Anno 2000
Numero 9
Data 12/04/2000
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 aprile 2000, n. 48 suppl.
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Legge Regionale 12 aprile 2000, n. 9

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 - 2002.



TITOLO 1

NORME   DI   BILANCIO





Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per lanno finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.926.200.750.879 in termini di competenza ed in lire 50.878.390.218.537 in termini di cassa.
 
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio finanziario 2000.
 
3. Il mutuo per limporto di lire 403 miliardi -  contratto, ai sensi dellarticolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del ripiano del residuo disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire 1203 miliardi e secondo le specifiche modalità di cui allarticolo 15 della  legge regionale 6 maggio 1998, n.14 - viene iscritto, in termini di competenza e cassa, al capitolo 5129210 dello stato di previsione dellentrata per lesercizio finanziario 2000. 



Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per lanno finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.926.200.750.879 in termini di competenza e in lire 50.878.390.218.537 in termini di cassa.
 
2. Le disponibilità finanziarie provenienti dallattivazione del mutuo di cui allarticolo 1,  comma 3, sono utilizzate secondo i criteri di cui allarticolo 14 della legge regionale 4 maggio 1999, n.16.



Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)


1. E autorizzato limpegno delle spese della Regione per lesercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2, fatto salvo limpegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
 
2. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione per lesercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2.



Art. 4

(Codifica regionale)


1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare dufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di intervento, ai fini del relativo adeguamento al nuovo programma informatico di contabilità e avuto riguardo a eventuali mutamenti negli assetti organizzativi regionali.



Art. 5

(Quadro generale riassuntivo)


1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per lanno finanziario 2000, di cui allAllegato 1 della presente legge.



Art. 6

(Elenco spese obbligatorie)


1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi della legge regionale di contabilità, quelle descritte nellelenco di cui allallegato  2 della presente legge.



Art. 7

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per lesercizio finanziario 2000 in lire  8.200.000.000, è iscritto al capitolo 1110010 ed è gestito a termini dellarticolo 36 della legge regionale di contabilità  17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 8

(Fondo di riserva per spese impreviste)


1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per lesercizio finanziario 2000 in lire 586.346.493, è iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito a termini dellarticolo 37 della legge regionale di contabilità  17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 9

(Fondo di riserva di cassa)


1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per lesercizio finanziario 2000 in lire 729.668.249.866, è iscritto al capitolo 1110020 ed è gestito a termini dellarticolo 41 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
 
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui allarticolo 41,  comma 3, della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 10

(Fondo per residui passivi perenti)


1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per lesercizio finanziario 2000 in lire 150 miliardi, è iscritto al capitolo 1110045 ed è gestito a termini dellarticolo 71 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
 
2. E iscritta, inoltre, al capitolo 1121029, la somma di lire 271.169.983.094 quale stanziamento derivante dallattivazione della terza tranche di mutuo a ripiano del disavanzo e destinato, ai sensi dellarticolo 15 della l.r. 14/1998 e dellarticolo 14 della l.r. 16/1999, alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dellautorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la data del 31 dicembre 1992.



Art. 11

(Variazioni di bilancio – Autorizzazione alla Giunta regionale)


1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni di cui allarticolo 43, comma 1, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per lesercizio finanziario 2000.



Art. 12

(Bilancio pluriennale)


1. A norma dellarticolo 6 e seguenti della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2000 - 2002 nel testo allegato alla presente legge.



Art. 13

(Criteri di utilizzazione delle disponibilità finanziarie della terza tranche di mutuo con la Cassa depositi e prestiti)


1. Le disponibilità finanziarie provenienti dallattivazione del mutuo di lire 403 miliardi già stipulato con la Cassa depositi e prestiti a termini dellarticolo 20 della l. 68/1993 sono utilizzate nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui allarticolo 14 della l.r. 16/1999.
 
2. La prevista verifica in ordine alla corretta utilizzazione delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo viene contratto sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 2000-2001 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. E iscritto, a tal fine, per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti di bilancio sorti entro la data del 31 dicembre 1992, apposito stanziamento al capitolo di spesa 1121029, dal quale prelevare, secondo i criteri di cui allarticolo 71, comma 10, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie occorrenti per la regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dellautorità giudiziaria, nonchè alla reiscrizione, sui pertinenti capitoli di bilancio, dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la predetta data del 31 dicembre1992.
 
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante liscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per leffettuazione dei pagamenti.
 
4. A tal fine è autorizzata liscrizione, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1122020, quale rata di ammortamento, la somma di lire 119 miliardi per lanno 2001 e di lire 119 miliardi per lanno 2002.
 
5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così come previsto dallarticolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui allarticolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione.
 
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dellarticolo 36, comma 3, della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 14

(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli istituti di credito)


1. Lannualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, così come ristrutturata a far data dal 1° luglio 1999, viene quantificata in  lire 205 miliardi.
 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 210 miliardi per lanno 2001 e di lire 210 miliardi per lanno 2002.
 
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per leffettuazione dei pagamenti.
 
4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dallarticolo 42, comma 6, del d.lgs. 446/1997, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui allarticolo 3, comma 12, della l. 549/1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui allarticolo 3, comma 6, della medesima l. 549/1995.
 
5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui allarticolo 3, comma 12, della l. 549/1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui allarticolo 42, comma 2, del d.lgs. 446/1997.
 
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dellarticolo 36, comma 3, della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 15

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)


1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per lanno 2000 le somme rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota  interessi, di lire 1 miliardo quale quota rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese procedimentali e legali.
 
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.



TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO





CAPO 1

Disposizioni in materia di personale





Art. 16


1. Le disposizioni contenute nellarticolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano per i giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti e degli amministratori regionali.
 
2. In ogni caso, anche per ipotesi di patrocinio prestato da più difensori, non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente superiori ad un unico onorario massimo con esclusione di qualsiasi maggiorazione.



Art. 17

(Norma di sanatoria in applicazione dellarticolo 1, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4)


1. In ottemperanza al principio di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, la decorrenza degli inquadramenti disposti in applicazione dellarticolo 1, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4 è fissata, ai fini economici, dalla data di esecutività dei provvedimenti di inquadramento e, ai fini giuridici, dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale  12 aprile 1988, n. 2981.



Art. 18

(Personale impianti irrigui)


1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, al personale addetto agli impianti irrigui che, a seguito di decisioni giurisdizionali definitive  ha maturato in costanza di rapporto con la Regione Puglia il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro di natura privatistica a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2000, previa deliberazione di  Giunta regionale, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle autonomie locali.
 
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nellarticolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
 
3. Per effetto di quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, in sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, ad imputare la relativa spesa sul  capitolo  131072.



Art. 19


1. Fino allespletamento del concorso previsto dallarticolo 23 della l.r. 7/1997, il personale di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 23 della l.r. 7/1997 deve effettuare almeno centottantuno  giornate lavorative annue.



Art. 20


(Rinviato da Governo)


CAPO 2

Disposizioni in materia sanitaria





Art. 21

(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)


1. Al fine di dare corso al ripiano della quota residua del disavanzo delle ex USL derivante dalla gestione liquidatoria 1994 e retro, così come aggiornata al 31 dicembre 1999, viene attivato lapposito capitolo di spesa 771082 da finanziare attraverso le specifiche erogazioni a tale scopo disposte dallo Stato e da introitare sul capitolo di entrata 2056610.
 
2. Agli stessi fini i commissari liquidatori delle aziende sanitarie sono autorizzati a utilizzare le risorse finanziarie provenienti dallalienazione del patrimonio delle aziende sanitarie per la parte non destinata ad attività assistenziale ai sensi dellarticolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Allattivazione delle relative procedure provvedono gli stessi direttori generali nella veste di commissari secondo la normativa vigente.
 
3. Il competente Assessorato alla sanità provvede alladozione di tutti gli atti necessari alla regolarizzazione di eventuali carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi di pignoramento a carico del tesoriere regionale adottati dallautorità giudiziaria in relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria e con imputazione delle relative somme al capitolo di spesa 771082 di cui al comma 1. LAssessorato alla sanità, inoltre, provvede a comunicare alle ASL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie, ai fini delle necessarie modifiche e registrazioni da introdurre nelle contabilità delle gestioni liquidatorie.
 
4. In relazione alle risorse da acquisire dalla Regione, a proprio carico e a carico dello Stato, per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario regionale (SSR), le ASL sono autorizzate ad acquisire anticipazioni dagli istituti di credito tesorieri entro i limiti fissati con delibera della Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla sanità. La delibera della Giunta regionale indica anche il tasso massimo di interesse da applicare alle anticipazioni degli istituti tesorieri.
 
5. Le risorse assegnate alle ASL per il ripianamento dei disavanzi, incluse le anticipazioni di cui sopra, sono utilizzate dai commissari delle gestioni liquidatorie e dai direttori generali, anche a mezzo di transazioni, predisponendo un programma di estinzione delle passività.
 
6. Al fine di assicurare la gestione unitaria del processo di estinzione delle passività e fornire alle ASL il necessario supporto tecnico-finanziario e legale, lAssessorato alla sanità definisce i criteri per lestinzione delle passività e ne  coordina lapplicazione con particolare riferimento agli atti transattivi.
 
7. Agli oneri conseguenti allattivazione del supporto tecnico-finanziario e legale, quantificati per lesercizio finanziario 2000 in lire 150 milioni, si provvede mediante listituzione nel bilancio 2000 del capitolo 711030 denominato Oneri connessi al supporto tecnico-finanziario e legale alle ASL per il processo di estinzione dei disavanzi (spesa obbligatoria), con lo stanziamento di lire 150 milioni.
 
8. Qualora il direttore generale e il commissario liquidatore consegua, attraverso adeguata attività transattiva, risparmi di spesa superiori al venticinque per cento complessivo di tutti i disavanzi provenienti dagli esercizi 1999 e precedenti, ivi compresi quelli di cui alle gestioni liquidatorie, viene allo stesso attribuita la maggiorazione del venti per cento del compenso spettante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuare ai sensi dellarticolo 1, comma 6, della legge  17 ottobre 1994, n. 590 e del decreto legislativo 19 gennaio 1999, n. 229. Il collegio sindacale provvede alla certificazione degli eventuali risparmi conseguiti.
 
9. Al fine di accelerare le operazioni di ripianamento dei disavanzi sanitari di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere a cessione di crediti derivanti da specifici trasferimenti statali alluopo previsti, anche attraverso gli strumenti finanziari di cui alla legge 30 aprile 1999, n.130.



Art. 22

(Finanziamento delle Aziende ospedaliere)


1. In attesa delladeguamento della disciplina riguardante il finanziamento delle Aziende sanitarie al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 229/1999, alle Aziende ospedaliere è corrisposto mensilmente un acconto pari al novanta per cento di un dodicesimo dei tetti massimi di remunerazione dellassistenza ospedaliera e ambulatoriale erogata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
 
2. La Giunta regionale procederà al conguaglio, fra lammontare massimo riconosciuto  e gli acconti erogati, dopo lapposizione del visto di congruità sul bilancio di esercizio per lanno di riferimento.



Art. 23


1. I benefici di cui alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla l.r. 14/1998, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, si applicano ai dipendenti regionali della Regione Puglia che per motivi istituzionali risultano residenti fuori Regione.
 
2. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefici eventualmente concessi dalla Regione di residenza, saranno erogate dalla ASL di provenienza residenziale dei dipendenti regionali e sarà rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo.



Art. 24

(Quota di spesa sanitaria nelle strutture residenziali protette)


1. La disponibilità di cui al capitolo 741012 per lire 5 miliardi è destinata alla spesa sanitaria relativa ai ricoveri nelle residenze protette ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 e agli enti socio-educativi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284.
 
2. Le somme che risulteranno non utilizzate alla fine di ciascun esercizio finanziario saranno restituite entro il 28 febbraio successivo e potranno essere attribuite alle ASL che avranno documentato un maggiore carico assistenziale.



Art. 25


1. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui allarticolo 57,  commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN, sono assicurate in termini di continuità e di uniformità nellambito regionale in favore dei soggetti di cui al comma 2.
 
2. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui agli articoli successivi sono erogate agli invalidi per causa di guerra e di servizio, agli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legge 2 marzo 1948, n. 135, convertito dalla legge 3 novembre 1952, n. 1790), ai cittadini già deportati dal nemico (legge 14 marzo 1961, n. 130), ai perseguitati politici (legge 3 aprile 1961, n. 284), agli invalidi della disciolta Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).
 
3. Le prestazioni sanitarie di cui alla presente disposizione sono erogate agli aventi diritto da parte delle ASL di residenza dellassistito, le quali provvedono al rilascio della certificazione sanitaria di cui allarticolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
 
4. Sono erogate a carico del Fondo sanitario nazionale (FSN) tutte quelle prestazioni di assistenza sanitarie, specifiche, preventive, ortopediche e protesiche ai sensi dellarticolo 3 della l.  833/1978 e delle leggi e ordinamenti in vigore e successive modificazioni.
 
5. Viene erogato a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti annuali, un contributo di soggiorno per cure termali che, pur potendosi configurare come prestazione sanitaria, precedentemente era riconosciuto in favore dei beneficiari indicati al comma 2.
 
6. Ai singoli beneficiari, in occasione della effettuazione di cure termali prescritte dal medico curante, è concesso un contributo giornaliero, nei limiti della spesa documentata, fissato per lanno 2000 in lire 55 mila per un massimo di dodici giorni.
 
7. I mutilati, invalidi di guerra e gli appartenenti a tutte le categorie assimilate devono presentare allASL di appartenenza, al fine di ottenere il rimborso del contributo di soggiorno di cui al comma 5, la fattura o la ricevuta fiscale nominativa dellalbergo presso cui hanno soggiornato per leffettuazione delle cure termali.
 
8. Le ASL che hanno erogato agli invalidi del loro territorio i contributi di cui al comma 5 devono inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, al competente ufficio dellAssessorato alla sanità, documentata istanza per il rimborso delle somme versate, per lanzidetto titolo, nellintero anno precedente a quello di presentazione della domanda.
 
9. La misura di tutte le contribuzioni in danaro previste della presente disposizione sarà annualmente modificata in proporzione alla percentuale del tasso di inflazione programmata.
 
10. Lonere derivante dalla presente norma, stimato in lire 264 milioni lanno, sarà sostenuto con i fondi del capitolo di nuova istituzione (CNI) Prestazioni sanitarie integrative di cui ai commi 3 e 4 dellarticolo 57 della l. 833/1978.



Art. 26


1. Nella more del completamento e perfezionamento del programma ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il quale la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 1999, n. 1063 rappresenta punto di riferimento, in anticipazione e a stralcio del programma stesso, nellambito del quadro programmatico di cui alla deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 relativo alla seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti previsto dalla citata legge, è autorizzata la stipula di accordo di programma, ex articolo 5-bis del d.lgs. 229/1999, per laccelerazione delle procedure e la realizzazione del Presidio ospedaliero di Vico del Gargano (Fg) prevista al capo 6.3 della del. giunta reg. 1063/1999 e con impegno finanziario nei limiti dellimporto indicato alla Tabella 3A allegata alla del. giunta reg. 1063/1999.



CAPO 3

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio





Art. 27

(Dismissioni immobiliari)


1. Ai sensi dellarticolo 4, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Giunta regionale può applicare alla alienazione dei diritti e dei beni immobiliari in proprietà, ivi compresi quelli provenienti dallex ERSAP, in deroga alle norme di contabilità dello Stato e della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, le disposizioni contenute nel suddetto articolo di legge.
 
2. Limitatamente ai beni ex ONC, consistenti in terreni, fondi agrari, fabbricati rurali e di borgata, comunque non soggetti alla speciale disciplina della riforma fondiaria, il prezzo di vendita determinato dalla Commissione di valutazione di cui allarticolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 e successive modificazioni è decurtato del trenta per cento in caso di acquisto da parte degli attuali conduttori e/o loro eredi. Ove il prezzo, come sopra determinato e accettato, superi limporto di lire 100 milioni, può essere accordato, a richiesta e per la parte eccedente il cinquanta per cento del suo ammontare, la rateizzazione del relativo pagamento per un massimo di dodici rate dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita. La decurtazione è subordinata allassunzione del vincolo di destinazione duso per anni trenta.



Art. 28

(Trasferimento di beni immobili regionali agli enti locali)


1. Al fine di agevolare lo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse, di favorire lincremento occupazionale in tutto il territorio regionale e di attivare investimenti comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o nelluso degli stessi.
 
2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 dicembre 2000.
 
3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo comunitario.
 
4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha luogo sotto lespressa condizione che lente locale:
 
a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle situazioni attive e passive;
 
b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno venti anni;
 
c) non proceda a variare la destinazione duso pubblica o di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni.
 
5. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della Regione.
 
6. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio per la Regione.



Art. 29

(Modificazione articolo 11 legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 e integrazione articolo 28 legge regionale 6 maggio 1998, n. 14)


1. Il comma 4 dellarticolo 11 della l.r. 37/1994 è abrogato.
 
2. Allarticolo 28 della l.r. 14/1998 sono aggiunte le parole:
 
Il conferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare ha luogo nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si trovano.



Art. 30

(Rendicontazione spese gestioni irrigue pregresse)


1. In sede di approvazione della rendicontazione delle spese relative alle stagioni irrigue pregresse, sono ammissibili a discarico i costi sostenuti dai Consorzi di bonifica, in eccedenza alla quota di riparto di cui allarticolo 3, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15,  per:
 
a) consumi energetici di funzionamento degli impianti e delle relative pertinenze, compresi gli oneri per ritardato pagamento;
 
b) trattamento economico del personale utilizzato, compresi gli oneri legali derivanti da contenziosi definiti con provvedimento giudiziario passato in giudicato o in via transattiva.
 
2. Alla copertura finanziaria dei maggiori costi riconosciuti si provvede mediante utilizzazione, sino al sessanta per cento del loro ammontare, delle disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuale insussistenza di residui passivi propri formatisi sui capitoli 131050, 131055, 131070, 131072, 131073 e 131074, previo loro accertamento ai sensi dellarticolo 70 della legge regionale di contabilità.
 
3. La residua percentuale delle disponibilità come sopra accertate viene impiegata nella realizzazione di lavori di adeguamento alla normativa prevenzionale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, di manutenzione e ripristino, di completamento, ampliamento e ammodernamento di impianti irrigui di proprietà regionale.



Art. 31

(Pagamento dei maggiori costi riconosciuti)


1. Ove richiesto dai Consorzi di bonifica, al pagamento dei maggiori costi riconosciuti di cui allarticolo 30, comma 1, lettere a) e b), provvede direttamente la Regione, in nome e per conto degli stessi, previa liquidazione della relativa spesa da parte dei competenti organi istituzionali dei Consorzi.



Art. 32

(Riscossione canoni di gestione)


1. A decorrere dallesercizio 2000 i proventi di gestione degli impianti irrigui regionali sono riscossi su apposito conto corrente intestato alla Regione Puglia da ripartire annualmente, tra i Consorzi di bonifica, laddove convenzionati, per la gestione degli impianti irrigui regionali, in relazione ai costi di esercizio del servizio.



Art. 33

(Modificazioni articolo 10 legge regionale 31 maggio 1980, n. 54)


(Rinviato dal Governo)  


CAPO 4

Disposizioni in materia di commercio





Art. 34

(Contributo straordinario enti fieristici


1. Per gli enti fieristici a carattere regionale (articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22) di Foggia e di Francavilla Fontana, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente allesercizio 2000, al capitolo di nuova istituzione 352026, epigrafato Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dellAscensione di  Francavilla Fontana, lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:
 
a) per lEnte Fiera di Foggia la somma di lire 800 milioni;
 

b) per lEnte Fiera di Francavilla Fontana la somma di lire 100 milioni.



CAPO 5

Disposizioni in materia di agricoltura





Art. 35

(Oneri pregressi relativi allindennità compensativa)


1. La Regione Puglia riconosce agli imprenditori agricoli a titolo principale attivi, le cui domande sono state istruite favorevolmente, lindennità compensativa prevista dalla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, per gli anni dal 1989 al 1993.
 
2. La somma complessiva viene corrisposta in un quinquennio a partire dallesercizio finanziario 2000 e fino allesercizio finanziario 2004.
 
3. La somma per lanno 2000, pari a lire 12.694.009.135, è iscritta al capitolo di nuova istituzione 121062, epigrafato Spese per il pagamento dellindennità compensativa pregressa per gli anni dal 1989 al 1993. L.r. 15/1978 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 36

(Contributo straordinario alla Comunità montana Murgia tarantina)


1. Al fine di fronteggiare le spese di costituzione e di avvio delle attività istituzionali della Comunità montana della Murgia tarantina, istituita con legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, viene concesso un contributo straordinario di lire 1 miliardo e 100 milioni prevedendo nel bilancio per lesercizio finanziario 2000 apposito capitolo di nuova istituzione 113045 epigrafato Contributo straordinario alla Comunità montana Murgia tarantina (legge di bilancio 2000).



Art. 37

(Modificazioni articolo  41 legge regionale 13 agosto 1998, n. 27)


1. Allarticolo 41 della l.r. 27/1998 è soppresso il periodo dal 1° marzo al 30 settembre ed è aggiunto il seguente comma 2:
 
   2.Le modalità e i termini per lapplicazione del  comma 1 sono quelle di cui alla legge regionale 12 maggio 1997, n.15.    



Art. 38

(Assistenza tecnica alle azioni zootecniche)


1. Alle associazioni allevatori pugliesi che svolgono azioni di assistenza tecnica e di promozione a favore delle aziende zootecniche può essere concesso un contributo per le spese nella misura massima del settanta per cento.
 
2. Il contributo è concesso, su domanda delle associazioni allevatori, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, su specifica e articolata proposta dellAssessorato allagricoltura.
 
3. Per lesercizio finanziario 2000 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione epigrafato Contributi per lassistenza tecnica per azioni zootecniche.



Art. 39

(Integrazioni articolo 12 legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32, concernente Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese)


1. Allarticolo 12 della l.r.32/1999 è inserito il seguente comma 1bis:
 
1 bis. Sono altresì abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:
 
4)     l.r. 29 giugno 1979, n. 38 Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in 1)  l.r. 24 luglio 1978, n.34 Interventi per favorire nel settore agricolo – forestale – zootecnico – vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai comuni e agli altri enti locali elettivi;
2)     l.r. 4 settembre 1978, n.48 Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984;
3)     l.r. 12 aprile 1979, n.20 Rinnovo e modifiche alla l.r. 7 giugno 1975, n.51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole;
agricoltura;
5)     l.r. 4 settembre 1979, n.63 Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento n.78/1054/CEE e modifiche alla l.r. 3 marzo 1978, n.15 concernente lattuazione delle direttive comunitarie per la riforma dellagricoltura;
6)     l.r. 28 gennaio 1980, n.14 Ulteriori modifiche alle leggi regionali  3 marzo 1978, n.15 e 4 settembre 1979, n.63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dellagricoltura;
7)     l.r. 9 giugno 1980, n. 64 Modifiche ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n. 34, concernente Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre;
8)     l.r. 9 giugno 1980, n.69 Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali;
9)     l.r. 17 luglio 1981, n. 41 Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978;
10)   l.r. 31 agosto 1981, n. 47 Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n.34 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura;
11)   l.r. 31 agosto 1981, n.54 Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure;
12)   l.r. 4 dicembre 1981, n.57 Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dellacquacoltura.



Art. 40

(Modifica art. 2 legge regionale 4 luglio 1997, n. 18)


1. A integrazione di quanto previsto dallarticolo 2, comma 2, lettera h), della l.r. 18/1997, così come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, al Comitato tecnico consultivo sono affidate, oltre ai compiti previsti dallarticolo 2, le attività di regolazione e/o eventuale consolidamento, da svolgere anche mediante specifiche transazioni della debitoria regionale, nei confronti delle banche creditrici interessate derivanti da partite fidejussorie in corso di definizione.
 



CAPO 6

Disposizioni in materia di edilizia residenziale





Art. 41

(Definizione partite debitorie residuali)


1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento statale rivenienti dagli esercizi 1991/1996, sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 491024/93-94-95, 491025/94, 491026/94, 491033/94, 491037/93-94-95, 491038/94, 491039/94, 492025/93-94-95, 492026/94, 492027/94, 411060/96, compatibilmente con la sussistenza degli eventuali residui attivi correlati e con le modalità di cui allarticolo 71, comma 12,  della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 42

(Modifica legge regionale 24 maggio 1985, n. 48)


 
1. Al comma 5 dellarticolo 1 della l.r. 48/1995, le parole di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al sette per cento oltre il rimborso del capitale sono sostituite dalle seguenti:
 
di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al cinquanta per cento del tasso rinegoziato ai sensi dellarticolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre il rimborso del capitale.



Art. 43


1. Fino allapprovazione del piano paesistico e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 è prorogata la  legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.



Art. 44


1. Il mancato frazionamento dei mutui a tasso agevolato finanziati da leggi statali e regionali nei termini di cui allarticolo 18, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche non comporta la decadenza del finanziamento agevolato per gli alloggi che sono stati assegnati o acquistati nei termini stessi (entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori), sempre che il frazionamento avvenga nel  tal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 45


1. Il tasso individuale decorre secondo la normativa vigente dalla data dellatto notarile di assegnazione o acquisto a prescindere dalla data di trasmissione alla Regione dellatto notarile.



CAPO 7

Disposizioni in materia di servizi sociali





Art. 46

(Programma di interventi e di riparto per lintegrazione scolastica dei disabili)


1. Il programma di intervento e di riparto di cui allarticolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dellarticolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.
 
2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle ASL che attuano le convenzioni di cui allarticolo 5, comma 4, della l.r.  16/1987 saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per lintero anno solare.



Art. 47

(Interpretazione autentica degli articoli 5 e 6 della l.r. 10/1997 per il trasporto di portatori di handicap)


1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia a fini scolastici che riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, il servizio viene assicurato direttamente dalle ASL competenti per territorio.
 
2. Al finanziamento del servizio trasporto concorrono gli enti locali, in rapporto al numero dei soggetti interessati, utilizzando risorse proprie e/o contributi assegnati dalla Regione per interventi relativi al diritto allo studio e in materia socio-assistenziale.



CAPO 8

Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione ed emigrazione





Art. 48

Istituzione del fondo regionale per loccupazione dei disabili)


1. Ai sensi dellarticolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili, è istituito il Fondo regionale per loccupazione dei disabili, che viene alimentato con le risorse e le modalità previste dal medesimo articolo 14 della l. 68/1999 .
 
2. Il fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui agli articoli  11 e 12 della l. 68/1999.
 
3. La Giunta regionale, in raccordo con il Piano pluriennale e annuale per loccupazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, su proposta dellAssessore al lavoro, definisce i criteri di gestione del fondo, valuta le proposte della Commissione di cui al comma 4  e provvede al monitoraggio, alla valutazione e alla verifica delle attività.
 
4. E istituita la Commissione regionale per il fondo che è nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore al lavoro. Essa è costituita su base paritetica e su designazione di componenti effettivi e supplenti da parte degli organismi maggiormente rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, oltre ad un ispettore medico del lavoro.
 
5. La Giunta regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui al comma 4 e se in possesso di almeno la metà più una delle medesime designazioni, su proposta dellAssessore competente, provvede allinsediamento della Commissione.  



Art. 49

(Modifiche e integrazioni l.r. 19/99)


1. Lorganismo di cui allarticolo 10 della l.r. 19/1999, nellesercizio delle funzioni già esercitate dalla preesistente Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nel rispetto del combinato disposto della l. 68/1999 e  dellarticolo 48, comma 1, istitutivo del fondo regionale per loccupazione dei disabili, è integrato da componenti designati dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, comunque assicurando la pariteticità con le parti sociali. Lo stesso organismo provvede a  costituire il Comitato tecnico, come indicato allarticolo 6, comma 2, lettera b), della l. 68/1999
 
2. La lettera b) del  comma 3 dellarticolo 8 della l.r. 19/1999 è abrogata.
 
3. Gli assessorati competenti della Regione e delle Amministrazioni provinciali, mediante i propri uffici, provvedono allinsediamento degli organismi di cui ai commi precedenti, se in possesso di almeno la metà più una delle relative designazioni dei componenti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta agli aventi diritto.
 
4. Le parti sociali presenti negli organismi di cui ai commi precedenti sono tenute a designare, oltre al componente effettivo, anche un componente supplente.



Art. 50

(Conferenza regionale dellemigrazione)


1. Il Consiglio regionale, con deliberazione  22 dicembre 1997, n. 251, ha approvato lo svolgimento della IV Conferenza regionale dellemigrazione.
 
2. Per consentirne lorganizzazione e lo svolgimento è stanziata, limitatamente allesercizio finanziario 2000, la somma di lire 500 milioni, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova istituzione 952060 epigrafato Spese per lorganizzazione e lo svolgimento della IV Conferenza regionale dellEmigrazione (legge di bilancio 2000).



CAPO 9

Disposizioni in materia di finanze





Art. 51

(Tassa automobilistica regionale


1. Le modalità di riversamento della tassa automobilistica regionale previste dall’articolo 6 del decreto Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 22 settembre 1999 , si applicano a tutte le delegazioni dellACI.
 
2. Ai riversamenti antecedenti la data di entrata in vigore del d.m. finanze 13 settembre  1999 si applicano le disposizioni previste dal Protocollo Tecnico del 12 febbraio 1999, sottoscritto dal Ministro delle finanze, concernente le modalità di riscossione e riversamento della tassa automobilistica regionale.



Art. 52

(Imposta regionale sulle concessioni statali)


1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 limposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, prevista dallarticolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e disciplinata dal capo II della legge regionale. 13 gennaio 1972, n. 1, così come modificato dallarticolo  2 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 25, si applica alle concessioni statali del demanio marittimo i cui canoni sono fissati in via generale e astratta ai sensi dellarticolo  3,  comma 1,  lettera c), della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
 
2. I titolari delle concessioni di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dellimposta liquidata dalla Regione a seguito di atti o provvedimenti che determinano una variazione del canone corrispondente, ai sensi della l.r. 25/1999.



CAPO 10

Disposizioni in materia di programmazione





Art. 53

(Diffusione della informazione statistica regionale)


1. La Regione Puglia, attraverso lUfficio statistico del Settore programmazione, in attuazione del  decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, provvede, attraverso studi, indagini, ricerche ed elaborazioni dati, alla diffusione della informazione statistica regionale.
 
2. A tal fine è stanziata per lesercizio finanziario 2000, sul capitolo di nuova istituzione 1084040 epigrafato Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dellinformazione statistica regionale (legge di bilancio 2000), la somma di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
3. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.



Art. 54

(Servizio Rete punto impresa – Spese di gestione)


1. La Regione Puglia, attraverso il Servizio Rete punto impresa, istituito con larticolo 35 della legge regionale  5 giugno 1997, n. 16, stanzia per lanno finanziario 2000 la somma di lire 200 milioni che viene iscritta in specifico capitolo di nuova istituzione 1481 con la denominazione Spese operative di gestione relative al Servizio rete punto impresa. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.  



CAPO 11

Disposizioni in materia di artigianato





Art. 55

(Monitoraggio attività produttive comparto artigianato)


1. E istituito presso il Settore artigianato e piccole medie imprese (PMI) dellAssessorato industria, commercio e artigianato,  il Sistema regionale informatico per il monitoraggio attività produttiva per il comparto artigianato e PMI, di seguito denominato SIMAP. Il SIMAP è finalizzato al monitoraggio del comparto artigianato e PMI della Regione Puglia ed alla alimentazione della base dati del Sistema informatico osservatorio economico nazionale (SIOE), ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 399.
 
2. Per le attività del SIMAP è istituito il capitolo di spesa 0213015, al quale è assegnato per lesercizio 2000 lo stanziamento di lire 200 milioni.  Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.  



CAPO 12

Disposizioni in materia di trasporti





Art. 56

(Modifiche e integrazioni legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)


1. Il comma 5 dellarticolo 3 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:
 
5. La Giunta regionale, fatte salve le funzioni che richiedono lesercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono reti non comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui allarticolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare quelli di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dellente locale individuato con i criteri di cui allarticolo 18, comma 6.
 
2. Allarticolo 3 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 5 bis:
           
5 bis. Nel caso di reti di servizi plurimodali comprendenti i servizi ferroviari, metropolitani, marittimi ed aerei, la Giunta regionale può delegare funzioni amministrative attinenti le reti agli enti locali individuati con i principi e i criteri di cui al comma 5.
 
3. Al comma 2 dellarticolo 8 della l.r. 13/1999 le parole 30 giugno 2000 sono sostituite con le parole 30 giugno 2001.
 
4. La lettera b) del comma 1 dellarticolo 14 della l.r. 13/1999 è abrogata.
 
5. Il comma 2 dellarticolo 15 della l.r. 13/1999  è sostituito dal seguente:
 
2.  I Comuni dotati di gestione in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità dispongono la cessazione delle medesime gestioni entro il 31 dicembre 2000 trasformandole, ai sensi del comma 3 dellarticolo 18 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400, in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle quali affidare in concessione i servizi già in economia, previa stipula dei contratti ponte di servizio con le compensazioni già attribuite alle gestioni in economia. Le concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla data del riaffidamento dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui allarticolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Il comune può prevedere leventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione e può restare socio unico di tali società per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione, previa sospensione di ogni intervento contributivo per investimenti nei confronti delle gestioni in economia, provvede allaffidamento immediato dei servizi in economia con le procedure concorsuali di cui allarticolo 18.
 
6. Il comma 3 dellarticolo 15 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:
 
3.   Il servizio delle cessate gestioni in economia potrà essere considerato nei servizi minimi di cui allarticolo 5 subordinatamente allacquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse già a carico dei bilanci comunali.
 
7. Larticolo 16 della l.r. 13/1999 è abrogato.
 
8. Allarticolo18 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 2 bis:
 
2 bis.    Ai sensi dellarticolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997, modificato dal d.lgs. 400/1999, sono escluse dalla partecipazione alle gare di cui al comma 1 le società che, in Italia o allestero, gestiscono servizi in affidamento diretto e le società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera nelle gare che hanno ad oggetto, in tutto o in parte prevalente, i servizi già espletati dalle predette società affidatarie in via diretta.
 
9. Il comma 8 dellarticolo 21 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:
 
8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti.
 
10. Al comma 1 dellarticolo 35 della l.r. 13/1999 le parole 31 dicembre 2002 sono sostituite con le parole             31 dicembre 2003; le parole 30 giugno 2000 sono sostituite con le parole 31 dicembre 2000.
 
11. Il comma 2 dellarticolo 35 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:
 
2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali competenti, ai sensi dellarticolo 18, comma  3 bis, del d.lgs. 422/1997, come modificato con il d.lgs.400/1999, hanno lobbligo, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, di trasformare le aziende speciali o consorzi affidatari in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle quali affidare in concessione i servizi già in affidamento diretto previa stipula dei contratti ponte di servizio con le compensazioni di cui allarticolo 36. Le concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla data di riaffidamento dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui allarticolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Lente locale competente può prevedere leventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione e può restare socio unico delle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali o consorzi per un periodo non superiore a due anni. Ove tale trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione procede immediatamente alla concessione dei servizi già in affidamento diretto con le procedure concorsuali di cui allarticolo 18.
 
12. I commi 6 e 7 dellarticolo 35 della l.r. 13/1999 sono abrogati.
 
13. Al comma 8 dellarticolo 35 della l.r. 13/1999 le parole 31 dicembre 2002 sono sostituite con le parole             31 dicembre 2003; le parole 30 giugno 2000 sono sostituite con le parole 31 dicembre 2000.
 
14. Allarticolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 8 bis:
 
8 bis. Ai sensi dellarticolo 18, comma 3 bis, del d.lgs. 422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999, nel periodo transitorio successivo alla stipula dei contratti ponte e fino al riaffidamento in concessione con le procedure concorsuali di cui allarticolo 18, la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, hanno lobbligo di affidare in concessione con le medesime procedure concorsuali quote di servizi che corrispondano ad accertate esigenze funzionali e di gestione. Per le medesime esigenze ed in vista della organizzazione dei servizi in rete e bacini di cui allarticolo 8, previa verifica in apposita conferenza dei servizi  con la partecipazione dei soggetti di cui allarticolo 5, comma 2, la Regione e gli enti locali possono altresì disporre, anche di concerto tra loro, trasferimenti di servizi tra i vari soggetti gestori, definendo le conseguenti compensazioni con leventuale revisione dei contratti in essere.
 
15. Al comma 1 dellarticolo 24 della l.r. 13/1999 dopo la parola autorizzazione sono aggiunte le parole o             per qualsiasi altra causa.
 
16. Il comma 5 dellarticolo 36 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:
 
5.     E confermata la disposizione di cui allarticolo 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n.6, intendendosi la misura massima del dieci per cento del contributo integrativo riferita allammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già in affidamento precario. La predetta disposizione è prorogata di validità a tutto lanno 2003, assumendo, per gli anni 2001, 2002 e 2003, la misura massima, rispettivamente, del nove per cento, del sette per cento e del cinque per cento. 



Art. 57

(Investimenti nel settore del TPRL)


1. Gli stanziamenti di spese iscritti nel capitolo 0552028 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002 e i relativi residui di stanziamento formatisi  alla chiusura dellesercizio finanziario 1999  possono essere utilizzati per gli investimenti di cui allarticolo 10 della l.r. 13/1999.  



Art. 58

(Disposizioni finanziarie)


1. Al fine di assicurare  continuità del pubblico servizio e di soddisfare la domanda di mobilità, gli interventi finanziari di cui allarticolo 36 della  l.r. 13/1999 sono disposti dagli enti competenti anche in favore delle imprese assoggettate nellanno 1999 e 2000 a provvedimenti di annullamento, revoca e/o decadenza della concessione e/o dellaffidamento, sino alleffettivo subentro nellesercizio dei servizi automobilistici di altro concessionario/affidatario.
 
2. Alla spesa derivante dallattuazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 552012 del bilancio per lesercizio finanziario 2000.



CAPO 13

Disposizioni in materia di formazione professionale





Art. 59

(Espletamento diciassettesimo corso di perfezionamento e formazione professionale per agenti di polizia municipale)


1. E portato a compimento, entro il 31 dicembre 2001, il diciassettesimo corso di addestramento, perfezionamento e formazione professionale per agenti di polizia municipale bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale  18 settembre 1997, n. 420 e non espletato entro il 31 dicembre 1999. Il decreto del bando è stato emesso in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale  5 agosto 1997, n. 6261, adottata in attuazione della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 1 e relativo regolamento di esecuzione e della legge regionale  24 dicembre 1989, n. 2.
 
2. Alla spesa occorrente si fa fronte mediante lutilizzo dello stanziamento previsto al capitolo 1010020 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2000.



Art. 60

(Programma di formazione professionale 2000-2001)


1. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali e  in deroga agli articoli  7 e 8 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, le attività formative da realizzare nellanno 2000/2001 sono approvate dalla Giunta regionale  secondo le disposizioni contenute nei relativi bandi, sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti dal Programma operativo regionale e dalla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, nonché in base alle disposizioni previste dallarticolo 52,  comma 4,  del regolamento (CE)  1260/1999.



CAPO 14

Disposizioni in materia di partecipazione azionaria





Art. 61

(Partecipazione azionaria a Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l.)


1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti in ordine alla partecipazione azionaria allaumento di capitale di Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l. nei limiti di lire 100 milioni per lesercizio finanziario 2000.
 
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito nuovo capitolo di bilancio, recante il numero 512016, epigrafato Partecipazione azionaria della Regione Puglia al capitale sociale di Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l.



Art. 62

(Modifica legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)


1. Allarticolo  21 della l.r. 17/1999 le parole entro il 30 settembre di ogni anno sono sostituite con le parole entro il 30 settembre di ogni triennio.
 
ALL. OMISSIS



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.