Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 21 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria.(1)
Disposizioni generali
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge disciplina, in attuazione
dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59 e del Titolo IV, Capi I e II,
articoli 114, 118, 121, 122, 124, 130, 131 e 132 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
443, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in
materia di salute umana e di sanità veterinaria e individua le funzioni
amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale secondo
le indicazioni della legge summenzionata e del piano socio-sanitario
regionale.
TITOLO 1NORME IN MATERIA SANITARIA
OSPEDALIERA
Art. 2(Funzioni
della Regione) 1. La Regione esercita tutte
le funzioni e i compiti amministrativi, salvo quelli espressamente riservati
allo Stato mediante leggi o regolamenti delegati, richiedenti l’unitario
esercizio a livello regionale in tema di salute umana, con particolare
riferimento alle seguenti materie:
- approvazione
dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione
nazionale;
- concorso,
anche mediante intese e concertazioni con lo Stato e le altre Regioni, alla
elaborazione e attuazione delle politiche e delle attività sanitarie;
- coordinamento
dei sistemi informativi d’interesse sanitario e socio-sanitario di comuni,
province, comunità montane e aziende sanitarie locali, anche in vista del
coordinamento nazionale delle informazioni previsto dall’articolo 6 del decreto
legislativo n. 112 del 1998;
- adozione
dei provvedimenti puntuali relativi all’erogazione delle prestazioni;
- verifiche
della conformità alla normativa nazionale e comunitaria - nonchè vigilanza
successiva, ivi compresa la verifica della buona pratica di laboratorio - di
attività, strutture, impianti, officine di produzione, apparecchi, modalità di
lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto
previsto in materia dall’articolo 115, comma 3, del decreto legislativo n. 112
del 1998;
- verifiche
di conformità, avvalendosi degli uffici comunali e delle aziende sanitarie
locali, sull’applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati,
dei provvedimenti autorizzatori statali in materia di pubblicità ed informazione
scientifica di cui all’articolo 119, lettera d), del decreto legislativo n. 112
del 1998;
- individuazione
dei criteri e delle modalità mediante i quali i comuni e le aziende sanitarie
garantiscono l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio-
sanitarie di propria competenza, individuando gli strumenti e gli atti per
assicurare la gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari anche
con riferimento alla vigilanza regionale sulle attività autorizzate dai sindaci
ai sensi degli articoli 5 e 6;
- definizione
del riparto delle risorse del fondo sanitario regionale destinate alla copertura
della spesa sanitaria per i servizi ad intersezione sanitaria;
- determinazione
dei requisiti delle strutture erogatrici dei servizi ai fini dell’autorizzazione
al funzionamento, tenendo fermi gli standard essenziali individuati e aggiornati
a livello nazionale;
l . disciplina delle modalità e dei requisiti di
accreditamento delle strutture erogatrici dei servizi, in applicazione del
modello di cui all’articolo 115, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.
112 del 1998; m. riconoscimento, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e secondo le
norme di cui all’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del
1998;
n. esercizio dell’attività di indirizzo,
coordinamento e vigilanza sulle funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie
locali, ivi inclusi gli interventi di sostituzione degli organi inadempienti,
previa diffida e fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla
Giunta regionale e notificata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 3(Prestazioni
socio - sanitarie e prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria) 1. Le prestazioni socio - sanitarie comprendono: a) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale; b) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; c) le prestazioni a elevata integrazione sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno - infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezione da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico - degenerative. 2. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni, che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legislazione regionale ai sensi dellarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. 3. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie locali. 4. Per tutte le prestazioni di cui al presente articolo è prevista la possibilità di interventi integrati fra comuni (singoli e/o associati) e aziende sanitarie locali.
Art. 4(Sanità
penitenziaria) 1. In applicazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, la Regione programma e organizza i servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul loro funzionamento avvalendosi delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. 2. Lesercizio delle funzioni di cui al comma 1 prenderà avvio dopo il trasferimento di funzioni, beni e personale di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999 “Riordino della medicina penitenziaria” .
Art. 5(Competenze
delle province) 1. Alle province pugliesi sono conferiti i seguenti compiti e funzioni: a) erogazione di contributi a favore dei titolari di patente speciale per la modifica agli strumenti di guida, in base allarticolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) corresponsione delle indennità previste dalla legge ai cittadini affetti da TBC non assistiti dallINPS. 2. Nellesercizio della competenza di cui al comma 1, lett. b), la provincia si avvale della consulenza della azienda sanitaria locale di competenza.
Art. 6(Funzioni dei
comuni - Autorizzazioni per la realizzazione di strutture sanitarie o
socio-sanitarie)(2) 1. Sono di competenza dei comuni pugliesi nel rispettivo territorio le funzioni in materia di autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie secondo quanto previsto dallarticolo 8 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Art. 7(Funzioni dei
comuni - Autorizzazioni all’esercizio di attività
sanitarie) 1. I comuni sono competenti anche al rilascio dellautorizzazione prevista dallarticolo 8 ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni per lesercizio delle attività sanitarie relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero per procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino rischi per il paziente, previa verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. 2. Nellesercizio della competenza di cui al comma 1 i comuni si avvalgono dellistruttoria e del parere dellazienda sanitaria locale territoriale. 3. In caso di reiezione dellistanza linteressato può chiederne la revisione al Sindaco con ricorso da depositare presso il comune o spedire con posta raccomandata al funzionario responsabile entro quindici giorni dal diniego. Nei successivi quindici giorni il Sindaco decide e comunica lesito del ricorso avvalendosi eventualmente di un nuovo parere dellazienda sanitaria locale competente.
Art. 8(Altre
competenze comunali) 1. Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni: a) trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap, sia in ambito scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, ai sensi dellarticolo 47 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9; b) regolamenti e provvedimenti in ordine alla pubblicità sanitaria di cui allarticolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998; c) rilascio dellautorizzazione, su parere della azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria; d) esercizio delle ulteriori competenze previste dal regolamento nazionale di polizia mortuaria; e) concorso alle attività di integrazione scolastica di cui alle leggi regionali 9 giugno 1987, n. 16 e 18 marzo 1997, n. 10.
Art. 9(Interventi
d’urgenza) 1. Gli interventi durgenza in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale spettano al Sindaco, che adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto dellarticolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 12 del 1998.
Art. 10(Competenze
esclusive delle aziende sanitarie locali) 1. Sono trasferiti alle aziende sanitarie locali i compiti e le funzioni concernenti: a) la tenuta dellalbo degli enti ausiliari che operano nellarea delle dipendenze patologiche, secondo la legge regionale 9 settembre 1996, n. 22 Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodiperidenze ¯ ; b) gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria ai sensi dellarticolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
TITOLO 2SANITÀ VETERINARIA E SALUBRITÀ DEI PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE
Art. 11(Funzioni
della Regione) 1. La Regione Puglia, con
l’emanazione di regolamenti o con atti di Giunta o del Presidente, esercita,
anche in sede di indirizzo e coordinamento, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi richiedenti l’unitario esercizio a livello regionale in tema di
sanità veterinaria, salvo quelli espressamente riservati allo Stato mediante
leggi o regolamenti delegati, e in particolare:
- approva
i piani e i programmi di settore non aventi rilievo e applicazione
nazionale;
- concorre,
anche mediante intese e concertazioni con lo Stato e le altre regioni, alla
elaborazione e attuazione delle politiche per la sanità veterinaria;
- coordina
i sistemi informativi d’interesse della sanità veterinaria di comuni, province,
comunità montane e aziende sanitarie locali, anche in vista del coordinamento
nazionale delle informazioni previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n.
112 del 1998;
- adotta
i provvedimenti puntuali relativi all’erogazione delle prestazioni;
- verifica
la conformità alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture,
impianti, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze
e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto in materia
dall’articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del
1998;
- raccorda
nell’assetto tecnico - amministrativo i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali e quelli svolti da uffici statali o comunitari;
- coordina
e verifica l’applicazione nel territorio regionale della vigente normativa
sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione, transito, da e
per l’estero, di animali, prodotti e avanzi di animali;
- predispone
i piani regionali di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla
normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;
- relativamente
agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca
marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1965,
n.963;
- assicura
il coordinamento delle iniziative zoosanitarie nel quadro della programmazione
regionale sanitaria ed economica;
- provvede
alla istituzione e organizzazione dei corsi di aggiornamento e di
specializzazione per veterinari nonchè di corsi di formazione professionale per
il personale tecnico e ausiliario, con la collaborazione degli stituti
universitari, dell’Istituto zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e
delle associazioni di categoria;
- provvede
a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali e a
promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario del
patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento;
- assicura
altresì il necessario coordinamento tecnico e funzionale tra gli interventi in
materia di profilassi e di bonifica sanitaria degli allevamenti con interventi
per il miglioramento dello stato di salute e di produttività del patrimonio
zootecnico sulla base di appositi piani predisposti dall’Assessorato
all’agricoltura;
- esercita
le attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle funzioni e sui compiti
conferiti alle autonomie locali, ivi inclusi gli interventi di sostituzione
degli organi inadempienti, previa diffida e fissazione di congruo termine per
provvedere, deliberata dalla Giunta regionale e notificata con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
Art. 12(Compiti delle province) 1. Sono di competenza delle province, che le esercitano nel rispettivo territorio avvalendosi dellazienda sanitaria locale competente o di quella scelta dalla provincia stessa in caso di pluralità di azienda: a) laggiornamento della mappa delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; b) lesercizio delle funzioni amministrative relative allautorizzazione, alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Art. 13(Funzioni dei
comuni) 1. Sono di competenza dei comuni, che le esercitano nel rispettivo territorio: a) ogni funzione in materia di medicina veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione; b) le funzioni in materia autorizzativa di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto dei Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per quanto riguarda i prodotti di origine animale; c) il riconoscimento, previsto dallarticolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 ® Interventi per la tutela degli animali daffezione e prevenzione del randagismo ¯ , dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dellazienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1998, n. 218; d) gli interventi durgenza in caso di emergenza di sanità o igiene veterinaria a carattere esclusivamente locale che spettano al Sindaco, il quale adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto dellarticolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 14(Funzioni
delle aziende sanitarie locali) 1. Sono di competenza delle
aziende sanitarie locali:
- le
indagini epizoologiche su base locale e la tutela igienico-sanitaria degli
allevamenti e dell’ambiente;
- l’attuazione
dei programmi di educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica
veterinaria nei confronti degli operatori del settore;
- la
vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad essa adibiti, sulle stalle
di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici
abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e
lavorazione degli avanzi animali;
- la
vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione
artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli
animali;
- la
vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonchè
sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
- la
vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in
campo veterinario;
- la
tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l’alimentazione zootecnica;
- la
vigilanza sulla protezione degli animali e sulla utilizzazione degli stessi per
esperimenti scientifici;
- la
vigilanza e il controllo per la repressione dell’impiego di sostanze non
consentite, comprese quelle ormonali e antiormonali, quali fattori di crescita o
di neutralizzazione sessuale di animali, destinate all’alimentazione
umana;
- la
vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli
animali;
- la
vigilanza sull’utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione
opoterapica;
- le
funzioni di cui all’articolo7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978,
n.833;
- le
funzioni in materia di attività di medicina veterinaria per il miglioramento e
l’intervento zootecnico, nonché di servizio diagnostico delle malattie
trasmissibili degli animali, demandate alla competenza regionale dall’articolo
66, lettera d), del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977,
n.616;
- la
vigilanza e il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei
relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto,
commercializzazione;
- la
lotta al randagismo e la tenuta dell’anagrafe canina;
- l’attuazione
dei piani di profilassi delle malattie degli animali trasmissibili all’uomo e la
vigilanza sulla esecuzione di piani di profilassi delle parassitosi gestiti da
enti pubblici o privati;
- la
profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e infestive degli
animali soggetti a misure di polizia veterinaria;
- il
rilascio del nulla-osta sanitario alla concessione demaniale e ad ogni
autorizzazione inerente l’esercizio degli impianti di molluschicoltura, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n.343 del
1996;
- l’espressione
del parere sanitario per l’abbattimento di animali sieronegativi in allevamenti
infetti, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592
e del decreto del Ministro della sanità n. 429 del 12 agosto 1997;
- ogni
altra funzione in materia di medicina veterinaria attribuita alle aziende
sanitarie locali da leggi comunitarie, statali e regionali.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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