Anno 2000
Numero 18
Data 30/11/2000
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 13 dicembre 200, n. 147.
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Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi.



DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1

(Oggetto e finalità)


1.         La presente legge individua, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni, Comunità montane o altri enti locali o funzionali, in attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre alla legge 1 marzo 1975, n.47, alla legge 24 febbraio 1992, n.225 e al decreto-legge 4 agosto 2000, n.220.



TITOLO 1

BOSCHI E FORESTE





Art. 2

(Ambito di applicazione)


1.         Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia mediterranea).
2.         Sono equiparati ai boschi e alle foreste i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per intervento dell’uomo o per cause naturali, accidentali o per incendio.
3.         In materia di boschi e foreste sono da ritenersi conferite alla Regione tutte le funzioni amministrative previste da leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati e inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato da apposite norme di legge o di regolamento delegato.
4.                  Il conferimento di cui al comma 3 concerne, in particolare:
  1. le funzioni già attribuite al Ministero dell’agricoltura e foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi pubblici collegati;
  2. le funzioni e i compiti già svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1991, n. 493, in modo diretto o attraverso l’avvalimento del Corpo forestale dello Stato, nonché di enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza di tale Ministero, a eccezione di quelli tassativamente elencati nell’articolo 2 del d. lgs. 143/1997;
  3. le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle funzioni tuttora riservate allo Stato (articolo 70, lettera c), d. lgs. 112/1998).



Art. 3

(Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali)


1.         La Regione disciplina l’organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti in materia di boschi e foreste secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti locali e di partecipazione, in modo da garantire la conservazione, l’incremento, la tutela e la produttività compatibile del patrimonio forestale e boschivo.
2.         I Comuni, le Province e le Comunità montane organizzano ed esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate nell’ambito dell’indirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti ispirati ai criteri della semplificazione, della trasparenza e della partecipazione, in modo da attingere risultati di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.



Art. 4

(Funzioni amministrative riservate alla Regione)


1.         In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della l. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad essa conferiti in materia di boschi e foreste che richiedono l’unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
  1. concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
  2. attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;
  3. pianificazione e programmazione in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;
  4. redazione ed approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al r.d.l. 3267/1923;
  5. redazione e aggiornamento dell’inventario forestale regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale regionale;
  6. redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126);
  7. tutela della biodiversità forestale di interesse regionale;
  8. ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale;
i.         tenuta del libro dei boschi da seme di cui all’articolo 14 della legge 22 maggio 1973, n. 269;
l.         sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive;
  1. gestione del Sistema Informativo della Montagna (SIM).
2.         Ai sensi dell’articolo 15, comma. 1, lettera. c) e comma. 3 della l. 142/1990, la Regione procede altresì all’accertamento della conformità ai propri indirizzi della programmazione socio-economica e territoriale delle linee di intervento per la sistemazione idro-geologica e idraulico-forestale tracciate dalla Provincia nel piano territoriale di coordinamento.



Art. 5

(Gestione delle foreste regionali)


1.         Le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4.
2.         Allo stesso regime giuridico sono assoggettati i boschi pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell’Ente regionale sviluppo agricolo di Puglia (ERSAP) e attualmente gestiti secondo le modalità indicate nella legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.
3.         Su istanza di una Comunità montana e previo parere della Conferenza Regione – enti locali, la Giunta regionale può delegare a una Comunità montana, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni amministrative inerenti la gestione di foreste integralmente ricadenti nell’ambito del territorio dell’ente, che saranno gestite secondo i piani predisposti dalla Regione.



Art. 6

(Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane)


1.         Sono conferite alle Comunità montane e alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al r.d.l. 3267/1923 e al r.d. 1126/1926.
2.         Tali funzioni, da esercitarsi nell’ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ricomprendono:
  1. i provvedimenti impositivi e di gestione del vincolo idrogeologico;
  2. le autorizzazioni a interventi nelle aree vincolate;
  3. le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell’Autorità di bacino;
  4. i nulla osta previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 al fine della sanatoria delle opere abusivamente realizzate;
  5. i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;
  6. i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  7. i pareri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la realizzazione di interventi in boschi e radure;
  8. l’alta sorveglianza sui lavori forestali;
i.         le autorizzazioni al taglio;
l.         le autorizzazioni al pascolo.
3.         Le Comunità montane e le Province, nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla Regione.
4.         A norma dell’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, spettano, inoltre, alle Comunità montane, nei rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:
  1. forestazione protettiva;
  2. promozione di consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali;
  3. promozione, anche in associazione con altre Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di cui all’articolo 9 della l. 97/1994.
5.         Le Comunità montane affidatarie dell’amministrazione di foreste regionali nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, esercitano le funzioni amministrative occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali beni.



Art. 7

(Funzioni dei Comuni)


1.         Ai Comuni è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine all’adozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o conferite a Comunità montane e Province ai sensi della presente legge.
2.         Sull’iniziativa comunale assunta a norma del comma 1 gli enti competenti hanno l’obbligo di pronunciarsi. 



TITOLO 2

PROTEZIONE CIVILE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI





CAPO 1

Protezione civile





Art. 8

(Tipologia dei rischi)


1.         Le funzioni di protezione civile della Regione attengono, in particolare, ai rischi di origine e derivazione seguenti:
  1. idrogeologica, suscettibili di tradursi in frane, alluvioni, gravi smottamenti et similia;
  2. sismica;
  3. ambientale;
  4. da attività civili, industriali o commerciali da chiunque svolte;
  5. da avversità atmosferiche;
  6. da incendi boschivi, salve le previsioni di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d.lgs. 112/1998;
  7. da altre calamità che si verifichino nel territorio della Regione.



Art. 9

(Tipologia degli eventi calamitosi e misure organizzative)


1.         Ai fini della razionale ed efficace distribuzione dei compiti di protezione civile tra i soggetti interessati, gli eventi calamitosi rilevanti in sede regionale si distinguono in:
  1. eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
  2. eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
  3. calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono l’impiego di mezzi e poteri straordinari.



Art. 10

(Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali)


1.         La Regione disciplina l’organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti nel settore della protezione civile secondo i principi di sussidiarietà, di partecipazione e di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli altri enti locali e gli organismi di diritto pubblico o privato, in modo da garantire la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni e/o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi eccezionali.
2.         L’esercizio delle funzioni operative riservate alla competenza della Regione, sulla base di esigenze di organizzazione unitaria a livello regionale, è demandato al Presidente della Giunta regionale, all’Assessore competente e alla struttura regionale di protezione civile.
3.         Alla struttura regionale di protezione civile possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale poteri di coordinamento delle strutture regionali ordinariamente competenti all’esercizio di determinate funzioni nelle ipotesi in cui lo svolgimento di attività di protezione civile richieda l’esercizio di competenze specifiche.
4.         Per l’espletamento dei compiti a essa conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei Comuni singoli o associati, delle Province, delle Comunità montane, di altri enti locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nei limiti e con modalità compatibili con la disciplina di riorganizzazione di cui agli articoli 9 e 109 del d. lgs 112/1998.
5.         Per l’esercizio delle altre funzioni di competenza statale la Regione collabora altresì con le Prefetture per l’utilizzazione delle Forze dell’ordine.
6.         I soggetti dell’autonomia locale organizzano ed esercitano le funzioni a essi attribuite o delegate nell’ambito dell’indirizzo e coordinamento regionale e attraverso interventi di programmazione e operativi svolti in modo coordinato, rapido ed efficace.



Art. 11

(Funzioni amministrative riservate alla Regione)


1.         In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della l. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi a essa conferiti in materia di protezione civile che richiedano l’unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
  1. indirizzo e vigilanza sul sistema regionale di protezione civile, coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
  2. predisposizione, in conformità agli indirizzi nazionali, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Tali programmi devono essere coordinati con gli strumenti della programmazione territoriale e con il piano regionale forestale regionale, con gli atti normativi e generali di regolamentazione delle attività a rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 72 del d. lgs. 112/1998, previa identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio a essi esposte, in modo particolare con specifico riferimento alle aree caratterizzate da un elevato rischio di crisi ambientale;
  3. formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza nei casi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992;
  4. coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 nonché all’articolo 9, lettera b), della presente legge;
  5. coordinamento e organizzazione – d’intesa con l’Agenzia nazionale di protezione civile – delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
  6. coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi affidate ai soggetti dell’autonomia locale e ad enti e istituzioni pubbliche e private a norma della presente legge, eccettuate le attività di spegnimento con mezzi aerei in dotazione dello Stato, a esso riservate a norma dellarticolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d. lgs 112/1998;
  7. coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
  8. promozione e incentivazione, anche a mezzo di forme di collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di strutture comunali di protezione civile;
  9. promozione di attività informativo-formative della comunità regionale, anche attraverso accordi programmatici con le istituzioni competenti.
  10. disciplina degli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato di protezione civile in ambito regionale.



Art. 12

(Funzioni amministrative delle Province)


1.         Le Province, sulla base delle specifiche competenze previste dagli articoli 14 e 15 della l. 142/1990 e dall’articolo 108, comma 1, lettera b), del d. lgs. 112/1998, concorrono alla organizzazione e all’attuazione del servizio nazionale della protezione civile in relazione agli eventi di cui all’articolo 2, lettere a), b) e c), della l. 225/1992 nonché all’articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.
2.         Sono, in particolare, attribuite alle Province le seguenti funzioni di programmazione e di intervento:
  1. predisposizione, attuazione e aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi in armonia con i programmi nazionali e regionali, anche sulla base di dati acquisiti dalle Comunità montane, dai Comuni e da altri soggetti pubblici;
  2. predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o quelle dei Comuni o fornite dalle Comunità montane;
  3. vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b,) della l. 225/1992 nonché all’articolo 9, lettera b), della presente legge;
  4. attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 nonché all’articolo 9, lettera b), della presente legge;
  5. attuazione delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.



Art. 13

(Funzioni amministrative delle Comunità montane)


1.         La partecipazione delle Comunità montane alle attività di protezione civile di cui alla presente legge si verifica attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
  1. concorso nella raccolta di elementi istruttori e dati statistici occorrenti alla Provincia per l’esercizio dell’attività di pianificazione volta alla prevenzione delle calamità;
  2. attuazione, entro il proprio ambito territoriale, degli interventi indicati nei programmi di previsione e prevenzione, per i profili inerenti al rischio di natura idrogeologica;
  3. concorso nell’assistenza tecnica ai Comuni montani nei quali si siano verificati eventi calamitosi disciplinati dalla presente legge.



Art. 14

(Funzioni dei Comuni)


1.         Nell’ambito della organizzazione regionale del sistema di protezione civile i Comuni, singoli o associati, rivestono il ruolo di nuclei operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in occasione degli eventi di cui all’articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.
2.         In particolare spettano ai Comuni, in via esclusiva, ai sensi dellarticolo 2, lettera a), della l. 225/1992 e dell’articolo 9, lettera a), della presente legge, i compiti di protezione civile connessi ai rischi fronteggiabili nell’ambito delle ordinarie competenze comunali.
3.         A norma dell’articolo 108, lettera c), del d. lgs 112/1998, sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:
  1. all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
  2. all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990 e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
  4. all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
  5. alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
  6. all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
4.         Per la realizzazione dei compiti e delle funzioni a essi affidati, i Comuni, anche eventualmente associandosi tra loro, si dotano di una struttura stabile di protezione civile e delle attrezzature minime idonee a fronteggiare lo stato di emergenza e a garantire l’attivazione dei primi soccorsi alle popolazioni.
5.         Spetta al Sindaco, nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d), della l. 142/1990, vigilare sulla insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale, informando tempestivamente il Prefetto, le strutture regionali e provinciali di emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
6.         Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda interventi di protezione civile, il Sindaco:
  1. assume la direzione unitaria e il coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;
  2. provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei lavoratori socialmente utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione statale, dei militari di leva che prestano servizio civile sostitutivo;
  3. informa immediatamente la Regione.
7.         Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio di protezione civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella normativa statale in materia e in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.



CAPO 2

Lotta agli incendi boschivi





Art. 15

(Funzioni regionali)


1.         Fermo restando il riparto di competenze tra la Regione e i soggetti dell’autonomia locale nel settore della protezione civile previsto dalle norme precedenti, la Regione, nell’ambito dell’attività preordinata al perseguimento della funzione pubblica di preservazione del proprio territorio coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di ricostituzione del patrimonio boschivo e forestale eventualmente distrutto dal fuoco, redige e approva, avvalendosi dei tecnici di altre strutture della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, i piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo, articolandoli per Province o per aree territoriali omogenee.
2.         Il piano contiene:
  1. gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;
  2. la consistenza e la localizzazione degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;
  3. l’indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;
  4. l’individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell’equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
  5. gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;
  6. la disciplina del sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti.



Art. 16

(Funzioni delle Comunità montane, dei Comuni e delle Province)


1.         Le Comunità montane, i Comuni, singoli o associati, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste, esercitano altresì le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dellarticolo 107, lettera f), n. 3), del d. lgs 112/1998.
2.         Si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:
  1. l’organizzazione e l’esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;
  2. l’autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;
  3. le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
  4. i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l’impiego di prodotti chimici;
  5. i serbatoi d’acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d’acqua di qualsiasi tipo;
  6. le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
  7. gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;
  8. i mezzi di trasporto necessari;
i.         i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
l.         la formazione e l’addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di cui all’articolo14 della presente legge;
  1. ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.
3.         Nell’organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi, gli enti istituzionalmente competenti possono avvalersi:
  1. delle proprie strutture;
  2. del Corpo forestale dello Stato;
  3. delle organizzazioni di volontariato riconosciute, previa stipula di convenzioni secondo i criteri di cui all’articolo 14;
  4. dei lavoratori socialmente utili;
  5. dei militari di leva in servizio civile sostitutivo previa convenzione con le Amministrazioni statali competenti.



Art. 17

(Funzioni di volontariato)


1.         Allo scopo di evitare che l’incendio di un bosco possa comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l’opera di spegnimento si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del r.d. 3267/1923 e 652 del cod. pen., all’adempimento di un obbligo giuridico.
2.         I compensi previsti dall’articolo 7 della l. 47/1975 sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo.



Art. 18

(Regime di utilizzazione delle aree già boscate)


1.         Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi o accidentali è vietato l’insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio.
2.         Nelle medesime aree è altresì vietato l’esercizio del pascolo per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente.



Art. 19

(Interventi di rimboschimento)


1.         La Regione assegna alle funzioni di rimboschimento o di ricostituzione boschiva, nel caso di boschi di latifoglie o di pinete naturali di particolare importanza per costituzione e ubicazione, carattere prioritario nell’ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività da essa svolte direttamente o attraverso i soggetti dell’autonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza normativamente fissati.



Art. 20

(Abrogazione di norme)


1.         E’ abrogata la legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della l. 59/1997 e del d. lgs. 143/1997 nelle parti concernenti la disciplina delle competenze in materia di boschi e foreste.
2.         E’ abrogata la legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 Organizzazione della funzione regionale di protezione civile, come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n.39 Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/1988, concernente l’organizzazione della funzione regionale di protezione civile nelle parti incompatibili con la presente legge.
3.                  E’ abrogata altresì la legge regionale 18 luglio 1974, n. 25 Interventi per la tutela del patrimonio boschivo.



Disposizioni finali


La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.