Anno 2000
Numero 21
Data 30/11/2000
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 13 dicembre 2000, n. 147.
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Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 21

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria.



DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1

(Finalità)


1.      La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59 e del Titolo IV, Capi I e II, articoli 114, 118, 121, 122, 124, 130, 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di salute umana e di sanità veterinaria e individua le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale secondo le indicazioni della legge summenzionata e del piano socio-sanitario regionale.



TITOLO 1

NORME IN MATERIA SANITARIA OSPEDALIERA





Art. 2

(Funzioni della Regione)


1.      La Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi, salvo quelli espressamente riservati allo Stato mediante leggi o regolamenti delegati, richiedenti l’unitario esercizio a livello regionale in tema di salute umana, con particolare riferimento alle seguenti materie:
  1. approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
  2. concorso, anche mediante intese e concertazioni con lo Stato e le altre Regioni, alla elaborazione e attuazione delle politiche e delle attività sanitarie;
  3. coordinamento dei sistemi informativi d’interesse sanitario e socio-sanitario di comuni, province, comunità montane e aziende sanitarie locali, anche in vista del coordinamento nazionale delle informazioni previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  4. adozione dei provvedimenti puntuali relativi all’erogazione delle prestazioni;
  5. verifiche della conformità alla normativa nazionale e comunitaria - nonchè vigilanza successiva, ivi compresa la verifica della buona pratica di laboratorio - di attività, strutture, impianti, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto in materia dall’articolo 115, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  6. verifiche di conformità, avvalendosi degli uffici comunali e delle aziende sanitarie locali, sull’applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, dei provvedimenti autorizzatori statali in materia di pubblicità ed informazione scientifica di cui all’articolo 119, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  7. individuazione dei criteri e delle modalità mediante i quali i comuni e le aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio- sanitarie di propria competenza, individuando gli strumenti e gli atti per assicurare la gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari anche con riferimento alla vigilanza regionale sulle attività autorizzate dai sindaci ai sensi degli articoli 5 e 6;
  8. definizione del riparto delle risorse del fondo sanitario regionale destinate alla copertura della spesa sanitaria per i servizi ad intersezione sanitaria;
  9. determinazione dei requisiti delle strutture erogatrici dei servizi ai fini dell’autorizzazione al funzionamento, tenendo fermi gli standard essenziali individuati e aggiornati a livello nazionale;
  1. disciplina delle modalità e dei requisiti di accreditamento delle strutture erogatrici dei servizi, in applicazione del modello di cui all’articolo 115, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  2. riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  3. esercizio dell’attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie locali, ivi inclusi gli interventi di sostituzione degli organi inadempienti, previa diffida e fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla Giunta regionale e notificata con decreto del Presidente della Giunta regionale.



Art. 3

(Prestazioni socio - sanitarie e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria)


1.    Le prestazioni socio - sanitarie comprendono:
  1. le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
  2. le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
  3. le prestazioni a elevata integrazione sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno - infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezione da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico - degenerative.
2.   Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni, che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legislazione regionale ai sensi dellarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3.      Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie locali.
4.      Per tutte le prestazioni di cui al presente articolo è prevista la possibilità di interventi integrati fra comuni (singoli e/o associati) e aziende sanitarie locali.



Art. 4

(Sanità penitenziaria)


1.    In applicazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, la Regione programma e organizza i servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul loro funzionamento avvalendosi delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.         
2.   L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 prenderà avvio dopo il trasferimento di funzioni, beni e personale di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999 Riordino della medicina penitenziaria.          



Art. 5

(Competenze delle province)


1.      Alle province pugliesi sono conferiti i seguenti compiti e funzioni:
  1. erogazione di contributi a favore dei titolari di patente speciale per la modifica agli strumenti di guida, in base all’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
  2. corresponsione delle indennità previste dalla legge ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall’INPS.
2.    Nell’esercizio della competenza di cui al comma 1, lett. b), la provincia si avvale della consulenza della azienda sanitaria locale di competenza.



Art. 6

(Funzioni dei comuni - Autorizzazioni per la realizzazione di strutture sanitarie o socio-sanitarie)


1.     Sono di competenza dei comuni pugliesi nel rispettivo territorio le funzioni in materia di autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie secondo quanto previsto dall’articolo 8 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.



Art. 7

(Funzioni dei comuni - Autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie)


1.   I comuni sono competenti anche al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 8 ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni per l’esercizio delle attività sanitarie relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero per procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino rischi per il paziente, previa verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione.
2.   Nell’esercizio della competenza di cui al comma 1 i comuni si avvalgono dell’istruttoria e del parere dell’azienda sanitaria locale territoriale.
3. In caso di reiezione dell’istanza l’interessato può chiederne la revisione al Sindaco con ricorso da depositare presso il comune o spedire con posta raccomandata al funzionario responsabile entro quindici giorni dal diniego. Nei successivi quindici giorni il Sindaco decide e comunica l’esito del ricorso avvalendosi eventualmente di un nuovo parere dell’azienda sanitaria locale competente. 



Art. 8

(Altre competenze comunali)


1.       Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:
  1. trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap, sia in ambito scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, ai sensi dellarticolo 47 della legge regionale 12 aprile 2000, n.9;
  2. regolamenti e provvedimenti in ordine alla pubblicità sanitaria di cui all’articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  3. rilascio dell’autorizzazione, su parere della azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria;
  4. esercizio delle ulteriori competenze previste dal regolamento nazionale di polizia mortuaria;
  5. concorso alle attività di integrazione scolastica di cui alle leggi regionali 9 giugno 1987, n.16 e 18 marzo 1997, n.10.



Art. 9

(Interventi d’urgenza)


1.    Gli interventi d’urgenza in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale spettano al Sindaco, che adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto dellarticolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.



Art. 10

(Competenze esclusive delle aziende sanitarie locali)


1. Sono trasferiti alle aziende sanitarie locali i compiti e le funzioni concernenti:
  1. la tenuta dell’albo degli enti ausiliari che operano nell’area delle dipendenze patologiche, secondo la legge regionale 9 settembre 1996, n.22 Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze;
  2. gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 e successive modificazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n.362.



TITOLO 2

SANITÀ VETERINARIA E SALUBRITÀ DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE





Art. 11

(Funzioni della Regione)


1.    La Regione Puglia, con l’emanazione di regolamenti o con atti di Giunta o del Presidente, esercita, anche in sede di indirizzo e coordinamento, tutte le funzioni e i compiti amministrativi richiedenti l’unitario esercizio a livello regionale in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente riservati allo Stato mediante leggi o regolamenti delegati, e in particolare:
  1. approva i piani e i programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
  2. concorre, anche mediante intese e concertazioni con lo Stato e le altre regioni, alla elaborazione e attuazione delle politiche per la sanità veterinaria;
  3. coordina i sistemi informativi d’interesse della sanità veterinaria di comuni, province, comunità montane e aziende sanitarie locali, anche in vista del coordinamento nazionale delle informazioni previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  4. adotta i provvedimenti puntuali relativi all’erogazione delle prestazioni;
  5. verifica la conformità alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto in materia dall’articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  6. raccorda nell’assetto tecnico - amministrativo i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e quelli svolti da uffici statali o comunitari;
  7. coordina e verifica l’applicazione nel territorio regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione, transito, da e per l’estero, di animali, prodotti e avanzi di animali;
  8. predispone i piani regionali di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;
  9. relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n.963;
  1. assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie nel quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;
  2. provvede alla istituzione e organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonchè di corsi di formazione professionale per il personale tecnico e ausiliario, con la collaborazione degli stituti universitari, dell’Istituto zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e delle associazioni di categoria;
  3. provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali e a promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento;
  4. assicura altresì il necessario coordinamento tecnico e funzionale tra gli interventi in materia di profilassi e di bonifica sanitaria degli allevamenti con interventi per il miglioramento dello stato di salute e di produttività del patrimonio zootecnico sulla base di appositi piani predisposti dall’Assessorato all’agricoltura;
  5. esercita le attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie locali, ivi inclusi gli interventi di sostituzione degli organi inadempienti, previa diffida e fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla Giunta regionale e notificata con decreto del Presidente della Giunta regionale.



Art. 12

(Compiti delle province)


1. Sono di competenza delle province, che le esercitano nel rispettivo territorio avvalendosi dell’azienda sanitaria locale competente o di quella scelta dalla provincia stessa in caso di pluralità di azienda:
  1. l’aggiornamento della mappa delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
  2. l’esercizio delle funzioni amministrative relative all’autorizzazione, alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n.281.



Art. 13

(Funzioni dei comuni)


1.   Sono di competenza dei comuni, che le esercitano nel rispettivo territorio:
  1. ogni funzione in materia di medicina veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione;
  2. le funzioni in materia autorizzativa di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327, per quanto riguarda i prodotti di origine animale;
  3. il riconoscimento, previsto dall’articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n.12 Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1998, n. 218;
  4. gli interventi d’urgenza in caso di emergenza di sanità o igiene veterinaria a carattere esclusivamente locale che spettano al Sindaco, il quale adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto dellarticolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.



Art. 14

(Funzioni delle aziende sanitarie locali)


1.    Sono di competenza delle aziende sanitarie locali:
  1. le indagini epizoologiche su base locale e la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti e dell’ambiente;
  2. l’attuazione dei programmi di educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria nei confronti degli operatori del settore;
  3. la vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad essa adibiti, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
  4. la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali;
  5. la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
  6. la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;
  7. la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l’alimentazione zootecnica;
  8. la vigilanza sulla protezione degli animali e sulla utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;
  9. la vigilanza e il controllo per la repressione dell’impiego di sostanze non consentite, comprese quelle ormonali e antiormonali, quali fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale di animali, destinate all’alimentazione umana;
  10. la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali;
  11. la vigilanza sull’utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
  12. le funzioni di cui all’articolo7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n.833;
  13. le funzioni in materia di attività di medicina veterinaria per il miglioramento e l’intervento zootecnico, nonché di servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali, demandate alla competenza regionale dall’articolo 66, lettera d), del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616;
  14. la vigilanza e il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione;
  15. la lotta al randagismo e la tenuta dell’anagrafe canina;
  16. l’attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli animali trasmissibili all’uomo e la vigilanza sulla esecuzione di piani di profilassi delle parassitosi gestiti da enti pubblici o privati;
  17. la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;
  18. il rilascio del nulla-osta sanitario alla concessione demaniale e ad ogni autorizzazione inerente l’esercizio degli impianti di molluschicoltura, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n.343 del 1996;
  19. l’espressione del parere sanitario per l’abbattimento di animali sieronegativi in allevamenti infetti, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e del decreto del Ministro della sanità n. 429 del 12 agosto 1997;
  20. ogni altra funzione in materia di medicina veterinaria attribuita alle aziende sanitarie locali da leggi comunitarie, statali e regionali.



Disposizioni finali


La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.