Legge Regionale 12 aprile 2000, n. 9 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 - 2002.
TITOLO 1NORME DI
BILANCIO
Art. 1(Stato di
previsione delle entrate) 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione
Puglia per lanno finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in
lire 39.926.200.750.879 in termini di competenza ed in lire 50.878.390.218.537
in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
laccertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio
finanziario 2000.
3. Il mutuo per limporto di lire 403 miliardi - contratto, ai sensi dellarticolo 20 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del ripiano del residuo disavanzo
di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire 1203 miliardi e secondo le
specifiche modalità di cui allarticolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n.14 - viene
iscritto, in termini di competenza e cassa, al capitolo 5129210 dello stato di
previsione dellentrata per lesercizio finanziario 2000.
Art. 2(Stato di
previsione della spesa) 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia
per lanno finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire
39.926.200.750.879 in termini di competenza e in lire 50.878.390.218.537 in
termini di cassa.
2. Le disponibilità finanziarie provenienti
dallattivazione del mutuo di cui allarticolo 1, comma 3, sono utilizzate secondo i criteri di
cui allarticolo 14 della legge regionale 4 maggio 1999, n.16.
Art. 3(Impegni e
pagamenti delle spese) 1. E autorizzato limpegno delle spese della Regione per
lesercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2, fatto salvo limpegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione
per lesercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2.
Art. 4(Codifica
regionale) 1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare dufficio
ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in
connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività
di intervento, ai fini del relativo adeguamento al nuovo programma informatico
di contabilità e avuto riguardo a eventuali mutamenti negli assetti
organizzativi regionali.
Art. 5(Quadro
generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro generale riassuntivo del
bilancio della Regione per lanno finanziario 2000, di cui allAllegato 1 della
presente legge.
Art. 6(Elenco spese
obbligatorie) 1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi
della legge regionale di contabilità, quelle descritte nellelenco di cui
allallegato 2 della presente
legge.
Art. 7(Fondo di
riserva per spese obbligatorie) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie,
determinato per lesercizio finanziario 2000 in lire 8.200.000.000, è iscritto al capitolo 1110010
ed è gestito a termini dellarticolo 36 della legge regionale di
contabilità 17/1977 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 8(Fondo di
riserva per spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per spese impreviste,
determinato per lesercizio finanziario 2000 in lire 586.346.493, è iscritto al
capitolo 1110030 ed è gestito a termini dellarticolo 37 della legge regionale
di contabilità 17/1977 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 9(Fondo di
riserva di cassa) 1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per
lesercizio finanziario 2000 in lire 729.668.249.866, è iscritto al capitolo
1110020 ed è gestito a termini dellarticolo 41 della legge regionale di
contabilità 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con
proprie deliberazioni le procedure di cui allarticolo 41, comma 3, della legge regionale di contabilità
17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10(Fondo per
residui passivi perenti) 1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti
ai fini amministrativi, determinato per lesercizio finanziario 2000 in lire 150
miliardi, è iscritto al capitolo 1110045 ed è gestito a termini dellarticolo 71
della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E iscritta, inoltre, al capitolo 1121029, la somma di
lire 271.169.983.094 quale stanziamento derivante dallattivazione della terza
tranche di mutuo a ripiano del disavanzo e destinato, ai sensi dellarticolo 15
della l.r. 14/1998 e dellarticolo 14 della l.r. 16/1999, alla regolarizzazione
delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da
provvedimenti esecutivi dellautorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione dei
residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la data del 31
dicembre 1992.
Art. 11(Variazioni
di bilancio – Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con
proprio atto, le iscrizioni di cui allarticolo 43, comma 1, della l.r. 17/1977
e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della
entrata e della spesa per lesercizio finanziario 2000.
Art. 12(Bilancio
pluriennale) 1. A norma dellarticolo 6 e seguenti della l.r.
17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio
pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2000 - 2002 nel testo allegato
alla presente legge.
Art. 13(Criteri di
utilizzazione delle disponibilità finanziarie della terza tranche di mutuo con
la Cassa depositi e prestiti) 1. Le disponibilità finanziarie provenienti
dallattivazione del mutuo di lire 403 miliardi già stipulato con la Cassa
depositi e prestiti a termini dellarticolo 20 della l. 68/1993 sono utilizzate
nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui allarticolo 14 della l.r.
16/1999.
2. La prevista verifica in ordine alla corretta
utilizzazione delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo viene
contratto sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 2000-2001
mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale
sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. E iscritto,
a tal fine, per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti
di bilancio sorti entro la data del 31 dicembre 1992, apposito stanziamento al
capitolo di spesa 1121029, dal quale prelevare, secondo i criteri di cui
allarticolo 71, comma 10, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni, le risorse finanziarie occorrenti per la regolarizzazione delle
carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti
esecutivi dellautorità giudiziaria, nonchè alla reiscrizione, sui pertinenti
capitoli di bilancio, dei residui passivi perenti originati da obbligazioni
sorte entro la predetta data del 31 dicembre1992.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante liscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per
leffettuazione dei pagamenti.
4. A tal fine è autorizzata liscrizione, nel bilancio
pluriennale, al capitolo 1122020, quale rata di ammortamento, la somma di lire
119 miliardi per lanno 2001 e di lire 119 miliardi per lanno
2002.
5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così
come previsto dallarticolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui
allarticolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per
mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal
Presidente della Regione.
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dellarticolo 36, comma 3, della legge regionale di
contabilità 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 14(Mutuo
relativo al consolidamento dei debiti verso gli istituti di
credito) 1. Lannualità di ammortamento da iscrivere al capitolo
1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di
consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e
indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su
leggi regionali, così come ristrutturata a far data dal 1° luglio 1999, viene
quantificata in lire 205
miliardi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritta, nel
bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma
di lire 210 miliardi per lanno 2001 e di lire 210 miliardi per lanno
2002.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per
leffettuazione dei pagamenti.
4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così
come previsto dallarticolo 42, comma 6, del d.lgs. 446/1997, mediante vincolo
sulle erogazioni di spettanza regionale di cui allarticolo 3, comma 12, della
l. 549/1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento
rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e
secondo i criteri di cui allarticolo 3, comma 6, della medesima l. 549/1995.
5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di
insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di
cui allarticolo 3, comma 12, della l. 549/1995, alle risorse finanziarie di
propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui
allarticolo 42, comma 2, del d.lgs. 446/1997.
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dellarticolo 36, comma 3, della legge regionale di
contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 15(Finanziamento oneri per ritardati
pagamenti) 1. Al fine di provvedere alla liquidazione
degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli
di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per lanno 2000
le somme rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo quale quota
rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese procedimentali e
legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella
stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione
giudiziale.
TITOLO 2NORME
SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO 1Disposizioni
in materia di personale
Art. 161. Le disposizioni contenute nellarticolo 18, comma 1, del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, si applicano per i giudizi di responsabilità civile, penale e
amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti e degli amministratori
regionali.
2. In ogni caso, anche per ipotesi di patrocinio prestato
da più difensori, non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente
superiori ad un unico onorario massimo con esclusione di qualsiasi
maggiorazione.
Art. 17(Norma di
sanatoria in applicazione dellarticolo 1, comma 1, della legge regionale 20
gennaio 1998, n. 4) 1. In ottemperanza al principio di omogeneizzazione
delle posizioni giuridiche, la decorrenza degli inquadramenti disposti in
applicazione dellarticolo 1, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n.
4 è fissata, ai fini economici, dalla data di esecutività dei provvedimenti di
inquadramento e, ai fini giuridici, dalla data di esecutività della
deliberazione della Giunta regionale 12
aprile 1988, n. 2981.
Art. 18(Personale
impianti irrigui) 1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della
spesa, al personale addetto agli impianti irrigui che, a seguito di decisioni
giurisdizionali definitive ha maturato
in costanza di rapporto con la Regione Puglia il diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro di natura privatistica a tempo indeterminato, con decorrenza
1 gennaio 2000, previa deliberazione di
Giunta regionale, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale delle Regioni e delle autonomie locali.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nellarticolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997,
n. 7.
3. Per effetto di quanto previsto dal presente articolo, la
Giunta regionale è autorizzata, in sede di adozione dei provvedimenti di cui al
comma 1, ad imputare la relativa spesa sul
capitolo
131072.
Art. 191. Fino allespletamento del concorso previsto
dallarticolo 23 della l.r. 7/1997, il personale di cui al comma 1, lettera b),
del medesimo articolo 23 della l.r. 7/1997 deve effettuare almeno
centottantuno giornate lavorative
annue.
Art. 20(Rinviato da Governo)
CAPO 2Disposizioni
in materia sanitaria
Art. 21(Norme di
ripianamento disavanzi sanitari) 1. Al fine di dare corso al ripiano della quota residua del
disavanzo delle ex USL derivante dalla gestione liquidatoria 1994 e retro, così
come aggiornata al 31 dicembre 1999, viene attivato lapposito capitolo di spesa
771082 da finanziare attraverso le specifiche erogazioni a tale scopo disposte
dallo Stato e da introitare sul capitolo di entrata
2056610.
2. Agli stessi fini i commissari liquidatori delle aziende
sanitarie sono autorizzati a utilizzare le risorse finanziarie provenienti
dallalienazione del patrimonio delle aziende sanitarie per la parte non
destinata ad attività assistenziale ai sensi dellarticolo 28, comma 12, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Allattivazione delle relative procedure
provvedono gli stessi direttori generali nella veste di commissari secondo la
normativa vigente.
3. Il competente Assessorato alla sanità provvede
alladozione di tutti gli atti necessari alla regolarizzazione di eventuali
carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi di pignoramento a carico
del tesoriere regionale adottati dallautorità giudiziaria in relazione a debiti
delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria e con imputazione delle
relative somme al capitolo di spesa 771082 di cui al comma 1. LAssessorato alla
sanità, inoltre, provvede a comunicare alle ASL interessate i pagamenti già
intervenuti sulle relative partite debitorie, ai fini delle necessarie modifiche
e registrazioni da introdurre nelle contabilità delle gestioni
liquidatorie.
4. In relazione alle risorse da acquisire dalla Regione, a
proprio carico e a carico dello Stato, per il ripianamento dei disavanzi di
parte corrente del Servizio sanitario regionale (SSR), le ASL sono autorizzate
ad acquisire anticipazioni dagli istituti di credito tesorieri entro i limiti
fissati con delibera della Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla
sanità. La delibera della Giunta regionale indica anche il tasso massimo di
interesse da applicare alle anticipazioni degli istituti
tesorieri.
5. Le risorse assegnate alle ASL per il ripianamento dei
disavanzi, incluse le anticipazioni di cui sopra, sono utilizzate dai commissari
delle gestioni liquidatorie e dai direttori generali, anche a mezzo di
transazioni, predisponendo un programma di estinzione delle
passività.
6. Al fine di assicurare la gestione unitaria del processo
di estinzione delle passività e fornire alle ASL il necessario supporto
tecnico-finanziario e legale, lAssessorato alla sanità definisce i criteri per
lestinzione delle passività e ne
coordina lapplicazione con particolare riferimento agli atti
transattivi.
7. Agli oneri conseguenti allattivazione del supporto
tecnico-finanziario e legale, quantificati per lesercizio finanziario 2000 in
lire 150 milioni, si provvede mediante listituzione nel bilancio 2000 del
capitolo 711030 denominato Oneri connessi al supporto tecnico-finanziario e
legale alle ASL per il processo di estinzione dei disavanzi (spesa
obbligatoria), con lo stanziamento di lire 150 milioni.
8. Qualora il direttore generale e il commissario
liquidatore consegua, attraverso adeguata attività transattiva, risparmi di
spesa superiori al venticinque per cento complessivo di tutti i disavanzi
provenienti dagli esercizi 1999 e precedenti, ivi compresi quelli di cui alle
gestioni liquidatorie, viene allo stesso attribuita la maggiorazione del venti
per cento del compenso spettante di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, fermo restando la verifica dei risultati
amministrativi e di gestione da effettuare ai sensi dellarticolo 1, comma 6,
della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e
del decreto legislativo 19 gennaio 1999, n. 229. Il collegio sindacale provvede
alla certificazione degli eventuali risparmi conseguiti.
9. Al fine di accelerare le operazioni di ripianamento dei
disavanzi sanitari di cui al presente articolo, la Giunta regionale è
autorizzata a ricorrere a cessione di crediti derivanti da specifici
trasferimenti statali alluopo previsti, anche attraverso gli strumenti
finanziari di cui alla legge 30 aprile 1999, n.130.
Art. 22(Finanziamento delle Aziende
ospedaliere) 1. In attesa delladeguamento della disciplina riguardante
il finanziamento delle Aziende sanitarie al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 229/1999, alle Aziende ospedaliere è
corrisposto mensilmente un acconto pari al novanta per cento di un dodicesimo
dei tetti massimi di remunerazione dellassistenza ospedaliera e ambulatoriale
erogata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. La Giunta regionale procederà al conguaglio, fra
lammontare massimo riconosciuto e gli
acconti erogati, dopo lapposizione del visto di congruità sul bilancio di
esercizio per lanno di riferimento.
Art. 231. I benefici di cui alla legge regionale 21 novembre 1996,
n. 25, modificata e integrata dalla l.r. 14/1998, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della stessa legge, si applicano ai dipendenti regionali della
Regione Puglia che per motivi istituzionali risultano residenti fuori
Regione.
2. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefici
eventualmente concessi dalla Regione di residenza, saranno erogate dalla ASL di
provenienza residenziale dei dipendenti regionali e sarà rimborsata dalla
Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio
autonomo.
Art. 24(Quota di
spesa sanitaria nelle strutture residenziali protette) 1. La disponibilità di cui al capitolo 741012 per lire 5
miliardi è destinata alla spesa sanitaria relativa ai ricoveri nelle residenze
protette ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 e agli enti
socio-educativi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284.
2. Le somme che risulteranno non utilizzate alla fine di
ciascun esercizio finanziario saranno restituite entro il 28 febbraio successivo
e potranno essere attribuite alle ASL che avranno documentato un maggiore carico
assistenziale.
Art. 251. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui
allarticolo 57, commi 3 e 4, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN, sono assicurate in termini
di continuità e di uniformità nellambito regionale in favore dei soggetti di
cui al comma 2.
2. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui
agli articoli successivi sono erogate agli invalidi per causa di guerra e di
servizio, agli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legge 2 marzo 1948,
n. 135, convertito dalla legge 3 novembre 1952, n. 1790), ai cittadini già
deportati dal nemico (legge 14 marzo 1961, n. 130), ai perseguitati politici
(legge 3 aprile 1961, n. 284), agli invalidi della disciolta Repubblica sociale
italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).
3. Le prestazioni sanitarie di cui alla presente
disposizione sono erogate agli aventi diritto da parte delle ASL di residenza
dellassistito, le quali provvedono al rilascio della certificazione sanitaria
di cui allarticolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
4. Sono erogate a carico del Fondo sanitario nazionale
(FSN) tutte quelle prestazioni di assistenza sanitarie, specifiche, preventive,
ortopediche e protesiche ai sensi dellarticolo 3 della l. 833/1978 e delle leggi e ordinamenti in
vigore e successive modificazioni.
5. Viene erogato a carico del bilancio regionale, nei
limiti degli stanziamenti annuali, un contributo di soggiorno per cure termali
che, pur potendosi configurare come prestazione sanitaria, precedentemente era
riconosciuto in favore dei beneficiari indicati al comma
2.
6. Ai singoli beneficiari, in occasione della effettuazione
di cure termali prescritte dal medico curante, è concesso un contributo
giornaliero, nei limiti della spesa documentata, fissato per lanno 2000 in lire
55 mila per un massimo di dodici giorni.
7. I mutilati, invalidi di guerra e gli appartenenti a
tutte le categorie assimilate devono presentare allASL di appartenenza, al fine
di ottenere il rimborso del contributo di soggiorno di cui al comma 5, la
fattura o la ricevuta fiscale nominativa dellalbergo presso cui hanno
soggiornato per leffettuazione delle cure termali.
8. Le ASL che hanno erogato agli invalidi del loro
territorio i contributi di cui al comma 5 devono inoltrare, entro e non oltre il
31 gennaio di ogni anno, al competente ufficio dellAssessorato alla sanità,
documentata istanza per il rimborso delle somme versate, per lanzidetto titolo,
nellintero anno precedente a quello di presentazione della
domanda.
9. La misura di tutte le contribuzioni in danaro previste
della presente disposizione sarà annualmente modificata in proporzione alla
percentuale del tasso di inflazione programmata.
10. Lonere derivante dalla presente norma, stimato in lire
264 milioni lanno, sarà sostenuto con i fondi del capitolo di nuova istituzione
(CNI) Prestazioni sanitarie integrative di cui ai commi 3 e 4 dellarticolo 57
della l. 833/1978.
Art. 261. Nella more del completamento e perfezionamento del
programma ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il quale la
deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 1999, n. 1063 rappresenta punto
di riferimento, in anticipazione e a stralcio del programma stesso, nellambito
del quadro programmatico di cui alla deliberazione CIPE del 6 maggio 1998
relativo alla seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti
previsto dalla citata legge, è autorizzata la stipula di accordo di programma,
ex articolo 5-bis del d.lgs. 229/1999, per laccelerazione delle procedure e la
realizzazione del Presidio ospedaliero di Vico del Gargano (Fg) prevista al capo
6.3 della del. giunta reg. 1063/1999 e con impegno finanziario nei limiti
dellimporto indicato alla Tabella 3A allegata alla del. giunta reg.
1063/1999.
CAPO 3Disposizioni
in materia di demanio e patrimonio
Art. 27(Dismissioni
immobiliari) 1. Ai sensi dellarticolo 4, comma 15, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, la Giunta regionale può applicare alla alienazione dei
diritti e dei beni immobiliari in proprietà, ivi compresi quelli provenienti
dallex ERSAP, in deroga alle norme di contabilità dello Stato e della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27, le disposizioni contenute nel suddetto articolo
di legge.
2. Limitatamente ai beni ex ONC, consistenti in terreni,
fondi agrari, fabbricati rurali e di borgata, comunque non soggetti alla
speciale disciplina della riforma fondiaria, il prezzo di vendita determinato
dalla Commissione di valutazione di cui allarticolo 10 della legge regionale 15
febbraio 1985, n. 5 e successive modificazioni è decurtato del trenta per cento
in caso di acquisto da parte degli attuali conduttori e/o loro eredi. Ove il
prezzo, come sopra determinato e accettato, superi limporto di lire 100
milioni, può essere accordato, a richiesta e per la parte eccedente il cinquanta
per cento del suo ammontare, la rateizzazione del relativo pagamento per un
massimo di dodici rate dalla sottoscrizione del contratto preliminare di
vendita. La decurtazione è subordinata allassunzione del vincolo di
destinazione duso per anni trenta.
Art. 28(Trasferimento di beni immobili regionali agli enti
locali) 1. Al fine di agevolare lo svolgimento di attività
pubbliche o di pubblico interesse, di favorire lincremento occupazionale in
tutto il territorio regionale e di attivare investimenti comunitari, la Giunta
regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali
i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o nelluso degli
stessi.
2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il
trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 30
dicembre 2000.
3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa
ovvero da ottenimento di contributo comunitario.
4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha
luogo sotto lespressa condizione che lente locale:
a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di
consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle
situazioni attive e passive;
b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno
venti anni;
c) non proceda a variare la destinazione duso pubblica o
di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci
anni.
5. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una
sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per
due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della
Regione.
6. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio
per la Regione.
Art. 29(Modificazione articolo 11 legge regionale 30 dicembre
1994, n. 37 e integrazione articolo 28 legge regionale 6 maggio 1998, n.
14) 1. Il comma 4 dellarticolo 11 della l.r. 37/1994 è
abrogato.
2. Allarticolo 28 della l.r. 14/1998 sono aggiunte le
parole:
Il conferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare ha
luogo nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si
trovano.
Art. 30(Rendicontazione spese gestioni irrigue
pregresse) 1. In sede di approvazione della rendicontazione delle
spese relative alle stagioni irrigue pregresse, sono ammissibili a discarico i
costi sostenuti dai Consorzi di bonifica, in eccedenza alla quota di riparto di
cui allarticolo 3, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, per:
a) consumi energetici di funzionamento degli impianti e
delle relative pertinenze, compresi gli oneri per ritardato
pagamento;
b) trattamento economico del personale utilizzato, compresi
gli oneri legali derivanti da contenziosi definiti con provvedimento giudiziario
passato in giudicato o in via transattiva.
2. Alla copertura finanziaria dei maggiori costi
riconosciuti si provvede mediante utilizzazione, sino al sessanta per cento del
loro ammontare, delle disponibilità finanziarie derivanti dai residui di
stanziamento o da eventuale insussistenza di residui passivi propri formatisi
sui capitoli 131050, 131055, 131070, 131072, 131073 e 131074, previo loro
accertamento ai sensi dellarticolo 70 della legge regionale di
contabilità.
3. La residua percentuale delle disponibilità come sopra
accertate viene impiegata nella realizzazione di lavori di adeguamento alla
normativa prevenzionale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, di manutenzione e
ripristino, di completamento, ampliamento e ammodernamento di impianti irrigui
di proprietà regionale.
Art. 31(Pagamento
dei maggiori costi riconosciuti) 1. Ove richiesto dai Consorzi di bonifica, al
pagamento dei maggiori costi riconosciuti di cui allarticolo 30, comma 1,
lettere a) e b), provvede direttamente la Regione, in nome e per conto degli
stessi, previa liquidazione della relativa spesa da parte dei competenti organi
istituzionali dei Consorzi.
Art. 32(Riscossione
canoni di gestione) 1. A decorrere dallesercizio 2000 i proventi di
gestione degli impianti irrigui regionali sono riscossi su apposito conto
corrente intestato alla Regione Puglia da ripartire annualmente, tra i Consorzi
di bonifica, laddove convenzionati, per la gestione degli impianti irrigui
regionali, in relazione ai costi di esercizio del servizio.
Art. 33(Modificazioni articolo 10 legge regionale 31 maggio 1980,
n. 54) (Rinviato dal Governo)
CAPO 4Disposizioni
in materia di commercio
Art. 34(Contributo
straordinario enti fieristici 1. Per gli enti fieristici a carattere regionale (articolo
39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22) di Foggia e di Francavilla
Fontana, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente allesercizio 2000, al
capitolo di nuova istituzione 352026, epigrafato Contributo straordinario per
le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dellAscensione di Francavilla Fontana, lo stanziamento di lire
900 milioni come di seguito articolato: a) per lEnte Fiera di Foggia la somma di lire 800
milioni;
b) per lEnte Fiera di Francavilla Fontana la somma di lire
100 milioni.
CAPO 5Disposizioni
in materia di agricoltura
Art. 35(Oneri
pregressi relativi allindennità compensativa) 1. La Regione Puglia riconosce agli imprenditori agricoli a
titolo principale attivi, le cui domande sono state istruite favorevolmente,
lindennità compensativa prevista dalla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e
successive modificazioni e integrazioni, per gli anni dal 1989 al
1993.
2. La somma complessiva viene corrisposta in un quinquennio
a partire dallesercizio finanziario 2000 e fino allesercizio finanziario
2004.
3. La somma per lanno 2000, pari a lire 12.694.009.135, è
iscritta al capitolo di nuova istituzione 121062, epigrafato Spese per il
pagamento dellindennità compensativa pregressa per gli anni dal 1989 al 1993.
L.r. 15/1978 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 36(Contributo
straordinario alla Comunità montana Murgia tarantina) 1. Al fine di fronteggiare le spese di costituzione e
di avvio delle attività istituzionali della Comunità montana della Murgia
tarantina, istituita con legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, viene concesso
un contributo straordinario di lire 1 miliardo e 100 milioni prevedendo nel
bilancio per lesercizio finanziario 2000 apposito capitolo di nuova istituzione
113045 epigrafato Contributo straordinario alla Comunità montana Murgia
tarantina (legge di bilancio 2000).
Art. 37(Modificazioni articolo
41 legge regionale 13 agosto 1998, n. 27) 1. Allarticolo 41 della l.r. 27/1998 è soppresso il
periodo dal 1° marzo al 30 settembre ed è aggiunto il seguente comma
2:
2.Le modalità e
i termini per lapplicazione del comma 1
sono quelle di cui alla legge regionale 12 maggio 1997, n.15.
Art. 38(Assistenza
tecnica alle azioni zootecniche) 1. Alle associazioni allevatori pugliesi che svolgono
azioni di assistenza tecnica e di promozione a favore delle aziende zootecniche
può essere concesso un contributo per le spese nella misura massima del settanta
per cento.
2. Il contributo è concesso, su domanda delle associazioni
allevatori, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale,
su specifica e articolata proposta dellAssessorato
allagricoltura.
3. Per lesercizio finanziario 2000 si provvederà con lo
stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione epigrafato Contributi
per lassistenza tecnica per azioni zootecniche.
Art. 39(Integrazioni
articolo 12 legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32, concernente Abrogazione di
norme in materia di aiuti alle imprese) 1. Allarticolo 12 della l.r.32/1999 è inserito il seguente
comma 1bis:
1 bis. Sono altresì abrogate le seguenti leggi regionali
in materia di agricoltura:
4) l.r. 29 giugno
1979, n. 38 Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della
meccanizzazione in 1) l.r. 24 luglio
1978, n.34 Interventi per favorire nel settore agricolo – forestale –
zootecnico – vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre
incolte. Delega di funzioni ai comuni e agli altri enti locali
elettivi;
2) l.r. 4
settembre 1978, n.48 Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con
particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n.
984;
3) l.r. 12 aprile
1979, n.20 Rinnovo e modifiche alla l.r. 7 giugno 1975, n.51, recante
agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole;
agricoltura;
5) l.r. 4
settembre 1979, n.63 Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento
n.78/1054/CEE e modifiche alla l.r. 3 marzo 1978, n.15 concernente lattuazione
delle direttive comunitarie per la riforma
dellagricoltura;
6) l.r. 28
gennaio 1980, n.14 Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3 marzo 1978, n.15 e 4 settembre 1979, n.63,
attuative delle direttive comunitarie per la riforma
dellagricoltura;
7) l.r. 9 giugno
1980, n. 64 Modifiche ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n. 34,
concernente Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero
delle terre;
8) l.r. 9 giugno
1980, n.69 Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di
ammodernamento delle strutture aziendali;
9) l.r. 17 luglio
1981, n. 41 Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto
1978;
10) l.r. 31 agosto
1981, n. 47 Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n.34 al
fine di sviluppare la cooperazione giovanile in
agricoltura;
11) l.r. 31 agosto
1981, n.54 Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della
legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle
procedure;
12) l.r. 4 dicembre
1981, n.57 Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e
dellacquacoltura.
Art. 40(Modifica
art. 2 legge regionale 4 luglio 1997, n. 18) 1. A integrazione di quanto previsto dallarticolo 2, comma
2, lettera h), della l.r. 18/1997, così come modificata dalla legge regionale 20
gennaio 1999, n. 5, al Comitato tecnico consultivo sono affidate, oltre ai
compiti previsti dallarticolo 2, le attività di regolazione e/o eventuale
consolidamento, da svolgere anche mediante specifiche transazioni della
debitoria regionale, nei confronti delle banche creditrici interessate derivanti
da partite fidejussorie in corso di definizione.
CAPO 6Disposizioni
in materia di edilizia residenziale
Art. 41(Definizione
partite debitorie residuali) 1. Per il completamento e la definizione di tutte le
partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento
statale rivenienti dagli esercizi 1991/1996, sono utilizzate le disponibilità
finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per
insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 491024/93-94-95,
491025/94, 491026/94, 491033/94, 491037/93-94-95, 491038/94, 491039/94,
492025/93-94-95, 492026/94, 492027/94, 411060/96, compatibilmente con la
sussistenza degli eventuali residui attivi correlati e con le modalità di cui
allarticolo 71, comma 12, della l.r.
17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 42(Modifica
legge regionale 24 maggio 1985, n. 48)
1. Al comma 5 dellarticolo 1 della l.r. 48/1995, le parole
di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario
pari al sette per cento oltre il rimborso del capitale sono sostituite dalle
seguenti:
di durata non superiore ai quindici anni e con onere a
carico del mutuatario pari al cinquanta per cento del tasso rinegoziato ai sensi
dellarticolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre il rimborso del
capitale.
Art. 431. Fino allapprovazione del piano paesistico e
comunque non oltre il 31 dicembre 2000 è prorogata la legge regionale 11 maggio 1990, n.
30.
Art. 441. Il mancato frazionamento dei mutui a tasso
agevolato finanziati da leggi statali e regionali nei termini di cui
allarticolo 18, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
integrazioni e modifiche non comporta la decadenza del finanziamento agevolato
per gli alloggi che sono stati assegnati o acquistati nei termini stessi (entro
due anni dalla data di ultimazione dei lavori), sempre che il frazionamento
avvenga nel tal termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 451. Il tasso individuale decorre secondo la normativa
vigente dalla data dellatto notarile di assegnazione o acquisto a prescindere
dalla data di trasmissione alla Regione dellatto notarile.
CAPO 7Disposizioni
in materia di servizi sociali
Art. 46(Programma di interventi e di riparto per
lintegrazione scolastica dei disabili) 1. Il programma di intervento e di riparto di cui
allarticolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dellarticolo 18
della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.
2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in
favore delle ASL che attuano le convenzioni di cui allarticolo 5, comma 4,
della l.r. 16/1987 saranno confermati,
nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga
delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per lintero anno
solare.
Art. 47(Interpretazione autentica degli articoli 5 e 6 della l.r.
10/1997 per il trasporto di portatori di handicap) 1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione
coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia a
fini scolastici che riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, il
servizio viene assicurato direttamente dalle ASL competenti per
territorio.
2. Al finanziamento del servizio trasporto concorrono gli
enti locali, in rapporto al numero dei soggetti interessati, utilizzando risorse
proprie e/o contributi assegnati dalla Regione per interventi relativi al
diritto allo studio e in materia socio-assistenziale.
CAPO 8Disposizioni
in materia di lavoro, cooperazione ed emigrazione
Art. 48Istituzione
del fondo regionale per loccupazione dei disabili) 1. Ai sensi dellarticolo 14 della legge 12 marzo 1999, n.
68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili, è istituito il Fondo regionale
per loccupazione dei disabili, che viene alimentato con le risorse e le
modalità previste dal medesimo articolo 14 della l. 68/1999
.
2. Il fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le
convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui
agli articoli 11 e 12 della l.
68/1999.
3. La Giunta regionale, in raccordo con il Piano
pluriennale e annuale per loccupazione di cui alla legge regionale 5 maggio
1999, n. 19, su proposta dellAssessore al lavoro, definisce i criteri di
gestione del fondo, valuta le proposte della Commissione di cui al comma 4 e provvede al monitoraggio, alla valutazione
e alla verifica delle attività.
4. E istituita la Commissione regionale per il fondo che è
nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta regionale su proposta
dellAssessore al lavoro. Essa è costituita su base paritetica e su designazione
di componenti effettivi e supplenti da parte degli organismi maggiormente
rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, oltre ad un
ispettore medico del lavoro.
5. La Giunta regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla
richiesta delle designazioni dei componenti di cui al comma 4 e se in possesso
di almeno la metà più una delle medesime designazioni, su proposta
dellAssessore competente, provvede allinsediamento della Commissione.
Art. 49(Modifiche e
integrazioni l.r. 19/99) 1. Lorganismo di cui allarticolo 10 della l.r. 19/1999,
nellesercizio delle funzioni già esercitate dalla preesistente Commissione
provinciale per il collocamento obbligatorio, nel rispetto del combinato
disposto della l. 68/1999 e
dellarticolo 48, comma 1, istitutivo del fondo regionale per
loccupazione dei disabili, è integrato da componenti designati dalle
associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, comunque assicurando la
pariteticità con le parti sociali. Lo stesso organismo provvede a costituire il Comitato tecnico, come indicato
allarticolo 6, comma 2, lettera b), della l. 68/1999
2. La lettera b) del
comma 3 dellarticolo 8 della l.r. 19/1999 è
abrogata.
3. Gli assessorati competenti della Regione e delle
Amministrazioni provinciali, mediante i propri uffici, provvedono
allinsediamento degli organismi di cui ai commi precedenti, se in possesso di
almeno la metà più una delle relative designazioni dei componenti, trascorsi
trenta giorni dalla richiesta agli aventi diritto.
4. Le parti sociali presenti negli organismi di cui ai
commi precedenti sono tenute a designare, oltre al componente effettivo, anche
un componente supplente.
Art. 50(Conferenza
regionale dellemigrazione) 1. Il Consiglio regionale, con deliberazione 22 dicembre 1997, n. 251, ha approvato lo
svolgimento della IV Conferenza regionale
dellemigrazione.
2. Per consentirne lorganizzazione e lo svolgimento è
stanziata, limitatamente allesercizio finanziario 2000, la somma di lire 500
milioni, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova istituzione
952060 epigrafato Spese per lorganizzazione e lo svolgimento della IV
Conferenza regionale dellEmigrazione (legge di bilancio
2000).
CAPO 9Disposizioni
in materia di finanze
Art. 51(Tassa
automobilistica regionale 1. Le modalità di riversamento della tassa automobilistica
regionale previste dall’articolo 6 del decreto Ministro delle finanze del 13
settembre 1999, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 22 settembre 1999 , si
applicano a tutte le delegazioni dellACI.
2. Ai riversamenti antecedenti la data di entrata in vigore
del d.m. finanze 13 settembre 1999 si
applicano le disposizioni previste dal Protocollo Tecnico del 12 febbraio
1999, sottoscritto dal Ministro delle finanze, concernente le modalità di
riscossione e riversamento della tassa automobilistica
regionale.
Art. 52(Imposta
regionale sulle concessioni statali) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000
limposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del
patrimonio indisponibile, prevista dallarticolo 2 della legge 16 maggio 1970,
n. 281 e disciplinata dal capo II della legge regionale. 13 gennaio 1972, n. 1,
così come modificato dallarticolo 2
della legge regionale 4 agosto 1999, n. 25, si applica alle concessioni statali
del demanio marittimo i cui canoni sono fissati in via generale e astratta ai
sensi dellarticolo 3, comma 1,
lettera c), della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. I titolari delle concessioni di cui al comma 1 sono
tenuti al versamento dellimposta liquidata dalla Regione a seguito di atti o
provvedimenti che determinano una variazione del canone corrispondente, ai sensi
della l.r. 25/1999.
CAPO 10Disposizioni
in materia di programmazione
Art. 53(Diffusione
della informazione statistica regionale) 1. La Regione Puglia, attraverso lUfficio statistico del
Settore programmazione, in attuazione del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, provvede, attraverso studi,
indagini, ricerche ed elaborazioni dati, alla diffusione della informazione
statistica regionale.
2. A tal fine è stanziata per lesercizio finanziario 2000,
sul capitolo di nuova istituzione 1084040 epigrafato Spese per studi, indagini,
ricerche, elaborazione dati e diffusione dellinformazione statistica regionale
(legge di bilancio 2000), la somma di lire 500 milioni in termini di competenza
e di cassa.
3. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di
approvazione della legge di bilancio annuale.
Art. 54(Servizio
Rete punto impresa – Spese di gestione) 1. La Regione Puglia, attraverso il Servizio Rete
punto impresa, istituito con larticolo 35 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, stanzia per lanno
finanziario 2000 la somma di lire 200 milioni che viene iscritta in specifico
capitolo di nuova istituzione 1481 con la denominazione Spese operative di
gestione relative al Servizio rete punto impresa. Per i futuri esercizi si
provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.
CAPO 11Disposizioni
in materia di artigianato
Art. 55(Monitoraggio
attività produttive comparto artigianato) 1. E istituito presso il Settore artigianato e piccole
medie imprese (PMI) dellAssessorato industria, commercio e artigianato, il Sistema regionale informatico per il
monitoraggio attività produttiva per il comparto artigianato e PMI, di seguito
denominato SIMAP. Il SIMAP è finalizzato al monitoraggio del comparto
artigianato e PMI della Regione Puglia ed alla alimentazione della base dati del
Sistema informatico osservatorio economico nazionale (SIOE), ai sensi della
legge 3 ottobre 1987, n. 399.
2. Per le attività del SIMAP è istituito il capitolo di
spesa 0213015, al quale è assegnato per lesercizio 2000 lo stanziamento di lire
200 milioni. Per i futuri esercizi si
provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.
CAPO 12Disposizioni
in materia di trasporti
Art. 56(Modifiche e
integrazioni legge regionale 25 marzo 1999, n. 13) 1. Il comma 5 dellarticolo 3 della l.r. 13/1999 è
sostituito dal seguente:
5. La Giunta regionale, fatte salve le
funzioni che richiedono lesercizio unitario a livello regionale, delega agli
enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di
programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono reti non
comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di
cui allarticolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare
quelli di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore
dellente locale individuato con i criteri di cui allarticolo 18, comma
6.
2. Allarticolo 3 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente
comma 5 bis:
5 bis. Nel caso di reti di servizi plurimodali
comprendenti i servizi ferroviari, metropolitani, marittimi ed aerei, la Giunta
regionale può delegare funzioni amministrative attinenti le reti agli enti
locali individuati con i principi e i criteri di cui al comma
5.
3. Al comma 2 dellarticolo 8 della l.r. 13/1999 le parole
30 giugno 2000 sono sostituite con le parole 30 giugno
2001.
4. La lettera b) del comma 1 dellarticolo 14 della l.r.
13/1999 è abrogata.
5. Il comma 2 dellarticolo 15 della l.r.
13/1999 è sostituito dal
seguente:
2. I Comuni dotati
di gestione in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di addetti
superiore a venticinque unità dispongono la cessazione delle medesime gestioni
entro il 31 dicembre 2000 trasformandole, ai sensi del comma 3 dellarticolo 18
del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n.
400, in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata,
anche tra i dipendenti, alle quali affidare in concessione i servizi già in
economia, previa stipula dei contratti ponte di servizio con le compensazioni
già attribuite alle gestioni in economia. Le concessioni come sopra accordate
hanno validità fino alla data del riaffidamento dei relativi servizi con le
procedure concorsuali di cui allarticolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre
2003. Il comune può prevedere leventuale frazionamento societario derivante da
esigenze funzionali o di gestione e può restare socio unico di tali società per
un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il
31 dicembre 2000, provvede il Sindaco nei successivi tre mesi. In caso di
ulteriore inerzia la Regione, previa sospensione di ogni intervento contributivo
per investimenti nei confronti delle gestioni in economia, provvede
allaffidamento immediato dei servizi in economia con le procedure concorsuali
di cui allarticolo 18.
6. Il comma 3 dellarticolo 15 della l.r. 13/1999 è
sostituito dal seguente:
3. Il servizio
delle cessate gestioni in economia potrà essere considerato nei servizi minimi
di cui allarticolo 5 subordinatamente allacquisizione nel bilancio regionale
delle relative risorse già a carico dei bilanci comunali.
7. Larticolo 16 della l.r. 13/1999 è
abrogato.
8. Allarticolo18 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente
comma 2 bis:
2 bis. Ai sensi
dellarticolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997, modificato dal
d.lgs. 400/1999, sono escluse dalla partecipazione alle gare di cui al comma 1
le società che, in Italia o allestero, gestiscono servizi in affidamento
diretto e le società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera nelle
gare che hanno ad oggetto, in tutto o in parte prevalente, i servizi già
espletati dalle predette società affidatarie in via
diretta.
9. Il comma 8 dellarticolo 21 della l.r. 13/1999 è
sostituito dal seguente:
8. Per la Regione i contratti di servizio sono
sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti.
10. Al comma 1 dellarticolo 35 della l.r. 13/1999 le
parole 31 dicembre 2002 sono sostituite con le parole 31 dicembre 2003; le parole 30
giugno 2000 sono sostituite con le parole 31 dicembre
2000.
11. Il comma 2 dellarticolo 35 della l.r. 13/1999 è
sostituito dal seguente:
2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali
competenti, ai sensi dellarticolo 18, comma
3 bis, del d.lgs. 422/1997, come modificato con il d.lgs.400/1999, hanno
lobbligo, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, di trasformare le aziende
speciali o consorzi affidatari in società di capitali ovvero in cooperative a
responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle quali affidare in
concessione i servizi già in affidamento diretto previa stipula dei contratti
ponte di servizio con le compensazioni di cui allarticolo 36. Le concessioni
come sopra accordate hanno validità fino alla data di riaffidamento dei relativi
servizi con le procedure concorsuali di cui allarticolo 18 e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003. Lente locale competente può prevedere leventuale
frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione e può
restare socio unico delle società derivanti dalla trasformazione delle aziende
speciali o consorzi per un periodo non superiore a due anni. Ove tale
trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco o il
Presidente della Provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia
la Regione procede immediatamente alla concessione dei servizi già in
affidamento diretto con le procedure concorsuali di cui allarticolo
18.
12. I commi 6 e 7 dellarticolo 35 della l.r. 13/1999 sono
abrogati.
13. Al comma 8 dellarticolo 35 della l.r. 13/1999 le
parole 31 dicembre 2002 sono sostituite con le parole 31 dicembre 2003; le parole 30
giugno 2000 sono sostituite con le parole 31 dicembre
2000.
14. Allarticolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il
seguente comma 8 bis:
8 bis. Ai sensi dellarticolo 18, comma 3 bis, del d.lgs.
422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999, nel periodo transitorio
successivo alla stipula dei contratti ponte e fino al riaffidamento in
concessione con le procedure concorsuali di cui allarticolo 18, la Regione e
gli enti locali, secondo le rispettive competenze, hanno lobbligo di affidare
in concessione con le medesime procedure concorsuali quote di servizi che
corrispondano ad accertate esigenze funzionali e di gestione. Per le medesime
esigenze ed in vista della organizzazione dei servizi in rete e bacini di cui
allarticolo 8, previa verifica in apposita conferenza dei servizi con la partecipazione dei soggetti di cui
allarticolo 5, comma 2, la Regione e gli enti locali possono altresì disporre,
anche di concerto tra loro, trasferimenti di servizi tra i vari soggetti
gestori, definendo le conseguenti compensazioni con leventuale revisione dei
contratti in essere.
15. Al comma 1 dellarticolo 24 della l.r. 13/1999 dopo la
parola autorizzazione sono aggiunte le parole o per qualsiasi altra
causa.
16. Il comma 5 dellarticolo 36 della l.r. 13/1999 è
sostituito dal seguente:
5. E
confermata la disposizione di cui allarticolo 23 della legge regionale 3 giugno
1996, n.6, intendendosi la misura massima del dieci per cento del contributo
integrativo riferita allammontare degli interventi finanziari relativi ai
servizi già in affidamento precario. La predetta disposizione è prorogata di
validità a tutto lanno 2003, assumendo, per gli anni 2001, 2002 e 2003, la
misura massima, rispettivamente, del nove per cento, del sette per cento e del
cinque per cento.
Art. 57(Investimenti
nel settore del TPRL) 1. Gli stanziamenti di spese iscritti nel capitolo
0552028 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2000 e
pluriennale 2000-2002 e i relativi residui di stanziamento formatisi alla chiusura dellesercizio finanziario
1999 possono essere utilizzati per gli
investimenti di cui allarticolo 10 della l.r. 13/1999.
Art. 58(Disposizioni
finanziarie) 1. Al fine di assicurare
continuità del pubblico servizio e di soddisfare la domanda di mobilità,
gli interventi finanziari di cui allarticolo 36 della l.r. 13/1999 sono disposti dagli enti
competenti anche in favore delle imprese assoggettate nellanno 1999 e 2000 a
provvedimenti di annullamento, revoca e/o decadenza della concessione e/o
dellaffidamento, sino alleffettivo subentro nellesercizio dei servizi
automobilistici di altro concessionario/affidatario.
2. Alla spesa derivante dallattuazione del comma 1 si
provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 552012 del bilancio per
lesercizio finanziario 2000.
CAPO 13Disposizioni
in materia di formazione professionale
Art. 59(Espletamento
diciassettesimo corso di perfezionamento e formazione professionale per agenti
di polizia municipale) 1. E portato a compimento, entro il 31 dicembre 2001, il
diciassettesimo corso di addestramento, perfezionamento e formazione
professionale per agenti di polizia municipale bandito con decreto del
Presidente della Giunta regionale 18
settembre 1997, n. 420 e non espletato entro il 31 dicembre 1999. Il decreto del
bando è stato emesso in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale 5 agosto 1997, n. 6261,
adottata in attuazione della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 1 e relativo
regolamento di esecuzione e della legge regionale 24 dicembre 1989, n. 2.
2. Alla spesa occorrente si fa fronte mediante lutilizzo
dello stanziamento previsto al capitolo 1010020 del bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2000.
Art. 60(Programma di
formazione professionale 2000-2001) 1. Al fine di assicurare, senza soluzione di
continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali e in deroga agli articoli 7 e 8 della legge regionale 17 ottobre 1978,
n. 54, le attività formative da realizzare nellanno 2000/2001 sono approvate
dalla Giunta regionale secondo le
disposizioni contenute nei relativi bandi, sulla base delle disponibilità
finanziarie risultanti dal Programma operativo regionale e dalla delibera CIPE 6
agosto 1999, n. 139, nonché in base alle disposizioni previste dallarticolo
52, comma 4, del regolamento (CE) 1260/1999.
CAPO 14Disposizioni
in materia di partecipazione azionaria
Art. 61(Partecipazione azionaria a Tecnopolis Novus Hortus
s.c.a.r.l.) 1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare
provvedimenti in ordine alla partecipazione azionaria allaumento di capitale di
Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l. nei limiti di lire 100 milioni per
lesercizio finanziario 2000.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito nuovo capitolo di
bilancio, recante il numero 512016, epigrafato Partecipazione azionaria della
Regione Puglia al capitale sociale di Tecnopolis Novus Hortus
s.c.a.r.l.
Art. 62(Modifica
legge regionale 4 maggio 1999, n. 17) 1. Allarticolo
21 della l.r. 17/1999 le parole entro il 30 settembre di ogni anno sono
sostituite con le parole entro il 30 settembre di ogni
triennio. ALL. OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
|