Anno 1998
Numero 14
Data 06/05/1998
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 6 maggio 1998, n. 14

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000.



TITOLO 1

NORME DI BILANCIO





Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per lanno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire 40.206.055.141.260 in termini di competenza e in lire 52.166.927.902.318 in termini di cassa.
 
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio finanziario 1998.



Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


1. E’ autorizzato limpegno delle spese della Regione per lesercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui allart. 2, fatto salvo limpegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
 
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per lesercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui allart.2.



Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)


1. E’ autorizzato limpegno delle spese della Regione per lesercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui allart. 2, fatto salvo limpegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
 
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per lesercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui allart.2.



Art. 4

(Modifiche della codifica regionale e interregionale di bilancio)


1. In considerazione della recente introduzione del nuovo programma informatico di contabilità e delle specifiche codifiche introdotte in connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio per settore di interventi, la Ragioneria è autorizzata ad apportare dufficio ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione dellAmministrazione regionale.



Art. 5

(Quadro generale riassuntivo)


1.   E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per lanno finanziario 1998, di cui allallegato n. 1 alla presente legge.


Art. 6

(Elenco spese obbligatorie)


1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nellelenco allegato n. 2 alla presente legge.



Art. 7

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per lesercizio finanziario 1998 in lire 3.031.393.962, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dellart. 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 8

(Fondo di riserva per spese impreviste)


1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per lesercizio finanziario 1998 in lire 900 milioni è iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito a termini dellart. 37 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 9

(Fondo di riserva di cassa)


1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per lesercizio finanziario 1998 in lire 267.448.825.966, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dellart. 41 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.
 
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 dellart. 41 della legge regionale di contabilità n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 10

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)


1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nellanno 1998 è iscritto al capitolo 1110070 ed è gestito a termini dellart. 38 della legge di contabilità regionale.
 
2. L’allegato n. 3 della presente legge indica loggetto e limporto degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell’anno 1998.



Art. 11

(Fondo per residui passivi perenti)


1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per lesercizio finanziario 1998 in lire 16 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dellart. 71 della legge regionale di contabilità n. 17 del 1977.


Art. 12

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)


1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dellart. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per lesercizio finanziario 1998.



Art. 13

(Iscrizione delle economie da reiscrivere tra i residui di stanziamento)


1. A seguito della avvenuta iscrizione, in esecuzione dellart. 9, comma 16, della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22, sui pertinenti capitoli di bilancio dei residui di stanziamento delle economie a destinazione vincolata provenienti dagli esercizi progressi già confluite e conservate, ai sensi dellart. 13 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, nellapposito fondo delle economie da reiscrivere di cui al soppresso capitolo 1110049 della spesa, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare ogni necessaria modificaallentità delle relative poste di spesa qualora ciò risulti necessario in dipendenza disuccessive rideterminazioni ricognitive originate da minori o maggiori accertamenti di entrata correlata.



Art. 14

(Bilancio pluriennale)


1. A norma dellart. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1998-2000 nel testo allegato alla presente legge.



TITOLO 2

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE

DEBITORIA





Art. 15

(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione)


1. Al fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui allart. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dellart. 20 del decreto legge n. 9 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, è autorizzata a contrarre con Aziende e Istituti di credito ordinario ero con la Cassa depositi e prestiti il relativo mutuo per un importo massimo di lire 403 miliardi.
 
2. Le disponibilità finanziarie provenienti dallattivazione del mutuo di cui al comma I sono utilizzate per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto generale per lesercizio 1995 di cui alla legge regionale 23 dicembre 1997, n. 23, pari a lire 131.830.016.906, per quanto riferibile alle gestioni 1992 e retro e, per la parte eccedente, per la regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dellAutorità giudiziaria nonché per il pagamento dei residui passivi perenti riferibili entrambi a obbligazioni sorte anteriormente al 31 dicembre 1992. Viene a tal fine istituito apposito capitolo di bilancio da attivare allatto della contrazione del mutuo.
 
3. La verifica in ordine alla utilizzazione delle predette risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 2 sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 1998 e 1999 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. qualora dovessero risultare eccedenze di risorse non utilizzabili, si provvede, per pari importo, alla riduzione del mutuo stipulato.
 
4. Il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima dellammortamento di venti anni.
 
5. A tal fine è autorizzata liscrizione nel bilancio pluriennale 1999-2000, al capitolo 1122020, della spesa annua del servizio di ammortamento di lire 45 miliardi, comprensiva degli interessi di preammortamento, per il 1999 e di lire 40 miliardi per lanno 2000.
 
6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere allassunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
 
7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante liscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per leffettuazione dei pagamenti.
 
8. Gli oneri di cui al comma 7 troveranno copertura, così come previsto dallart. 42. comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui allart. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione.
 
9. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dellart. 56, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 16

(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli Istituti di credito)


1. L’annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito; agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene elevata a lire 225 miliardi al fine di considerare il previsto consolidamento, da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio maturati nel corso del 1997 per un ammontare di lire 90 miliardi.
 
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli anni 1999 e 2000, è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 235 miliardi per lanno 1999 e di lire 245 miliardi per lanno 2000.
 
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per leffettuazione dei pagamenti.
 
4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dallart. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui allart. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui allart. 3, comma 6, della medesima legge n. 549 del 1995.
 
5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui allart. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui al sopracitato art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dellart. 36, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 17

(Ricontrattazione tassi di interesse)


1. In relazione alle operazioni di rimodulazione e ricontrattazione delle condizioni previste nella intesa convenzionale già sottoscritta di cui allart. 16, da definire con gli Istituti di credito interessati, in attuazione dellart. 17 della legge regionale n. 16 del 1997, si provvederà ad apportare, con apposita successiva legge di variazione al presente bilancio, le conseguenti modificazioni negli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio concernenti il pagamento delle relative rate di ammortamento.
 
2. Le eventuali economie provenienti dalle operazioni di rimodulazione di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente allincremento del cap. 1110050 concernente il fondo di cofinanziamento dei programmi comunitari di cui allart. 32 della legge regionale n. 6 del 1996 eallart. 31 della presente legge.



Art. 18

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)


1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per lanno 1998 le somme rispettivamente di lire 3 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo 500 milioni quale quota rivalutazione e di lire I miliardo quali spese procedimentali e legali.
 
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.



TITOLO 3

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO

FINANZIARIO





Art. 19

(Disposizioni in materia di gestione liquidatoria ex ERSAP)


1. Al fine di sostenere le operazioni di consolidamento di cui allart. 2, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18, relative alle partite debitorie derivanti dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già autorizzate, dalle rate di ammortamento su mutui contratti dallERSAP, dalle garanzie fidejussorie concesse a cooperative e società miste qualora riconoscibili, da debiti diversi e vari connessi ad obbligazioni giuridiche vincolanti, si provvede a iscrivere in bilancio, al capitolo 0004942, la somma di lire 8 miliardi.
 
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine di consentire la definizione dei rapporti obbligatori derivanti dalla gestione liquidatoria ex-ERSAP, potranno essere utilizzate altresì le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 111030, 111040, 111064 e 111075, nonché dalle economie di bilancio provenienti dallesercizio 1997 sul capitolo 0004940 Spese di funzionamento connesse alle attività di sviluppo agricolo e al soppresso ERSAP (leggi regionali 11 marzo 1988, n. 11 e n. 18 del 1997).



Art. 20

(Attività formative aziendali. Oneri progressi)


1. In considerazione delle disponibilità finanziarie comunitarie e statali realizzatesi sugli appositi capitoli di bilancio degli esercizi 1994, 1995 e 1996 connesse alle attività formative svolte dalle aziende di cui alla legge regionale 28 marzo 1997, n.11, così come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1997, n. 12, nei medesimi anni e al fine di consentite lutilizza per far fronte alle relative obbligazioni insorte, viene prevista la necessaria quota di cofinanziamento regionale mediante liscrizione al capitolo 0961013 del bilancio 1998 della somma di lire 42 milioni.



Art. 21

(Operazioni contabili compensativi nel Settore formazione Professionale - Enti gestori)


1. Al fine di provvedere, sulla base dei rendiconti prodotti così come riscontrati dal competente Settore, alla definitiva sistemazione di partite debitorie e creditorie con gli Enti gestori di formazione professionale relative agli anni 1992, 1993 e 1994, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare appositi provvedimenti di liquidazione e pagamento di debiti progressi relativi ai predetti esercizi anche mediante contestuale compensazione totale o parziale con crediti vantati dalla Regione nei confronti dei medesimi Enti.
 
2. I pagamenti dei debiti relativi ai predetti esercizi, da disporsi comunque nei limiti dellimporto complessivo di lire 20.935.669.274 pari al totale degli impegni a suo tempo assunti sui capitoli di bilancio 961010, 961012, 961015, 961016 e 962010, possono essere effettuati anche prescindendo dalla destinazione degli impegni originariamente assunti e dalla letterale riferibilità alloggetto dei predetti capitoli.



Art. 22

(Progetto di revisione organica della legge di contabilità regionale)


1. Ai fini della revisione organica della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, viene costituito un apposito gruppo ristretto di studio di dirigenti regionali alluopo designati, dalla Giunta regionale, con il compito di elaborare, entro sei mesi dallavvio dei lavori, uno schema di proposta da sottoporre allesame e approvazione della Commissione conciliare al bilancio.
 
2. L’ attività di approfondimento e di studio dovrà in particolare uniformarsi, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
 
   a. ristrutturare il bilancio per unità previsionale di base;
 
b. rendere più razionali, significative e trasparenti le scelte del Governo e del Consiglio regionale sullacquisizione delle entrate e sulle ripartizioni delle risorse fra le destinazioni di spesa e, allinterno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;
 
c. nazionalizzare la gestione finanziaria e lazione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina del procedimento; a tal fine dovranno analiticamente riconsiderarsi gli oggetti del capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all’autorizzazione di bilancio, anche attraverso labrogazione di norme desuete o assorbite;
 
d. individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale e dei relativi procedimenti;
 
e. introdurre, ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo;
 
f. apportare ogni necessaria modifica alle norme di cui al titolo XI della legge regionale n. 17 del 1977 I funzionari delegati al fine di meglio corrispondere ai principi di trasparenza, responsabilità e funzionalità della relativa gestione.
 
3. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, lo schema di proposta ivi previsto dovrà contenere la ristrutturazione del rendiconto generale della Regione prevedendo la suddivisione, in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultante di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione regionale e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza e agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l’individuazione dei beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica.
 
4. Lo schema di proposta di cui al presente articolo, presentato da parte del gruppo di studio a conclusione dei propri lavori, sarà esaminato dalla Commissione consiliare al bilancio per la definitiva stesura e la conseguente approvazione da parte del Consiglio regionale.



Art. 23

(Anticipazioni di pagamento delle ASL)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 24

(Enti fieristici regionali - Art. 39 legge regionale 22 giugno 1994, n. 22)


1. Per gli Enti Derisici regionali a carattere regionale - art. 39 legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 - di Foggia e di Francavilla Fontana è iscritta nel bilancio regionale, al capitolo 0352025, quale contributo per le spese di funzionamento, la somma di lire 900 milioni come di seguito articolata:
 
   a) per lEnte Fiera di Foggia, la somma di lire 800 milioni;
 
   b) per lEnte Fiera di Francavilla Fontana, la somma di lire 100 milioni.
 
 2.  Il finanziamento recato dal cap. 0352025 della Parte Spesa è vincolato per importo pari a lire 900 milioni in termini di competenza e cassa per gli interventi di cui al comma 1.



Art. 25

(Contributo straordinario allEnte autonomo Fiera del Levante)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 26

(Norme integrative legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 in materia di biblioteche)


1. Ai fini della definizione contabile dei rendiconti presentati dagli Enti gestori delle biblioteche ai sensi degli artt. 8 e 10 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 per gli esercizi finanziari 1985-1986-1987, sono riconosciute ammissibili le spese regolarmente documentate dagli stessi Enti, nel limite massimo dei contributigià erogati dalla Regione per gli stessi esercizi finanziari.



TITOLO 4

DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO

DELLA REGIONE





Art. 27

(Conservazione e valorizzazione beni immobili)


1. Con riferimento agli interventi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico-architettonico e archeologico, nonché di edilizia monumentale, bibliotecaria e teatrale di cui alla legge regionale 22 giugno 1979, 37, saranno presi in considerazione in via prioritaria e nei limitidegli stanziamenti previsti al capitolo 821010 del bilancio regionale, i progetti o per la cui realizzazione gli enti locali e/o gli enti proprietari saranno in grado di garantire la copertura finanziaria di almeno il 15% del costo totale del progetto stesso.
 
2. RINVIATO DAL GOVERNO



Art. 28

(Conferimento patrimonio ONPI)


1. In attuazione delle disposizioni della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive modificazioni, con decorrenza 1° giugno 1998 sono conferiti ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare dellONPI e le relative competenze assistenziali.
 
2. RINVIATO DAL GOVERNO.
 
3. RINVIATO DAL GOVERNO.
 
4. RINVIATO DAL GOVERNO.



Art. 29

(Osservatorio europeo internazionale delle migrazioni mediterranee)


RINVIATO DAL GOVERNO.


Art. 30

(Leggi regionali 17 giugno 1983, n. 8 e 17 aprile 1984, n. 17 - Revoca dei contributi)


1. I contributi assentiti, ai sensi delle leggi regionali 17 giugno l983, 8 - art. 22 - e 17 aprile 1984, n. 17 - artt. 14 e 15 - in favore delle Amministrazioni locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato istanza di liquidazione a saldo, nei modi previsti, sono revocati.
 
2. Ai fini del recupero delle somme anticipate alle Amministrazioni aisensi delle leggi di cui al comma 1, si provvederà in via compensativa in sede di erogazione delle future risorse regionali da accreditare in favore delle medesime.



Art. 31

(Piano regionale di sviluppo)


1. Per la redazione del Piano regionale di sviluppo previsto dalla legge regionale 4 marzo 1975, n. 24, così come modificata e integrata dalla legge regionale 25 luglio 1979, n. 44, è istituito il capitolo 1083020 con una dotazione finanziaria pari a lire 500 milioni.
 
2. La Giunta regionale si avvale, a tal fine, anche del Comitato tecnico scientifico, così come previsto dalla norma di cui al comma 1.
 
3. RINVIATO DAL GOVERNO



Art. 32

(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)


1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con lart. 32 della legge regionale n. 6 del 1996, incrementato della somma di lire 50 miliardi, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32, alluopo utilizzando, altresì, i residui di stanziamento rivenienti dagli esercizi precedenti accertati su detto capitolo.
 
2. Le relative risorse vengono prioritariamente utilizzate per il cofinanziamento delle spese relative allattuazione, in tutto in parco, del piano finanziario Il triennio relativo alle misure facenti capo al FESR e al FEOGA per le quali è possibile lattivazione immediata delle risorse medesime.



Art. 33

(Azioni promozionali)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 34

(Livello organizzativo dellassistenza primaria)


1. L’assistenza primaria sul territorio della Regione Puglia, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio regionale con deliberazione 1008 dell8 marzo 1995, e per effetto dellart. 19, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, va organizzata per Distretti o per Comuni nellambito dei Distretti.


Art. 35

(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)


1. Le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli finanziati dalle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1994 e precedenti possono essere utilizzate per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria di parte corrente relativa agli anni 1994 e precedenti, con particolare riguardo alla spesa concernente gli anni 1990 e 1991 a carico del bilancio regionale.



Art. 36

(Ripartizione Fondo sanitario regionale)


1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e alle Istituzioni sanitarie di poter programmare e organizzare le attività proprie per lanno 1998, la ripartizione del Fondo sanitario regionale e lindividuazione delle quote riservate alle Aziende ospedaliere per lanno 1998 di cui allart. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38, devono essere effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31 maggio 1998 ed entro i limiti del Fondo sanitario regionale assegnato per il 1997.


Art. 37

(Assistenza sanitaria dellIRCCS pubblico - Ospedale Oncologico di Bari)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 38

(Programma degli interventi per lintegrazione scolastica degli handicappati)


1. Nelle more della concreta attuazione della legge regionale 18 marzo 1997, 10, con particolare riferimento al programma annuale di intervento di cui allart. 18, la validità del piano triennale di riparto finanziario di cui allart. 4, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, è prorogata di un ulteriore anno. Resta confermato il principio della proroga delle convenzioni in atto, presso le AUSL, con il personale addetto al servizio di integrazione scolastica handicappati.



Art. 39

(Assistenza ex ONMI ai minori)


1. Lo stanziamento previsto al capitolo 0781070 è destinato al rimborso della quota a carico della Regione per lassistenza ex ONMI ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre dicui allart. 3 del regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 richiesto dalle Amministrazioni provinciali per le anticipazioni relative agli esercizi finanziari dal 1990 al 1996.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre i rimborsi alle Amministrazioni provinciali richiedenti ad avvenuta presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta.



Art. 40

(Fusione tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)


1. Al fine di favorire la fusione tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), viene riconosciuta, con decreto del Presidente della Regione, su istanza di parte e sulla base di specifico programma, per ogni ambito sanitario, una IPAB capofila chiamata a realizzare, attraverso lassorbimento di altre IPAB, una rete di servizi alla persona, articolata sul territorio e diversificata in attività socio-assistenziali di carattere domiciliare e residenziale.
 
2. Alle IPAB riconosciute capofila viene riservato il 50 per cento delle risorse finanziarie di cui al cap. 784018, da erogare sulla base delle modalità fissate dallart. 42 della legge regionale n. 6 del 1996.
Il termine di cui allart. 42, comma 5, della legge regionale n. 6 del 1996è prorogato al 31 dicembre 1998.



Art. 41

(Proroga termine art. 30, comma 2, legge regionale 17 giugno 1994, n. 21)


1. Il termine di cui al comma 2 dellart. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni si intende prorogato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 42

(Progetti di assistenza integrata)


1. Lo stanziamento previsto al capitolo 784015 è riservato al finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani proposti dai Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti non finanziati con i precedenti programmi di intervento.
2. L’eventuale stanziamento non utilizzato è destinato al finanziamento di progetti proposti dai Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina i criteri per la ripartizione dei fondi e le modalità di accesso ai contributi.



Art. 43

(Adesione al Consorzio ‘Centro internazionale di alti studi universitari)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 44

(Consorzi di bonifica - Sospensione riscossione tributi)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 45

(Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica)


1. Al fine dellesercizio del controllo sugli atti dei Consorzi di Bonifica, di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, in attesa delladozione della nuova normativa regionale in materia di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali, lattività istruttoria finalizzata al controllo da parte dei competenti organi è effettuata dagli uffici delle Sezioni del Comitato regionale di controllo nel cui ambito provinciale hanno sede i Consorzi stessi.


Art. 46

(Oneri di manutenzione ed esercizio della diga del Locone)


1. La Regione, rilevate le finalità di pubblico interesse perseguite con la realizzazione della diga del Locone, alla quale è sotteso anche lo schema irriguo del Comprensorio di Minervino Alto e, considerato che le funzioni in materia di irrigazione rientrano nella competenza regionale, concorre nelle spese di manutenzione ed esercizio della suddetta diga anche per la salvaguardia delle condizioni socio-economiche del territorio interessato.
 
2. A tal fine è stanziata, nello stato di previsione di spesa per lesercizio finanziario 1998, la somma di lire 700 milioni con il seguente capitolo di nuova istituzione:
 
   Cap. n. i. 131022 Spese per la manutenzione ed esercizio della diga del Locone, da riconoscere allEnte gestore.



Art. 47

(Disposizioni per il Settore dei trasporti)


1.RINVIATO DAL GOVERNO.
 
2. Il termine massimo del 28 febbraio 1997 fissato dallart. 11 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27, è differito al 30 aprile 1997, data entro la quale risultano effettivamente cessate tutte le gestioni in affidamento precario con contestuale concessione a terzi degli esercizi dei relativi autoservizi.
 
3. Le partite debitorie delle cessate aziende affidatarie di autoservizi interurbani, da sistemare dalla Giunta regionale in applicazione dellart. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, comprendono tutte le obbligazioni facenti capo alle stesse aziende affidatarie per rapporti negoziali connessi agli esercizi degli autoservizi interurbani e antecedenti alla data di cessazione, anche se accertate successivamente. Sono da considerare partite debitorie da sistemare dalla Giunta regionale anche quelle derivante da provvedimenti esecutivi emanati dallAutorità giudiziaria e riferentisi ai rapporti giuridici insorti nellesercizio degli autoservizi interurbani prima della data di cessazione di dette aziende affidatarie. I contenziosi ancora pendenti possono essere definiti dalla Giunta regionale in via transattiva secondo condizioni e modalità da stabilire dalla medesima Giunta, sentito il Settore legale e contenzioso della Regione, nel limite di spesa di lire 2 miliardi.
 
4. RINVIATO DAL GOVERNO
 
5. E’ autorizzata la spesa di lire 800 milioni per laggiornamento del piano regionale dei trasporti e per lelaborazione del piano triennale dei servizi, di cui allart. 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con imputazione al capitolo n. 0552026.
 
6. Alla spesa derivante dallattuazione dei commi 3 e 5 si provvede con gli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 0552010, 0004950 e 0553022 del bilancio per lesercizio finanziario 1998.
 
7. Il capitale sociale della Società regionale trasporti - SRT Spa è fissato, in sede di costituzione, in lire 300 milioni ed è interamente sottoscritto dalla Regione con onere a carico del capitolo 0552009 del bilancio per lesercizio finanziario 1998.
 
8. Sono abrogati lart. 3 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 13, lart. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 11, lart. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 9.
 
9. Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 3 dellart. 3 della legge regionale n. 37 del 1995, aggiunto dal comma 6 dellart. 23 della legge regionale n. 6 del 1996, i soggetti gestori interessati devono rivolgere istanza alla Regione entro il termine perentorio del 30 giugno dellanno successivo a quello di riferimento.
 
10. Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 5 dellart. 23 della legge regionale n. 6 del 1996, aggiunto dal comma 1 dellart. 11 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27, i soggetti gestori interessati devono rivolgere istanza alla Regione entro il termine perentorio del 31 marzo dellanno successivo a quello di riferimento.
 
11. Le partecipazioni azionarie della Regione Puglia sono sempre minoritarie. I relativi conferimenti, sia di prima costituzione che di aumento del capitale sociale, possono essere fatti anche con beni immobili e/o mobili registrati, con losservanza degli artt. 2342 e seguenti del Codice civile.
 
12. La composizione delle Commissioni per le gestioni stralcio delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento regionale, istituite in attuazione della disposizione di cui al comma 1 dellart. 3 della legge regionale n. 37 del 1995, è integrata con la nomina di un funzionario del Settore legale e contenzioso di livello non inferiore al settimo.



Art. 48

(Proroga termini tasse di concessione regionale allesercizio del commercio su aree pubbliche)


1. Il termine del 3 I gennaio previsto dallart. 11, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 533, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge qualora latto di conversione dellautorizzazione di cui allart. 5 della legge regionale 2 maggio 1995, n.30, sia stato adottato dal Comune nel corso dellanno 1998.



Art. 49

(Indennità di funzione)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 50

(Legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1 - Art. 2, comma 1, lett. a) - Indennità)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 51

(Personale inquadrato ai sensi dellart. 5 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 6)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 52

(Inquadramento personale proveniente da Enti o da Amministrazioni pubbliche)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 53

(Sviluppo della rete dei metanodotti per il completamente della metanizzazione della Regione Puglia)


1. Al fine di consentire il completamento, nei territori della Regione attualmente privi del servizio, del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui allart. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere i relativi impegni di spesa sul capitolo di nuova istituzione 0635050 Sviluppo della rete dei metanodotti per il completamente della metanizzazione della Regione Puglia (art. 11 della legge n. 784/80), entro i limiti delle disponibilità finanziarie affluite sul capitolo di entrata 2032000, alluopo istituito, provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui allart. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
 
2. Per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al completamento della metanizzazione, la Regione Puglia attiverà le procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.4 Disciplina delle procedure per gli accordi di programma.



Art. 54

(Edilizia residenziale)


1. I Comuni sono delegati a esercitare le funzioni attinenti la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata e/o convenzionata, nonché la verifica del mantenimento degli obblighi di legge, secondo modalità, fissate in apposito atto di Giunta regionale, che consentano, anche allAssessorato regionale competente, lo svolgimento dei rapporti con gli Istituti di credito convenzionati.
 
2. Nel caso in cui il Comune non rilasci la prescritta certificazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, lAssessorato competente, su richiesta dellinteressato, si sostituisce allAmministrazione comunale nel compimento del relativo atto.
 
3. Ai sensi del comma 2 dellart. 2 della legge 28 gennaio 1994, 85, la Giunta regionale autorizza le trasformazioni da proprietà indivisa a proprietà divisa delle cooperative, di cui alla lett. g) dellart. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che hanno presentato il piano di cessione entro il 31 dicembre 1994 e che si trovino nelle condizioni di cui allart. 18 della legge n. 179 del 1992.



TITOLO 5

CONTABILITÀ REGIONALE E MODIFICAZIONI NORMATIVE





Art. 55

(Modifiche e integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5)


1. Allart. 1 della legge regionale 28 gen. 1998 n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
 
2.  La corresponsione delle predette indennità e rimborsi spese cessa:
  a. alla data della prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti lUfficio di Presidenza;
  b. con il cessare della permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta regionale;
  c.   alla data della proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.
 3. Nel caso di proclamazione aventi date diverse, si considera come scadenza per i Consiglieri di cui alla lett. c) del comma 2, la prima data di proclamazione in ordine cronologico.
 
2. La lett. d) dellart. 2 della legge regionale n. 5 del 1998 è così sostituita:
 
   d.80/100 ai Segretari del Consiglio regionale, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e della protezione civile.
 
3. Allart. 3 della legge regionale n. 5 del 1998 è aggiunto il seguente comma:
 
   3. La diaria non è corrisposta anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio regionale, prevista dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25.
 
4.  Allart. 5 della legge regionale n. 5 del 1998 sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:
 
   6. Il rimborso delle spese di trasporto non è corrisposto ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari, restrittive della libertà personale, tali da impedire leffettivo esercizio dalla carica, per lintero periodo di impedimento.
 
    7. Il rimborso delle spese di trasporto non è corrisposto anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio regionale, prevista dalla legge regionale n. 25 del 1994.
 
5.   L’art. 10 della legge regionale n. 5 del 1998 è così sostituito:
 
Art. 10
1. L’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34, è integrato dal seguente comma:
 
   I Consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione possono effettuare versamenti volontari in unica soluzione sino alla concorrenza del decimo anno.



Art. 56

(Modifica art. 47 legge regionale 6 marzo 1995, n. 3)


1.    Il comma 2 dellart. 47 della legge regionale 6 marzo 1995, n. 3 è soppresso.


Art. 57

(Modifiche legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)


1. Allart. 5, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, dopo le parole dai commi 2 e 3 dellart. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunte le ulteriori e dallart. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni e integrazioni.
 
2. Allart. 7 della legge regionale n. 3 del 1998, dopo lultimo comma è aggiunto ilseguente comma 4:
 
   4. I soggetti attuatori di misura FERS relativa al secondo triennio 1994-1999, che provvederanno allapertura dei cantieri nei termini previsti negli atti deliberativi di ammissione a finanziamento, possono chiedere, nei successivi centoventi giorni, di utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nellambito della quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine contestualmente presentare progetto definitivo. I soggetti attuatori dovranno procedere al conseguente appalto nei modi di legge e alla stipula dei relativi contratti comunque entro e non oltre il31dicembre 1999, pena la revoca, e all’erogazione dellaspesa, allapprovazione degli atti di collaudo e alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2001.



Art. 58

(Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi)


1. Gli art. 6 e 7 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 sono così sostituiti:
 
   Art. 6
 
1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui al comma 33 della legge n. 549 del 1995, oltre che dai funzionari delle strutture regionali di cui allart. 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65.
 
2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso, a cura degli Uffici dai quali dipendono, al Settore finanze della Regione entro trenta giorni dalla data della sua redazione.
 
3. Il Settore finanze provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con invio al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e della sanzione amministrativa.
 
4. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nellatto di contestazione.
 
5. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive al Settore finanze della Regione. In mancanza delle suddette deduzioni latto di contestazione di cui al comma 3 si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie entro il termine di sessanta giorni.
 
6. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di   sessanta giorni decorre dal provvedimento definitivo di irrogazione, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.
 
7. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472    e successive modificazioni e integrazioni.
 
2. Sono abrogati lart. 41 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 e lart. 13 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5.



Art. 59

(Tasse di concessione governative. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 - art. 8)


1. L’art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 è abrogato ed è così sostituito:
 
Art. 6
 
   1. Chi esercita unattività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto latto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa    dal cento al duecento per cento della tassa medesima, in ogni caso non inferiore a lire 200 mila.
 
  2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
 
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 e successive modificazioni e integrazione.



Art. 60

(Modifiche legge regionale 31 maggio 1980, n. 54)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 61

(Modifica comma I art. 10 legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38)


1. La lett. c) del comma 1 dellart. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è sostituita dalla seguente:
 
c). una quota non superiore all1 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nellambito delle Aziende ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari di cui all’art. 9, prioritariamente per lemergenza-urgenza, controllo di qualità e prevenzione.



Art. 62

(Modifica legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 - art. 22 Dipartimento ospedaliero)


1.    L’art. 22 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 è così modificato:
 
Art. 22
 
1. In applicazione dellart. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dellart. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dellart. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995, lorganizzazione interna degli ospedali deve osservare ilmodello dipartimentale.
 
2. Il Direttore generale dellUnità sanitaria locale, su proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari, provvede alla definizione dei Dipartimenti ospedalieri.
 
3.   Sono finalità del Dipartimento ospedaliero:
 
a. la gestione integrata degli spazi delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità interna del personale, per raggiungere il migliore servizio al costo più contenuto;
 
b. la sperimentazione e ladozione di modalità organizzativi che consentano il raggiungimento dei risultati attesi;
 
c. il coordinamento e lo sviluppo delle attività comiche, di ricerca e di studio e sulla qualità delle prestazioni;
 
d. il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne del Dipartimento con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini, alla diffusione delle informazioni agli utenti sulluso delle strutture, agli orari di accesso e al confort degli utenti.
 
4. Il Dipartimento ospedaliero è diretto da uno dei dirigenti delle Divisioni e dei Servizi interessati, nominato dal       Direttore generale, con provvedimento motivato su proposta del Direttore sanitario. Il responsabile del       Dipartimento assicura il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3 e, in particolare, il coordinamento fra le unità operative che lo compongono e il rispetto del budget.
 
5. I Dipartimenti vengono individuati nellambito dellassistenza ospedaliera quale funzione unica dellAzienda USL di cui allart. 23, comma 1, della legge regionale n. 36 del 1994.
 
6. La Giunta regionale detta principi sullorganizzazione dei Dipartimenti mediante lemanazione di apposite linee- guida, a norma dellart. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
 
2.  L’art. 35 della legge regionale n. 36 del 1994 è soppresso.



Art. 63

(Modifica art. 19 legge regionale 5 giugno 1997, n. 16)


1. Il comma 4 dellart. 19 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è così sostituito:
 
   4. Le attività di formazione professionale autonomamente finanziate saranno autorizzate dallAssessore alla formazione professionale, sentita la Commissione conciliare competente, con proprio decreto, a seguito di formale richiesta  avanzata dai proponenti, corredata della documentazione di rito.
 
2. Le attività formative inserite nel piano di formazione 1997, autorizzate dallo Stato con decreto interministeriale che non preveda limiti temporali di attuazione, finanziate unicamente con fondi comunitari, statali e aziendali, non sono assoggettate al rispetto delle scadenze dei termini fissati dalla legge regionale 28 marzo 1997, n. 20.



Art. 64

(Modifica art. 31 legge regionale 27febbraio 1995, n. 7)


1. Al termine dellart. 31 della legge regionale 27 febbraio 1995, 7, il punto è sostituito con la virgola e sono aggiunte le parole con decorrenza dalla data di soppressione dellEnte.
 
2. RINVIATO DAL GOVERNO
 
3. RINVIATO DAL GOVERNO



Art. 65

(Integrazione art. 23legge regionale 4febbraio 1997, n. 7)


1. RINVIATO DAL GOVERNO
 
2. Sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di inquadramento del personale addetto alla gestione degli impianti irrigui di cui allart. 5, comma 2, della legge regionale n. 15 del 1994, almeno il 50 per cento della dotazione finanziaria prevista in termini di competenza e di cassa per il cap. 131072 Trasferimento di fondi al Consorzi di bonifica per le gestioni di impianti irrigui regionali è utilizzato per il pagamento delle competenze salTimes New Romani al suddetto personale.



Art. 66

(Modifica art. 24 legge regionale n. 7 del 1997)


1. Allart. 24 della legge regionale n. 7 del 1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3:
 
   3. Il personale di cui al comma 1 può partecipare alle procedure concorsuali previste dagli artt. 30 e 32 della presente legge.



Art. 67

(Modifiche art. 27 legge regionale n. 7 del 1997)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 68

(Modifiche e integrazioni art. 32legge regionale n. 7 del 1997)


1. L’art. 32 della legge regionale n. 7 è così modificato e integrato:
 
a. al termine del comma 3, dopo 30, sono aggiunte le parole e comma I dellart. 26;
b. RINVIATO DAL GOVERNO
c. il comma 5 è sostituito dal seguente:
    5. Le norme di cui al presente articolo potranno essere applicate per il personale degli Enti per il diritto agli studi       universitari (EDISU) e delle Aziende di promozione turistica di cui allart. 26, commi 2 e 3, che non ha beneficiato delle stesse disposizioni presso gli enti del precedente ordinamento entro i limiti delle dotazioni organiche di ciascun ente strumentale definite rispettivamente dalla legge regionale 5 luglio 1996, 12 (Diritto agli studi universitari) e dalla legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento amministrazione turistica regionale).



TITOLO 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE

REGIONALE 21 NOVEMBRE 1996, N. 25





Art. 69

(Modifica art. 1 legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)


1. Al comma 1 dellart. 1 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, dopo le parole, rimborso allo stesso sono inserite le parole e al donatore.
 
2. Il comma 2 dellart. 1 della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal seguente comma:
 
   2. Le spese di soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti, o località limitrofe per esigenze cliniche          documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e comunque entro un importo non superiore a lire 200 mila giornaliere. Le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di lire 100 mila giornaliere. Per le spese di tipo residenziale e per le spese relative ai pasti occorre presentare la relativa documentazione.
 
3. Il comma 4 dellart. I della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal seguente:
 
   4. Per i pazienti autorizzati dai competenti centri regionali di riferimento ai sensi dellart. 4, punto 5, del decreto ministeriale 3 novembre 1989 a recarsi presso centri sanitari esteri che richiedano la corresponsione di anticipi sulle spese relative al trapianto e agli esami preliminari allo stesso, le Aziende unità sanitarie locali corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero lintera somma se la stessa incide per più del 10 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare dellinteressato.
 
Per i pazienti il cui reddito complessivo familiare non consente lanticipazione al 100 per cento sarà garantita una anticipazione pari al 70 per cento della somma  totale preventivata. Le somme necessarie per lassolvimento di tali finalità graveranno sul relativo capitolo di bilancio del Fondo sanitario regionale data la tipologia sanitaria della spesa.



Art. 70

(Modifica art. 2 legge regionale n. 25 del 1996)


1. Al comma 1 dellart. 2 della legge regionale n. 25 del 1996 le parole: il Comune di residenza dellassistito rimborsa sono sostituite dalle seguenti: lAzienda unità sanitaria locale di residenza dellassistito rimborsa altresì.
 
2. Il comma 2 dellart. 2 della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal seguente:
 
   2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati allart. 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a lire 150 milioni annue.



Art. 71

(Modifica art. 3 legge regionale n. 25 del 1996)


1.    L’art. 3 della legge regionale n. 25 del 1996 è così sostituito:
 
 Art. 3
 
1. Alle spese derivanti dallapplicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione, a partire dallesercizio finanziario 1998, di apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione Trasferimento alle Aziende unità sanitarie locali per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto - legge regionale n. 25 del 1996 e successive modifiche e integrazioni.
 
2. La Giunta regionale, in relazione allo stanziamento di bilancio, assegna le somme occorrenti sulla base di richieste trimestrali con le quali le Aziende unità sanitarie locali attestano lammontare dei rimborsi liquidati.



Art. 72

(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/bis)


1.  Alla legge regionale n. 25 del 1996 è aggiunto ilseguente art. 4/bis:
 
   Art. 4/bis
 
1. Rientrano nella previsione della presente legge anche le richieste di rimborso che non abbiano trovato formale definizione nel corso dellesercizio finanziario precedente.



Art. 73

(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/ter)


1. Alla legge regionale n. 25 del 1996 è aggiunto il seguente art. 4/ter:
 
   Art. 4/ter
 
1. I benefici di cui alla presente legge vanno corrisposti agli interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta.



Art. 74

(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/quater)


1.  Alla legge regionale n. 25 del 1996 è aggiunto il seguente art. 4/quater:
 
Art. 4/quater
 
1. Le Aziende Usl sono autorizzate a erogare un contributo per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati in attesa ditrapianto deceduti presso i centri di trapianto. Tale contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il tetto massimo di lire 6 milioni.



Disposizioni finali


 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.