Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi.(•) (•) (•) 


(•) Il Governo ha osservato, in relazione all'art. 17, che la collaborazione prestata da parte di cittadini singoli o associati per l'opera di spegnimento degli incendi non può non essere intesa come circoscritta all'obbligo di avvertire le Autorità competenti che un incendio si sta sviluppando e non già come intervento operativo sull'incendio stesso. Ha altresì osservato la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) della L. n. 59/1997.
(•) Vedi, anche, il D.P.G.R. 3 marzo 2003, n. 122, la Delib.G.R. 3 marzo 2004, n. 143, il D.P.G.R. 16 aprile 2004, n. 241, la Delib.G.R. 7 marzo 2005, n. 255, il D.P.G.R. 29 marzo 2005, n. 319, la Delib.G.R. 18 marzo 2008, n. 365, il D.P.G.R. 18 marzo 2009, n. 249, il D.P.G.R. 3 marzo 2010, n. 215 e la Delib.G.R. 15 marzo 2011, n. 473 e il D.P.G.R. 13 aprile 2011, n. 424. Con Delib.G.R. 10 febbraio 2010, n. 340 è stato approvato, ai sensi della presente legge, l'aggiornamento operativo al 2009, estendendone la validità anche all'anno 2010. Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 27 ottobre 2011, n. 2369 e il D.P.G.R. 2 maggio 2012, n. 335.
(•) Vedi anche la l.r. 36/2008 artt. 7 e 14


Disposizioni generali





Art. 1

Oggetto e finalità.


1. La presente legge individua, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a province, comuni, Comunità montane o altri enti locali o funzionali, in attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre alla legge 1° marzo 1975, n. 47, alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220. 




TITOLO 1

Boschi e foreste (•) 




(•) Vedi anche la l.r.  21/94, art. 32; la l.r. 14/2001, artt. 29, 30 e 31 ;  la l.r. 7/2002, art. 37 e la l.r. 4/2003, art. 17


Art. 2

Ambito di applicazione.


1. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia mediterranea).

2. Sono equiparati ai boschi e alle foreste i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per intervento delluomo o per cause naturali, accidentali o per incendio.

3. In materia di boschi e foreste sono da ritenersi conferite alla Regione tutte le funzioni amministrative previste da leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati e inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato da apposite norme di legge o di regolamento delegato.

4. Il conferimento di cui al comma 3 concerne, in particolare:

a) le funzioni già attribuite al Ministero dellagricoltura e foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi pubblici collegati;

b) le funzioni e i compiti già svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1991, n. 493, in modo diretto o attraverso lavvalimento del Corpo forestale dello Stato, nonché di enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza di tale Ministero, a eccezione di quelli tassativamente elencati nellarticolo 2 del D.Lgs. n. 143/1997;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie allesercizio delle funzioni tuttora riservate allo Stato (articolo 70, lettera c), D.Lgs. n. 112/1998). 




Art. 3

Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali.


1. La Regione disciplina lorganizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti in materia di boschi e foreste secondo i princìpi di sussidiarietà, di cooperazione con i comuni, le province, le Comunità montane e gli altri enti locali e di partecipazione, in modo da garantire la conservazione, lincremento, la tutela e la produttività compatibile del patrimonio forestale e boschivo.

2. I comuni, le province e le Comunità montane organizzano ed esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate nellambito dellindirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti ispirati ai criteri della semplificazione, della trasparenza e della partecipazione, in modo da attingere risultati di efficacia ed efficienza dellazione amministrativa. 




Art. 4

Funzioni amministrative riservate alla Regione.


1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della L. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad essa conferiti in materia di boschi e foreste che richiedono l’unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a)      concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;

b)      attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;

c)      pianificazione e programmazione in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;(1) 

d)     redazione ed approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al r.d.l. 3267/1923;

e)      redazione e aggiornamento dell’inventario forestale regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale regionale;

f)       redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126);

g)      tutela della biodiversità forestale di interesse regionale;

h)      ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale;(2) 

i)        tenuta del libro dei boschi da seme di cui all’articolo 14 della legge 22 maggio 1973, n. 269;

l)        sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive;

m)    gestione del Sistema Informativo della Montagna (SIM).


2. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) e comma 3 della l. 142/1990, la Regione procede altresì all’accertamento della conformità ai propri indirizzi della programmazione socio-economica e territoriale delle linee di intervento per la sistemazione idro-geologica e idraulico-forestale tracciate dalla Provincia nel piano territoriale di coordinamento.



(1) Vedi il comma 8 dell’art. 20 bis della presente legge così come aggiunto dalla l.r. 12/2012, art. 2
(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 858 allegata


Art. 5

Gestione delle foreste regionali.


1 Le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui allarticolo 4.

2. Allo stesso regime giuridico sono assoggettati i boschi pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dellEnte regionale sviluppo agricolo di Puglia (E.R.S.A.P.) e attualmente gestiti secondo le modalità indicate nella legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.

3. Su istanza di una Comunità montana e previo parere della Conferenza Regione - enti locali, la Giunta regionale può delegare a una Comunità montana, ai sensi dellarticolo 9, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni amministrative inerenti la gestione di foreste integralmente ricadenti nellambito del territorio dellente, che saranno gestite secondo i piani predisposti dalla Regione. 




Art. 6

Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane.


1. Sono conferite alle Comunità montane e alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al r.d.l. 3267/1923 e al r.d. 1126/1926.

2. Tali funzioni, da esercitarsi nell’ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ricomprendono:

a)      [i provvedimenti impositivi e di gestione del vincolo idrogeologico;] (3) 

b)      [le autorizzazioni a interventi nelle aree vincolate;] (4) 

c)      le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell’Autorità di bacino;

d)     i  nulla osta  previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 al fine della sanatoria delle opere abusivamente realizzate;

e)      i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;

f)       i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

g)      i pareri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la realizzazione di interventi in boschi e radure;

h)      [l’alta sorveglianza sui lavori forestali;] (5) 

i)        [le autorizzazioni al taglio;] (6) 

l)        [le autorizzazioni al pascolo.] (7) 

3. Le Comunità montane e le Province, nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla Regione.

4. A norma dell’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, spettano, inoltre, alle Comunità montane, nei rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:

a)      forestazione protettiva;

b)      promozione di consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvopastorali;

c)      promozione, anche in associazione con altre Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di cui all’articolo 9 della L. 97/1994.

5. Le Comunità montane affidatarie dell’amministrazione di foreste regionali nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, esercitano le funzioni amministrative occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali beni.





(3) Lettera abrogata dalla l.r. 12/2012, art. 1
(4) Lettera abrogata dalla l.r. 12/2012, art. 1
(5) Lettera abrogata dalla l.r. 12/2012, art. 1
(6) Lettera abrogata dalla l.r. 12/2012, art. 1
(7) Lettera abrogata dalla l.r. 12/2012, art. 1


TITOLO 2

Protezione civile e lotta agli incendi boschivi 





CAPO 1

Protezione civile e lotta agli incendi boschivi 





Art. 7


1. Ai comuni è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine alladozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o conferite a Comunità montane e province ai sensi della presente legge.

2. Sulliniziativa comunale assunta a norma del comma 1 gli enti competenti hanno lobbligo di pronunciarsi. 




Art. 8

Tipologia dei rischi.


1. Le funzioni di protezione civile della Regione attengono, in particolare, ai rischi di origine e derivazione seguenti:

a) idrogeologica, suscettibili di tradursi in frane, alluvioni, gravi smottamenti et similia;

b) sismica;

c) ambientale;

d) da attività civili, industriali o commerciali da chiunque svolte;

e) da avversità atmosferiche;

f) da incendi boschivi, salve le previsioni di cui allarticolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del D.Lgs. n. 112/1998;

g) da altre calamità che si verifichino nel territorio della Regione. 




Art. 9

Tipologia degli eventi calamitosi e misure organizzative.


1. Ai fini della razionale ed efficace distribuzione dei compiti di protezione civile tra i soggetti interessati, gli eventi calamitosi rilevanti in sede regionale si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con lattività delluomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con lattività delluomo che, per loro natura ed estensione, comportano lintervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono limpiego di mezzi e poteri straordinari. 




Art. 10

Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali.


1. La Regione disciplina lorganizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti nel settore della protezione civile secondo i princìpi di sussidiarietà, di partecipazione e di cooperazione con i comuni, le province, le Comunità montane, gli altri enti locali e gli organismi di diritto pubblico o privato, in modo da garantire la tutela dellintegrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dellambiente dai danni e/o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi eccezionali.

2. Lesercizio delle funzioni operative riservate alla competenza della Regione, sulla base di esigenze di organizzazione unitaria a livello regionale, è demandato al Presidente della Giunta regionale, allAssessore competente e alla struttura regionale di protezione civile.

3. Alla struttura regionale di protezione civile possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale poteri di coordinamento delle strutture regionali ordinariamente competenti allesercizio di determinate funzioni nelle ipotesi in cui lo svolgimento di attività di protezione civile richieda lesercizio di competenze specifiche.

4. Per lespletamento dei compiti a essa conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei comuni singoli o associati, delle province, delle Comunità montane, di altri enti locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nei limiti e con modalità compatibili con la disciplina di riorganizzazione di cui agli articoli 9 e 109 del D.Lgs. n. 112/1998.

5. Per lesercizio delle altre funzioni di competenza statale la Regione collabora altresì con le Prefetture per lutilizzazione delle Forze dellordine.

6. I soggetti dellautonomia locale organizzano ed esercitano le funzioni a essi attribuite o delegate nellambito dellindirizzo e coordinamento regionale e attraverso interventi di programmazione e operativi svolti in modo coordinato, rapido ed efficace. 




Art. 11

Funzioni amministrative riservate alla Regione.(•) 


1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della L. n. 142/1990 e 4, comma 1, del D.Lgs. n. 59/1997, restano attribuite alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi a essa conferiti in materia di protezione civile che richiedano lunitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) indirizzo e vigilanza sul sistema regionale di protezione civile, coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;

b) predisposizione, in conformità agli indirizzi nazionali, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Tali programmi devono essere coordinati con gli strumenti della programmazione territoriale e con il piano regionale forestale regionale, con gli atti normativi e generali di regolamentazione delle attività a rischio di incidente rilevante di cui allarticolo 72 del D.Lgs. n. 112/1998, previa identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio a essi esposte, in modo particolare con specifico riferimento alle aree caratterizzate da un elevato rischio di crisi ambientale;

c) formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza nei casi di eventi calamitosi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), della L. n. 225/1992;

d) coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dallimminenza di eventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), della L. n. 225/1992 nonché allarticolo 9, lettera h), della presente legge;

e) coordinamento e organizzazione - dintesa con lAgenzia nazionale di protezione civile - delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

f) coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi affidate ai soggetti dellautonomia locale e ad enti e istituzioni pubbliche e private a norma della presente legge, eccettuate le attività di spegnimento con mezzi aerei in dotazione dello Stato, a esso riservate a norma dellarticolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del D.Lgs. n. 112/1998;

g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;

h) promozione e incentivazione, anche a mezzo di forme di collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di strutture comunali di protezione civile;

i) promozione di attività informativo-formative della comunità regionale, anche attraverso accordi programmatici con le istituzioni competenti.

j) disciplina degli interventi per lorganizzazione e lutilizzo del volontariato di protezione civile in ambito regionale. 



(•) Vedi anche la l.r. 14/2004, art. 50


Art. 12

Funzioni amministrative delle province.


1. Le province, sulla base delle specifiche competenze previste dagli articoli 14 e 15 della L. n. 142/1990 e dallarticolo 108, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 112/1998, concorrono alla organizzazione e allattuazione del servizio nazionale della protezione civile in relazione agli eventi di cui allarticolo 2, lettere a), b) e c), della L. n. 225/1992 nonché allarticolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.

2. Sono, in particolare, attribuite alle Province le seguenti funzioni di programmazione e di intervento:

a) predisposizione, attuazione e aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi in armonia con i programmi nazionali e regionali, anche sulla base di dati acquisiti dalle Comunità montane, dai Comuni e da altri soggetti pubblici;

b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o quelle dei comuni o fornite dalle Comunità montane;

c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b) della L. n. 225/1992 nonché allarticolo 9, lettera b), della presente legge;

d) attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dallimminenza di eventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), della L. n. 225/1992 nonché allarticolo 9, lettera b), della presente legge;

e) attuazione delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi. 




Art. 13

Funzioni amministrative delle Comunità montane.(•) 


[ 1. La partecipazione delle Comunità montane alle attività di protezione civile di cui alla presente legge si verifica attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

a)      concorso nella raccolta di elementi istruttori e dati statistici occorrenti alla Provincia per l’esercizio dell’attività di pianificazione volta alla prevenzione delle calamità;

b)      attuazione, entro il proprio ambito territoriale, degli interventi indicati nei programmi di previsione e prevenzione, per i profili inerenti al rischio di natura idrogeologica;

c)      concorso nell’assistenza tecnica ai Comuni montani nei quali si siano verificati eventi calamitosi disciplinati dalla presente legge.] 




(•) Articolo abrogato dalla l.r. 36/2012, c.1, lett. b)


Art. 14

Funzioni dei comuni.


1. Nellambito della organizzazione regionale del sistema di protezione civile i comuni, singoli o associati, rivestono il ruolo di nuclei operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in occasione degli eventi di cui allarticolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.

2. In particolare spettano ai comuni, in via esclusiva, ai sensi dellarticolo 2, lettera a), della L. n. 225/1992 e dellarticolo 9, lettera a), della presente legge, i compiti di protezione civile connessi ai rischi fronteggiabili nellambito delle ordinarie competenze comunali.

3. A norma dellarticolo 108, lettera c), del D.Lgs. n. 112/1998, sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

a) allattuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;

b) alladozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione allemergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) alla predisposizione dei piani comunali c/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. n. 142/1990 e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

d) allattivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare lemergenza;

e) alla vigilanza sullattuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

f) allutilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

4. Per la realizzazione dei compiti e delle funzioni a essi affidati, i comuni, anche eventualmente associandosi tra loro, si dotano di una struttura stabile di protezione civile e delle attrezzature minime idonee a fronteggiare lo stato di emergenza e a garantire lattivazione dei primi soccorsi alle popolazioni.

5. Spetta al Sindaco, nellambito dei poteri di cui allarticolo 38, comma 1, lettera d), della L. n. 142/1990, vigilare sulla insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale, informando tempestivamente il Prefetto, le strutture regionali e provinciali di emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

6. Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda interventi di protezione civile, il Sindaco:

a) assume la direzione unitaria e il coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;

b) provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei lavoratori socialmente utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione statale, dei militari di leva che prestano servizio civile sostitutivo;

c) informa immediatamente la Regione.

7. Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato per le prestazioni svolte nellambito del servizio di protezione civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni contenute nella normativa statale in materia e in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono. 




CAPO 2

Lotta agli incendi boschivi 





Art. 15

Funzioni regionali.


1. Fermo restando il riparto di competenze tra la Regione e i soggetti dellautonomia locale nel settore della protezione civile previsto dalle norme precedenti, la Regione, nellambito dellattività preordinata al perseguimento della funzione pubblica di preservazione del proprio territorio coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di ricostituzione del patrimonio boschivo e forestale eventualmente distrutto dal fuoco, redige e approva, avvalendosi dei tecnici di altre strutture della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, i piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo, articolandoli per Province o per aree territoriali omogenee.

2. Il piano contiene:

a) gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;

b) la consistenza e la localizzazione degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;

c) lindicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;

d) lindividuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dellequipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

e) gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;

f) la disciplina del sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti. 




Art. 16

Funzioni delle Comunità montane, dei comuni e delle province.


 1. Le Comunità montane, i comuni, singoli o associati, le province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste, esercitano altresì le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dellarticolo 107, lettera f), n. 3), del D.Lgs. n. 112/1998.

2. Si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

a) lorganizzazione e lesercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;

b) lautorizzazione, secondo le indicazioni dei piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;

c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante limpiego di prodotti chimici;

e) i serbatoi dacqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento dacqua di qualsiasi tipo;

f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto necessari;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) la formazione e laddestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di

pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di cui allarticolo 14 della presente legge;

m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

3. Nellorganizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi, gli enti istituzionalmente competenti possono avvalersi:

a) delle proprie strutture;

b) del Corpo forestale dello Stato;

c) delle organizzazioni di volontariato riconosciute, previa stipula di convenzioni secondo i criteri di cui allarticolo 14;

d) dei lavoratori socialmente utili;

e) dei militari di leva in servizio civile sostitutivo previa convenzione con le Amministrazioni statali competenti;

e-bis) delle associazioni di assistenza, anche di supporto alla Protezione civile, purché enti morali federati al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)  (8) 





(8) Lettera aggiunta dalla l.r. 1/2005, art. 68


Art. 17

Funzioni di volontariato(•) 


1. Allo scopo di evitare che lincendio di un bosco possa comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per lopera di spegnimento si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del R.D. n. 3267/1923 e 652 del cod. pen., alladempimento di un obbligo giuridico.

2. I compensi previsti dallarticolo 7 della L. n. 47/1975 sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo. 



(•) II Governo ha osservato, in relazione al presente articolo, che la collaborazione prestata da parte di cittadini singoli o associati per l'opera di spegnimento degli incendi non può non essere intesa come circoscritta all'obbligo di avvertire le Autorità competenti che un incendio si sta sviluppando e non già come intervento operativo sull'incendio stesso.


Art. 18

Regime di utilizzazione delle aree già boscate.


1. Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi o accidentali è vietato linsediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dellincendio.

2. Nelle medesime aree è altresì vietato lesercizio del pascolo per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente. 




Art. 19

Interventi di rimboschimento.


1. La Regione assegna alle funzioni di rimboschimento o di ricostituzione boschiva, nel caso di boschi di latifoglie o di pinete naturali di particolare importanza per costituzione e ubicazione, carattere prioritario nellambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività da essa svolte direttamente o attraverso i soggetti dellautonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza normativamente fissati. 




Art. 20

Abrogazione di norme.


1. È abrogata la legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 «Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della L. n. 59/1997 e del D.Lgs. n. 143/1997» nelle parti concernenti la disciplina delle competenze in materia di boschi e foreste.

2. È abrogata la legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 «Organizzazione della funzione regionale di protezione civile», come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 «Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 14/1988, concernente lorganizzazione della funzione regionale di protezione civile» nelle parti incompatibili con la presente legge.

3. È abrogata altresì la legge regionale 18 luglio 1974, n. 25 «Interventi per la tutela del patrimonio boschivo». 




TITOLO 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E FORESTE(•) 




(•) Titolo comprendente gli artt.. 20 bis, 20 ter  e  20 quater  aggiunto dalla l.r. 12/2012, art. 2


20 bis

Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo (•) 


1. La Regione Puglia, nel recepire l’articolo 4 (Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), riconosce al bosco una molteplicità di funzioni e annovera, tra le attività forestali, anche la trasformazione del bosco da attuare mediante interventi di natura compensativa consistenti in opere di rimboschimento, di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti.

2. Sono consentiti gli interventi di trasformazione del bosco solo se autorizzati dagli enti preposti attraverso un procedimento unico teso alla semplificazione della procedura, coordinato dal competente Servizio foreste, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento. (9) 

3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco devono prevedere, a carico dei richiedenti, pubblici e privati, gli interventi compensativi di rimboschimento o di imboschimento con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su aree e terreni non boscati, all’interno del medesimo bacino idrografico, al fine anche di ricongiungere cenosi forestali frammentate.

[4. E’ comunque vietata la trasformazione nelle aree boscate naturali, nei boschi di latifoglie o nelle aree percorse da incendio.]   (10) 

5. L’autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, inclusa l’opzione “zero”, esclusivamente per:
a) opere di pubblica utilità e/o di pubblico servizio e/o di pubblico interesse;
b) viabilità agro-silvo-pastorale;
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
[d) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti, conformi alle destinazioni urbanistiche, purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall’agenzia del territorio; ] 
e) nuove realizzazioni limitatamente a superfici residuali di maglie di zona “B” di completamento ricadenti in strumenti urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di zone “C” ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla data del 20 maggio 2012, almeno all’80 per cento. (11) 

6. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente. Gli interventi compensativi possono essere realizzati anche dalla Regione sul proprio demanio forestale regionale.

7. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi è dovuto dal richiedente il versamento di adeguate cauzioni ovvero la prestazione di polizza fidejussoria di garanzia. Gli importi da garantire sono costituiti dalla somma di tutti i costi da sopportare sino all’attecchimento delle piante: acquisto delle aree di intervento, progettazione, direzione lavori, realizzazione, messa a dimora delle piante, attecchimento degli interventi compensativi.

8. Il Piano regionale forestale di cui all’articolo 4 (Funzioni amministrative riservate alla Regione), comma 1, lettera c), della presente legge, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, individua i bacini idrografici nei quali è possibile prevedere la trasformazione del bosco. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale forestale, l’Autorità di bacino individua il bacino idrografico idoneo.
9. Nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, con apposito regolamento, sono definiti:
a) l’estensione minima dell’area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l’obbligo della compensazione;
b) i criteri, le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato;
c) le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
d) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l’esecuzione degli interventi medesimi;
e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi;
f) il monitoraggio e il controllo delle aree oggetto di compensazione boschiva o di miglioramento boschivo. 



(•) In attuazione del presente articolo vedasi il regolamento regionale 12 novembre 2013, n. 21
(10) Comma abrogato dalla l.r.n. 15/2015, art. 2, lett.b).
(11) Lettera abrogata dalla l.r.n. 15/2015, art. 3.
(9) Comma modificato dalla l.r.n. 15/2015, art. 2, lett.a).


20 ter

Trasformazione d’uso del suolo boscato soggetto a vincolo idrogeologico(•) 


1. Nei terreni boscati sottoposti a vincolo idrogeologico è possibile la trasformazione d’uso del suolo a condizione che gli interventi non siano causa, con danno pubblico, di denudazioni, perdita della stabilità o turbamento del regime delle acque.

2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d’uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali, nel Piano regionale forestale, nel Piano di assetto idrogeologico, nei Piani territoriali di coordinamento provinciale e nel Piano paesaggistico territoriale regionale.

3. L’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo boscato gravato da vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Regione, per il tramite del Servizio foreste, previo parere favorevole dei comuni interessati, in caso di:
a) posa in opera di recinzioni perimetrali e cartelli comportante scavi e movimenti di terra;
b) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 kw, strutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili, linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, posa in opera di serbatoi interrati, realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento comportante scavi e movimenti di terra;
c) nuove realizzazioni limitatamente a superfici residuali di maglie di zona “B” di completamento ricadenti in strumenti urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di zone “C” ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla data del 20 maggio 2012, almeno all’80 per cento.

4. E’ dovuto il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, limitatamente ai casi di cui alle lettere b) e c) del comma 3. 



(•) In attuazione del presente articolo vedasi il regolamento regionale 12 novembre 2013, n. 21


20 quarter

Oneri istruttori


1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di trasformazione del bosco con compensazione sono poste a carico dei soggetti richiedenti, privati e pubblici, nella misura di euro duecento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale.

2. Le spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale e di atti autorizzativi in materia di taglio boschivo, per interventi superiori a dieci ettari, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, nella misura di euro cento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale. Per interventi inferiori a dieci ettari, le spese istruttorie sono ricondotte a euro cinquanta a pratica.”. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.