trapiantati in attesa ditrapianto deceduti presso i centri di trapianto.
Tale contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il
tetto massimo di lire 6 milioni.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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