Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 17 Misure di rilievo finanziario per la programmazione e la razionalizzazione della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999 - 2001.
TITOLO 1NORME IN MATERIA DI CONTABILITA’
REGIONALE
Art. 1 (Modificazioni e integrazioni legge regionale
30 maggio 1977, n. 17) 1.
All’articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole “salvo quanto
disposto dai precedenti articoli”, è aggiunta la seguente espressione: “nonchè
dal successivo articolo 71, comma 6, “;
b) al comma 2, dopo le parole “... e
viceversa”, è aggiunta l’espressione “salvo quanto disposto dal successivo
articolo 71, comma 12”.
2. Al comma 2 dell’articolo 71
della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni,
dopo le parole “... negli stanziamenti di spesa”, è soppressa l’espressione “in
conto capitale e”.
3. Al
comma 3 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni l’espressione “in conto capitale” è sostituita con
le parole “in annualità”.
4. Il
comma 6 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni è così modificato:
“6. A seguito di rimodulazioni di programmi
comunitari che hanno ottenuto l’assenso del Comitato di sorveglianza di cui
all’articolo 25 del regolamento comunitario n. 2082/93 e successive
modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale può disporre con proprio atto,
su parere della Commissione consiliare al bilancio, l’assegnazione dei connessi
residui di stanziamento a capitoli diversi rispetto a quelli di originaria
imputazione”.
5. Al
comma 8 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni, dopo l’espressione “I residui delle spese in conto
capitale” sono aggiunte le parole “e in annualità”.
6. Al
comma 9 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni, dopo le parole “... progetti comunitari o
statali”, è soppressa l’espressione “e a spese in conto capitale o di
investimento e in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il
vincolo di destinazione”.
7. Al
comma 12 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni, dopo le parole “... Giunta regionale” è aggiunta
l’espressione “da adottarsi successivamente alla ricognizione di cui agli
articoli 58 e 70 della presente legge. Il suddetto atto deliberativo deve
riportare l’analitica individuazione dei singoli provvedimenti di impegno di
spesa che hanno dato origine ai residui passivi propri di cui si propone la
riduzione o l’eliminazione”.
8. Il
comma 4 dell’articolo 82 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni è abrogato.
9. Al
comma 5 dell’articolo 82 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni, dopo la parola “… irregolarità”, è inserita la parola
“contabile”.
Art. 2(Modificazioni legge regionale 25 gennaio 1977, n.
2) 1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale
25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse
le disposizioni di cui alle lettere a) e c).
Art. 3(Fondo per il
cofinanziamento dei programmi comunitari) 1. Al
comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31, dopo le
parole “... eccedenti rispetto alle spese rendicontate”, sono aggiunte le parole
“nonchè dalle disponibilità finanziarie rivenienti dall’approvazione, con atto
della Giunta regionale, della contabilità finale a chiusura di un programma
comunitario. La Giunta regionale
provvede, con proprio atto, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio
regionale”.
2. In
attuazione della delibera CIPE n. 224 del 3 dicembre 1997, tutte le somme
assegnate alla Regione Puglia per l’attuazione del regolamento comunitario FEOGA
n. 2085/1993 che risultano impegnate alla data del 31 dicembre 1998, per le
quali è accertata dal competente Settore l’insussistenza delle obbligazioni
correlate, alimentano ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 31/1998, così come
modificato dal comma 1 del presente articolo, il fondo per il cofinanziamento
dei programmi comunitari istituito con l’articolo 32 della legge regionale 3
giugno 1996, n. 6 e sono destinate al cofinanziamento nazionale del fondo
FEOGA.
3. I
fondi assegnati alla Regione Puglia a valere sul piano regionale di sviluppo e
specificatamente destinati dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione
economica al cofinanziamento dei programmi operativi comunitari, impegnati alla
data del 31 dicembre 1998, per i quali è accertata dal competente Settore la
insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano il fondo di cui al comma
2.
TITOLO 2Norme settoriali finalizzate al
risanamento finanziario e razionalizzazione della spesa
CAPO 1Disposizioni
in materia sanitaria
Art. 4(Norme
procedurali di impegno della spesa in materia sanitaria) 1. Gli atti e i provvedimenti dirigenziali e di
Giunta regionale, anche di carattere programmatorio comunque incidenti sul
sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui
alla legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni,
devono altresì contenere l’espressa dichiarazione dei responsabili del
procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono
contenute nei limiti del fondo sanitario regionale e che non producono oneri
aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata o da assegnare a
ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera.
Art. 5(Norme
procedurali di attuazione della ristrutturazione della rete
ospedaliera) 1.
L’attivazione relativa alle nuove istituzioni previste nel piano di
ristrutturazione della rete ospedaliera può avvenire dietro specifica
autorizzazione della Giunta regionale con atto da sottoporre al parere
vincolante della 1^ Commissione consiliare permanente, su richiesta dell’Azienda
sanitaria con apposita deliberazione del Direttore generale, corredata di
relazione sugli effetti economici, finanziari e patrimoniali di detta
attivazione. In particolare, la relazione deve contenere la certificazione della
copertura economico-finanziaria, nell’ambito del proprio bilancio, evidenziando
il quadro di compatibilità dei provvedimenti di riordino da attivare con le
quote del FSR attribuite in ciascun anno, al netto della mobilità
interregionale.
2. Il
quadro di compatibilità finanziaria deve essere certificato da parte del
Collegio dei revisori dei conti e va accompagnato dall’illustrazione
dell’andamento della spesa riferito, in particolare, a quelle per il personale,
beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionale e deve,
altresì, tenere conto dei risultati di amministrazione e gestionali così come
rilevati dai conti consuntivi degli esercizi relativi al biennio precedente
all’esercizio finanziario decorso rispetto all’anno di presentazione della
proposta.
3. La
suddetta copertura finanziaria può essere dimostrata secondo le modalità di cui
ai commi 1 e 2 anche attraverso la realizzazione di disattivazioni e/o
riconversioni di posti letto e servizi nell’ambito della stessa Azienda
sanitaria.
4. In
caso di mancata copertura finanziaria, le richieste, che saranno inoltrate alla
Regione con evidenziazione nella relazione degli effetti economici, finanziari e
patrimoniali, possono essere prese in esame dalla Giunta regionale, con le
modalità previste dai commi 1, 2 e 3, in correlazione a disattivazioni previste
in altre Aziende sanitarie e, comunque, in coincidenza con il piano annuale di
riparto del FSR nell’ambito del quale potranno essere considerate le nuove
attivazioni, in relazione alla disponibilità finanziaria regionale, ai piani
delle prestazioni, ai tetti di spesa e ai limiti di trasferimenti alle Aziende a
carico del FSR. In tale ipotesi il
provvedimento di riparto del FSR deve essere sottoposto al parere vincolante
della 1^ Commissione consiliare permanente per la parte riguardante le su
indicate autorizzazioni.
5. La
Giunta regionale, nell’esame delle richieste e nel rilascio delle
autorizzazioni, adotta il criterio di priorità assoluta per le nuove istituzioni
direttamente correlate all’avvio del sistema dell’emergenza sanitaria 118 e ai
servizi di prevenzione.
6. Nel
procedimento di autorizzazione delle nuove attivazioni deve, comunque, essere
rispettata la disposizione di cui all’articolo 32, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, circa l’estensione dell’obbligo del pareggio di bilancio
ai presidi ospedalieri delle Aziende USL.
7.
Tutti gli atti della Regione, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende
ospedaliere riguardanti l’esecuzione del piano di riordino della rete
ospedaliera, ivi compresi quelli inerenti le strutture sanitarie
transitoriamente accreditate e/o da accreditare a gestione privata, devono
conformarsi agli obiettivi del patto di stabilità interno approvato con
l’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento
alla riduzione del disavanzo, alla garanzia del corretto impiego delle risorse e
appropriati livelli di utilizzazione dei servizi, al rispetto degli indicatori e
parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi nonchè al
perseguimento del complessivo equilibrio economico nel rispetto dei livelli di
assistenza.
8. I
procedimenti di richiesta di autorizzazione per l’attivazione delle nuove
istituzioni contenute nel piano di riordino della rete ospedaliera possono
essere avviati dai Direttori generali a condizione che sia garantito il pareggio
di bilancio per l’esercizio in corso e che il conto consuntivo dell’esercizio
precedente non presenti disavanzo gestionale e successivamente all’approvazione,
da parte della Regione, degli assetti organizzativi di cui all’articolo 22 della
legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 e all’articolo 62 della legge regionale
6 maggio 1998 n. 14, nonchè secondo le procedure e le direttive previste dalla
delibera di Giunta regionale n. 4268 del 23 dicembre 1998.
9.
Tutte le procedure di attivazione del piano di riordino ospedaliero devono
essere rispettate anche per le proposte gestionali riferibili all’applicazione
dell’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e le eventuali
proposte gestionali attraverso costituzioni di società miste possono essere
inoltrate alla Giunta regionale successivamente all’approvazione di specifiche
direttive da adottarsi con delibera della Giunta regionale previo parere
vincolante delle Commissioni consiliari 1^ e 3^, che devono esprimersi entro
trenta giorni.
10. Al
fine del raggiungimento dell’equilibrio tra i costi sostenuti per l’assistenza
ospedaliera regionale e la quota percentuale assegnata dal riparto annuale del
FSN, la Giunta regionale predispone un apposito piano per obiettivi rapportato
alle tipologie dei presidi, posti letto e servizi assistenziali previsti dal
piano di riordino.
11. La
Giunta regionale può esaminare eventuali richieste attuative per le nuove
istituzioni del piano di riordino solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della delibera CIPE del riparto annuale del FSN e successivamente
all’approvazione del piano dei costi di previsione su indicato, procedendo
all’attuazione della riduzione dell’attuale spesa ospedaliera regionale annuale
nella misura del 2 per cento per l’anno 1999, del 2,5 per cento per l’anno 2000
e del 3 per cento per l’anno 2001.
12. I
procedimenti di richiesta di autorizzazione per l’attivazione delle nuove
istituzioni contenute nel piano di riordino, inoltre, possono essere avviati,
fermo restando il rispetto di tutte le procedure e i vincoli finanziari e non,
di cui ai precedenti commi, allorchè i presidi delle Aziende sanitarie locali
abbiano l’obiettivo tendenziale del raggiungimento del tasso di ospedalizzazione
fissato (160/1000 abitanti) dal provvedimento di riordino.
13. Rinviato
Art. 6(Ripartizione
fondo sanitario regionale) 1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e
alle istituzioni sanitarie di programmare e organizzare le attività proprie, la
ripartizione del fondo sanitario regionale e l’individuazione delle quote
riservate annualmente alle Aziende ospedaliere, di cui all’articolo 7, comma 1,
della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38, sono effettuate dalla Giunta
regionale entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno ed entro i limiti del
fondo sanitario regionale assegnato per l’anno in corso.
Art. 7(Disposizioni
transitorie per l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS -
Bari) 1.
All’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico
Ospedale oncologico di Bari, anche in considerazione dei costi sostenuti per la
mancata disponibilità di una sede propria, è estesa la possibilità di
finanziamento dei costi non coperti con gli introiti rivenienti dalla
tariffazione delle prestazioni di degenza e ambulatoriali nonché da entrate
proprie, prevista per le Aziende ospedaliere dall’articolo 20, comma 6, della
legge regionale 5 giugno 1997, n. 16.
2.
Il finanziamento dei costi dell’IRCCS pubblico Ospedale oncologico di Bari non
coperti è corrisposto per gli anni 1998 e 1999 mediante acconti mensili pari
all’80 per cento e conguagli annuali calcolati sulla base delle risultanze dei
dati contabili finali.
Art. 8(Azioni
di rivalsa sanitarie)
1.
L’articolo
2 della legge regionale 2 aprile 1981, n.24, è sostituito dal
seguente:
“Art.
2
1. Le azioni di rivalsa per il recupero di spese
sostenute dal S.S.R., per prestazioni mediche rese in regime ambulatoriale e di
ricovero, eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza a causa
di eventi o azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle
Aziende presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono
iscritti.
2.
Le aziende ed enti che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire la
tempestiva attivazione dellattività istruttoria da parte delle Aziende
sanitarie locali di competenza, inviano a queste ultime il modello di ricovero o
di avvenuta erogazione della prestazione in regime ambulatoriale di pronto
soccorso.
3.
Il modello di cui al comma 2 deve riportare i dati anagrafici dell’assistito e
le dichiarazioni di quest’ultimo dalle quali si evinca una presunta responsabilità di terzi per l’evento
lesivo.
4. Resta ferma, per quanto compatibile, la
possibilità di stipula di convenzioni ex articolo 4 del decreto legge del 23
dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1997,
n.39”.
Art. 9(Modalità
per l’accesso alle prestazioni riabilitative) 1.
In attuazione del provvedimento 7 maggio 1998 “Linee guida del Ministero della
sanità per le attività di riabilitazione”, è abrogata ogni norma regionale che
stabilisce il limite di età di cui al punto 1, lett d), della circolare dell’8
settembre 1987 – assistenza sanitaria riabilitativa specifica – allegata alla
delibera di Giunta regionale n. 3395 del 16 aprile 1987 – (BURP n. 1 del 2
gennaio 1989).
2. In tal senso si intendono
modificate le modalità per l’accesso alle prestazioni riabilitative erogate ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nelle strutture
pubbliche e private, le cui convenzioni con le ASL sono conseguentemente
adeguate.
Art. 10(Modifiche
all’art. 12 della legge regionale n. 36 del 1994) Rinviato
CAPO 2Disposizioni in materia
di valorizzazione e miglioramento ambientale dei demani civici
Art. 11(Norme di
accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi
civici) 1.
L’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 è integrato con
l’aggiunta del seguente comma 5:
“5. Le terre civiche sono da individuarsi,
altresì, così come all’articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n.
1766”.
2.
L’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998 è integrato con l’aggiunta del
seguente comma 4:
“4. Le aree appartenenti al demanio civico che
hanno già mutato l’originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici,
regolarmente approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli comunali alla
data di entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei Comuni possono
essere sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le Amministrazioni
comunali provvedano ad applicare l’istituto della alienazione previsto
dall’articolo 24 della legge n. 1766 del 1927 e dal comma 3 del presente
articolo”.
3. In
ossequio all’articolo 10 della legge n. 1766 del 1927, così come previsto
dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1998, possono
prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti, nella misura che verrà
stabilita autonomamente da ciascun Comune, con deliberazione motivata del
Consiglio comunale, purchè tale riduzione non sia inferiore ad un terzo del
valore venale attuale dell’area.
4. Le
Amministrazioni comunali devono destinare i fondi rivenienti dalle alienazioni
alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa
autorizzazione allo svincolo delle somme con atto dirigenziale del Settore
agricoltura della Regione Puglia.
5. Al
fine di accelerare le procedure per le operazioni peritali di stima i Comuni
possono avvalersi dei propri uffici tecnici per essere poi sottoposti al
giudizio di congruità della Commissione regionale, previsto dall’articolo 8
della legge regionale n. 7 del 1998.
Art. 12(Proroga
termini legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni e
integrazioni) 1. Le norme transitorie di tutela di particolare
interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge regionale 11 maggio 1990,
n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogate fino alla data
di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio e
beni ambientali”, già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946
dell’11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31 dicembre
1999.
CAPO 3Disposizioni
in materia di servizi sociali
Art. 13(Sostegno
portatori di handicap) 1. I
finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono
finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle
misure previste dall’articolo 39, comma 2, lettere l - bis) ed l - ter) della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di
erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 21
maggio 1998, n. 162.
Art. 14(Programma
di interventi e di riparto per l’integrazione scolastica degli
handicappati) 1.
Il programma di intervento e di riparto di cui all’articolo 4 della legge
regionale 9 giugno 1987, n.16 e dell’articolo 18 della legge regionale 18 marzo
1997, n.10 è prorogato di un ulteriore anno.
2.
In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che
attuano le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 4, della legge regionale n.
16 del 1987, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio,
ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle
stesse per l’intero anno solare.
Art. 15(Fondo
socio-assistenziale) 1.
Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali di cui al cap. 784010,
detratte le quote di cui ai successivi commi, è ripartito ai Comuni sulla base
dei seguenti parametri a) 3/10 in parti uguali tra tutti i Comuni; b) 4/10 in base alla popolazione residente e al numero
degli immigrati nel Comune ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 11
maggio 1990, n. 29;
c) 1/10 in base alla disoccupazione;
d) 1/10 in base alla popolazione
ultrasessantenne;
e) 1/10 in base alla popolazione
infradiciottenne.
2. Una
quota del fondo di cui al comma 1 è riservata alle provvidenze integrative a
favore degli hanseniani e delle loro famiglie ai sensi dell’articolo 11, comma
3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11.
3.
Gli stanziamenti di cui al comma 1, assegnati quali contributi regionali, sono
utilizzati dai Comuni, nell’ambito della loro programmazione territoriale, per
tutte le funzioni amministrative socio-assistenziali di
competenza. 4. Una quota non inferiore al 20 per cento dellassegnazione attribuita al
singolo Comune è vincolata per assicurare i servizi socio-assistenziali a favore
dei portatori di handicap con patologie stabilizzate, presso le strutture di
riabilitazione
Art. 16(Utilizzo
delle risorse assegnate ai Comuni negli esercizi
precedenti) 1. I
contributi di spesa corrente concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le
attività socio-assistenziali sino all’esercizio finanziario 1996 e non
utilizzati restano attribuiti ai medesimi Comuni ad incremento della quota del
Fondo regionale per le spese socio-assistenziali dell’esercizio
corrente.
2. I
Comuni, entro e non oltre centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare
all’Assessorato regionale alla ragioneria l’entità dei contributi di cui al
comma 1, con specificazione del titolo d’attribuzione. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle azioni di
recupero dei contributi concessi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza ai sensi della legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20. I contributi non utilizzati
restano attribuiti alle medesime istituzioni per le attività assistenziali
istituzionali.
Art. 17(Disposizioni
per l’eliminazione del contenzioso tra Regione ed enti locali e
pubblici) 1. Le
azioni di recupero dei contributi di spesa corrente concessi a qualsiasi titolo
ai Comuni per le attività socio-assistenziali sono sospese a condizione che gli
stessi dichiarino di rinunciare al contenzioso giudiziario eventualmente
promosso ed accettino la compensazione degli oneri legali.
2. Ai
Comuni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 16 e la
materia del contendere deve ritenersi cessata. 3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle azioni di recupero
dei contributi concessi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
ai sensi della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20. I contributi non
utilizzati restano attribuiti alle medesime istituzioni per le attività
assistenziali istituzionali.
Art. 18(Assistenza
ex ONMI ai minori) 1. Le azioni di recupero dei
contributi di spesa corrente concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le
attività socio-assistenziali sono sospese a condizione che gli stessi dichiarino
di rinunciare al contenzioso giudiziario eventualmente promosso ed accettino la
compensazione degli oneri legali.
2. Ai Comuni di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dellarticolo 16 e la materia del contendere deve
ritenersi cessata.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle azioni di recupero dei contributi concessi alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20. I contributi non utilizzati
restano attribuiti alle medesime istituzioni per le attività assistenziali
istituzionali.
Art. 19(Osservatorio
regionale del volontariato) 1. Lo stanziamento previsto al capitolo di nuova
istituzione 786010 è destinato al finanziamento delle attività dell’Osservatorio
regionale del volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 16 marzo
1994, n. 11, e al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione dei suoi
componenti alle riunioni del medesimo Osservatorio.
CAPO 4Disposizioni
in materia di ambiente
Art. 20(Procedure di
utilizzo dei finanziamenti) 1. I
finanziamenti concessi a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione
della Regione Puglia per il fondo di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, della
legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5, che non sono stati utilizzati in tutto o
in parte dai soggetti destinatari entro l’esercizio finanziario successivo a
quello nel corso del quale è stata effettivamente erogata la prima anticipazione
e per i quali i medesimi soggetti attuatori non hanno provveduto alla relativa
rendicontazione entro i due mesi successivi, sono
revocati.
2. Le
disponibilità finanziarie che si determinano in conseguenza delle revoche di cui
al comma 1, definitivamente accertate in sede di approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario in cui è stato adottato l’atto di revoca, sono
reiscritte nel bilancio regionale secondo le modalità di cui all’articolo 57/bis
della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Per
i finanziamenti già concessi e per i quali la prima anticipazione è già stata
effettivamente erogata, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
CAPO 5Disposizioni
in materia di turismo, cultura e beni culturali
Art. 21(Beni e
attività culturali) 1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale
11 maggio 1990, n. 28 è così sostituito: “1. Per la realizzazione delle finalità di cui
alla presente legge la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno,
propone all’approvazione del Consiglio regionale il piano triennale delle attività culturali, della musica, del
teatro e del cinema”.
CAPO 6Disposizioni
in materia di formazione professionale, lavoro, cooperazione, diritto allo
studio e istruzione
Art. 22(Legge
regionale 27 dicembre 1996, n. 30 - Modifica procedure per la concessione di
contributi) 1. In deroga alle norme di cui al Titolo I della
legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30, possono essere concessi contributi di
cui all’articolo 3 della predetta legge regionale ai soggetti destinatari degli
stessi, che hanno già presentato istanza nel corso dell’anno 1998, previo
rinnovo della sola domanda, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge.
Art. 23(Modifica
articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 14 del
1998) 1. Il
comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale n. 14 del 1998 è così
sostituito:
“2. I soggetti
attuatori di misura FERS relativa al secondo triennio 1994 – 1999 possono
chiedere di utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di
gara per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti
funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nell’ambito
della quale è stato finanziato; a tal fine, devono presentare il progetto
definitivo regolarmente approvato dagli organi competenti entro e non oltre il
31 luglio 1999. I soggetti attuatori devono procedere al conseguente appalto nei
modi di legge e alla stipula dei relativi contratti comunque entro e non oltre
il 31 dicembre 1999 e alla erogazione della spesa, all’approvazione degli atti
di collaudo e alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre
2001”.
Art. 24
CAPO 7Disposizioni
in materia di trasporti
Art. 25(Norme di
elaborazione e aggiornamento del piano regionale dei
trasporti) 1. E’
autorizzata per l’esercizio 1999 la spesa di lire 300 milioni per
l’aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l’elaborazione del piano
triennale dei servizi, con imputazione al capitolo di spesa n.
0552026.
2. Per
l’elaborazione dei documenti programmatici di cui al comma 1, la Giunta
regionale, previo monitoraggio, a mezzo di apposita “struttura di progetto”
presso l’Assessorato ai trasporti, dei dati relativi alla mobilità per “bacini”,
per “reti” e per “linee” e dei relativi parametri di efficienza, di efficacia e
qualità dei servizi di TPRL, si avvale del supporto di propri organismi esterni
operanti nel settore, previa apposita convenzione e con onere di spesa sul
capitolo n. 0552029, di nuova istituzione.
3. Dal
1° luglio 1999 cessano improrogabilmente le gestioni stralcio istituite ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 9 e dell’articolo 3
della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.
4. Dal
1° luglio 1999 al completamento delle definizioni di tutte le pendenze residuali
del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT) e delle cessate gestioni
precarie di autoservizi interurbani provvedono:
a) il Settore legale e
contenzioso per tutti i contenziosi del disciolto ERPT e delle cessate gestioni
precarie di autoservizi interurbani interrotti e riassunti nei confronti della
Regione Puglia, nonchè per i nuovi contenziosi attivati contro la Regione
medesima e per le definizioni transattive di cui all’articolo 47, comma 3, della
legge regionale n. 14 del 1998;
b) il Settore trasporti per la
sistemazione delle partite debitorie residuali del disciolto ERPT e delle
cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani (con conclusione di quelle
connesse ai contenziosi di cui alla lettera a), nonchè per le liquidazioni dei
contributi straordinari di cui all’articolo 23 della legge regionale n. 6
1996;
c) il Settore demanio e
patrimonio per la gestione del patrimonio del disciolto
ERPT.
5.
Alla spesa derivante dai commi 3 e 4 si fa fronte con lo stanziamento del
capitolo n. 0553023 di nuova istituzione e con i residui di stanziamento del
capitolo n.0552010.
6. Le
annualità dei contributi statali per investimenti nel settore dei trasporti
pubblici locali, assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 ai sensi dell’articolo
2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono utilizzate nel corrente
esercizio in linea capitale secondo modalità da stabilire dalla Giunta
regionale.
7. La
lettera c) del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 25 marzo 1999, n.
13 è così modificata:
“c) gli invalidi civili e i portatori di handicap
certificati dall’autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità
in misura non inferiore all’80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne
è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati
dall’autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura
non inferiore al 70 per cento”.
8. I
contributi di esercizio liquidati nell’anno 1999 in vigenza della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13 per i servizi automobilistici del TPRL sono
imputati in conto degli interventi finanziari di cui all’articolo 4, comma 4,
lett. a), della legge regionale n.13 del 1999.
CAPO 8Disposizioni in materia di
edilizia residenziale
Art. 26(Definizione
partite debitorie residuali) 1. Per il completamento e la definizione di tutte le
partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento
statale pervenute dagli esercizi 1990/1996, sono utilizzate le disponibilità
finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per
insussistenza di residui passivi propri accertati sul cap. 1120034 ora
cap.491034
Art. 27Schema datto dobbligo articolo 8 legge
17 febbraio 1992, n. 179 1. Al fine di consentire
lattivazione degli interventi di recupero e di nuova costruzione di alloggi
destinati alla locazione per uso abitativo primario di lavoratori dipendenti
previsti in attuazione dellarticolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di
utilizzare le relative risorse assegnate dallo Stato e messe a disposizione
della Regione Puglia dal Segretario
generale C.E.R., la
Giunta regionale è autorizzata, nella vigenza del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad adottare con deliberazione lo schema
datto dobbligo previsto dallarticolo 8, comma 10, della legge n. 179 del 1992
e a definire i rapporti contrattuali da indicare nelle convenzioni comunali
previsti dal punto 2.5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto
1994.
2. Dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di tale delibera di Giunta decorre, a
pena decadenza, il termine per linizio dei lavori per i soggetti individuati
con Delib.G.R. 25 marzo 1997, n. 1072.
CAPO 9Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 28(Norme in
materia di controlli sui Consorzi di bonifica) 1. Il
comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è così sostituito:
“2.
Sono sottoposti al visto di legittimità delle Sezioni del Comitato
regionale di controllo, nel cui ambito provinciale hanno sede legale i Consorzi
stessi:
a) i conti consuntivi;
b) le assunzioni di
mutui. Le Sezioni del Comitato regionale di
controllo esercitano le funzioni di istruttoria e di controllo sui bilanci
preventivi e le eventuali variazioni”.
Art. 29(Deliberazioni) 1.
L’articolo 36 della legge regionale n. 54 del 1980 è così
sostituito:
“Art. 36
1. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera
esecuzione di provvedimenti già
deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia alle Sezioni del Comitato
regionale di controllo
nel cui ambito
provinciale hanno sede legale i Consorzi
stessi.
2. Se
dall’esame delle deliberazioni le
Sezioni del Comitato
regionale di controllo rilevano delle
irregolarità, ne danno
comunicazione, entro trenta giorni, al Consorzio di bonifica”.
CAPO 10Disposizioni
in materia di immigrazione
Art. 30(Osservatorio
europeo interregionale delle migrazioni mediterranee) 1. Al fine di partecipare alle spese derivanti dalla
costituzione, d’intesa con il Consiglio di Europa, dell’Osservatorio europeo
interregionale delle migrazioni mediterranee, viene iscritta al cap. 0001265 del
bilancio di previsione per il 1999 la somma di lire 100 milioni.
CAPO 11
Art. 31Disposizioni in materia di
risorse naturali e difesa del suolo 1. Il
trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti
irrigui regionali di cui alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, già
prorogato al biennio 1997-98 ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n.
16 del 1997, viene esteso all’anno 1999, nei limiti dello stanziamento previsto
al capitolo 131072 del bilancio regionale.
2. Il
comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale n. 14 del 1998 è così
integrato:
“E’ data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla
Regione Puglia, limitatamente all’esercizio finanziario 1999, la corresponsione, in nome e per conto dei
medesimi, dei salari al personale operaio addetto alla gestione degli impianti
irrigui regionali sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dai
suddetti Consorzi. Le somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui
sopra costituiscono quota parte delle anticipazioni delle spese di gestione di
cui all’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1994”.
CAPO 12Disposizioni previste dalla Unione europea - Articolo 93 del Trattato
Art. 32(Disposizioni
in materia di aiuti a finalità regionale) 1. Al
terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1999, n.1 sono
aggiunte le seguenti parole:
”limitatamente agli articoli che prevedono
la concessione e l’erogazione di aiuti”.
CAPO 13(Disposizioni in materia di
protezione civile)
Art. 33(Programmazione annuale della spesa) 1. La
Giunta regionale, con deliberazione annuale, su proposta del Presidente del
Comitato regionale di protezione civile, nei limiti dello stanziamento previsto
nel capitolo 531040 dello stato di previsione delle spese, determina gli
obiettivi, i progetti e le attività da perseguire e attuare da parte del Settore
di protezione civile, stabilendone le priorità e gli indirizzi generali tenuto
conto delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del
1998.
2. La
deliberazione di cui al comma 1 può essere modificata nel corso dell’esercizio
finanziario e può disporre limitazioni e revoche di azioni e progetti
comportanti spese, salvo nei casi di intervenuto diritto di terzi, ove occorra
disporre di risorse finanziarie da destinare ad interventi urgenti di protezione
civile resisi necessari per accadimenti occorsi
successivamente.
3. La
deliberazione di cui al comma 1 determina di massima l’eventuale spesa per gli
obiettivi, i progetti e le attività individuate.
4. In
sede di definizione ovvero in corso di attuazione, ove si appalesi necessità
ovvero opportunità, può essere, con successiva deliberazione della Giunta
regionale, modificata la previsione di attribuzione, fermo il limite dello
stanziamento del capitolo di bilancio.
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