Regolamento Regionale 18 luglio 1978, n. 1 Uso degli automezzi di proprietà della regione Puglia.
Art. 1L’uso degli automezzi di proprietà della Regione Puglia è disciplinato dal presente regolamento
Art. 2Al Presidente della Giunta ed a ciascuno degli Assessori è assegnata una autovettura con autista per le esigenze connesse all’esercizio delle loro funzioni.
Art. 3 Il tipo e le caratteristiche delle autovetture di cui all’articolo precedente sono fissate dalla Giunta regionale.
Art. 4Le autovetture di cui all’art. 2 devono recare, fissa e ben visibile, una targa sia anteriormente - a destra ed in basso del lunotto - sia nella parte posteriore a destra ed in basso del vano bagagli - su cui sia iscritto, a seconda della pertinenza dell’autovettura: Regione Puglia - Presidente; Regione Puglia - Assessore.
Art. 5Per le esigenze di servizio degli uffici centrali è costituito un parco – macchine presso l’Ufficio Provveditorato – Economato. Per le esigenze di servizio degli uffici periferici è costituito, in ogni capoluogo di provincia, un parco macchine dipendente funzionalmente dall’Ufficio Provveditorato – Economato.
Art. 6Su proposta motivata dell’Assessore all’Agricoltura di concerto con l’Assessore competente, la Giunta regionale può assegnare una autovettura di servizio agli uffici agricoli di Zona, operanti su vasto territorio e con sede giudicata notevolmente distante da quella dell’Ispettorato Provinciale dal quale funzionalmente dipendono. Per le esigenze dei servizi di posta, magazzino e deposito stampati degli Uffici centrali l’autoparco centrale può essere dotato di due autofurgoni.
Art. 7 Il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture in dotazione all’autoparco centrale ed agli autoparchi provinciali sono stabiliti con delibera di Giunta su proposta dell’Assessore competente.
Art. 8A ciascun parco-macchine è assegnato, con deliberazione di Giunta, un congruo numero di autisti e di garagisti in relazione al numero delle autovetture ed alle presumibili esigenze di servizio, e comunque complessivamente non superiore al numero delle autovetture assegnate. Con la stessa delibera è indicato il responsabile del servizio che deve essere di livello non superiore al V. Il responsabile del servizio dipende funzionalmente dall’Ufficio Provveditorato-Economato. Le autovetture di cui all’art. 5 devono recare, fissa e ben visibile, una targa con iscritto: Regione Puglia – autovettura di servizio.
Art. 9Allorché si renda necessario, da parte degli uffici centrali o periferici, l’uso dell’autovettura, l’ufficio interessato è autorizzato a chiedere al servizio autoparco la disponibilità del mezzo. Il servizio autoparco non può disattendere la richiesta. La autorizzazione in duplice copia, una delle quali resta all’ufficio che l’ha rilasciata e l’altra al servizio autoparco, deve essere firmata dal coordinatore di settore o di ufficio rispettivamente per l’autoparco centrale e per quelli periferici e deve contenere il nome del funzionario che deve utilizzare l’autovettura, il motivo dell’uso, il presumibile percorso. Il responsabile del servizio autoparco dispone l’uscita dell’automezzo compilando apposito <<foglio d’uscita>> e ne affida la conduzione ad uno degli autisti disponibili.
L’uso delle autovetture di servizio da parte del personale degli uffici regionali periferici è consentito nell’ambito del territorio provinciale di ciascun parco-macchine; eccezionalmente, i Coordinatori degli uffici periferici possono essere autorizzati dall’Assessore al ramo ad usare l’autovettura di servizio entro i limiti del territorio regionale.
Per il personale in servizio agli uffici regionali centrali l’uso delle autovetture può essere autorizzato dall’Assessore competente su richiesta del Coordinatore del Settore o dell’Ufficio centrale nell’ambito del territorio regionale.
Qualora ricorrono motivate esigenze dell’Amministrazione l’uso di autovetture dell’autoparco centrale può essere autorizzato dall’Assessore competente su proposta dell’Assessore al ramo, nell’ambito del territorio nazionale.
Art. 10Per motivi di servizio si intendono quelle connessi alla attività di istituto degli uffici, per lo svolgimento delle quali l’uso dell’autovettura si renda insostituibile.
Art. 11Salvo i casi previsti dal presente regolamento è vietato tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi continuativi. In nessun caso è consentito: l’impiego degli autoveicoli per motivi personali; la guida degli autoveicoli a personale non autorizzato; l’uso per motivi diversi da quelli di servizio. Non è consentito, inoltre, l’impiego di autovetture da parte di funzionari per la partecipazione a Commissioni di concorso.
Art. 12La conduzione delle autovetture è affidata esclusivamente al personale di III livello funzionale che svolge mansioni di autista e, solo in casi di indisponibilità di detto personale ed eccezionalmente, ad altro personale dello stesso livello adibito a mansioni diverse ed in possesso di regolare patente. In ogni caso il conducente dell’automezzo deve essere persona diversa da quella autorizzata a servirsene.
Art. 13Le autovetture devono essere custodite nella autorimessa degli uffici regionali, ove esistono. Eccezionalmente è consentita la custodia in autorimesse private autorizzate per gli automezzi in dotazione degli Amministratori, qualora gli aventi diritto a norma del presente Regolamento risiedono in località diverse dalle sedi di uffici regionali provvisti di autorimessa. L’Ufficio Economato centrale della Regione concorderà coi titolari delle autorimesse l’entità del canone locativo e le relative modalità di pagamento, che dovranno essere approvate dalla Giunta regionale
Art. 14L’autista assegnato alla conduzione di una autovettura deve provvedere alla custodia della stessa durante il servizio. Egli deve inoltre:
a) curare la regolare tenuta del registro di percorrenza, sul quale devono essere indicati per ogni viaggio: il nome di chi dispone l’uscita dell’automezzo;
il motivo del servizio;
il percorso;
l’ora di uscita e di entrata dell’automezzo;
il numero dei chilometri percorsi;
i quantitativi di carburante e lubrificate.
b) riferire dettagliatamente al responsabile del servizio su eventuali guasti o incidenti verificatisi durante il viaggio; c) indossare la divisa regolamentare. La tassa annuale di patente di guida degli autisti è posta a carico del bilancio regionale.
Art. 15L’autista è personalmente responsabile, agli effetti civili, dei danni provocati alla Regione per incidenti, contravvenzioni ed ogni altro danno occasionato dal dolo o colpa grave. Oltre al rimborso delle spese, egli può essere, a seconda della gravità dei fatti, deferito alla Commissione di disciplina per le eventuali sanzioni.
Art. 16Spetta all’Ufficio Provveditorato Economato provvedere: a) all’acquisto, previo provvedimento della Giunta regionale, delle autovetture necessarie nei limiti previsti dal presente regolamento; b) all’assicurazione delle autovetture contro i rischi derivanti da incendio e furto, responsabilità civile e infortuni del conducente e dei trasportati; c) alle denunce di sinistro agli Istituti assicuratori ed alle trattative con questi sull’equo indennizzo per il risarcimento dei danni, sottoscrivendo i relativi atti di transazione; d) all’acquisto di carburante e lubrificante necessario al funzionamento delle autovetture in dotazione agli Uffici Centrali e periferici della Regione determinando all’inizio di ogni anno il relativo fabbisogno da approvarsi dalla Giunta regionale; e) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture, disponendo l’acquisto dei pezzi di ricambio e le necessarie riparazioni presso officine meccaniche autorizzate; a tal fine, l’Ufficio Provveditorato-Economato stipulerà apposite convenzioni con le filiali delle case automobilistiche o concessionarie e solo in caso di indisponibilità a stipulare l’accordo da parte di queste, potrà far ricorso ad officine meccaniche autorizzate. L’autorizzazione alla esecuzione dei lavori necessari per le autovetture in dotazione agli Amministratori ed autoparco centrale, deve avvenire mediante rilascio di buoni a madre e figlia firmati dal Coordinatore dell’Ufficio Provveditorato Economato e vistati dal Coordinatore del settore, sino ad un importo di spesa di £. 300.000 e firmati dal Coordinatore del Settore e vistati dall’Assessore competente per importi di spesa eccedente il predetto limite e sino a £. 1.000.000.
Per le autovetture in dotazione agli autoparchi provinciali, l’autorizzazione va concessa secondo le modalità indicate nel comma precedente, previa motivata richiesta da parte del responsabile dell’autoparco provinciale.
Le spese eccedenti l’importo di £. 1.000.000 vanno autorizzate con provvedimento della Giunta regionale;
f) far eseguire i lavaggi necessari perché l’autovettura sia sempre pulita, pagando direttamente o rimborsando agli autisti, se vi hanno provveduto, la relativa spesa.
Art. 17Ai funzionari responsabili del servizio autoparco sono affidati i seguenti compiti: a) vigilare affinché l’uso degli automezzi, ad eccezione di quelli in dotazione degli Amministratori, avvenga per effettive esigenze di servizio e con l’osservanza delle norme previste nel presente regolamento, a tal fine, il funzionario è autorizzato ad eseguire periodici saltuari controlli dei registri di percorrenza delle autovetture, facendo tenere, ove riscontrasse irregolarità, circostanziata relazione scritta all’Assessore competente per gli eventuali provvedimenti da proporre alla Giunta regionale; b) coordinare i servizi e disporre i turni di lavoro degli autisti in servizio presso l’autoparco; c) prendere nota delle ore di lavoro straordinario prestato dagli autisti in eccedenza al normale orario di lavoro; d) controllare il consumo dei carburanti e lubrificanti in rapporto al percorso effettuato; e) controllare il rifornimento dei carburanti e lubrificanti effettuati in via eccezionale direttamente dagli autisti; f) curare la tenuta e l’aggiornamento dei seguenti registri: registro generale di carico e scarico dei carburanti e lubrificanti, con partitario per le singole macchine;
registro delle percorrenze di ciascuna autovettura, con la indicazione cronologica dell’ora di partenza e dell’ora di rientro, delle risultanze dei contachilometri, all’uscita ed all’entrata, del percorso compiuto, delle persone trasportate e del quantitativo di carburante e lubrificante consumato;
registro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi a ciascun automezzo, effettuati in sede o durante le percorrenze.
Art. 18L’Ufficio Provveditorato-Economato deve compilare, per trimestre e per anno finanziario, un prospetto riepilogativo, per ciascun automezzo delle spese di esercizio.
Art. 19Le norme del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la posizione di piena autonomia funzionale e contabile garantita al Consiglio Regionale dall’art. 38 dello Statuto, anche agli automezzi al servizio di quest’organo. L’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, costituisce il parco-macchine del Consiglio Regionale, stabilisce il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture, il loro acquisto, il loro uso, il numero degli autisti e garagisti, nonché il responsabile del servizio.
Art. 20Il presente regolamento andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente regolamento abolisce il precedente.
|