Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 3 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com).
Art. 1(Oggetto) 1. In attuazione dellarticolo 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito presso il Consiglio
regionale della Puglia il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)
della Regione Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazioni.
Art. 2(Natura) 1.
Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo
inserimento nellorganizzazione regionale, è organo funzionale dellAutorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
2.
Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale,
svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le
funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo
della comunicazione.
3.
Il Comitato, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni delegate, di cui
agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti
statali e regionali.
Art. 3(Composizione e durata in
carica) 1.
Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri,
scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle
comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore
della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e
tecnologici.
2.
I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a
votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta
eletto il più anziano di età
3.
Immediatamente dopo lelezione dei componenti del Comitato, il Consiglio
procede con voto segreto allelezione, tra di essi, del Presidente del Comitato.
Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità
resta eletto il più anziano di età.
4.
In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio regionale, alla
nomina del Presidente e dei componenti il Comitato vi provvede il Presidente del
Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
5.
I componenti del Comitato restano in carica cinque anni ed esercitano le
proprie funzioni fino allinsediamento del Comitato subentrante.
6.
In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato,
il Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica
fino alla scadenza del Comitato.
7.
In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo
integrale del Comitato stesso.
8.
Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal
verificarsi dellipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in
seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede
entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa
datto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del
componente.
9.
In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:
a) se le dimissioni
riguardano anche la carica di componente del Comitato, il Consiglio provvede
alla sostituzione a norma dei commi 6 e 8 e, nella stessa seduta, alla nomina
del nuovo Presidente;
b) se le dimissioni
riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del
Presidente nella prima seduta utile.
Art. 4(Incompatibilità) 1.
La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti
situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento
nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c)
Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere
regionale;
d)
Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore comunale o
provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di
organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente
capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f)
detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti
politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente (o
socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore
radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, delleditoria
anche multimediale, della rilevazione
dellascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale
sia locale; (i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società
cooperative non versano in situazione di incompatibilità);
h)
titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui
alla lettera g);
i) dipendente regionale.
2.
Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al
Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire
di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.
Art. 5(Decadenza) 1.
I componenti del Comitato decadono dallincarico:
a) qualora non intervengano,
senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
b) qualora sussista una causa
di incompatibilità e linteressato non provveda a rimuoverla.
2.
Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione delle
cause di decadenza dufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che
è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne
è a conoscenza, lesistenza di altre cause di decadenza.
3.
Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla data in
cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto
allinteressato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta
giorni. Linteressato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può
presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il
Presidente del Consiglio regionale provvede allarchiviazione del procedimento
qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero
propone al Consiglio regionale ladozione del provvedimento di decadenza negli
altri casi.
Art. 6(Dimissioni) 1.
Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il
Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le
dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al
Presidente del Consiglio.
2.
I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino
alla elezione dei successori.
Art. 7(Rinvio) 1.
Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si devono
sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si applica il
metodo del voto limitato.
2.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si
applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa regionale vigente
in materia di nomine.
Art. 8(Comunicazioni) 1. Il Presidente del Consiglio
regionale comunica allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni lavvenuta
elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella
composizione del Comitato stesso.
Art. 9(Funzioni del Presidente) 1.
Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e
cura lesecuzione delle sue deliberazioni;
b) convoca
il Comitato, determina lordine del giorno delle sedute, le presiede, ne
sottoscrive i verbali e le
deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli
organi regionali, con lAutorità.
2.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente.
Art. 10(Regolamento interno) 1.
Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il
regolamento interno che disciplina:
a) le modalità di nomina e le
funzioni del Vice Presidente;
b)
lorganizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di
delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
c) le
modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei
settori delle comunicazioni e dellinformazione.
2.
Il Comitato approva, altresì, allunanimità, un codice etico volto a
regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.
Art. 11(Indennità di funzioni e
rimborsi) 1.
Al Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di
funzione pari al 40 per cento dellindennità mensile di base spettante ai
Consiglieri regionali.
2.
Al Vice Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile
di funzione pari al 25 per cento dellindennità mensile di base spettante ai
Consiglieri regionali.
3.
Ai componenti del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di
funzione pari al 15 per cento dellindennità mensile di base spettante ai
Consiglieri regionali.
4.
Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per
oltre due mesi consecutivi, al Vice Presidente spetta, per tutto il periodo di
assenza o impedimento del Presidente, lindennità di funzione prevista per il
Presidente.
5.
Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del
Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute.
6.
Ai Componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in
località diverse da quelle di residenza è dovuto il trattamento economico di
missione previsto per i Consiglieri regionali.
Art. 12(Modalità di esercizio delle
funzioni) 1.
Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato si
avvale dellIspettorato del Ministero delle comunicazioni competente per
territorio, ai sensi dellarticolo 3, comma 5/bis, del decreto-legge 30 gennaio
1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n.78.
2.
Nell’esercizio delle funzioni delegate dallAutorità, il Comitato può
avvalersi di tutti gli organi periferici dellAmministrazione statale di cui può
avvalersi lAutorità.
Art. 13(Funzioni proprie) 1.
Il Comitato esercita come funzioni proprie:
a) le funzioni già assegnate
dalla normativa statale, regionale al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi (Co.re.rat.);
b) le altre funzioni
conferite al Comitato dalla normativa statale, regionale e da provvedimenti
dellAutorità.
2.
Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi
regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano
autonomamente, pareri allAutorità o ad altri soggetti in materie interessanti
il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie.
Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire
gli apporti espressi dal Comitato;
b) possono delegare al
Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di
indicazioni e criteri, ladozione e la gestione di provvedimenti di loro
competenza in materie interessanti le comunicazioni.
3.
Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni consiliari competenti
sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia
rientrante nel settore delle comunicazioni.
Art. 14(Funzioni delegate) 1.
Il Comitato esercita le funzioni delegate dallAutorità ai sensi
dellarticolo 1, comma 13, della legge n.249 del 1997.
2.
Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nellambito e nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dallAutorità al fine di
assicurare il necessario coordinamento sullintero territorio nazionale dei
compiti ad essa affidati.
3.
Lesercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di
apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dellAutorità, dal Presidente
del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono
specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro
esercizio.
4.
Le risorse assegnate e trasferite dallAutorità per lesercizio delle
funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dellentrata del
bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di
spesa intestato Spese per lesercizio delle funzioni delegate dallAutorità per
le garanzie nelle comunicazioni al Co.re.com. inserito nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese
assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale,
a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono inserite apposite voci di
spesa per lattività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.
5.
In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato
nellesercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione
delle direttive generali stabilite dallAutorità, da cui derivi un grave
pregiudizio alleffettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n.
249 del 1997, lAutorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa
contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo
termine per rimuovere lomissione o per rettificare gli atti assunti in
violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della
contestazione e degli atti conseguenti lAutorità dà tempestiva comunicazione al
Presidente del Consiglio regionale.
Art. 15(Programmazione delle attività del
Comitato) 1.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato trasmette allUfficio di
Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per lanno
successivo, con lindicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del
programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche allAutorità.
2.
Il programma del Comitato è presentato ed illustrato dal Presidente del
Comitato allUfficio di Presidenza del Consiglio. Successivamente lUfficio di
Presidenza discute ed approva il programma. In conformità del programma
approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di
spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.
3.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato trasmette allUfficio di
Presidenza del Consiglio, per opportuna conoscenza, e allAutorità:
a) una relazione sul sistema
delle comunicazioni in ambito regionale nonché sullattività svolta nellanno
precedente;
b) il rendiconto della
gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto
annuale del Consiglio regionale.
4.
Il Comitato, dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende
pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3,
lettera a).
Art. 16(Dotazione organica) 1.
LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, dintesa con lAutorità,
con il Presidente del Comitato e con il Segretario generale del Consiglio,
individua la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle
dipendenze funzionali del Comitato.
2.
La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata
dintesa con lAutorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario
Generale del Consiglio, valutando prioritariamente le professionalità e le
competenze acquisite nella struttura del Co.re.rat. Al reclutamento
dellulteriore personale eventualmente occorrente si provvede a norma
dellarticolo 1, comma 14, della legge n. 249 del 1997.
3.
Nellesercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi,
nellambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato
dallUfficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di
riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale
in materia di consulenza.
Art. 17Gestione economica e
finanziaria) 1.
Nellambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività
e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia
gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente
dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi
delle norme di contabilità regionale.
2.
Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti
lattività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della
struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.
Art. 18(Norme transitorie) 1.
In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede
allelezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2.
Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e con le
procedure previste allarticolo 3, le funzioni proprie e delegate di cui agli
articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.re.rat.
3.
Fino alladozione dei provvedimenti di cui allarticolo 16, commi 1 e 2,
il Comitato, fermo restando quanto disposto allarticolo 12, si avvale del
personale già assegnato al Co,re,rat,, secondo la vigente normativa regionale in
materia.
4.
Nelle more delladozione del regolamento interno di cui allarticolo 10,
restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il
Co.re.rat.
Art. 19(Norma finanziaria) 1. Allonere finanziario
necessario per lapplicazione della presente legge si fa fronte mediante lo
stanziamento annuale del capitolo 1120, la cui denominazione è integrata da
Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni
(Co.re.com.), previsto nei corrispondenti bilanci di previsione della Regione.
Art. 20(Abrogazione) 1. E abrogata la legge regionale
28 dicembre 1993, n. 29 recante norme in materia di Co.re.rat.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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