Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 21 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge
disciplina, in attuazione dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59 e del
Titolo IV, Capi I e II, articoli 114, 118, 121, 122, 124, 130, 131 e 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, come modificato dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli enti locali in materia di salute umana e di sanità
veterinaria e individua le funzioni amministrative che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale secondo le indicazioni della legge summenzionata e
del piano socio-sanitario regionale.
TITOLO 1NORME IN MATERIA
SANITARIA OSPEDALIERA
Art. 2(Funzioni della
Regione) 1. La Regione esercita tutte
le funzioni e i compiti amministrativi, salvo quelli espressamente riservati
allo Stato mediante leggi o regolamenti delegati, richiedenti l’unitario
esercizio a livello regionale in tema di salute umana, con particolare
riferimento alle seguenti materie:
- approvazione dei piani e dei programmi di
settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
- concorso, anche mediante intese e
concertazioni con lo Stato e le altre Regioni, alla elaborazione e attuazione
delle politiche e delle attività sanitarie;
- coordinamento dei sistemi informativi
d’interesse sanitario e socio-sanitario di comuni, province, comunità montane e
aziende sanitarie locali, anche in vista del coordinamento nazionale delle
informazioni previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del
1998;
- adozione dei provvedimenti puntuali relativi
all’erogazione delle prestazioni;
- verifiche della conformità alla normativa
nazionale e comunitaria - nonchè vigilanza successiva, ivi compresa la verifica
della buona pratica di laboratorio - di attività, strutture, impianti, officine
di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini
del controllo preventivo, salvo quanto previsto in materia dall’articolo 115,
comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- verifiche di conformità, avvalendosi degli
uffici comunali e delle aziende sanitarie locali, sull’applicazione, da parte
dei soggetti pubblici e privati interessati, dei provvedimenti autorizzatori
statali in materia di pubblicità ed informazione scientifica di cui all’articolo
119, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- individuazione dei criteri e delle modalità
mediante i quali i comuni e le aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su
base distrettuale, delle prestazioni socio- sanitarie di propria competenza,
individuando gli strumenti e gli atti per assicurare la gestione integrata dei
processi assistenziali socio-sanitari anche con riferimento alla vigilanza
regionale sulle attività autorizzate dai sindaci ai sensi degli articoli 5 e
6;
- definizione del riparto delle risorse del
fondo sanitario regionale destinate alla copertura della spesa sanitaria per i
servizi ad intersezione sanitaria;
- determinazione dei requisiti delle strutture
erogatrici dei servizi ai fini dell’autorizzazione al funzionamento, tenendo
fermi gli standard essenziali individuati e aggiornati a livello
nazionale;
- disciplina delle modalità e dei requisiti di
accreditamento delle strutture erogatrici dei servizi, in applicazione del
modello di cui all’articolo 115, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.
112 del 1998;
- riconoscimento, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e secondo le
norme di cui all’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del
1998;
- esercizio dell’attività di indirizzo,
coordinamento e vigilanza sulle funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie
locali, ivi inclusi gli interventi di sostituzione degli organi inadempienti,
previa diffida e fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla
Giunta regionale e notificata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 3(Prestazioni socio - sanitarie e
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria) 1. Le prestazioni socio -
sanitarie comprendono:
- le prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale;
- le prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria;
- le prestazioni a elevata integrazione
sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno - infantile,
anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e
farmaci, patologie per infezione da HIV e patologie in fase terminale, inabilità
o disabilità conseguenti a patologie cronico - degenerative.
2. Le prestazioni sociali a
rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni, che provvedono al loro
finanziamento negli ambiti previsti dalla legislazione regionale ai sensi
dellarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del
1998.
3. Le prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale e quelle ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate
dalle aziende sanitarie locali.
4. Per tutte le prestazioni di
cui al presente articolo è prevista la possibilità di interventi integrati fra
comuni (singoli e/o associati) e aziende sanitarie locali.
Art. 4(Sanità
penitenziaria) 1. In applicazione del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n.230, la Regione programma e organizza i servizi
sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul loro funzionamento
avvalendosi delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.
2. L’esercizio delle funzioni
di cui al comma 1 prenderà avvio dopo il trasferimento di funzioni, beni e
personale di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999
Riordino della medicina penitenziaria.
Art. 5(Competenze delle
province) 1. Alle province pugliesi sono
conferiti i seguenti compiti e funzioni:
- erogazione di contributi a favore dei titolari
di patente speciale per la modifica agli strumenti di guida, in base
all’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- corresponsione delle indennità previste dalla
legge ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall’INPS.
2. Nell’esercizio della
competenza di cui al comma 1, lett. b), la provincia si avvale della consulenza
della azienda sanitaria locale di competenza.
Art. 6(Funzioni dei comuni -
Autorizzazioni per la realizzazione di strutture sanitarie o
socio-sanitarie) 1. Sono di competenza dei
comuni pugliesi nel rispettivo territorio le funzioni in materia di
autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie
secondo quanto previsto dall’articolo 8 ter del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229.
Art. 7(Funzioni dei comuni -
Autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie) 1. I comuni sono competenti
anche al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 8 ter, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni
per l’esercizio delle attività sanitarie relativamente agli studi odontoiatrici,
medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati per le prestazioni di
chirurgia ambulatoriale, ovvero per procedure diagnostiche e terapeutiche di
particolare complessità o che comportino rischi per il paziente, previa verifica
di compatibilità del progetto da parte della Regione.
2. Nell’esercizio della
competenza di cui al comma 1 i comuni si avvalgono dell’istruttoria e del parere
dell’azienda sanitaria locale territoriale.
3. In caso di reiezione
dell’istanza l’interessato può chiederne la revisione al Sindaco con ricorso da
depositare presso il comune o spedire con posta raccomandata al funzionario
responsabile entro quindici giorni dal diniego. Nei successivi quindici giorni
il Sindaco decide e comunica l’esito del ricorso avvalendosi eventualmente di un
nuovo parere dell’azienda sanitaria locale competente.
Art. 8(Altre competenze
comunali) 1. Sono conferiti ai comuni i
seguenti compiti e funzioni:
- trasporto assistito dei soggetti portatori di
handicap, sia in ambito scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici,
privati o privati accreditati, ai sensi dellarticolo 47 della legge regionale
12 aprile 2000, n.9;
- regolamenti e provvedimenti in ordine alla
pubblicità sanitaria di cui all’articolo 118, comma 2, del decreto legislativo
n. 112 del 1998;
- rilascio dell’autorizzazione, su parere della
azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie
anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle
condizioni determinate dal regolamento nazionale di polizia
mortuaria;
- esercizio delle ulteriori competenze previste
dal regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- concorso alle attività di integrazione
scolastica di cui alle leggi regionali 9 giugno 1987, n.16 e 18 marzo 1997,
n.10.
Art. 9(Interventi
d’urgenza) 1. Gli interventi d’urgenza in
caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale spettano al Sindaco, che adotta le relative ordinanze contingibili ed
urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi
il disposto dellarticolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del
1998.
Art. 10(Competenze esclusive delle
aziende sanitarie locali) 1. Sono trasferiti alle
aziende sanitarie locali i compiti e le funzioni
concernenti:
- la tenuta dell’albo degli enti ausiliari che
operano nell’area delle dipendenze patologiche, secondo la legge regionale 9
settembre 1996, n.22 Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con
gli enti ausiliari che operano nel settore delle
tossicodipendenze;
- gli indennizzi a favore di soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25
febbraio 1992, n.210 e successive modificazioni, nonché a causa di vaccinazione
antipoliomielitica non obbligatoria ai sensi dell’articolo 3 della legge 14
ottobre 1999, n.362.
TITOLO 2SANITÀ VETERINARIA E
SALUBRITÀ DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Art. 11(Funzioni della
Regione) 1. La Regione Puglia, con
l’emanazione di regolamenti o con atti di Giunta o del Presidente, esercita,
anche in sede di indirizzo e coordinamento, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi richiedenti l’unitario esercizio a livello regionale in tema di
sanità veterinaria, salvo quelli espressamente riservati allo Stato mediante
leggi o regolamenti delegati, e in particolare:
- approva i piani e i programmi di settore non
aventi rilievo e applicazione nazionale;
- concorre, anche mediante intese e
concertazioni con lo Stato e le altre regioni, alla elaborazione e attuazione
delle politiche per la sanità veterinaria;
- coordina i sistemi informativi d’interesse
della sanità veterinaria di comuni, province, comunità montane e aziende
sanitarie locali, anche in vista del coordinamento nazionale delle informazioni
previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del
1998;
- adotta i provvedimenti puntuali relativi
all’erogazione delle prestazioni;
- verifica la conformità alla normativa
nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, officine di
produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini
del controllo preventivo, salvo quanto previsto in materia dall’articolo 115,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- raccorda nell’assetto tecnico - amministrativo
i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e quelli svolti da uffici
statali o comunitari;
- coordina e verifica l’applicazione nel
territorio regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di
importazione, esportazione, transito, da e per l’estero, di animali, prodotti e
avanzi di animali;
- predispone i piani regionali di profilassi e
di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne
coordina la corretta applicazione;
- relativamente agli aspetti veterinari,
esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli
articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n.963;
- assicura il coordinamento delle iniziative
zoosanitarie nel quadro della programmazione regionale sanitaria ed
economica;
- provvede alla istituzione e organizzazione dei
corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonchè di corsi di
formazione professionale per il personale tecnico e ausiliario, con la
collaborazione degli stituti universitari, dell’Istituto zooprofilattico della
Puglia e della Basilicata e delle associazioni di categoria;
- provvede a raccogliere ed elaborare i dati
statistici sulle malattie degli animali e a promuovere ogni iniziativa per la
migliore conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai
fini del suo miglioramento;
- assicura altresì il necessario coordinamento
tecnico e funzionale tra gli interventi in materia di profilassi e di bonifica
sanitaria degli allevamenti con interventi per il miglioramento dello stato di
salute e di produttività del patrimonio zootecnico sulla base di appositi piani
predisposti dall’Assessorato all’agricoltura;
- esercita le attività di indirizzo,
coordinamento e vigilanza sulle funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie
locali, ivi inclusi gli interventi di sostituzione degli organi inadempienti,
previa diffida e fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla
Giunta regionale e notificata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 12(Compiti delle
province) 1. Sono di competenza delle
province, che le esercitano nel rispettivo territorio avvalendosi dell’azienda
sanitaria locale competente o di quella scelta dalla provincia stessa in caso di
pluralità di azienda:
- l’aggiornamento della mappa delle acque
destinate alla molluschicoltura ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152;
- l’esercizio delle funzioni amministrative
relative all’autorizzazione, alla produzione di mangimi semplici, composti,
completi e complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio
1963, n.281.
Art. 13(Funzioni dei
comuni) 1. Sono di competenza dei
comuni, che le esercitano nel rispettivo territorio:
- ogni funzione in materia di medicina
veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della
Regione;
- le funzioni in materia autorizzativa di igiene
degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327, per quanto riguarda i
prodotti di origine animale;
- il riconoscimento, previsto dall’articolo 16
della legge regionale 3 aprile 1995, n.12 Interventi per la tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo, dei danni al patrimonio
zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio
veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un
contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1998, n.
218;
- gli interventi d’urgenza in caso di emergenza
di sanità o igiene veterinaria a carattere esclusivamente locale che spettano al
Sindaco, il quale adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale
rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto
dellarticolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del
1998.
Art. 14(Funzioni delle aziende
sanitarie locali) 1. Sono di competenza delle
aziende sanitarie locali:
- le indagini epizoologiche su base locale e la
tutela igienico-sanitaria degli allevamenti e dell’ambiente;
- l’attuazione dei programmi di educazione
sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria nei confronti degli
operatori del settore;
- la vigilanza sulla vendita degli animali e sui
locali ad essa adibiti, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni
di animali, sui pubblici abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramenti di
animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
- la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli
impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della
sterilità degli animali;
- la vigilanza sul trasporto degli animali e dei
prodotti e avanzi animali, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di
pascolo;
- la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e
sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;
- la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per
l’alimentazione zootecnica;
- la vigilanza sulla protezione degli animali e
sulla utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;
- la vigilanza e il controllo per la repressione
dell’impiego di sostanze non consentite, comprese quelle ormonali e
antiormonali, quali fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale di
animali, destinate all’alimentazione umana;
- la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e
sul loro impiego negli animali;
- la vigilanza sull’utilizzazione dei prodotti
di origine animale per la produzione opoterapica;
- le funzioni di cui all’articolo7, lettera b),
della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- le funzioni in materia di attività di medicina
veterinaria per il miglioramento e l’intervento zootecnico, nonché di servizio
diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali, demandate alla
competenza regionale dall’articolo 66, lettera d), del decreto del Presidente
della repubblica 24 luglio 1977, n.616;
- la vigilanza e il controllo veterinario degli
alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione,
trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione;
- la lotta al randagismo e la tenuta
dell’anagrafe canina;
- l’attuazione dei piani di profilassi delle
malattie degli animali trasmissibili all’uomo e la vigilanza sulla esecuzione di
piani di profilassi delle parassitosi gestiti da enti pubblici o
privati;
- la profilassi delle zoonosi e delle altre
malattie infettive e infestive degli animali soggetti a misure di polizia
veterinaria;
- il rilascio del nulla-osta sanitario alla
concessione demaniale e ad ogni autorizzazione inerente l’esercizio degli
impianti di molluschicoltura, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Giunta regionale n.343 del 1996;
- l’espressione del parere sanitario per
l’abbattimento di animali sieronegativi in allevamenti infetti, ai sensi del
decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e del decreto del
Ministro della sanità n. 429 del 12 agosto 1997;
- ogni altra funzione in materia di medicina
veterinaria attribuita alle aziende sanitarie locali da leggi comunitarie,
statali e regionali.
Disposizioni finali La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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