Legge Regionale 6 maggio 1998, n. 14 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000.
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di previsione delle entrate) 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia
per lanno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire
40.206.055.141.260 in termini di competenza e in lire 52.166.927.902.318 in
termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
laccertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio
finanziario 1998.
Art. 2(Stato di previsione della spesa) 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
lanno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire
40.206.055.141.260 in termini di competenza e in lire 52.166.927.902.318 in
termini di cassa.
2. In conseguenza della mancata definizione nel corso del 1997
del mutuo a completamente del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, è iscritta la somma di
lire 403 miliardi in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato
di previsione della spesa per lesercizio finanziario 1998.
3. Al finanziamento della somma di cui al comma 2 si provvede,
per lesercizio finanziario 1998, attraverso la contrazione di mutuo a termini
dellart. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 e secondo i criteri e le modalità
di cui allart. 15 della presente legge.
Art. 3(Impegni e pagamenti delle spese) 1. E’ autorizzato limpegno delle spese della Regione per
lesercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui allart. 2, fatto salvo limpegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 60
e 61
della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
lesercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui allart.2.
Art. 4(Modifiche della codifica regionale e interregionale di bilancio) 1. In considerazione della recente introduzione del nuovo programma informatico
di contabilità e delle specifiche codifiche introdotte in connessione con i
relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio per settore di
interventi, la Ragioneria è autorizzata ad apportare dufficio ogni necessaria
modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche degli emanandi
provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione dellAmministrazione
regionale.
Art. 5(Quadro generale riassuntivo) 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per
lanno finanziario 1998, di cui allallegato n. 1 alla presente legge.
Art. 6(Elenco spese obbligatorie) 1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di
contabilità quelle descritte nellelenco allegato n. 2 alla presente legge.
Art. 7(Fondo di riserva per spese obbligatorie) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per lesercizio
finanziario 1998 in lire 3.031.393.962, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito
a termini dellart. 36
della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 8(Fondo di riserva per spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per lesercizio
finanziario 1998 in lire 900 milioni è iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito
a termini dellart. 37
della legge di
contabilità regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 9(Fondo di riserva di cassa) 1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per lesercizio
finanziario 1998 in lire 267.448.825.966, è iscritto al cap. 1110020 ed è
gestito a termini dellart. 41
della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie
deliberazioni le procedure di cui al comma 3 dellart. 41
della legge
regionale di contabilità n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 10(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione)(1) 1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nellanno
1998 è iscritto al capitolo 1110070 ed è gestito a termini dellart. 38 della legge
di contabilità regionale. 2. L’allegato n. 3 della presente legge indica loggetto e
limporto degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso
dell’anno 1998.
(1) Vedi anche l’art. 4
della l.r.
22/98 che ha ridotto il fondo globale
Art. 11(Fondo per residui passivi perenti) 1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini
amministrativi, determinato per lesercizio finanziario 1998 in lire 10
miliardi (2) , è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a
termini dellart. 71
della legge
regionale di contabilità n. 17 del 1977.
Art. 12(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni
e le reiscrizioni di cui al comma 1 dellart. 43
della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli
stati di previsione della entrata e della spesa per lesercizio finanziario
1998.
Art. 13(Iscrizione delle economie da reiscrivere tra i residui di stanziamento) 1. A seguito della avvenuta iscrizione, in esecuzione dellart. 9,
comma 16, della legge
regionale 22 dicembre 1997, n. 22, sui pertinenti capitoli di bilancio dei
residui di stanziamento delle economie a destinazione vincolata provenienti
dagli esercizi progressi già confluite e conservate, ai sensi dellart. 13
della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16, nellapposito fondo delle economie da
reiscrivere di cui al soppresso capitolo 1110049 della spesa, la Giunta
regionale è autorizzata ad apportare ogni necessaria modificaallentità delle
relative poste di spesa qualora ciò risulti necessario in dipendenza di
successive rideterminazioni ricognitive originate da minori o maggiori
accertamenti di entrata correlata.
Art. 14(Bilancio pluriennale) 1. A norma dellart. 6
e seguenti della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è
approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1998-2000
nel testo allegato alla presente legge.
TITOLO 2DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE
DEBITORIA
Art. 15(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione) 1. Al fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui allart. 2, comma 3, della presente
legge, la Regione Puglia, a termini dellart. 20 del decreto legge n. 9 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, è autorizzata a
contrarre con Aziende e Istituti di credito ordinario ero con la Cassa depositi
e prestiti il relativo mutuo per un importo massimo di lire 403 miliardi.
2. Le disponibilità finanziarie provenienti dallattivazione
del mutuo di cui al comma I sono utilizzate per il ripiano del residuo disavanzo
di amministrazione risultante dal rendiconto generale per lesercizio 1995 di
cui alla legge
regionale 23 dicembre 1997, n. 23, pari a lire 131.830.016.906, per quanto
riferibile alle gestioni 1992 e retro e, per la parte eccedente, per la
regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale,
derivanti da provvedimenti esecutivi dellAutorità giudiziaria nonché per il
pagamento dei residui passivi perenti riferibili entrambi a obbligazioni sorte
anteriormente al 31 dicembre 1992. Viene a tal fine istituito apposito capitolo
di bilancio da attivare allatto della contrazione del mutuo.
3. La verifica in ordine alla utilizzazione delle predette
risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 2 sarà effettuata al termine
degli esercizi finanziari 1998 e 1999 mediante apposito atto deliberativo da
adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni
predisposte dalla Ragioneria. qualora dovessero risultare eccedenze di risorse
non utilizzabili, si provvede, per pari importo, alla riduzione del mutuo
stipulato.
4. Il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo pari a
quello di riferimento risultante più conveniente tra quelli praticati dagli
Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima dellammortamento di
venti anni.
5. A tal fine è autorizzata liscrizione nel bilancio
pluriennale 1999-2000, al capitolo 1122020, della spesa annua del servizio di
ammortamento di lire 45 miliardi, comprensiva degli interessi di
preammortamento, per il 1999 e di lire 40 miliardi per lanno 2000.
6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere
allassunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti,
alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante liscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per
leffettuazione dei pagamenti.
8. Gli oneri di cui al comma 7 troveranno copertura, così come
previsto dallart. 42. comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,
mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui allart. 3,
comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di
apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal
Presidente della Regione.
9. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dellart. 56,
comma 3, della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 16(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli Istituti di
credito) 1. L’annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040
dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di
consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e
indiretti, per credito; agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su
leggi regionali, viene elevata a lire 225 miliardi al fine di considerare il
previsto consolidamento, da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso
appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio maturati
nel corso del 1997 per un ammontare di lire 90 miliardi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al
debito in edilizia in maturazione negli anni 1999 e 2000, è iscritta, nel
bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma
di lire 235 miliardi per lanno 1999 e di lire 245 miliardi per lanno 2000.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per
leffettuazione dei pagamenti.
4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come
previsto dallart. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui allart. 3,
comma 12, della legge n. 549 del 1995, da attivare per mezzo di apposita
delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della
Regione in applicazione e secondo i criteri di cui allart. 3, comma 6, della
medesima legge n. 549 del 1995.
5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente
gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui allart. 3,
comma 12, della legge n. 549 del 1995, alle risorse finanziarie di propria
spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui al
sopracitato art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dellart. 36,
comma 3, della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 17(Ricontrattazione tassi di interesse)(3) [1. In relazione alle operazioni di rimodulazione e
ricontrattazione delle condizioni previste nella intesa convenzionale già
sottoscritta di cui allart. 16, da definire con gli Istituti di credito
interessati, in attuazione dellart. 17
della legge
regionale n. 16 del 1997, si provvederà ad apportare, con apposita
successiva legge di variazione al presente bilancio, le conseguenti
modificazioni negli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio
concernenti il pagamento delle relative rate di ammortamento.
2. Le eventuali economie provenienti dalle operazioni di
rimodulazione di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente allincremento
del cap. 1110050 concernente il fondo di cofinanziamento dei programmi
comunitari di cui allart. 32
della legge
regionale n. 6 del 1996 eallart. 31 della presente legge.]
(3) Articolo abrogato a
decorrere dalla l.r. 28/2001 art. 115
Art. 18(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti) 1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per
ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa
0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per lanno 1998 le somme
rispettivamente di lire 3 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo 500
milioni quale quota rivalutazione e di lire I miliardo quali spese
procedimentali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella
stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione
giudiziale.
TITOLO 3NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO
FINANZIARIO
Art. 19(Disposizioni in materia di gestione liquidatoria ex ERSAP) 1. Al fine di sostenere le operazioni di consolidamento di cui
allart. 2,
comma 3, della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18, relative alle partite debitorie derivanti
dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già
autorizzate, dalle rate di ammortamento su mutui contratti dallERSAP, dalle
garanzie fidejussorie concesse a cooperative e società miste qualora
riconoscibili, da debiti diversi e vari connessi ad obbligazioni giuridiche
vincolanti, si provvede a iscrivere in bilancio, al capitolo 0004942, la somma
di lire 8 miliardi.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al
fine di consentire la definizione dei rapporti obbligatori derivanti dalla
gestione liquidatoria ex-ERSAP, potranno essere utilizzate altresì le
disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali
riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli
111030, 111040, 111064 e 111075, nonché dalle economie di bilancio provenienti
dallesercizio 1997 sul capitolo 0004940 Spese di funzionamento connesse alle
attività di sviluppo agricolo e al soppresso ERSAP (leggi
regionali 11 marzo 1988, n. 11 e n. 18
del 1997).
Art. 20(Attività formative aziendali. Oneri progressi)(4) 1. In considerazione delle disponibilità finanziarie comunitarie e statali
realizzatesi sugli appositi capitoli di bilancio degli esercizi 1994, 1995 e
1996 connesse alle attività formative svolte dalle aziende di cui alla legge
regionale 28 marzo 1997, n.11, così come modificata dalla legge
regionale 28 marzo 1997, n. 12, nei medesimi anni e al fine di consentite
lutilizza per far fronte alle relative obbligazioni insorte, viene prevista la
necessaria quota di cofinanziamento regionale mediante liscrizione al capitolo
0961013 del bilancio 1998 della somma di lire 42 milioni.
(4) Articolo rinviato dal Governo
Art. 21(Operazioni contabili compensativi nel Settore formazione Professionale -
Enti gestori)(5) [1. Al
fine di provvedere, sulla base dei rendiconti prodotti così come riscontrati dal
competente Settore, alla definitiva sistemazione di partite debitorie e
creditorie con gli Enti gestori di formazione professionale relative agli anni
1992, 1993 e 1994, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare appositi
provvedimenti di liquidazione e pagamento di debiti progressi relativi ai
predetti esercizi anche mediante contestuale compensazione totale o parziale con
crediti vantati dalla Regione nei confronti dei medesimi
Enti.
2. I
pagamenti dei debiti relativi ai predetti esercizi, da disporsi comunque nei
limiti dellimporto complessivo di lire 20.935.669.274 pari al totale degli
impegni a suo tempo assunti sui capitoli di bilancio 961010, 961012, 961015,
961016 e 962010, possono essere effettuati anche prescindendo dalla destinazione
degli impegni originariamente assunti e dalla letterale riferibilità alloggetto
dei predetti capitoli.]
(5) Articolo abrogato dalla l.r. 15/2002, art. 36.
Art. 22(Progetto di revisione organica della legge di contabilità regionale)(6) ]1. Ai
fini della revisione organica della legge di contabilità regionale n. 17 del
1977 e successive modificazioni e integrazioni, viene costituito un apposito
gruppo ristretto di studio di dirigenti regionali alluopo designati, dalla
Giunta regionale, con il compito di elaborare, entro sei mesi dallavvio dei
lavori, uno schema di proposta da sottoporre allesame e approvazione della
Commissione conciliare al bilancio.
2. L’
attività di approfondimento e di studio dovrà in particolare uniformarsi, tenuto
conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7
e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a. ristrutturare il bilancio per unità previsionale di
base;
b. rendere più razionali, significative e trasparenti le
scelte del Governo e del Consiglio regionale sullacquisizione delle entrate e
sulle ripartizioni delle risorse fra le destinazioni di spesa e, allinterno di
esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle
connesse responsabilità della gestione;
c. nazionalizzare la gestione finanziaria e lazione
amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla
identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina
del procedimento; a tal fine dovranno analiticamente riconsiderarsi gli oggetti
del capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove
necessario, la normativa che fa da supporto all’autorizzazione di bilancio,
anche attraverso labrogazione di norme desuete o
assorbite;
d. individuare in modo certo il responsabile della unità
previsionale e dei relativi procedimenti;
e. introdurre, ai fini della gestione e della
rendicontazione, una contabilità analitica per centri di
costo;
f. apportare ogni necessaria modifica alle norme di cui al
titolo XI della legge regionale n. 17 del 1977 I funzionari delegati al fine
di meglio corrispondere ai principi di trasparenza, responsabilità e
funzionalità della relativa gestione.
3. In
funzione degli obiettivi di cui al comma 1, lo schema di proposta ivi previsto
dovrà contenere la ristrutturazione del rendiconto generale della Regione
prevedendo la suddivisione, in capitoli delle unità previsionali, in modo da
consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultante di entrata e
di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione regionale e
di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza e agli obiettivi delle
principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un
livello di classificazione che fornisca l’individuazione dei beni della Regione
suscettibili di utilizzazione economica.
4. Lo
schema di proposta di cui al presente articolo, presentato da parte del gruppo
di studio a conclusione dei propri lavori, sarà esaminato dalla Commissione
consiliare al bilancio per la definitiva stesura e la conseguente approvazione
da parte del Consiglio regionale.]
(6) Articolo abrogato a
decorrere dalla l.r. 28/2001 art. 115
Art. 23(Anticipazioni di pagamento delle ASL) Articolo rinviato dal Governo
Art. 24(Enti fieristici regionali - Art. 39 legge regionale 22 giugno 1994, n.
22) 1. Per gli Enti Derisici regionali a carattere regionale - art.
39
legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 - di Foggia e di Francavilla Fontana è
iscritta nel bilancio regionale, al capitolo 0352025, quale contributo per le
spese di funzionamento, la somma di lire 900 milioni come di seguito
articolata:
a) per lEnte Fiera di Foggia, la somma di lire 800
milioni;
b) per lEnte Fiera di Francavilla Fontana, la somma di lire
100 milioni.
2. Il finanziamento recato dal cap. 0352025 della Parte Spesa
è vincolato per importo pari a lire 900 milioni in termini di competenza e cassa
per gli interventi di cui al comma 1.
Art. 25(Contributo straordinario allEnte autonomo Fiera del Levante) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 26(Norme integrative legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 in materia di
biblioteche)
TITOLO 4DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO
DELLA REGIONE
Art. 27(Conservazione e valorizzazione beni immobili) Rinviato dal Governo
Art. 28(Conferimento patrimonio ONPI) 1. In attuazione delle disposizioni
della legge
regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive modificazioni, con decorrenza
1° giugno 1998 sono conferiti ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e
mobiliare dellONPI e le relative competenze assistenziali. Il conferimento del
patrimonio immobiliare e mobiliare ha luogo nello stato di fatto, di diritto e
di consistenza in cui si trovano.(7)
2. Rinviato dal Governo.
3. Rinviato dal Governo.
4. Rinviato dal Governo.
Art. 29(Osservatorio europeo internazionale delle migrazioni mediterranee) Rinviato dal Governo
Art. 30(Leggi regionali 17 giugno 1983, n. 8 e 17 aprile 1984, n. 17 - Revoca dei
contributi) 1. I contributi assentiti, ai sensi delle leggi
regionali 17 giugno l983, 8 - art. 22 - e 17
aprile 1984, n. 17 - artt. 14
e 15
- in favore delle Amministrazioni locali che alla data di entrata in vigore
della presente legge non abbiano presentato istanza di liquidazione a saldo, nei
modi previsti, sono revocati.
2. Ai fini del recupero delle somme anticipate alle
Amministrazioni aisensi delle leggi di cui al comma 1, si provvederà in via
compensativa in sede di erogazione delle future risorse regionali da accreditare
in favore delle medesime.
Art. 31(Piano regionale di sviluppo) 1. Per la redazione del Piano regionale di sviluppo previsto
dalla legge
regionale 4 marzo 1975, n. 24, così come modificata e integrata dalla legge
regionale 25 luglio 1979, n. 44, è istituito il capitolo 1083020 con una
dotazione finanziaria pari a lire 500 milioni.
2. La Giunta regionale si avvale, a tal fine, anche del
Comitato tecnico scientifico, così come previsto dalla norma di cui al comma
1.
3. Rinviato dal Governo.
Art. 32(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari) 1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di
cui al capitolo 1110050, istituito con lart.32
della legge
regionale n. 6 del 1996, incrementato della somma di lire 50 miliardi, è
gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32,
alluopo utilizzando, altresì, i residui di stanziamento rivenienti dagli
esercizi precedenti accertati su detto capitolo.
2. Le relative risorse vengono prioritariamente utilizzate per
il cofinanziamento delle spese relative allattuazione, in tutto in parco, del
piano finanziario Il triennio relativo alle misure facenti capo al FESR e al
FEOGA per le quali è possibile lattivazione immediata delle risorse medesime.
Art. 33(Azioni promozionali) Rinviato dal Governo.
Art. 34(Livello organizzativo dellassistenza primaria) 1. L’assistenza primaria sul territorio della Regione Puglia, sulla base delle
indicazioni espresse dal Consiglio regionale con deliberazione 1008 dell8 marzo
1995, e per effetto dellart. 19, punto 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, va organizzata per Distretti o per Comuni
nellambito dei Distretti.
Art. 35(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria) 1. Le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da
eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui
capitoli finanziati dalle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente
per gli anni 1994 e precedenti possono essere utilizzate per il finanziamento
della maggiore spesa sanitaria di parte corrente relativa agli anni 1994 e
precedenti, con particolare riguardo alla spesa concernente gli anni 1990 e 1991
a carico del bilancio regionale.
Art. 36(Ripartizione Fondo sanitario regionale) 1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e alle Istituzioni sanitarie di
poter programmare e organizzare le attività proprie per lanno 1998, la
ripartizione del Fondo sanitario regionale e lindividuazione delle quote
riservate alle Aziende ospedaliere per lanno 1998 di cui allart. 7,
comma 1, della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38, devono essere effettuate dalla Giunta
regionale entro e non oltre il 31 maggio 1998 ed entro i limiti del Fondo
sanitario regionale assegnato per il 1997.
Art. 37(Assistenza sanitaria dellIRCCS pubblico - Ospedale Oncologico di Bari) Rinviato dal Governo
Art. 38(Programma degli interventi per lintegrazione scolastica degli
handicappati) 1. Nelle more della concreta attuazione della legge
regionale 18 marzo 1997, 10, con particolare riferimento al programma
annuale di intervento di cui allart. 18, la validità del piano triennale di
riparto finanziario di cui allart. 4,
comma 2, della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, è prorogata di un ulteriore anno. Resta
confermato il principio della proroga delle convenzioni in atto, presso le AUSL,
con il personale addetto al servizio di integrazione scolastica handicappati.
Art. 39(Assistenza ex ONMI ai minori) 1. Lo stanziamento previsto al capitolo 0781070 è destinato al
rimborso della quota a carico della Regione per lassistenza ex ONMI ai minori
illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui allart. 3 del regio
decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 richiesto dalle Amministrazioni provinciali
per le anticipazioni relative agli esercizi finanziari dal 1990 al 1996.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre i rimborsi alle
Amministrazioni provinciali richiedenti ad avvenuta presentazione della
documentazione attestante la spesa sostenuta.
Art. 40(Fusione tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)(8) 1. Al fine di favorire la fusione tra le Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB), viene riconosciuta, con decreto del
Presidente della Regione, su istanza di parte e sulla base di specifico
programma, per ogni ambito sanitario, una IPAB capofila chiamata a realizzare,
attraverso lassorbimento di altre IPAB, una rete di servizi alla persona,
articolata sul territorio e diversificata in attività socio-assistenziali di
carattere domiciliare e residenziale.
2. Alle IPAB riconosciute capofila viene riservato il 50 per
cento delle risorse finanziarie di cui al cap. 784018, da erogare sulla base
delle modalità fissate dallart. 42
della legge
regionale n. 6 del 1996. Il termine di cui allart. 42,
comma 5, della legge
regionale n. 6 del 1996 è prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 41(Proroga termine art. 30, comma 2, legge regionale 17 giugno 1994, n. 21) 1. Il termine di cui al comma 2 dellart. 30
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni si intende
prorogato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 42(Progetti di assistenza integrata) 1. Lo stanziamento previsto al capitolo 784015 è riservato al
finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani proposti dai
Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti non finanziati con i
precedenti programmi di intervento.
2. L’eventuale stanziamento non utilizzato è destinato al
finanziamento di progetti proposti dai Comuni con popolazione superiore a
ventimila abitanti.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge determina i criteri per la ripartizione dei fondi e le modalità di accesso
ai contributi.
Art. 43(Adesione al Consorzio ‘Centro internazionale di alti studi
universitari) Rinviato dal Governo
Art. 44(Consorzi di bonifica - Sospensione riscossione tributi) Rinviato dal Governo
Art. 45(Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica)(9) [1. Al fine dellesercizio del controllo sugli atti dei Consorzi di Bonifica, di
competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, in attesa
delladozione della nuova normativa regionale in materia di controllo sugli atti
degli enti locali e degli enti regionali, lattività istruttoria finalizzata al
controllo da parte dei competenti organi è effettuata dagli uffici delle Sezioni
del Comitato regionale di controllo nel cui ambito provinciale hanno sede i
Consorzi stessi.]
(9) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art.1, c. 1,
lett. f)
Art. 46(Oneri di manutenzione ed esercizio della diga del Locone) 1. La Regione, rilevate le finalità di pubblico interesse
perseguite con la realizzazione della diga del Locone, alla quale è sotteso
anche lo schema irriguo del Comprensorio di Minervino Alto e, considerato che le
funzioni in materia di irrigazione rientrano nella competenza regionale,
concorre nelle spese di manutenzione ed esercizio della suddetta diga anche per
la salvaguardia delle condizioni socio-economiche del territorio
interessato.
2. A tal fine è stanziata, nello stato di previsione di spesa
per lesercizio finanziario 1998, la somma di lire 700 milioni con il seguente
capitolo di nuova istituzione:
Cap. n. i. 131022 Spese per la manutenzione ed esercizio
della diga del Locone, da riconoscere allEnte gestore.
Art. 47(Disposizioni per il Settore dei trasporti) 1. Rinviato dal Governo
2. Il termine massimo del 28 febbraio 1997 fissato dallart. 11
della legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 27, è differito al 30 aprile 1997, data entro
la quale risultano effettivamente cessate tutte le gestioni in affidamento
precario con contestuale concessione a terzi degli esercizi dei relativi
autoservizi.
3. Le partite debitorie delle cessate aziende affidatarie di
autoservizi interurbani, da sistemare dalla Giunta regionale in applicazione
dellart. 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37, comprendono tutte le obbligazioni facenti
capo alle stesse aziende affidatarie per rapporti negoziali connessi agli
esercizi degli autoservizi interurbani e antecedenti alla data di cessazione,
anche se accertate successivamente. Sono da considerare partite debitorie da
sistemare dalla Giunta regionale anche quelle derivante da provvedimenti
esecutivi emanati dallAutorità giudiziaria e riferentisi ai rapporti giuridici
insorti nellesercizio degli autoservizi interurbani prima della data di
cessazione di dette aziende affidatarie. I contenziosi ancora pendenti possono
essere definiti dalla Giunta regionale in via transattiva secondo condizioni e
modalità da stabilire dalla medesima Giunta, sentito il Settore legale e
contenzioso della Regione, nel limite di spesa di lire 2 miliardi.
4. Rinviato dal Governo
5. E’ autorizzata la spesa di lire 800 milioni per
laggiornamento del piano regionale dei trasporti e per lelaborazione del piano
triennale dei servizi, di cui allart. 14 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, con imputazione al capitolo n. 0552026.
6. Alla spesa derivante dallattuazione dei commi 3 e 5 si
provvede con gli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 0552010, 0004950 e
0553022 del bilancio per lesercizio finanziario 1998.
7. Il capitale sociale della Società regionale trasporti - SRT
Spa è fissato, in sede di costituzione, in lire 300 milioni ed è interamente
sottoscritto dalla Regione con onere a carico del capitolo 0552009 del bilancio
per lesercizio finanziario 1998.
8. Sono abrogati lart. 3
della legge
regionale 5 agosto 1993, n. 13, lart. 3
della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 11, lart. 3 della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 9.
9. Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 3
dellart. 3
della legge
regionale n. 37 del 1995, aggiunto dal comma 6 dellart. 23
della legge
regionale n. 6 del 1996, i soggetti gestori interessati devono rivolgere
istanza alla Regione entro il termine perentorio del 30 giugno dellanno
successivo a quello di riferimento.
10. Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 5
dellart. 23
della legge regionale
n. 6 del 1996, aggiunto dal comma 1 dellart.11
della legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 27, i soggetti gestori interessati devono
rivolgere istanza alla Regione entro il termine perentorio del 31 marzo
dellanno successivo a quello di riferimento.
11. Le partecipazioni azionarie della Regione Puglia sono
sempre minoritarie. I relativi conferimenti, sia di prima costituzione che di
aumento del capitale sociale, possono essere fatti anche con beni immobili e/o
mobili registrati, con losservanza degli artt. 2342 e seguenti del Codice
civile.
12. La composizione delle Commissioni per le gestioni stralcio
delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento regionale,
istituite in attuazione della disposizione di cui al comma 1 dellart. 3
della legge
regionale n. 37 del 1995, è integrata con la nomina di un funzionario del
Settore legale e contenzioso di livello non inferiore al settimo.
Art. 48(Proroga termini tasse di concessione regionale allesercizio del commercio
su aree pubbliche) 1. Il termine del 3 I gennaio previsto dallart. 11, comma 3, del decreto legge
30 dicembre 1993, n. 533, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, è
prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge qualora latto di conversione dellautorizzazione di cui allart.
5 della legge
regionale 2 maggio 1995, n.30, sia stato adottato dal Comune nel corso
dellanno 1998.
Art. 49(Indennità di funzione)
Art. 50(Legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1 - Art. 2, comma 1, lett. a) -
Indennità) Rinviato dal Governo
Art. 51(Personale inquadrato ai sensi dellart. 5 della legge regionale 6 giugno
1989, n. 6) Rinviato dal Governo
Art. 52(Inquadramento personale proveniente da Enti o da Amministrazioni
pubbliche) Rinviato dal Governo
Art. 53(Sviluppo della rete dei metanodotti per il completamente della
metanizzazione della Regione Puglia)(10) 1. Al fine di consentire il completamento, nei territori della
Regione attualmente privi del servizio, del Programma generale di metanizzazione
del Mezzogiorno di cui allart. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e
successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere i relativi impegni di spesa sul capitolo di nuova istituzione 0635050
Sviluppo della rete dei metanodotti per il completamente della metanizzazione
della Regione Puglia (art. 11 della legge n. 784/80), entro i limiti delle
disponibilità finanziarie affluite sul capitolo di entrata 2032000, alluopo
istituito, provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di
giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui allart. 20,
comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
2. Per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al
completamento della metanizzazione, la Regione Puglia attiverà le procedure di
cui alla legge
regionale 20 febbraio 1995, n.4 Disciplina delle procedure per gli accordi
di programma.
Art. 54(Edilizia residenziale) 1. I Comuni sono delegati a esercitare le funzioni attinenti la
verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata e/o
convenzionata, nonché la verifica del mantenimento degli obblighi di legge,
secondo modalità, fissate in apposito atto di Giunta regionale, che consentano,
anche allAssessorato regionale competente, lo svolgimento dei rapporti con gli
Istituti di credito convenzionati.
2. Nel caso in cui il Comune non rilasci la prescritta
certificazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, lAssessorato
competente, su richiesta dellinteressato, si sostituisce allAmministrazione
comunale nel compimento del relativo atto.
3. Ai sensi del comma 2 dellart. 2 della legge 28 gennaio
1994, 85, la Giunta regionale autorizza le trasformazioni da proprietà indivisa
a proprietà divisa delle cooperative, di cui alla lett. g) dellart. 18 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, che hanno presentato il piano di cessione entro
il 31 dicembre 1994 e che si trovino nelle condizioni di cui allart. 18 della
legge n. 179 del 1992.
TITOLO 5CONTABILITÀ REGIONALE E MODIFICAZIONI NORMATIVE
Art. 55(Modifiche e integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5) 1.
Allart. 1 della legge regionale 28 gen. 1998 n. 5, sono aggiunti i seguenti
commi 2 e 3:
2. La
corresponsione delle predette indennità e rimborsi spese
cessa:
a. alla data della
prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti lUfficio di
Presidenza;
b. con il cessare
della permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta
regionale;
c.
alla data della proclamazione dei nuovi eletti, per gli
altri Consiglieri regionali.
3. Nel caso di
proclamazione aventi date diverse, si considera come scadenza per i Consiglieri
di cui alla lett. c) del comma 2, la prima data di proclamazione in ordine
cronologico.
2. La lett. d) dellart. 2 della legge regionale n. 5 del
1998 è così sostituita:
d. 80/100 ai Segretari del Consiglio regionale, ai Presidenti
delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi
consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e della protezione
civile.
3.
Allart. 3 della legge regionale n. 5 del 1998 è aggiunto il seguente
comma:
3. La diaria non
è corrisposta anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio
regionale, prevista dalla legge regionale 12 luglio 1994, n.
25.
4. Allart. 5 della
legge regionale n. 5 del 1998 sono aggiunti i seguenti commi 6 e
7:
6. Il rimborso delle spese di trasporto non è
corrisposto ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure
cautelari, restrittive della libertà personale, tali da impedire leffettivo
esercizio dalla carica, per lintero periodo di
impedimento.
7. Il rimborso delle spese di trasporto non
è corrisposto anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio
regionale, prevista dalla legge regionale n. 25 del 1994.
5. L’art. 10 della
legge regionale n. 5 del 1998 è così sostituito:
Art. 10
1. L’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34,
è integrato dal seguente comma:
I Consiglieri
regionali con almeno sei anni di contribuzione possono effettuare versamenti
volontari in unica soluzione sino alla concorrenza del decimo
anno.
Art. 56(Modifica art. 47 legge regionale 6 marzo 1995, n. 3) 1. Il comma 2 dellart. 47
della legge
regionale 6 marzo 1995, n. 3 è soppresso.(11)
Art. 57(Modifiche legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)(12) [1.
Allart. 5, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, dopo le parole
dai commi 2 e 3 dellart. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sono aggiunte le ulteriori e dallart. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
Allart. 7 della legge regionale n. 3 del 1998, dopo lultimo comma è aggiunto
il seguente comma 4:
4. I soggetti
attuatori di misura FERS relativa al secondo triennio 1994-1999, che
provvederanno allapertura dei cantieri nei termini previsti negli atti
deliberativi di ammissione a finanziamento, possono chiedere, nei successivi
centoventi giorni, di utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in
sede di gara per interventi di miglioramento del progetto approvato, per
estendimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura
nellambito della quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal
fine contestualmente presentare progetto definitivo. I soggetti attuatori
dovranno procedere al conseguente appalto nei modi di legge e alla stipula dei
relativi contratti comunque entro e non oltre il 31dicembre 1999, pena la
revoca, e all’erogazione della spesa, allapprovazione degli atti di
collaudo e alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre
2001.]
(12) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla
l.r. 14/2000, art. 1 che ha abrogato l.r. 3/98
Art. 58(Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi) 1. Gli
art. 6 e 7 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 sono così
sostituiti:
Art. 6
1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai
soggetti di cui al comma 33 della legge n. 549 del 1995, oltre che dai
funzionari delle strutture regionali di cui allart. 7 della legge regionale 9
giugno 1980, n. 65.
2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo
verbale che dovrà essere trasmesso, a cura degli Uffici dai quali dipendono, al
Settore finanze della Regione entro trenta giorni dalla data della sua
redazione.
3. Il Settore finanze provvede alla contestazione della
violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con
invio al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e della sanzione
amministrativa.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica, il
trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un quarto della
sanzione indicata nellatto di contestazione.
5. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre
deduzioni difensive al Settore finanze della Regione. In mancanza delle suddette
deduzioni latto di contestazione di cui al comma 3 si considera provvedimento
di irrogazione, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie entro il termine
di sessanta giorni.
6. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è
ammessa impugnazione immediata e il termine di
sessanta giorni decorre dal provvedimento definitivo di irrogazione, che
deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di
presentazione delle suddette deduzioni.
7. Per tutto quanto non previsto si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
Sono abrogati lart. 41 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 e lart. 13
della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5.
Art. 59(Tasse di concessione governative. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
473 - art. 8) 1.
L’art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 è abrogato ed è così
sostituito:
Art. 6
1. Chi esercita
unattività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni
regionali senza aver ottenuto latto stesso o assolta la relativa tassa è punito
con la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento della tassa medesima, in ogni caso non inferiore a
lire 200 mila.
2. Il pubblico
ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che
sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione ed è tenuto al pagamento del
tributo medesimo, salvo regresso.
2. Per
tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo n. 472 del 1997 e successive modificazioni e
integrazione.
Art. 60(Modifiche legge regionale 31 maggio 1980, n. 54) Articolo Rinviato dal Governo
Art. 61(Modifica comma I art. 10 legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38) 1. La
lett. c) del comma 1 dellart. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38
è sostituita dalla seguente:
c). una quota non superiore all1 per cento da utilizzarsi
per consentire attività di ricerca finalizzata nellambito delle Aziende
ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi
particolari di cui all’art. 9, prioritariamente per lemergenza-urgenza,
controllo di qualità e prevenzione.
Art. 62(Modifica legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 - art. 22 Dipartimento
ospedaliero) 1. L’art. 22
della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 è così
modificato:
Art. 22
1. In applicazione dellart. 17 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dellart. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
dellart. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995, lorganizzazione interna
degli ospedali deve osservare il modello
dipartimentale.
2. Il Direttore generale dellUnità sanitaria locale, su
proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari, provvede
alla definizione dei Dipartimenti ospedalieri.
3. Sono finalità
del Dipartimento ospedaliero:
a. la gestione integrata degli spazi delle risorse umane e
tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità interna del personale,
per raggiungere il migliore servizio al costo più
contenuto;
b. la sperimentazione e ladozione di modalità
organizzativi che consentano il raggiungimento dei risultati
attesi;
c. il coordinamento e lo sviluppo delle attività comiche,
di ricerca e di studio e sulla qualità delle prestazioni;
d. il miglioramento del livello di umanizzazione delle
strutture interne del Dipartimento con particolare riferimento alla tutela dei
diritti dei cittadini, alla diffusione delle informazioni agli utenti sulluso
delle strutture, agli orari di accesso e al confort degli
utenti.
4. Il Dipartimento ospedaliero è diretto da uno dei
dirigenti delle Divisioni e dei Servizi interessati, nominato dal Direttore generale, con provvedimento
motivato su proposta del Direttore sanitario. Il responsabile del Dipartimento assicura il raggiungimento
delle finalità di cui al comma 3 e, in particolare, il coordinamento fra le
unità operative che lo compongono e il rispetto del
budget.
5. I Dipartimenti vengono individuati nellambito
dellassistenza ospedaliera quale funzione unica dellAzienda USL di cui
allart. 23, comma 1, della legge regionale n. 36 del
1994.
6. La Giunta regionale detta principi sullorganizzazione
dei Dipartimenti mediante lemanazione di apposite linee- guida, a norma
dellart. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. L’art. 35 della
legge regionale n. 36 del 1994 è soppresso.
Art. 63(Modifica art. 19 legge regionale 5 giugno 1997, n. 16) [1. Il
comma 4 dellart. 19 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è così
sostituito:
4. Le attività
di formazione professionale autonomamente finanziate saranno autorizzate
dallAssessore alla formazione professionale, sentita la Commissione conciliare
competente, con proprio decreto, a seguito di formale richiesta avanzata dai proponenti, corredata della
documentazione di rito.] (13)
2. Le
attività formative inserite nel piano di formazione 1997, autorizzate dallo
Stato con decreto interministeriale che non preveda limiti temporali di
attuazione, finanziate unicamente con fondi comunitari, statali e aziendali, non
sono assoggettate al rispetto delle scadenze dei termini fissati dalla legge
regionale 28 marzo 1997, n. 20.
(13) Comma da ritenersi implicitamente abrogato in
quanto l’art. 19 della l.r. 16/97 è stato abrogato dalla l.r. 15/2002
Art. 64(Modifica art. 31 legge regionale 27febbraio 1995, n. 7) 1. Al
termine dellart. 31 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, il punto è
sostituito con la virgola e sono aggiunte le parole con decorrenza dalla data
di soppressione dellEnte.
2. Rinviato dal Governo
3. Rinviato dal Governo
Art. 65(Integrazione art. 23 legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7) 1. Rinviato dal Governo
2. Sino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti di inquadramento del personale addetto alla gestione degli
impianti irrigui di cui allart. 5,
comma 2, della legge
regionale n. 15 del 1994, almeno il 50 per cento della dotazione finanziaria
prevista in termini di competenza e di cassa per il cap. 131072 Trasferimento
di fondi al Consorzi di bonifica per le gestioni di impianti irrigui regionali
è utilizzato per il pagamento delle competenze salTimes New Romani al suddetto
personale. E’ data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione
Puglia, limitatamente all’esercizio finanziario 1999, la corresponsione, in nome
e per conto dei medesimi, dei salari al personale operaio addetto alla gestione
degli impianti irrigui regionali sulla base di appositi tabulati nominativi
predisposti dai suddetti Consorzi. Le somme eventualmente erogate secondo le
modalità di cui sopra costituiscono quota parte delle anticipazioni delle spese
di gestione di cui all’articolo 3
della legge
regionale n. 15 del 1994.(14)
(14) Comma integrato dalla l.r. 17/99, art. 31, comma 2.
Art. 66(Modifica art. 24 legge regionale n. 7 del 1997) 1.
Allart. 24 della legge regionale n. 7 del 1997, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente comma 3:
3. Il personale
di cui al comma 1 può partecipare alle procedure concorsuali previste dagli
artt. 30 e 32 della presente legge.
Art. 67(Modifiche art. 27 legge regionale n. 7 del 1997) Articolo Rinviato dal Governo
Art. 68(Modifiche e integrazioni art. 32 legge regionale n. 7 del 1997) 1. Lart. 32 della
legge regionale n. 7 è così modificato e integrato:
a) al termine del
comma 3, dopo 30, sono aggiunte le parole e comma 1 dellart.
26;
b) Lettera Rinviata dal Governo
c) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
5. Le norme
di cui al presente articolo potranno essere applicate per il personale degli
Enti per il diritto agli studi universitari (EDISU) e delle Aziende di
promozione turistica di cui allart. 26, commi 2 e 3, che non ha beneficiato
delle stesse disposizioni presso gli enti del precedente ordinamento entro i
limiti delle dotazioni organiche di ciascun ente strumentale definite
rispettivamente dalla legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi
universitari) e dalla legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento
amministrazione turistica regionale).
Art. 69(Modifica art. 1 legge regionale 21 novembre 1996, n. 25) 1. Al
comma 1 dellart. 1 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, dopo le
parole, rimborso allo stesso sono inserite le parole e al
donatore.
2. Il
comma 2 dellart. 1 della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal
seguente comma:
2. Le spese di
soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti, o località
limitrofe per esigenze cliniche
documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono
rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria a tre
stelle o equivalente e comunque entro un importo non superiore a lire 200 mila
giornaliere. Le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di lire 100
mila giornaliere. Per le spese di tipo residenziale e per le spese relative ai
pasti occorre presentare la relativa documentazione.
3. Il
comma 4 dellart. I della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal
seguente:
4. Per i
pazienti autorizzati dai competenti centri regionali di riferimento ai sensi
dellart. 4, punto 5, del decreto ministeriale 3 novembre 1989 a recarsi presso
centri sanitari esteri che richiedano la corresponsione di anticipi sulle spese
relative al trapianto e agli esami preliminari allo stesso, le Aziende unità
sanitarie locali corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di
ricovero lintera somma se la stessa incide per più del 10 per cento sul reddito
annuo complessivo del nucleo familiare dellinteressato.
Per i pazienti il cui reddito complessivo familiare non
consente lanticipazione al 100 per cento sarà garantita una anticipazione pari
al 70 per cento della somma totale
preventivata. Le somme necessarie per lassolvimento di tali finalità graveranno
sul relativo capitolo di bilancio del Fondo sanitario regionale data la
tipologia sanitaria della spesa.
TITOLO 6MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 21 NOVEMBRE 1996, N. 25
Art. 70(Modifica art. 2 legge regionale n. 25 del 1996) 1. Al
comma 1 dellart. 2 della legge regionale n. 25 del 1996 le parole: il Comune
di residenza dellassistito rimborsa sono sostituite dalle seguenti: lAzienda
unità sanitaria locale di residenza dellassistito rimborsa
altresì.
2. Il
comma 2 dellart. 2 della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal
seguente:
2. Il rimborso
delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati
allart. 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale,
ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a lire 150
milioni annue.
Art. 71(Modifica art. 3 legge regionale n. 25 del 1996) 1. L’art. 3 della
legge regionale n. 25 del 1996 è così sostituito:
Art. 3
1. Alle spese derivanti dallapplicazione della presente
legge si fa fronte mediante istituzione, a partire dallesercizio finanziario
1998, di apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione
Trasferimento alle Aziende unità sanitarie locali per il rimborso delle spese
sostenute per interventi di trapianto - legge regionale n. 25 del 1996 e
successive modifiche e integrazioni.
2. La Giunta regionale, in relazione allo stanziamento di
bilancio, assegna le somme occorrenti sulla base di richieste trimestrali con le
quali le Aziende unità sanitarie locali attestano lammontare dei rimborsi
liquidati.
Art. 72(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/bis) 1. Alla legge
regionale n. 25 del 1996 è aggiunto il seguente art.
4/bis:
Art.
4/bis
1. Rientrano nella previsione della presente legge anche le
richieste di rimborso che non abbiano trovato formale definizione nel corso
dellesercizio finanziario precedente.
Art. 73(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/ter) 1. Alla legge regionale n. 25 del 1996 è aggiunto il
seguente art. 4/ter:
Art. 4/ter
1. I benefici di cui alla presente legge vanno corrisposti
agli interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della
documentazione richiesta.
Art. 74(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/quater) 1. Alla legge
regionale n. 25 del 1996 è aggiunto il seguente art.
4/quater:
Art. 4/quater
1. Le Aziende Usl sono autorizzate a erogare un contributo
per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti
trapiantati in attesa di trapianto deceduti presso i centri di trapianto.
Tale contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il
tetto massimo di lire 6 milioni.
Allegati Allegati omissis (15)
(15) La l.r. 22/98 e la l.r. 31/98, art. 3, hanno introdotto
variazioni e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di
entrata e di spesa della presente legge.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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