Regolamento Regionale 18 luglio 1978, n. 1 Uso degli automezzi di proprietà della regione Puglia.
Art. 1Luso degli automezzi di proprietà della Regione Puglia è disciplinato dal presente regolamento.
Art. 2Al Presidente della Giunta ed a ciascuno degli Assessori è assegnata una autovettura con autista per le esigenze connesse con lesercizio delle loro funzioni.
Art. 3Il tipo e le caratteristiche delle autovetture di cui allarticolo precedente sono fissate dalla Giunta regionale.
Art. 4Le autovetture di cui allart. 2 devono recare, fissa e ben visibile, una targa sia anteriormente - a destra ed in basso del lunotto - sia nella parte posteriore - a destra ed in basso del vano bagagli - su cui sia iscritto, a seconda della pertinenza dellautovettura: - Regione Puglia - Presidente; - Regione Puglia - Assessore.
Art. 5Per le esigenze di servizio degli uffici centrali è costituito un parco-macchine presso lUfficio Provveditorato-Economato. Per le esigenze di servizio degli uffici periferici è costituito, in ogni capoluogo di provincia, un parco macchine dipendente funzionalmente dallUfficio Provveditorato-Economato.
Art. 6Su proposta motivata dellAssessore allAgricoltura di concerto con lAssessore competente, la Giunta regionale può assegnare autovettura di servizio agli uffici agricoli di Zona operanti su vasto territorio e con sede giudicata notevolmente distante da quella dellIspettorato Provinciale dal quale funzionalmente dipendono. Per le esigenze dei servizi di posta, magazzino e deposito stampati degli Uffici centrali lautoparco centrale può essere dotato di due autofurgoni.
Art. 7Il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture in dotazione allautoparco centrale ed agli autoparchi provinciali sono stabiliti con delibera di Giunta su proposta dellAssessore competente. La sostituzione delle autovetture comprese quelle di cui ai precedenti articoli 2 e 6 per usura o a seguito di grave incidente che ne comprometta laffidabilità è disposta dalla Giunta regionale, previo parere favorevole di funzionari tecnici dellAssessorato regionale ai trasporti. (1) Per le autovetture in dotazione al Consiglio regionale delibera lUfficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Settore Amministrazione e contabilità, sentito il parere di funzionari tecnici dellAssessorato regionale ai trasporti. (2)
Art. 8A ciascun parco-macchine è assegnato, con deliberazione di Giunta, un congruo numero di autisti e di garagisti in relazione al numero delle autovetture ed alle presumibili esigenze di servizio, e comunque complessivamente non superiore al numero delle autovetture assegnate. Con la stessa delibera è indicato il responsabile del servizio che deve essere di livello non inferiore al V. (3) Il responsabile del servizio dipende funzionalmente dallUfficio Provveditorato-Economato. Le autovetture di cui allart. 5 devono recare, fissa e ben visibile, una targa con iscritto: Regione Puglia - autovettura di servizio.
Art. 9(4) Allorché si renda necessario, da parte degli uffici centrali e periferici, luso dellautovettura nellambito del territorio provinciale, lufficio interessato è autorizzato a chiedere al servizio autoparco la messa a disposizione del mezzo. Il servizio autoparco non può disattendere la richiesta. Lautorizzazione, compilata in duplice copia, una delle quali resta allufficio che lha rilasciata e laltra, al Servizio autoparco, deve essere firmata dal Coordinatore di Settore o di Ufficio, rispettivamente per lautoparco centrale e per quelli periferici, ovvero, in mancanza del Coordinatore, da un funzionario appositamente incaricato dallAssessore al ramo. Lautorizzazione deve contenere il nome del funzionario che deve utilizzare lautovettura, il motivo delluso, il presumibile percorso. Il Responsabile del servizio autoparco dispone luscita dellautomezzo compilando apposito «foglio duscita» e ne affida la conduzione ad uno degli autisti disponibili. Luso delle autovetture nellambito del territorio regionale è autorizzato, per motivi di servizio, dal Coordinatore del Settore interessato. Qualora ricorrano motivate esigenze dellAmministrazione, luso di autovetture degli autoparchi può essere autorizzato dallAssessore al ramo, nellambito del territorio nazionale
Art. 10Per motivi di servizio si intendono quelli connessi alla attività di istituto degli uffici, per lo svolgimento delle quali luso dellautovettura si renda insostituibile.
Art. 11Salvo i casi previsti dal presente regolamento è vietato tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi continuativi. In nessun caso è consentito: - limpiego degli autoveicoli per motivi personali; - la guida degli autoveicoli a personale non autorizzato; - luso per motivi diversi da quelli di servizio. Non è consentito, inoltre, limpiego di autovetture da parte di funzionari per la partecipazione a Commissioni di concorso. (5)
Art. 12La conduzione delle autovetture è affidata esclusivamente al personale di III livello funzionale che svolge mansioni di autista e, solo in casi di indisponibilità di detto personale ed eccezionalmente, ad altro personale dello stesso livello adibito a mansioni diverse ed in possesso di regolare patente. In ogni caso il conducente dellautomezzo deve essere persona diversa da quella autorizzata a servirsene. In attesa di reperire il personale del III livello la Giunta regionale può autorizzare anche altro personale idoneo dello stesso livello o di livello superiore alla guida di automezzi della Regione. (6)
Art. 13(7) Gli automezzi devono essere custoditi nelle autorimesse degli autoparchi, centrali e provinciali, ove esistano. Fino a quando in ciascun capoluogo di provincia gli uffici regionali non saranno accorpati in ununica sede, lAssessore competente può autorizzare in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze di funzionalità del servizio, la custodia degli automezzi regionali in altra autorimessa. Eccezionalmente è consentita la custodia in autorimesse private autorizzate per gli automezzi in dotazione degli Amministratori, qualora gli aventi diritto a norma del presente regolamento risiedono in località diverse dalle sedi di uffici regionali provvisti di autorimessa. LUfficio provveditorato economato concorda con i titolari delle autorimesse lentità del posteggio mensile al cui pagamento si provvede nei termini e con le modalità della L.R. 25 gennaio 1977, n. 2 modificata con L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.
Art. 14Lautista assegnato alla conduzione di una autovettura deve provvedere alla custodia della stessa durante il servizio. Egli deve inoltre: a) curare la regolare tenuta del registro di percorrenza, sul quale devono essere indicati per ogni viaggio: -il nome di chi dispone luscita dellautomezzo; -il motivo del servizio; -il percorso; -lora di uscita e di entrata dellautomezzo; -il numero dei chilometri percorsi; -i quantitativi di carburante e di lubrificante: b) riferire dettagliatamente al responsabile del servizio su eventuali guasti o incidenti verificatisi durante il viaggio; c) indossare la divisa regolarmente. La tassa annuale di patente di guida degli autisti è posta a carico del bilancio regionale.
Art. 15Lautista è personalmente responsabile, agli effetti civili, dei danni subiti dalla Regione Puglia per incidenti imputabili a suo dolo o colpa grave o, per inosservanza di disposizioni amministrative regionali. È personalmente responsabile in ogni caso, per infrazioni alla norma del Codice della strada. (8) Oltre al rimborso delle spese, egli può essere, a seconda della gravità dei fatti, deferito dalla Commissione di disciplina per le eventuali sanzioni.
Art. 16Spetta allUfficio Provveditorato-Economato provvedere: a)allacquisto, previo provvedimento della Giunta regionale, delle autovetture necessarie nei limiti previsti dal presente regolamento; b)allassicurazione delle autovetture contro i rischi derivanti da incendio e furto, responsabilità civile e infortuni del conducente e dei trasportati; c)alle denunce di sinistro agli Istituti assicuratori ed alle trattative con questi sullequo indennizzo per il risarcimento dei danni, sottoscrivendo i relativi atti di transazione; d)allacquisto di carburante e lubrificante necessario al funzionamento delle autovetture in dotazione agli Uffici Centrali e periferici della Regione determinando allinizio di ogni anno il relativo fabbisogno da approvarsi dalla Giunta regionale; e)alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi. A tal fine saranno stipulate, previo esperimento di gara, ove possibile tra Filiali, Concessionarie e Autofficine autorizzate, apposite convenzioni. Per gli automezzi non costituenti dotazione di autoparchi in quanto assegnati ad uffici operanti in località diversa dai capoluoghi, alla manutenzione si provvede nei modi e nei termini di cui alla L.R. 25 gennaio 1977, n. 2 e alla L.R. 3 febbraio 1982, n. 11. (9) Lautorizzazione alla esecuzione dei lavori necessari per le autovetture in dotazione agli Amministratori ed autoparco centrale, deve avvenire mediante rilascio di buoni a madre e figlia firmati dal Coordinatore dellUfficio Provveditorato- Economato e vistati dal Coordinatore del Settore, sino ad un importo di spesa di L. 300.000 e firmati dal Coordinatore del Settore e vistati dallAssessore competente per importi di spesa eccedente il predetto limite sino a L. 1.000.000. Per le autovetture in dotazione degli autoparchi provinciali, lautorizzazione va concessa secondo le modalità indicate nel comma precedente, previa motivata richiesta da parte del responsabile dellautoparco provinciale. Le spese eccedenti limporto di L. 1.000.000 vanno autorizzate con provvedimento della Giunta regionale; f)far eseguire i lavaggi necessari perchè lautovettura sia sempre pulita, pagando direttamente o rimborsando agli autisti, se vi hanno provveduto, la relativa spesa.
Art. 17Ai funzionari responsabili del servizio autoparco sono affidati i seguenti compiti: a) vigilare affinchè luso degli automezzi, ad eccezione di quelli in dotazione degli Amministratori, avvenga per effettive esigenze di servizio e con losservanza delle norme previste nel presente regolamento, a tal fine, il funzionario è autorizzato ad eseguire periodici saltuari controlli dei registri di percorrenza delle autovetture, facendo tenere, ove riscontrasse irregolarità, circostanziata relazione scritta allAssessore competente per gli eventuali provvedimenti da proporre alla Giunta regionale; b) coordinare i servizi e disporre i turni di lavoro degli autisti in servizio presso lautoparco; c) prendere nota delle ore di lavoro straordinario prestato dagli autisti in eccedenza al normale orario di lavoro; d) controllare il consumo dei carburanti e lubrificanti in rapporto al percorso effettuato; e) controllare il rifornimento dei carburanti e lubrificanti effettuati in via eccezionale direttamente dagli autisti; f) curare la tenuta e laggiornamento dei seguenti registri: - registro generale di carico e scarico dei carburanti e lubrificanti, con partitario per le singole macchine;
- registro delle percorrenze di ciascuna autovettura, con la indicazione cronologica dellora di partenza e dellora di rientro, delle risultanze dei contachilometri, alluscita ed allentrata, del percorso compiuto, delle persone trasportate e del quantitativo di carburante e lubrificante consumato;
- registro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi a ciascun automezzo, effettuati in sede o durante le percorrenze.
g) apporre sulle fatture il visto di effettuate prestazioni sulle autovetture regionali, trascrivendole analiticamente sui partitari. (10)
Art. 18Lufficio Provveditorato-Economato deve compilare, per trimestre e per anno finanziario, un prospetto riepilogativo, per ciascun automezzo delle spese di esercizio.
Art. 19Le norme del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la posizione di piena autonomia funzionale e contabile garantita al Consiglio Regionale dallart. 38 dello Statuto, anche agli automezzi al servizio di questorgano. LUfficio di Presidenza, con propria deliberazione, costituisce il parco-macchine del Consiglio Regionale, stabilisce il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture, il loro acquisto, il loro uso, il numero degli autisti e garagisti, nonchè il responsabile del servizio.
Art. 20Il presente regolamento andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente regolamento abolisce il precedente.
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