Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Oggetto e
finalità) 1. La presente legge individua, in materia
di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni
amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o
delegate a Province, Comuni, Comunità montane o altri enti locali o funzionali,
in attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n.
59, nonché del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, oltre alla legge 1 marzo 1975, n.47, alla legge 24 febbraio 1992, n.225 e
al decreto-legge 4 agosto 2000, n.220.
TITOLO 1BOSCHI E
FORESTE
Art. 2(Ambito di
applicazione) 1. Ai fini della presente legge i termini
bosco e foresta sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area
coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da
vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia
mediterranea).
2. Sono equiparati ai boschi e alle
foreste i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale
arborea e/o arbustiva per intervento dell’uomo o per cause naturali, accidentali
o per incendio.
3. In materia di boschi e foreste sono da
ritenersi conferite alla Regione tutte le funzioni amministrative previste da
leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati e
inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità, ad
eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato da apposite norme di
legge o di regolamento delegato.
4. Il conferimento di cui al comma
3 concerne, in particolare:
- le funzioni già attribuite al Ministero
dell’agricoltura e foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le foreste
demaniali, a norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e
trasferite e/o delegate alla Regione con i decreti del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle
non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre
Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi
pubblici collegati;
- le funzioni e i compiti già svolti dal
soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla
legge 4 dicembre 1991, n. 493, in modo diretto o attraverso l’avvalimento del
Corpo forestale dello Stato, nonché di enti, istituti e aziende sottoposti alla
vigilanza di tale Ministero, a eccezione di quelli tassativamente elencati
nell’articolo 2 del d. lgs. 143/1997;
- le competenze attualmente esercitate dal Corpo
forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle funzioni
tuttora riservate allo Stato (articolo 70, lettera c), d. lgs.
112/1998).
Art. 3(Criteri di organizzazione e
modalità di esercizio delle funzioni regionali) 1. La Regione disciplina l’organizzazione
delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e
alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o
spettanti in materia di boschi e foreste secondo i principi di sussidiarietà, di
cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti
locali e di partecipazione, in modo da garantire la conservazione, l’incremento,
la tutela e la produttività compatibile del patrimonio forestale e
boschivo.
2. I Comuni, le Province e le Comunità
montane organizzano ed esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate
nell’ambito dell’indirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti
ispirati ai criteri della semplificazione, della trasparenza e della
partecipazione, in modo da attingere risultati di efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa.
Art. 4(Funzioni amministrative
riservate alla Regione) 1. In conformità alle previsioni degli
articoli 3, comma 1, della l. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997,
restano attribuite alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad
essa conferiti in materia di boschi e foreste che richiedono l’unitario
esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti
ambiti:
- concorso alla elaborazione e attuazione delle
politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza
e controllo;
- attuazione di specifici programmi regionali,
interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle
procedure di programmazione;
- pianificazione e programmazione in campo
forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, controllo e
vigilanza;
- redazione ed approvazione dei piani di tutela
idrogeologica di cui al r.d.l. 3267/1923;
- redazione e aggiornamento dell’inventario
forestale regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale
regionale;
- redazione e approvazione del regolamento delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale (regio decreto 16 maggio 1926, n.
1126);
- tutela della biodiversità forestale di
interesse regionale;
- ricerca applicata di interesse regionale,
divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale;
i.
tenuta del libro dei boschi da
seme di cui all’articolo 14 della legge 22 maggio 1973, n.
269;
l.
sviluppo e valorizzazione delle
filiere produttive;
- gestione del Sistema Informativo della
Montagna (SIM).
2. Ai sensi dell’articolo 15, comma. 1,
lettera. c) e comma. 3 della l. 142/1990, la Regione procede altresì
all’accertamento della conformità ai propri indirizzi della programmazione
socio-economica e territoriale delle linee di intervento per la sistemazione
idro-geologica e idraulico-forestale tracciate dalla Provincia nel piano
territoriale di coordinamento.
Art. 5(Gestione delle foreste
regionali) 1. Le foreste, costituenti patrimonio
regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli
indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di
utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento
delle funzioni di cui all’articolo 4.
2. Allo stesso regime giuridico sono
assoggettati i boschi pervenuti alla Regione a seguito della soppressione
dell’Ente regionale sviluppo agricolo di Puglia (ERSAP) e attualmente gestiti
secondo le modalità indicate nella legge regionale 4 luglio 1997, n.
18.
3. Su istanza di una Comunità montana e
previo parere della Conferenza Regione – enti locali, la Giunta regionale può
delegare a una Comunità montana, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge
31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni amministrative inerenti la gestione di
foreste integralmente ricadenti nell’ambito del territorio dell’ente, che
saranno gestite secondo i piani predisposti dalla Regione.
Art. 6(Funzioni amministrative delle
province e delle Comunità montane) 1. Sono conferite alle Comunità montane e
alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità
montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica
del suolo di cui al r.d.l. 3267/1923 e al r.d. 1126/1926.
2. Tali funzioni, da esercitarsi
nell’ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale
di tutela idrogeologica di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di
bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183,
ricomprendono:
- i provvedimenti impositivi e di gestione del
vincolo idrogeologico;
- le autorizzazioni a interventi nelle aree
vincolate;
- le esenzioni e le rimozioni del vincolo,
sentito il parere della Regione e dell’Autorità di bacino;
- i nulla osta previsti dalla legge 28
febbraio 1985, n. 47 al fine della sanatoria delle opere abusivamente
realizzate;
- i pareri sugli strumenti di pianificazione
urbanistica previsti da leggi di settore;
- i pareri per la realizzazione di interventi in
aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.
431;
- i pareri previsti dalla legge regionale 31
maggio 1980, n. 56 per la realizzazione di interventi in boschi e
radure;
- l’alta sorveglianza sui lavori
forestali;
i.
le
autorizzazioni al taglio;
l.
le
autorizzazioni al pascolo.
3. Le Comunità montane e le Province,
nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di
spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse
conferite in attuazione di leggi regionali, nazionali e comunitarie, secondo i
programmi e i piani adottati dalla Regione.
4. A norma dell’articolo 6 della legge
regionale 24 febbraio 1999, n. 12, spettano, inoltre, alle Comunità montane, nei
rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:
- forestazione protettiva;
- promozione di consorzi o aziende per la
gestione di beni agro-silvo-pastorali;
- promozione, anche in associazione con altre
Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di cui
all’articolo 9 della l. 97/1994.
5. Le Comunità montane affidatarie
dell’amministrazione di foreste regionali nei casi previsti dall’articolo 5,
comma 2, esercitano le funzioni amministrative occorrenti alla gestione,
conservazione e tutela di tali beni.
Art. 7(Funzioni dei
Comuni) 1. Ai Comuni è attribuito un autonomo
potere di proposta in ordine all’adozione di atti riconducibili a funzioni
riservate alla Regione o conferite a Comunità montane e Province ai sensi della
presente legge.
2. Sull’iniziativa comunale assunta a
norma del comma 1 gli enti competenti hanno l’obbligo di
pronunciarsi.
TITOLO 2PROTEZIONE CIVILE E
LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
CAPO 1Protezione
civile
Art. 8(Tipologia dei
rischi) 1. Le funzioni di protezione civile della
Regione attengono, in particolare, ai rischi di origine e derivazione
seguenti:
- idrogeologica, suscettibili di tradursi in
frane, alluvioni, gravi smottamenti et similia;
- sismica;
- ambientale;
- da attività civili, industriali o commerciali
da chiunque svolte;
- da avversità atmosferiche;
- da incendi boschivi, salve le previsioni di
cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d.lgs.
112/1998;
- da altre calamità che si verifichino nel
territorio della Regione.
Art. 9(Tipologia degli eventi
calamitosi e misure organizzative) 1. Ai fini della razionale ed efficace
distribuzione dei compiti di protezione civile tra i soggetti interessati, gli
eventi calamitosi rilevanti in sede regionale si distinguono
in:
- eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento coordinato
di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- calamità naturali, catastrofi o altri eventi
che, per intensità ed estensione, richiedono l’impiego di mezzi e poteri
straordinari.
Art. 10(Criteri di organizzazione e
modalità di esercizio delle funzioni regionali) 1. La Regione disciplina l’organizzazione
delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e
alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o
spettanti nel settore della protezione civile secondo i principi di
sussidiarietà, di partecipazione e di cooperazione con i Comuni, le Province, le
Comunità montane, gli altri enti locali e gli organismi di diritto pubblico o
privato, in modo da garantire la tutela dell’integrità della vita, dei beni,
degli insediamenti e dell’ambiente dai danni e/o dai pericoli di danni derivanti
da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi
eccezionali.
2. L’esercizio delle funzioni operative
riservate alla competenza della Regione, sulla base di esigenze di
organizzazione unitaria a livello regionale, è demandato al Presidente della
Giunta regionale, all’Assessore competente e alla struttura regionale di
protezione civile.
3. Alla struttura regionale di protezione
civile possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale poteri di
coordinamento delle strutture regionali ordinariamente competenti all’esercizio
di determinate funzioni nelle ipotesi in cui lo svolgimento di attività di
protezione civile richieda l’esercizio di competenze
specifiche.
4. Per l’espletamento dei compiti a essa
conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei Comuni
singoli o associati, delle Province, delle Comunità montane, di altri enti
locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della
Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato, nei limiti e con modalità compatibili con la disciplina di
riorganizzazione di cui agli articoli 9 e 109 del d. lgs
112/1998.
5. Per l’esercizio delle altre funzioni di
competenza statale la Regione collabora altresì con le Prefetture per
l’utilizzazione delle Forze dell’ordine.
6. I soggetti dell’autonomia locale
organizzano ed esercitano le funzioni a essi attribuite o delegate nell’ambito
dell’indirizzo e coordinamento regionale e attraverso interventi di
programmazione e operativi svolti in modo coordinato, rapido ed
efficace.
Art. 11(Funzioni amministrative
riservate alla Regione) 1. In conformità alle previsioni degli
articoli 3, comma 1, della l. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997,
restano attribuite alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi a
essa conferiti in materia di protezione civile che richiedano l’unitario
esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti
ambiti:
- indirizzo e vigilanza sul sistema regionale di
protezione civile, coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati
operanti nel settore;
- predisposizione, in conformità agli indirizzi
nazionali, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Tali programmi
devono essere coordinati con gli strumenti della programmazione territoriale e
con il piano regionale forestale regionale, con gli atti normativi e generali di
regolamentazione delle attività a rischio di incidente rilevante di cui
all’articolo 72 del d. lgs. 112/1998, previa identificazione dei rischi e
individuazione delle zone del territorio a essi esposte, in modo particolare con
specifico riferimento alle aree caratterizzate da un elevato rischio di crisi
ambientale;
- formulazione degli indirizzi per la
predisposizione dei piani provinciali di emergenza nei casi di eventi calamitosi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992;
- coordinamento degli interventi urgenti in caso
di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 nonché all’articolo 9,
lettera b), della presente legge;
- coordinamento e organizzazione – d’intesa con
l’Agenzia nazionale di protezione civile – delle attività successive agli
interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali
condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi;
- coordinamento delle attività di spegnimento
degli incendi boschivi affidate ai soggetti dell’autonomia locale e ad enti e
istituzioni pubbliche e private a norma della presente legge, eccettuate le
attività di spegnimento con mezzi aerei in dotazione dello Stato, a esso
riservate a norma dellarticolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d. lgs
112/1998;
- coordinamento delle iniziative, delle forme di
collaborazione e di solidarietà in materia di protezione
civile;
- promozione e incentivazione, anche a mezzo di
forme di collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di strutture comunali di
protezione civile;
- promozione di attività informativo-formative
della comunità regionale, anche attraverso accordi programmatici con le
istituzioni competenti.
- disciplina degli interventi per
l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato di protezione civile in ambito
regionale.
Art. 12(Funzioni amministrative delle
Province) 1. Le Province, sulla base delle
specifiche competenze previste dagli articoli 14 e 15 della l. 142/1990 e
dall’articolo 108, comma 1, lettera b), del d. lgs. 112/1998, concorrono alla
organizzazione e all’attuazione del servizio nazionale della protezione civile
in relazione agli eventi di cui all’articolo 2, lettere a), b) e c), della l.
225/1992 nonché all’articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.
2. Sono, in particolare, attribuite alle
Province le seguenti funzioni di programmazione e di
intervento:
- predisposizione, attuazione e aggiornamento
dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi in
armonia con i programmi nazionali e regionali, anche sulla base di dati
acquisiti dalle Comunità montane, dai Comuni e da altri soggetti
pubblici;
- predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori
acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o
quelle dei Comuni o fornite dalle Comunità montane;
- vigilanza sulla predisposizione, da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b,) della l. 225/1992 nonché all’articolo 9, lettera b), della
presente legge;
- attuazione degli interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 nonché all’articolo 9, lettera b),
della presente legge;
- attuazione delle attività successive agli
interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali
condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi.
Art. 13(Funzioni amministrative delle
Comunità montane) 1. La partecipazione delle Comunità
montane alle attività di protezione civile di cui alla presente legge si
verifica attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
- concorso nella raccolta di elementi istruttori
e dati statistici occorrenti alla Provincia per l’esercizio dell’attività di
pianificazione volta alla prevenzione delle calamità;
- attuazione, entro il proprio ambito
territoriale, degli interventi indicati nei programmi di previsione e
prevenzione, per i profili inerenti al rischio di natura
idrogeologica;
- concorso nell’assistenza tecnica ai Comuni
montani nei quali si siano verificati eventi calamitosi disciplinati dalla
presente legge.
Art. 14(Funzioni dei
Comuni) 1. Nell’ambito della organizzazione
regionale del sistema di protezione civile i Comuni, singoli o associati,
rivestono il ruolo di nuclei operativi di base per tutte le attività di
protezione civile necessarie in occasione degli eventi di cui all’articolo 9,
lettere a), b) e c), della presente legge.
2. In particolare spettano ai Comuni, in
via esclusiva, ai sensi dellarticolo 2, lettera a), della l. 225/1992 e
dell’articolo 9, lettera a), della presente legge, i compiti di protezione
civile connessi ai rischi fronteggiabili nell’ambito delle ordinarie competenze
comunali.
3. A norma dell’articolo 108, lettera c),
del d. lgs 112/1998, sono attribuite ai Comuni le funzioni
relative:
- all’attuazione, in ambito comunale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti
dai programmi e piani regionali;
- all’adozione di tutti i provvedimenti,
compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale;
- alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione
previste dalla l. 142/1990 e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e
alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali;
- all’attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l’emergenza;
- alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- all’utilizzo del volontariato di protezione
civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali.
4. Per la realizzazione dei compiti e
delle funzioni a essi affidati, i Comuni, anche eventualmente associandosi tra
loro, si dotano di una struttura stabile di protezione civile e delle
attrezzature minime idonee a fronteggiare lo stato di emergenza e a garantire
l’attivazione dei primi soccorsi alle popolazioni.
5. Spetta al Sindaco, nell’ambito dei
poteri di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d), della l. 142/1990, vigilare
sulla insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale,
informando tempestivamente il Prefetto, le strutture regionali e provinciali di
emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e
adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata
incolumità.
6. Allorché si verifichi un evento
calamitoso che richieda interventi di protezione civile, il
Sindaco:
- assume la direzione unitaria e il
coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni;
- provvede agli interventi necessari, anche a
mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei lavoratori
socialmente utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione
statale, dei militari di leva che prestano servizio civile
sostitutivo;
- informa immediatamente la
Regione.
7. Il rapporto tra il Comune e le
organizzazioni di volontariato per le prestazioni svolte nell’ambito del
servizio di protezione civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel
rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella normativa statale in
materia e in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni
costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non
possono costituire fonte di lucro per coloro che le
rendono.
CAPO 2Lotta agli incendi
boschivi
Art. 15(Funzioni
regionali) 1. Fermo restando il riparto di competenze
tra la Regione e i soggetti dell’autonomia locale nel settore della protezione
civile previsto dalle norme precedenti, la Regione, nell’ambito dell’attività
preordinata al perseguimento della funzione pubblica di preservazione del
proprio territorio coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di
ricostituzione del patrimonio boschivo e forestale eventualmente distrutto dal
fuoco, redige e approva, avvalendosi dei tecnici di altre strutture della
Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, i piani regionali
e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e
conservazione del patrimonio boschivo, articolandoli per Province o per aree
territoriali omogenee.
2. Il piano
contiene:
- gli elementi sugli indici di pericolosità
degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;
- la consistenza e la localizzazione degli
strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;
- l’indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi
e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di
prevenzione e di intervento;
- l’individuazione, in conformità alla normativa
statale vigente, dell’equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli
interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- gli strumenti di coordinamento e di
comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente
competenti;
- la disciplina del sistema operativo di
intervento nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 16(Funzioni delle Comunità
montane, dei Comuni e delle Province) 1. Le Comunità montane, i Comuni, singoli
o associati, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali
nei casi previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste,
esercitano altresì le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di
incendio, salve le previsioni dellarticolo 107, lettera f), n. 3), del d. lgs
112/1998.
2. Si considerano strumenti per la
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:
- l’organizzazione e l’esercizio di un sistema
adeguato di vigilanza del territorio;
- l’autorizzazione, secondo le indicazioni dei
piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di
bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse
foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;
- le opere colturali di manutenzione dei
soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di
accesso e di attraversamento delle zone boscate;
- i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche
se ottenuti mediante l’impiego di prodotti chimici;
- i serbatoi d’acqua, gli invasi, le
canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di
sollevamento d’acqua di qualsiasi tipo;
- le torri e altri posti di avvistamento e le
relative attrezzature;
- gli apparecchi di segnalazione e di
comunicazione, fissi e mobili;
- i mezzi di trasporto
necessari;
i.
i
mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
l.
la
formazione e l’addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre
volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le
cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel
rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i
criteri di cui all’articolo14 della presente legge;
- ogni altra attrezzatura o mezzo
idoneo.
3. Nell’organizzazione delle funzioni di
vigilanza sul territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello
svolgimento dei compiti operativi, gli enti istituzionalmente competenti possono
avvalersi:
- delle proprie strutture;
- del Corpo forestale dello
Stato;
- delle organizzazioni di volontariato
riconosciute, previa stipula di convenzioni secondo i criteri di cui
all’articolo 14;
- dei lavoratori socialmente
utili;
- dei militari di leva in servizio civile
sostitutivo previa convenzione con le Amministrazioni statali
competenti.
Art. 17(Funzioni di
volontariato) 1. Allo scopo di evitare che l’incendio di
un bosco possa comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni
collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no
da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a
contratto stagionale o giornaliero, per l’opera di spegnimento si intende
motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde,
nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del r.d. 3267/1923 e 652 del cod. pen.,
all’adempimento di un obbligo giuridico.
2. I compensi previsti dall’articolo 7
della l. 47/1975 sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e
modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui
compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo.
Art. 18(Regime di utilizzazione delle
aree già boscate) 1. Nelle aree coperte da boschi e foreste
e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da
incendi dolosi, colposi o accidentali è vietato l’insediamento di costruzioni e
ogni intervento di trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi,
civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono,
comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima
dell’incendio.
2. Nelle medesime aree è altresì vietato
l’esercizio del pascolo per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non
inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio
boschivo preesistente.
Art. 19(Interventi di
rimboschimento) 1. La Regione assegna alle funzioni di
rimboschimento o di ricostituzione boschiva, nel caso di boschi di latifoglie o
di pinete naturali di particolare importanza per costituzione e ubicazione,
carattere prioritario nell’ambito degli interventi di programmazione e di
sostegno delle attività da essa svolte direttamente o attraverso i soggetti
dell’autonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza
normativamente fissati.
Art. 20(Abrogazione di
norme) 1. E’ abrogata la legge regionale 2 aprile
1998, n. 11 Conferimento delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della l.
59/1997 e del d. lgs. 143/1997 nelle parti concernenti la disciplina delle
competenze in materia di boschi e foreste.
2. E’ abrogata la legge regionale 26
aprile 1988, n. 14 Organizzazione della funzione regionale di protezione
civile, come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n.39 Modifiche
e integrazioni alla l.r. 14/1988, concernente l’organizzazione della funzione
regionale di protezione civile nelle parti incompatibili con la presente
legge.
3. E’ abrogata altresì la legge
regionale 18 luglio 1974, n. 25 Interventi per la tutela del patrimonio
boschivo.
Disposizioni finali La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto
ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
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