Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 3 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com).
Art. 1Oggetto 1. In attuazione dellarticolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia il Comitato regionale per
le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, al fine di assicurare a
livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e
di controllo in tema di comunicazioni.
Art. 2Natura 1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nellorganizzazione regionale, è organo funzionale dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni. 2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione. 3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali. (1)
Art. 3Composizione e durata in carica(2) 1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da tre (3) membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. 2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due nomi (4) . In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età. 3. Immediatamente dopo lelezione dei componenti del Comitato, il Consiglio procede con voto segreto allelezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età. 4. In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio regionale, alla nomina del Presidente e dei componenti il Comitato vi provvede il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari. 5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante. (5) 6. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. 7. In caso che il Comitato si riduca a un componente, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso. (6) 8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dellipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa datto delle dimissioni o dalla deliberazione consiliare di decadenza del componente. 9. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato: a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del Comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6 e 8 e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente; b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile.
(2) Il Governo ha richiamato l'attenzione in ordine al rispetto della disposizione di cui all'articolo 1, lettera A, n. 5) della Deliberazione n. 52/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che stabilisce il divieto di rieleggibilità alla carica per i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni(3) Comma così modificato dalla l.r. 14/2012, art. 1, c., lett. a). Il comma 2 del medesimo articolo dispone che la modifica si applica a partire dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della legge.(4) Comma così modificato dalla l.r. 14/2012, art. 1, c., lett. b). Il comma 2 del medesimo articolo dispone che la modifica si applica a partire dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della legge.(5) Comma così sostituito dalla l.r. 14/2012, art. 1, c., lett. c). Il comma 2 del medesimo articolo dispone che la modifica si applica a partire dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della legge.(6) Comma così modificato dalla l.r. 14/2012, art. 1, c., lett. d). Il comma 2 del medesimo articolo dispone che la modifica si applica a partire dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 4Incompatibilità 1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le
seguenti situazioni: a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale; c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta
regionale, Consigliere regionale; d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale,
Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale; e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi
di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in
partiti e movimenti politici; g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista)
di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicità, delleditoria anche multimediale, della
rilevazione dellascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia
nazionale sia locale; (i soci risparmiatori delle società commerciali e delle
società cooperative non versano in situazioni di incompatibilità); h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi
con i soggetti di cui alla lettera g); i) dipendente regionale.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio
regionale il sopravvenire di situazioni che possono configurare cause di
incompatibilità.
Art. 5Decadenza 1. I componenti del Comitato decadono dallincarico: a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre
sedute consecutive; b) qualora sussista una causa di incompatibilità e
linteressato non provveda a rimuoverla. 2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla
contestazione delle cause di decadenza dufficio o su segnalazione del
Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera
a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza lesistenza di altre cause di
decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni
dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta
per iscritto allinteressato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità
entro trenta giorni. Linteressato, entro trenta giorni dalla data della
contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi
dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede allarchiviazione
del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata
rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale ladozione del provvedimento di
decadenza negli altri casi.
Art. 61. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate,
tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate
direttamente al Presidente del Consiglio.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro
funzioni fino alla elezione dei successori.
Art. 7Rinvio 1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando
si devono sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si
applica il metodo del voto limitato.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa
regionale vigente in materia di nomine.
Art. 8Comunicazioni 1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica allAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni lavvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente,
nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.
Art. 9Funzioni del Presidente 1. Il Presidente del Comitato: a) rappresenta il Comitato e cura lesecuzione delle sue
deliberazioni; b) convoca il Comitato, determina lordine del giorno delle
sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni; c) cura i rapporti con gli organi regionali, con lAutorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 10Regolamento interno 1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi
componenti, il regolamento interno che disciplina:
a) le modalità di nomina e le funzioni del Vice Presidente;
b) lorganizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa
la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli
componenti;
c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni,
pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e
dellinformazione.
2. Il Comitato approva, altresì, allumanità, un codice etico
volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti o dei consulenti.
Art. 11Indennità di funzioni e rimborsi (7) 1. L’indennità lorda mensile di funzione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei componenti del CO.RE.COM. è stabilita dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. (8) 2. A tutti i componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di presenza dovuta a incontri collegiali e/o gruppi di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
Art. 12Modalità di esercizio delle funzioni 1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato si avvale dellIspettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dellarticolo 3, comma 5/bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78. 2. Nellesercizio delle funzioni delegate dallAutorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dellAmministrazione statale di cui può avvalersi lAutorità.
Art. 13Funzioni proprie 1. Il Comitato esercita come funzioni proprie: a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.re.rat.); b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa statale, regionale e da provvedimenti dellAutorità. 2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri allAutorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali: a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi dal Comitato; b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, ladozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materia interessanti le comunicazioni. 3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.
Art. 14Funzioni delegate 1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dallAutorità ai
sensi dellarticolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997. 2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato
nellambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti
dallAutorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sullintero
territorio nazionale dei compiti ad essa affidati. 3. Lesercizio delle funzioni delegate è subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dellAutorità,
dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle
quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate
per il loro esercizio. 4. Le risorse assegnate e trasferite dallAutorità per
lesercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione
dellentrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in
un capitolo di spesa intestato Spese per lesercizio delle funzioni delegate
dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.re.com. inserito nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Nel bilancio autonomo
del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono
inserite apposite voci di spesa per lattività e le funzioni, proprie e
delegate, del Comitato.
5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del
Comitato nellesercizio dello funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta
violazione delle direttive generali stabilite dallAutorità, da cui derivi un
grave pregiudizio alleffettivo perseguimento delle finalità indicate dalla
legge n. 249 del 1997, lAutorità opera direttamente in via sostitutiva, previa
contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo
termine per rimuovere lomissione o per rettificare gli atti assunti in
violazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della
contestazione e degli atti conseguenti lAutorità dà tempestiva comunicazione al
Presidente del Consiglio regionale.
Art. 15Programmazione delle attività del Comitato 1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato trasmette
allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per
lanno successivo, con lindicazione del relativo fabbisogno finanziario. La
parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche
allAutorità. 2. Il programma del Comitato è presentato ed illustrato dal
Presidente del Comitato allufficio di Presidenza del Consiglio. Successivamente
lUfficio di Presidenza discute ed approva il programma. In conformità del
programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella
previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del
Comitato. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato trasmette
allUfficio di Presidenza del Consiglio, per opportuna conoscenza, e
allAutorità: a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito
regionale nonché sullattività svolta nellanno precedente; b) il rendiconto della gestione della propria dotazione
finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, dintesa con lUfficio di Presidenza del
Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni,
rende pubblici il programma di attività e la relazione di cui il comma 3,
lettera a).
Art. 16Dotazione organica 1. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, dintesa
con lAutorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario generale del
Consiglio, individua la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è
posta alle dipendenze funzionali del Comitato. 2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è
determinata dintesa con lAutorità, con il Presidente del Comitato e con il
Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente la professionalità
e le competenze acquisite nella struttura del Co.re.rat. Al reclutamento
dellulteriore personale eventualmente occorrente si provvede a norma
dellarticolo 1, comma 14, della legge n. 249 del 1997.
3. Nellesercizio delle proprie funzioni il Comitato può
avvalersi, nellambito delle previsioni di spesa contenute nel programma
approvato dallUfficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di
riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale
in materia di consulenza.
Art. 17Gestione economica e finanziaria 1. Nellambito delle previsioni contenute nel programma annuale
di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha
autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura
funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario
delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.
2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e
amministrativa riguardanti lattività del Comitato sono di competenza del
dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi
impartiti dal Comitato.
Art. 18Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale
provvede allelezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e
con le procedure previste dallarticolo 3, le funzioni proprie e delegate di cui
agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.re.rat. 3. Fino alladozione dei provvedimenti di cui allarticolo 16,
commi 1 e 2, il Comitato, fermo restando quanto disposto allarticolo 12, si
avvale del personale già assegnato al Co.re.rat., secondo la vigente normativa
regionale in materia.
4. Nelle more delladozione del regolamento interno di cui
allarticolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti per il Co.re.rat.
Art. 19Norma finanziaria 1. Allonere finanziario necessario per lapplicazione della presente legge si
fa fronte mediante lo stanziamento annuale del capitolo 1120, la cui
denominazione è integrata da Spese per il funzionamento del Comitato regionale
per le comunicazioni (Co.re.com.), previsto nei corrispondenti bilanci di
previsione della Regione.
Art. 20Abrogazione. 1. È abrogata la legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 29 recante norme in materia di Co.re.rat.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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