Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 17 Misure di rilievo finanziario per la programmazione e la razionalizzazione della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999 - 2001.
TITOLO 1Norme in materia di contabilità
regionale
Art. 1Modificazioni e integrazioni legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17.(1) [1. Allarticolo 44
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole
salvo quanto disposto dai precedenti articoli, è aggiunta la seguente
espressione: nonché dal successivo articolo 71, comma 6,; b) al comma 2, dopo le parole
... e viceversa, è aggiunta lespressione salvo quanto disposto dal
successivo articolo 71, comma 12. 2. Al comma 2 dellarticolo71
della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole ... negli stanziamenti
di spesa, è soppressa lespressione in conto capitale e<. 3. Al comma 3 dellarticolo 71
della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni lespressione in conto capitale è
sostituita con le parole in annualità. 4. Il
comma 6 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni è così modificato:
“6. A seguito di rimodulazioni di programmi
comunitari che hanno ottenuto l’assenso del Comitato di sorveglianza di cui
all’articolo 25 del regolamento comunitario n. 2082/93 e successive
modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale può disporre con proprio atto,
su parere della Commissione consiliare al bilancio, l’assegnazione dei connessi
residui di stanziamento a capitoli diversi rispetto a quelli di originaria
imputazione”. 5. Al comma 8 dellarticolo 71
della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni,
dopo lespressione I residui delle spese in conto capitale» sono aggiunte le
parole «e in annualità. 6. Al comma 9 dellarticolo 71
della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole ... progetti comunitari
o statali, è soppressa lespressione e a spese in conto capitale o di
investimento e in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il
vincolo di destinazione. 7. Al comma 12 dellarticolo 71
della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole ... Giunta regionale è
aggiunta lespressione da adottarsi successivamente alla ricognizione di cui
agli articoli 58 e 70 della presente legge. Il suddetto atto deliberativo deve
riportare lanalitica individuazione dei singoli provvedimenti di impegno di
spesa che hanno dato origine ai residui passivi propri di cui si propone la
riduzione o leliminazione. 8. Il comma 4 dellarticolo 82
della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni è abrogato. 9. Al comma 5 dellarticolo 82
della legge regionale n. 17 del 1977
e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola ... irregolarità, è
inserita la parola «contabile»]
Art. 2Modificazioni legge regionale 25 gennaio
1977, n. 2. 1. Al comma 3 dellarticolo 4
della legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e
integrazioni sono soppresse le disposizioni di cui alle lettere a) e c).
Art. 3
Fondo per il cofinanziamento dei programmi
comunitari. 1. Al comma 1 dellarticolo 11
della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 31, dopo le parole «... eccedenti
rispetto alle spese rendicontate», sono aggiunte le parole «nonché dalle
disponibilità finanziarie rivenienti dallapprovazione, con atto della Giunta
regionale, della contabilità finale a chiusura di un programma comunitario.
La Giunta
regionale provvede, con proprio atto, ad apportare le conseguenti variazioni al
bilancio regionale».
2. In attuazione della
delibera CIPE n. 224 del 3 dicembre 1997, tutte le somme assegnate alla
Regione Puglia per lattuazione del
regolamento comunitario F.E.O.G.A. n. 2085/1993 che risultano impegnate, alla
data del 31 dicembre 1998, per le quali è accertata dal competente Settore
linsussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano ai sensi dellarticolo
11
della L.R.
n. 31/1998, così come modificato dal comma 1 del presente articolo,
il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari istituito con
larticolo 32
della legge
regionale 31 giugno 1996, n. 6 e sono destinate al cofinanziamento
nazionale del fondo F.E.O.G.A.
3. I fondi assegnati alla
Regione Puglia a valere sul piano
regionale di sviluppo e specificatamente destinati dal Ministero del tesoro,
bilancio e programmazione economica al cofinanziamento dei programmi operativi
comunitari, impegnati alla data del 31 dicembre 1998, per i quali è accertata
dal competente Settore la insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano
il fondo di cui al comma 2.
TITOLO 2Norme settoriali finalizzate al
risanamento finanziario e razionalizzazione della spesa
CAPO 1Disposizioni in materia sanitaria
Art. 4Norme procedurali di impegno della spesa
in materia sanitaria.(2) 1. Gli atti e i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere programmatorio comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, devono altresì contenere lespressa dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni. 2. Nelle more delladozione della deliberazione di Giunta regionale di riparto delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente alle Aziende sanitarie, le anticipazioni mensili sono contenute nei limiti di un dodicesimo delle assegnazioni dellesercizio precedente.
(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 32/99, art. 13.
Art. 5Norme procedurali di attuazione della
ristrutturazione della rete ospedaliera. 1. Lattivazione relativa alle
nuove istituzioni previste nel piano di ristrutturazione della rete ospedaliera
può avvenire dietro specifica autorizzazione della Giunta regionale con atto da
sottoporre al parere vincolante della 1ª Commissione consiliare permanente, su
richiesta dellAzienda sanitaria con apposita deliberazione del Direttore
generale, corredata di relazione sugli effetti economici, finanziari e
patrimoniali di detta attivazione. In particolare, la relazione deve contenere
la certificazione della copertura economico-finanziaria, nellambito del proprio
bilancio, evidenziando il quadro, di compatibilità dei provvedimenti di riordino
da attivare con le quote del F.S.R. attribuite in ciascun anno, al netto della
mobilità interregionale.
2. Il quadro di compatibilità
finanziaria, deve essere certificato da parte del Collegio dei revisori dei
conti e va accompagnato dallillustrazione dellandamento della spesa riferito,
in particolare, a quelle per il personale, beni e servizi, assistenza
farmaceutica e assistenza convenzionale e deve, altresì, tenere conto dei
risultati di amministrazione e gestionali così come rilevati dai conti
consuntivi degli esercizi relativi al biennio precedente allesercizio
finanziario decorso rispetto allanno di presentazione della proposta.
3. La suddetta copertura
finanziaria può essere dimostrata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2
anche attraverso la realizzazione di disattivazioni e/o riconversioni di posti
letto e servizi nellambito della stessa Azienda sanitaria.
4. In caso di mancata
copertura finanziaria, le richieste, che saranno inoltrate alla Regione con evidenziazione nella relazione degli
effetti economici, finanziari e patrimoniali, possono essere prese in esame
dalla Giunta regionale, con le modalità previste dai commi 1, 2 e
3, in
correlazione a disattivazioni previste in altre Aziende sanitarie e, comunque,
in coincidenza con il piano annuale di riparto dei F.S.R. nellambito del quale
potranno essere considerate le nuove attivazioni, in relazione alla
disponibilità finanziaria regionale, ai piani delle prestazioni, ai tetti di
spesa e ai limiti di trasferimenti alle Aziende a carico del F.S.R. In tale
ipotesi il provvedimento di riparto del F.S.R. deve essere sottoposto al parere
vincolante della lª Commissione consiliare permanente per la parte riguardante
le su indicate autorizzazioni.
5. La Giunta regionale, nellesame
delle richieste e nel rilascio delle autorizzazioni, adotta il criterio di
priorità assoluta per le nuove istituzioni direttamente correlate allavvio del
sistema dellemergenza sanitaria 118 e ai servizi di prevenzione.
6. Nel procedimento di
autorizzazione delle nuove attivazioni deve, comunque, essere rispettata la
disposizione di cui allarticolo 32, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, circa lestensione dellobbligo del pareggio di bilancio ai presidi
ospedalieri delle Aziende U.S.L.
7. Tutti gli atti della
Regione, delle Aziende sanitarie
locali e delle Aziende ospedaliere riguardanti lesecuzione del piano di
riordino della rete ospedaliera, ivi compresi quelli inerenti le strutture
sanitarie transitoriamente accreditate e/o da accreditare a gestione privata,
devono conformarsi agli obiettivi del patto di stabilità interno approvato con
larticolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento
alla riduzione del disavanzo, alla garanzia del corretto impiego delle risorse e
appropriati livelli di utilizzazione dei servizi, al rispetto degli indicatori e
parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi nonché al
perseguimento del complessivo equilibrio economico nel rispetto dei livelli di
assistenza.
8. I procedimenti di richiesta di
autorizzazione per lattivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano di
riordino della rete ospedaliera possono essere avviati dai Direttori generali a
condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per lesercizio in corso e
che il conto consuntivo dellesercizio precedente non presenti disavanzo
gestionale e successivamente allapprovazione, da parte della Regione, degli assetti organizzativi di cui
allarticolo 22
della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36 e allarticolo 62
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, nonché secondo le procedure e le
direttive previste dalla Delib.G.R. 23 dicembre 1998, n. 4268.
9. Tutte le procedure di
attivazione del piano di riordino ospedaliero devono essere rispettate anche per
le proposte gestionali riferibili allapplicazione dellarticolo 4, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e le eventuali proposte gestionali
attraverso costituzioni di società miste possono essere inoltrate alla Giunta
regionale successivamente allapprovazione di specifiche direttive da adottarsi
con delibera della Giunta regionale previo parere vincolante delle Commissioni
consiliari 1^ e 3^, che devono esprimersi entro trenta giorni.
10. Al fine del raggiungimento
dellequilibrio tra i costi sostenuti per lassistenza ospedaliera regionale e
la quota percentuale assegnata dal riparto annuale del FSN, la Giunta regionale predispone
un apposito piano per obiettivi rapportato alle tipologie dei presidi, posti
letto e servizi assistenziali previsti dal piano di riordino.
11. La Giunta regionale può
esaminare eventuali richieste attuative per le nuove istituzioni del piano di
riordino solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE
del riparto annuale del F.S.N. e successivamente allapprovazione del piano dei
costi di previsione su indicato, procedendo allattuazione della riduzione
dellattuale spesa ospedaliera regionale annuale nella misura del 2 per cento
per lanno 1999, del 2,5 per cento per lanno 2000 e del 3 per cento per lanno
2001.
12. I procedimenti di richiesta
di autorizzazione per lattivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano
di riordino, inoltre, possono essere avviati, fermo restando il rispetto di
tutte le procedure e i vincoli finanziari e non, di cui ai precedenti commi,
allorché i presidi delle Aziende sanitarie locali abbiano lobiettivo
tendenziale del raggiungimento del tasso di ospedalizzazione fissato (160/1000
abitanti) dal provvedimento di riordino. 13.Comma rinviato dal Governo.
Art. 6Ripartizione fondo sanitario
regionale. 1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e alle istituzioni sanitarie di
programmare e organizzare le attività proprie, la ripartizione del Fondo
sanitario regionale e lindividuazione delle quote riservate annualmente alle
Aziende ospedaliere, di cui allarticolo 7,
comma 1, della legge
regionale 30 dicembre 1994, n 38, sono effettuate dalla Giunta
regionale entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno ed entro i limiti del
Fondo sanitario regionale assegnato per lanno in corso.
Art. 7
Disposizioni transitorie per lIstituto di
ricovero e cura
a carattere scientifico - I.R.C.C.S. -
Bari. 1. AllIstituto di ricovero e
cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) pubblico Ospedale oncologico di Bari,
anche in considerazione dei costi sostenuti per la mancata disponibilità di una
sede propria, è estesa la possibilità di finanziamento dei costi non coperti con
gli introiti rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza e
ambulatoriali nonché da entrate proprie, prevista per le Aziende ospedaliere
dallarticolo 20,
comma 6, della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16. 2. Il finanziamento dei costi
dellI.R.C.C.S. pubblico Ospedale oncologico di Bari non coperti è corrisposto
per gli anni 1998 e 1999 mediante acconti mensili pari all80 per cento e
conguagli annuali calcolati sulla base delle risultanze dei dati contabili
finali (3)
Art. 8Azioni di rivalsa
sanitarie. 1.
L’articolo
2 della legge regionale 2 aprile 1981, n.24, è sostituito dal
seguente:
“Art.
2
1. Le azioni di rivalsa per il recupero di spese
sostenute dal S.S.R., per prestazioni mediche rese in regime ambulatoriale e di
ricovero, eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza a causa
di eventi o azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle
Aziende presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono
iscritti.
2.
Le aziende ed enti che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire la
tempestiva attivazione dellattività istruttoria da parte delle Aziende
sanitarie locali di competenza, inviano a queste ultime il modello di ricovero o
di avvenuta erogazione della prestazione in regime ambulatoriale di pronto
soccorso.
3.
Il modello di cui al comma 2 deve riportare i dati anagrafici dell’assistito e
le dichiarazioni di quest’ultimo dalle quali si evinca una presunta responsabilità di terzi per l’evento
lesivo.
4. Resta ferma, per quanto compatibile, la
possibilità di stipula di convenzioni ex articolo 4 del decreto legge del 23
dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1997,
n.39”.
Art. 9Modalità per laccesso alle prestazioni
riabilitative. 1. In attuazione del
provvedimento 7 maggio 1998 «Linee guida del Ministero della sanità per le
attività di riabilitazione», è abrogata ogni norma regionale che stabilisce il
limite di età di cui al punto 1, lett. d), della circolare dell8 settembre 1987
assistenza sanitaria riabilitativa specifica - allegata alla Delib.G.R. 16
aprile 1987, n. 3395 - (B.U. 2 gennaio 1989, n. 1).
2. In tal senso si intendono
modificate le modalità per laccesso alle prestazioni riabilitative erogate ai
sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nelle strutture
pubbliche e private, le cui convenzioni con le A.S.L. sono conseguentemente
adeguate.
Art. 10Modifiche allart. 12 della legge
regionale n. 36 del 1994. Articolo rinviato dal Governo
CAPO 2Disposizioni in materia di
valorizzazione e miglioramento ambientale dei demani civici
Art. 11Norme di accelerazione delle procedure
di liquidazione degli usi civici. 1. L’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 è integrato con l’aggiunta del seguente comma 5: “5. Le terre civiche sono da individuarsi, altresì, così come all’articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766”. [2.L’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998 è integrato con l’aggiunta del
seguente comma 4:
“4. Le aree appartenenti al demanio civico che
hanno già mutato l’originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici,
regolarmente approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli comunali alla
data di entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei Comuni possono
essere sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le Amministrazioni
comunali provvedano ad applicare l’istituto della alienazione previsto
dall’articolo 24 della legge n. 1766 del 1927 e dal comma 3 del presente
articolo”.] (4) 3. In
ossequio all’articolo 10 della legge n. 1766 del 1927, così come previsto
dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1998, possono
prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti, nella misura che verrà
stabilita autonomamente da ciascun Comune, con deliberazione motivata del
Consiglio comunale, purchè tale riduzione non sia inferiore ad un terzo del
valore venale attuale dell’area.
4. Le
Amministrazioni comunali devono destinare i fondi rivenienti dalle alienazioni
alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa
autorizzazione allo svincolo delle somme con atto dirigenziale del Settore
agricoltura della Regione Puglia.
5. Al
fine di accelerare le procedure per le operazioni peritali di stima i Comuni
possono avvalersi dei propri uffici tecnici per essere poi sottoposti al
giudizio di congruità della Commissione regionale, previsto dall’articolo 8
della legge regionale n. 7 del 1998.
(4) Comma implicitamente abrogato dalla l. r. 14/01 art. 32 che ha ridisciplinato la materia.
Art. 12Proroga termini legge regionale 11
maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni. 1. Le norme transitorie di tutela di particolare interesse
ambientale-paesaggistico di cui alla legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano
urbanistico territoriale tematico Paesaggio e beni ambientali, già adottato
con Delib.G.R. 11 ottobre 1994, n. 6946, e comunque, fino alla data del 31
dicembre 1999.
CAPO 3Disposizioni in materia di servizi sociali
Art. 13Sostegno portatori di handicap(5) 1. I finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono finalizzati a sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall’articolo 39, comma 2, lettere I - bis) ed I - ter) della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 162.
(5) Con Delib.G.R. 11 dicembre 2001, n. 1871, sono stati approvati i criteri e le
modalità di erogazione dei fondi statali di sostegno delle persone con handicap
grave, ai sensi del presente articolo.
Art. 14Programma di interventi e di
riparto
per lintegrazione scolastica degli
handicappati. 1. Il programma di intervento e di riparto di cui
allarticolo 4
della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dellarticolo 18
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.
2.
In attesa degli accordi di programma, gli interventi in
favore delle A.U.S.L. che attuano le convezioni di cui allarticolo 5,
comma 4, della legge regionale n. 16 del 1987,
saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia
intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse
per lintero anno solare.
Art. 15Fondo
socio-assistenziale. [1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali
di cui al cap. 784010, detratte le quote di cui ai successivi commi, è ripartito
ai Comuni sulla base dei seguenti parametri:
a) 3/10 in parti uguali tra tutti
i Comuni;
b) 4/10 in base alla popolazione
residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dellarticolo 8 della
legge
regionale 11 maggio 1990, n. 29;
c) 1/10 in base alla
disoccupazione;
d) 1/10 in base alla popolazione
ultrasessantenne;
e) 1/10 in base alla popolazione
infradiciottenne.
2. Una quota del fondo di cui al
comma 1 è riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseniani e
delle loro famiglie ai sensi dellarticolo 11,
comma 3, della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11.
3. Gli stanziamenti di cui al
comma 1, assegnati quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni,
nellambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni
amministrative socio-assistenziali di competenza.
4. Una quota non inferiore al 20
per cento dellassegnazione attribuita al singolo Comune è vincolata per
assicurare i servizi socio-assistenziali a favore dei portatori di handicap con
patologie stabilizzate, presso le strutture di riabilitazione]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2003, art. 48
Art. 16Utilizzo delle risorse assegnate ai
Comuni negli esercizi precedenti. 1. I contributi di spesa
corrente, concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le attività
socio-assistenziali sino allesercizio finanziario 1996 e non utilizzati restano
attribuiti ai medesimi Comuni ad incremento della quota del Fondo regionale per
le spese socio-assistenziali dellesercizio corrente.
2. I Comuni, entro e non oltre
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono
comunicare allAssessorato regionale alla ragioneria lentità dei contributi di
cui al comma 1, con specificazione del titolo dattribuzione.
3. In caso di omessa
comunicazione nei termini di cui al comma 2 i Comuni sono tenuti alla
restituzione delle quote di contributi non utilizzati.
Art. 17Disposizioni per leliminazione del
contenzioso
tra Regione ed enti locali e pubblici. 1. Le azioni di recupero dei
contributi di spesa corrente concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le
attività socio-assistenziali sono sospese a condizione che gli stessi dichiarino
di rinunciare al contenzioso giudiziario eventualmente promosso ed accettino la
compensazione degli oneri legali.
2. Ai Comuni di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dellarticolo 16 e la materia del contendere deve
ritenersi cessata.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle azioni di recupero dei contributi concessi alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20. I contributi non utilizzati
restano attribuiti alle medesime istituzioni per le attività assistenziali
istituzionali.
Art. 18Assistenza ex ONMI ai
minori. 1. Lo stanziamento previsto al
cap. 781070 è destinato al rimborso della quota a carico della Regione per lassistenza ex ONMI ai minori
illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui allarticolo 3 del regio
decreto 8 maggio 1927, n. 798 richiesto dalle Amministrazioni provinciali per le
anticipazioni relative agli esercizi finanziari decorsi.
2. Il rimborso è disposto previa
attestazione con atto formale da parte dellAmministrazione richiedente della
spesa effettivamente sostenuta.
Art. 19Osservatorio regionale del
volontariato. 1. Lo stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione 786010 è destinato
al finanziamento delle attività dellOsservatorio regionale del volontariato,
istituito ai sensi della legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11, e al rimborso delle spese di viaggio
per la partecipazione dei suoi componenti alle riunioni del medesimo
Osservatorio.
CAPO 4Disposizioni in materia di ambiente
Art. 20Procedure di utilizzo dei
finanziamenti.(6) 1. I finanziamenti concessi, a
valere sullo stanziamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per il fondo di cui allarticolo 15,
commi 1 e 2, della L.R.
22 gennaio 1997, n. 5, sono utilizzati dai soggetti destinatari entro
lesercizio finanziario successivo a quello di avvenuta erogazione della prima
anticipazione, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle
anticipazioni erogate.
2. I soggetti beneficiari dei
finanziamenti contributivi regionali devono presentare la rendicontazione entro
il 30 giugno dellesercizio finanziario successivo a quello di effettiva
utilizzazione delle risorse, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la
restituzione delle anticipazioni erogate.
3. Lerogazione del saldo è
concessa ai soggetti beneficiari dopo il riscontro e la validazione del
rendiconto di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Per i finanziamenti già
concessi, a valere sulle risorse degli esercizi finanziari 1997 e 1998 ed
effettivamente erogati nel corso degli anni 1998 e 1999, i soggetti destinatari
sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione delle spese, entro il 31
marzo 2002, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle
anticipazioni concesse
(6) Articolo così sostituito dalla l. r. 32/2001, art. 24
CAPO 5Disposizioni in materia di turismo, cultura e beni culturali
Art. 21Beni e attività
culturali. 1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 28 è così sostituito: 1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni triennio allapprovazione del Consiglio regionale il piano triennale delle attività culturali, della musica, del teatro e del cinema. (7)
CAPO 6Disposizioni in materia di formazione professionale, lavoro,
cooperazione,
diritto allo studio e
istruzione
Art. 22Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30
- Modifica procedure per la concessione di contributi. 1. In
deroga alle norme di cui al Titolo 1 della legge
regionale 27 dicembre 1996, n. 30, possono essere concessi contributi
di cui allarticolo 3 della predetta legge regionale ai soggetti destinatari
degli stessi, che hanno già presentato istanza nel corso dellanno 1998, previo
rinnovo della sola domanda, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge.
Art. 23Modifica articolo 57, comma 2, della
legge regionale n. 14 del 1998.(8) 1. Il
comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale n. 14 del 1998 è così
sostituito:
“2. I soggetti
attuatori di misura FERS relativa al secondo triennio 1994 – 1999 possono
chiedere di utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di
gara per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti
funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nell’ambito
della quale è stato finanziato; a tal fine, devono presentare il progetto
definitivo regolarmente approvato dagli organi competenti entro e non oltre il
31 luglio 1999. I soggetti attuatori devono procedere al conseguente appalto nei
modi di legge e alla stipula dei relativi contratti comunque entro e non oltre
il 31 dicembre 1999 e alla erogazione della spesa, all’approvazione degli atti
di collaudo e alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre
2001”.
(8) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato in quanto l’art. 57 della l.r. 14/98 modificava la l.r. 3/98 abrogata dalla l.r. 14/2000, art. 1
Art. 24[1. In previsione della modifica della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, per lanno formativo 1999-2000 le
procedure e le modalità per lattuazione degli interventi in materia di
formazione professionale sono disciplinate dal presente articolo.
2. Ai sensi del comma 4
dellarticolo 8
della legge
regionale n. 54 del 1978, così come introdotto dallarticolo 4 della
legge
regionale 23 agosto 1993, n. 18, le attività del piano di formazione
professionale 1998-1999 possono proseguire nel semestre successivo alla data del
30 aprile 1999, utilizzando il finanziamento assegnato in piano.
3. Al fine di garantire il
diritto alla formazione degli allievi ammessi alle attività formative previste
dal programma regionale di attività e dai piani integrativi, nonché per
assicurare la destinazione vincolata delle risorse comunitarie, nazionali e
regionali impegnate, le somme da erogarsi agli organismi attuatori, secondo
quanto previsto dallapposita convenzione di affidamento delle attività, non
possono essere utilizzate per passività pregresse.
4. Le disposizioni di cui alla
legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 32 «Trasferimento allAmministrazione
provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale C.N.O.S. -
Polivalente di Lecce» hanno validità anche per lanno formativo 1999-2000.
5. Eventuali recuperi di somme
già erogate o da erogare a carico del bilancio autonomo regionale a favore di
aziende private per attività di formazione destinate alloccupazione dalle
stesse realizzate o in corso e successivamente ammesse a cofinanziamento
comunitario e statale, vengono introitati sul capitolo 4110600 di entrata ed
utilizzati, nella misura del 20 per cento, per il pagamento di eventuali
passività pregresse a carico sempre del bilancio autonomo regionale formatesi,
ai sensi dellarticolo 5
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1 e successive proroghe, modificazioni
e integrazioni, in assenza di attività corsuale sul cap. 961021 e, per il
restante 80 per cento, al finanziamento in anticipazione di nuove attività di
formazione destinate alloccupazione da ammettere successivamente a
cofinanziamento statale e comunitario. Per il medesimo scopo possono essere
altresì utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dalle economie di
bilancio accertate al termine dellesercizio 1997 sul cap. 961021]
(•) Articolo abrogato dalla l. r. 15/2002, art. 36
CAPO 7Disposizioni in materia di trasporti
Art. 25Norme di elaborazione e aggiornamento
del piano regionale dei trasporti. 1. E’ autorizzata per l’esercizio 1999 la spesa di lire 300 milioni per l’aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l’elaborazione del piano triennale dei servizi, con imputazione al capitolo di spesa n. 0552026. 2. [Per lelaborazione dei documenti programmatici di cui al comma 1,
la Giunta
regionale, previo monitoraggio, a mezzo di apposita «struttura di progetto»
presso lAssessorato ai trasporti, dei dati relativi alla mobilità per «bacini»,
per «reti» e per «linee» e dei relativi parametri di efficienza, di efficacia e
qualità dei servizi di T.P.R.L., si avvale del supporto di propri organismi
esterni operanti nel settore, previa apposita convenzione e con onere di spesa
sul capitolo n. 0552029, di nuova istituzione.] (9) 3. [Dal 1° luglio 1999 cessano improrogabilmente
le gestioni stralcio istituite ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 3
aprile 1995, n. 9 e dellarticolo 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37] (10) 4. [Dal 1° luglio 1999 al completamento delle
definizioni di tutte le pendenze residuali del disciolto Ente regionale pugliese
trasporti (E.R.P.T.) e delle cessate gestioni precarie di autoservizi
interurbani provvedono:
a) il Settore legale e
contenzioso per tutti i contenziosi del disciolto E.R.P.T. e delle cessate
gestioni precarie di autoservizi interurbani interrotti e riassunti nei
confronti della Regione Puglia,
nonché per i nuovi contenziosi attivati contro la Regione medesima e per le
definizioni transattive di cui allarticolo 47,
comma 3, della legge
regionale n. 14 del 1998;
b) il Settore trasporti per la
sistemazione delle partite debitorie residuali del disciolto E.R.P.T. e delle
cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani (con conclusione di quelle
connesse ai contenziosi di cui alla lettera a), nonché per le liquidazioni dei
contributi straordinari di cui allarticolo 23
della legge
regionale n. 6/1996;
c) il Settore demanio e
patrimonio per la gestione dei patrimonio del disciolto E.R.P.T.] (12) 5. Alla spesa derivante dei commi 3 e 4 si fa fronte con lo stanziamento dei capitoli n. 0553023 di nuova istituzione e con i residui di stanziamento del capitolo n. 0552010. ((11) ) 6. Le annualità dei contributi statali per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono utilizzate nel corrente esercizio in linea capitale secondo modalità da stabilire dalla Giunta regionale. 7. [La lettera c) del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è così modificata: “c) gli invalidi civili e i portatori di handicap certificati dall’autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura non inferiore all’80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati dall’autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento”.](12) 8. I contributi di esercizio liquidati nell’anno 1999 in vigenza della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 per i servizi automobilistici del TPRL sono imputati in conto degli interventi finanziari di cui all’articolo 4, comma 4, lett. A), della legge regionale n. 13 del 1999.
(10) Comma abrogato dalla l.r. 32/99, art. 16.(11) Vedi anche l'art. 16 della l. r. 32/99..(12) Il presente comma (indicato erroneamente nel B.U. come comma 2) è stato abrogato
dall'art. 38,
comma 1, l.r.
31 ottobre 2002, n. 18, (vedi, anche, il comma 2 del
medesimo articolo). Sostituiva la lettera c) del terzo comma dell'art. 32,
l.r.
25 marzo 1999, n. 13, abrogata anch'essa dal suddetto
comma 1 del citato art. 38. (9) Comma abrogato dalla l.r. 18/2002, art. 38
CAPO 8Disposizioni in materia di edilizia residenziale
Art. 26Definizione partite debitorie
residuali.
1. Per il completamento e la
definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale
pubblica a finanziamento statale pervenute dagli esercizi 1990/1996, sono
utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o
da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sul
cap. 1120034 ora cap. 491034.
Art. 27
Schema datto dobbligo articolo 8 legge 17
febbraio 1992, n. 179(•) 1. Al fine di consentire
lattivazione degli interventi di recupero e di nuova costruzione di alloggi
destinati alla locazione per uso abitativo primario di lavoratori dipendenti
previsti in attuazione dellarticolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di
utilizzare le relative risorse assegnate dallo Stato e messe a disposizione
della Regione Puglia dal Segretario
generale C.E.R., la
Giunta regionale è autorizzata, nella vigenza del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad adottare con deliberazione lo schema
datto dobbligo previsto dallarticolo 8, comma 10, della legge n. 179 del 1992
e a definire i rapporti contrattuali da indicare nelle convenzioni comunali
previsti dal punto 2.5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto
1994.
2. Dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di tale delibera di Giunta decorre, a
pena decadenza, il termine per linizio dei lavori per i soggetti individuati
con Delib.G.R. 25 marzo 1997, n. 1072.
(•) Vedi, anche la
Delib.G.R. 3 agosto 1999, n. 1156.
CAPO 9Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 28Norme in materia di controlli sui
Consorzi di bonifica. 1. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è così sostituito: “2. Sono sottoposti al visto di legittimità delle Sezioni del Comitato regionale di controllo, nel cui ambito provinciale hanno sede legale i Consorzi stessi: a) i conti consuntivi; b) le assunzioni di mutui. Le Sezioni del Comitato regionale di controllo esercitano le funzioni di istruttoria e di controllo sui bilanci preventivi e le eventuali variazioni”.
Art. 29(Deliberazioni) 1.
L’articolo 36 della legge regionale n. 54 del 1980 è così
sostituito:
“Art. 36 1. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera
esecuzione di provvedimenti già
deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia alle Sezioni del Comitato
regionale di controllo
nel cui ambito
provinciale hanno sede legale i Consorzi
stessi. 2. Se
dall’esame delle deliberazioni le
Sezioni del Comitato
regionale di controllo rilevano delle
irregolarità, ne danno
comunicazione, entro trenta giorni, al Consorzio di bonifica”.
CAPO 10Disposizioni in materia di immigrazione
Art. 30Osservatorio europeo interregionale
delle migrazioni mediterranee. 1. Al fine di partecipare alle spese derivanti dalla costituzione, dintesa con
il Consiglio di Europa, dellOsservatorio europeo interregionale delle
migrazioni mediterranee, viene iscritta al cap. 0001265 del bilancio di
previsione per il 1999 la somma di lire 100 milioni.
CAPO 11 Disposizioni in materia di risorse naturali e
difesa del suolo
Art. 31Modifica art. 65 legge regionale n. 14
del 1998. 1. Il trasferimento di fondi ai
Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui
alla legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15, già prorogato al biennio 1997-98 ai
sensi dellarticolo 24
della legge
regionale n. 16 del 1997, viene esteso allanno 1999, nei limiti
dello stanziamento previsto al capitolo 131072 del bilancio regionale.
2. Il comma 2 dellarticolo 65
della legge
regionale n. 14 del 1998 è così integrato:
È data facoltà ai Consorzi di
bonifica di richiedere alla Regione
Puglia, limitatamente allesercizio finanziario 1999, la corresponsione, in nome
e per conto dei medesimi, dei salari al personale operaio addetto alla gestione
degli impianti irrigui regionali sulla base di appositi tabulati nominativi
predisposti dai suddetti Consorzi. Le somme eventualmente erogate secondo le
modalità di cui sopra costituiscono quota parte delle anticipazioni delle spese
di gestione di cui allarticolo 3
della legge
regionale n. 15 del 1994.
CAPO 12 Disposizioni previste dalla Unione europea -
Articolo 93 del Trattato
Art. 32Disposizioni in materia di aiuti a
finalità regionale. 1. Al terzo comma dellarticolo
5
della legge
regionale 14 gennaio 1999, n. 1 sono aggiunte le seguenti parole:
«limitatamente
agli articoli che prevedono la concessione e lerogazione di aiuti».
CAPO 13Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 33Programmazione annuale della
spesa. 1. La Giunta regionale, con
deliberazione annuale, su proposta del Presidente del Comitato regionale di
protezione civile, nei limiti dello stanziamento previsto nel capitolo 531040
dello stato di previsione delle spese, determina gli obiettivi, i progetti e le
attività da perseguire e attuare da parte del Settore di protezione civile,
stabilendone le priorità e gli indirizzi generali tenuto conto delle funzioni di
cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. La deliberazione di cui al
comma 1 può essere modificata nel corso dellesercizio finanziario e può
disporre limitazioni e revoche di azioni e progetti comportanti spese, salvo nei
casi di intervenuto diritto di terzi, ove occorra disporre di risorse
finanziarie da destinare ad interventi urgenti di protezione civile resisi
necessari per accadimenti occorsi successivamente. 3. La deliberazione di cui al
comma 1 determina di massima leventuale spesa per gli obiettivi, i progetti e
le attività individuate. 4. In sede di definizione
ovvero in corso di attuazione, ove si appalesi necessità ovvero opportunità, può
essere, con successiva deliberazione della Giunta regionale, modificata la
previsione di attribuzione, fermo il limite dello stanziamento del capitolo di
bilancio.
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