Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge disciplina le
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della
direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, integrato e modificato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, nonché le procedure
di valutazione di incidenza ambientale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n.357.
2. La VIA ha lo scopo di assicurare che
nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di
opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la
protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento
della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia
della molteplicità delle specie, l’impiego di risorse rinnovabili, luso
razionale delle risorse.
3. La procedura di VIA garantisce
linformazione, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la
semplificazione delle procedure e la trasparenza delle
decisioni.
4. Le procedure di VIA individuano,
descrivono e valutano limpatto ambientale sui seguenti
fattori:
- l’uomo;
- la
fauna e la flora;
- il
suolo, lacqua, laria, il clima e il paesaggio;
- il
patrimonio ambientale, storico e culturale;
- le
interazioni tra i fattori precedenti.
Art. 2(Definizioni) 1. Ai fini della presente legge valgono le
seguenti definizioni:
a. impatto ambientale: linsieme degli effetti, diretti e
indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e
cumulativi, positivi e negativi che piani, programmi di intervento e progetti di
opere o interventi, pubblici e privati, hanno sullambiente inteso come insieme
complesso di sistemi umani e naturali;
b. procedura di VIA: linsieme delle fasi e delle attività
attraverso le quali si perviene alla valutazione dellimpatto
ambientale;
c. studio dimpatto ambientale (SIA): studio
tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di un programma
dintervento o di un piano;
d. definizione dei contenuti del SIA: fase preliminare
facoltativa per definire, in contraddittorio tra autorità competente e
proponente, le informazioni che devono essere contenute nel
SIA;
e. procedura di verifica: fase procedimentale per definire se
il progetto deve essere assoggettato alla procedura di
VIA;
f. VIA: determinazione dellautorità competente in ordine
allimpatto ambientale del progetto, programma o piano
proposto;
g. valutazione di incidenza ambientale: determinazione
dell’autorità competente in ordine all’incidenza ambientale del progetto
ricadente in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
h. proponente: il committente o lautorità titolare del
progetto, programma o piano che deve essere sottoposto alla procedura di
VIA;
i. autorità competente: lamministrazione che effettua la
procedura di VIA;
l. amministrazioni interessate: la Regione, le Province e i
Comuni interessati, nonché gli enti e gli organi competenti a rilasciare
concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi
comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto
proposto;
m. associazioni interessate: gli enti, le associazioni, e in
particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi
dellarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, i comitati esponenziali di
categorie o interessi collettivi interessati dalla realizzazione del progetto e
operanti nella regione;
n. soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un
interesse inerente alla realizzazione del progetto;
o. ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o
designata dalla autorità competente per curare lespletamento delle attività
connesse e strumentali alleffettuazione della procedura di
VIA;
p. soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo
oltre il quale i progetti identificati negli allegati della presente legge sono
assoggettati alla procedura di VIA.
Art. 3(Informazione
e partecipazione) 1. La partecipazione dei cittadini alla
procedura di VIA è assicurata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Essa è
finalizzata a:
- informare
e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli
interventi proposti che interessano il loro territorio e le loro condizioni di
vita;
- acquisire
elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione
finale;
- mettere
a punto ulteriori garanzie, misure di controllo e di mitigazione.
2. Lautorità competente, tramite
lufficio addetto, assicura ladeguata e tempestiva informazione e consultazione
preventiva di enti competenti, associazioni ambientaliste riconosciute ex
articolo 13 della l. n. 349 del 1986 e cittadini comunque coinvolti, in merito
allintervento proposto, allo studio di impatto ambientale e ai pareri del
Comitato per la VIA di cui all’articolo 28.
3. Gli enti locali possono promuovere
ulteriori iniziative rispetto a quelle avviate dallautorità competente, se
diversa, al fine di conseguire le finalità di cui al comma
1.
4. Nelle procedure di VIA lautorità
competente garantisce lo scambio di informazioni e la consultazione con il
proponente.
5. Copia degli studi di impatto ambientale
viene depositata presso l’archivio regionale della VIA e presso le sedi dei
Comuni e dei soggetti interessati così come individuati dallautorità
competente. Dellavvenuto deposito viene data pubblicità mediante linserzione
sui quotidiani, la pubblicazione sui bollettini regionali e laffissione sugli
albi pretori dei Comuni interessati.
6. Chiunque può richiedere e ottenere, ai
sensi della l. 241/1990 e dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio
delle copie degli atti.
Art. 4(Ambiti di
applicazione) 1. Sono assoggettati alla procedura di VIA
di cui allarticolo 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere
identificati nellallegato A, ripartito negli elenchi A.1, A.2 e
A.3.
2. Sono assoggettati alla procedura di
verifica di cui allarticolo 16 i progetti per la realizzazione di interventi e
di opere identificati nellallegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2 e
B.3.
3. Sono assoggettati altresì alla
procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere
identificati nell’allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3, qualora ciò
si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all’articolo 16 o
qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all’interno di
aree naturali protette.
4. I progetti per la realizzazione di
interventi e di opere identificati nellallegato B, ripartito negli elenchi B.1,
B.2 e B.3, non sottoposti a procedura di VIA, se ricadenti in zone di protezione
speciale o in siti di importanza comunitaria di cui alle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE, sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi
dell’articolo 5 del dpr 357/1997.
5. Sono assoggettati alle procedure di VIA
o di verifica anche i progetti di trasformazione o ampliamento dai quali
derivano interventi od opere con caratteristiche e dimensioni rientranti fra
quelli previsti negli allegati.
6. Su richiesta del proponente possono
essere sottoposti:
- alla
procedura di verifica i progetti di opere e di interventi non compresi negli
allegati;
- alla
procedura di VIA i progetti di opere e di interventi compresi nell’allegato B
non soggetti per legge alla procedura di VIA.
7. A partire dall’esercizio finanziario
2001, lautorità competente può disporre, con deliberazione motivata, di
sottoporre alle procedure di verifica o di VIA progetti di interventi od opere
localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli
allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla
localizzazione, alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative
interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale. In tali casi le spese
per leffettuazione della procedura, compresa la redazione del SIA, sono a
carico dellautorità competente. Alla copertura degli oneri di propria
competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede
di bilancio di previsione annuale.
8. Le soglie dimensionali definite ai
sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento qualora i progetti di
interventi o di opere ricadano allinterno di aree naturali
protette.
9. Ai sensi dellarticolo 1, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle aree dichiarate a
elevato rischio di crisi ambientale di cui all’articolo 74 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, per le tipologie progettuali di cui agli
allegati A e B, la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30 per
cento (anche in aggiunta alla riduzione di cui al comma
8).
10. La dichiarazione di cui allarticolo 7
della l. 349/1986 rimane valida agli effetti della presente legge anche
nellipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione
medesima per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti operativi tutti
gli interventi di risanamento, di cui al piano previsto dal già citato articolo
7.
11. Alle procedure di VIA va assoggettato il
progetto dellintera opera o intervento.
12. La disciplina della presente legge non si
applica a:
- i
progetti di interventi di opere destinati a scopi di difesa
nazionale;
- gli
interventi disposti in via durgenza dalle competenti autorità sia al fine di
salvaguardare lincolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti
sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato demergenza
ai sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge
regionale 26 aprile 1998, n.14;
- i
progetti di manutenzione ordinaria.
13. La Giunta regionale, su proposta
dellautorità competente, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte
un progetto dalle disposizioni della presente legge ai sensi e per gli effetti
dellarticolo 2, comma 3, della direttiva CEE del 21 giugno 1985, n.337.
Lefficacia dellesenzione é subordinata alla decisione favorevole della
Commissione europea.
14. Ai sensi dellarticolo 1, commi 10 e 11,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, non sono oggetto
della disciplina della presente legge i progetti di opere e di interventi,
nonché i progetti che costituiscono loro modifica, che siano sottoposti alle
procedure di VIA nellambito della competenza del Ministero dellambiente ai
sensi dellarticolo 6 della l. 349/1986.
TITOLO 2PROCEDURE DI VIA PER PROGETTI DI INTERVENTI E DI
OPERE
Art. 5(Procedure di
VIA) 1. Le procedure di VIA hanno lo scopo di
prevedere e stimare limpatto ambientale dellopera o intervento, di
identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione
dellopera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli
impatti negativi.
2. Per gli interventi identificati
nellallegato A, le procedure di VIA comprendono:
- lo
svolgimento facoltativo della fase preliminare di definizione dei contenuti del
SIA di cui allarticolo 9;
- lelaborazione,
a cura del proponente, dello studio di impatto ambientale (SIA) di cui
all’articolo 8;
- lattivazione
delle procedure per l’informazione e la consultazione delle amministrazioni,
delle associazioni e dei soggetti interessati, di cui agli articoli 1l e
12;
- leffettuazione
della istruttoria tecnica sullimpatto ambientale del progetto di intervento od
opera, di cui allarticolo 10;
- la
formulazione della determinazione dellautorità competente in merito alla VIA di
cui allarticolo 13;
- lattivazione
del monitoraggio sulla realizzazione dellopera o intervento di cui allarticolo
18.
3. Per gli interventi identificati
nellallegato B, le procedure di VIA comprendono leffettuazione preliminare
della procedura di verifica di cui allarticolo 16, salvo quanto disposto
dallarticolo 4, comma 3.
Art. 6(Autorità
competenti) 1. La Regione è competente per le
procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative
ai:
- progetti
identificatinegli elenchi A.1 e B.1;
- progetti
identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il
territorio di due o più province.
2. La Provincia è competente per le
procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative
ai:
- progetti
identificati negli elenchi A.2 e B.2;
- progetti
elencati negli elenchi A.3 e B.3 la cui localizzazione interessa il territorio
di due o più Comuni.
3. Il Comune è competente per le procedure
di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai progetti elencati
negli allegati A.3 e B.3. che ricadono interamente nell’ambito del territorio
del Comune.
4. Sono di competenza degli Enti-Parco
regionali, di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, le procedure di
VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie
progettuali elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente,
all’interno dei parchi medesimi.
5. Le Amministrazioni espletano le
procedure tramite un ufficio competente, appositamente designato o istituito. I
Comuni, tramite appositi accordi o convenzioni, possono istituire un ufficio
competente intercomunale ovvero avvalersi dellufficio competente della
Provincia.
6. Lautorità competente per lesame e
l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di VIA può
avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dellAgenzia regionale
protezione ambiente (ARPA) della Puglia. Lammontare dei compensi dovuti
allARPA è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria con riferimento
alle diverse tipologie di interventi e opere.
Art. 7(Direttive) 1. Le modalità e i criteri di attuazione
delle procedure sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti,
pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Le direttive specificano, in
particolare, per tipologia di interventi od opere, i contenuti e le metodologie
per la predisposizione:
- degli
elaborati relativi alla procedura di verifica;
- del
SIA di cui all’articolo 8.
2. La Giunta regionale, inoltre, definisce
modelli procedimentali diretti alla regolamentazione della adozione tempestiva e
coordinata da parte delle Amministrazioni competenti di tutti gli atti e
provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso
necessari.
Art. 8(SIA relativo
ai progetti) 1. I progetti assoggettati alla VIA sono
corredati di un SIA, presentato su supporto cartaceo e su supporto
informatico, che contiene gli elementi e le informazioni indicate
in conformità alle direttive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
b).
2. Fino allemanazione delle direttive, il
SIA relativo ai progetti di opere e interventi deve avere i seguenti
contenuti:
- la
descrizione delle condizioni iniziali dellambiente fisico, biologico e
antropico;
- la
descrizione del progetto delle opere o degli interventi proposti con
lindicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati, delle
modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle
caratteristiche fisiche dellinsieme del progetto, delle sue interazioni con il
sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di
costruzione e di funzionamento a opere o interventi ultimati, nonché la
descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi;
- una
valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti
(inquinamento dellacqua, dellaria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce,
calore, radiazioni, ecc.) risultanti dallattività del progetto
proposto;
- la
descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni degli impianti e
per ridurre lutilizzo delle risorse naturali, confrontandole con le migliori
tecniche disponibili;
- lesposizione
dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di
localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare lopera o
l’intervento;
- i
risultati dellanalisi economica di costi e benefici;
- lillustrazione
della conformità delle opere e degli interventi proposti alle norme in materia
ambientale e agli strumenti di programmazione e di pianificazione paesistica e
urbanistica vigenti;
- lanalisi
della qualità ambientale, con particolare riferimento ai seguenti fattori:
luomo, la fauna e la flora, il suolo, lacqua, laria, il clima e il paesaggio,
le condizioni socio-economiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico,
culturale e ambientale e i beni materiali, le interazioni tra i fattori
precedenti;
- la
descrizione e la valutazione degli impatti ambientali significativi positivi e
negativi nelle fasi di attuazione, di gestione, di eventuale dismissione delle
opere e degli interventi, valutati anche nel caso di possibili incidenti, in
relazione alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di
inquinanti, alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di
radiazioni, e con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti e alla
discarica di materiale residuante dalla realizzazione e dalla manutenzione delle
opere infrastrutturali;
- la
descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare o
eliminare gli impatti ambientali negativi nonché delle misure di
monitoraggio;
- una
sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
- un
sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per
valutare gli impatti ambientali, nonché lindicazione delle eventuali difficoltà
(lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella
raccolta dei dati richiesti.
3. Il SIA è predisposto a cura e spese del
proponente, il quale ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati
disponibili presso gli uffici delle amministrazioni
pubbliche.
4. Il proponente può richiedere la
presenza di tecnici dellautorità competente a sopralluoghi o ad attività di
campionamento e analisi di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione del
SIA.
Art. 9(Definizione
concordata dei contenuti del SIA) 1. E facoltà del proponente richiedere
allautorità competente leffettuazione di una fase preliminare volta alla
definizione concordata dei contenuti del SIA e della documentazione e degli
elaborati nonché alla individuazione delle amministrazioni pubbliche
interessate.
2. Il proponente, a tal fine, presenta
allautorità competente una relazione nella quale, sulla base della preventiva
individuazione degli impatti ambientali possibili, definisce in linea di massima
il contenuto e il piano di lavoro per la redazione del
SIA.
3. Le attività volte alla puntuale
definizione dei contenuti del SIA avvengono in contraddittorio con il proponente
e con le amministrazioni locali interessate.
4. Lautorità competente fornisce il
proprio parere entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
relazione, sentite le amministrazioni locali interessate.
5. Il parere concordato è vincolante per
il proponente.
6. Nel caso in cui il proponente non dia
seguito alla procedura, con la presentazione allautorità competente della
documentazione di cui allarticolo 11 entro i successivi sei mesi il
procedimento si estingue. E facoltà del proponente iniziare ex novo la
procedura.
7. Per ragioni di segreto industriale o
commerciale il proponente può richiedere, fornendo adeguata motivazione, che non
sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto e il relativo SIA,
limitatamente alla descrizione dei processi produttivi. In tal caso il
proponente allega una specifica illustrazione delle caratteristiche dellopera o
dellintervento, destinata a essere resa pubblica. Il personale dellufficio
competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti di interventi o di
opere soggetti alle procedure di VIA, anche se sottoposte a segreto industriale
o commerciale, con lobbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la
segretezza delle predette informazioni.
Art. 10(Presentazione del SIA) 1. Il proponente di progetto assoggettato
a procedura di VIA ai sensi dell’articolo 4 ovvero per effetto della procedura
di verifica di cui all’articolo 16 presenta allautorità competente una domanda
contenente il progetto definitivo e il SIA predisposto in conformità alle
disposizioni di cui allarticolo 8 e agli eventuali esiti della fase di
definizione dei contenuti del SIA di cui allarticolo 9.
2. La domanda elenca le amministrazioni
interessate ed è corredata della documentazione e degli elaborati progettuali
richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per
la realizzazione dellopera o dellintervento.
3. L’ufficio competente, entro quindici
giorni dal ricevimento della domanda, si esprime in merito alla individuazione
delle amministrazioni interessate, accerta la completezza del SIA, della
documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 e può richiedere per una sola
volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine non superiore a venti
giorni.
4. Nei quindici giorni di cui al comma 3 é
facoltà del proponente presentare integrazioni di propria
iniziativa.
Art. 11(Deposito e
pubblicizzazione del SIA) 1. Trascorso il termine dei quindici
giorni di cui allarticolo 10, comma 3, ovvero quello assegnato per la
documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito del progetto
definitivo e del SIA presso gli uffici competenti della Regione, della Provincia
e dei Comuni interessati.
2. Il proponente provvede a far pubblicare
sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché su un quotidiano nazionale e su
un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, lannuncio
dellavvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, loggetto, la
localizzazione e una sommaria descrizione dell’opera o dellintervento, nonché
lindicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. Il proponente, inoltre, invia il
progetto e il SIA, corredato della eventuale documentazione integrativa di cui
allarticolo 10, comma 3, agli enti di gestione qualora il progetto interessi il
territorio di aree naturali protette, nonché alle altre amministrazioni
interessate.
4. Le Province, i Comuni e gli enti di
gestione delle aree protette devono esprimere il parere previsto dallarticolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Art. 12(Partecipazione) 1. Entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può
prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta,
osservazioni allautorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e
valutativi sui possibili effetti dellintervento.
2. Lautorità competente può rigettare le
osservazioni per manifesta infondatezza tenuto conto delle caratteristiche del
progetto e della sua localizzazione, dandone risposta scritta a coloro i quali
le hanno avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la
risposta viene fornita solo al primo firmatario.
3. Entro i successivi dieci giorni le
osservazioni presentate, escluse quelle di cui al comma 2, sono comunicate al
proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro
venti giorni.
4. A partire dall’esercizio finanziario
2001, avvenuti il deposito e la trasmissione di cui allarticolo 11, commi 1 e
3, lautorità competente può promuovere una istruttoria pubblica con le
amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati per fornire una
completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di
conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. Alla istruttoria è data adeguata
pubblicità e deve essere invitato il proponente. Qualora listruttoria pubblica
non abbia luogo, lautorità competente promuove il contraddittorio tra il
proponente e coloro che hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura del
presente comma deve svolgersi e concludersi entro trenta giorni dal termine di
cui al comma 3. Alla copertura degli oneri di propria competenza
rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio
di previsione annuale.
5. Lufficio competente entro quindici
giorni comunica gli esiti dellistruttoria pubblica ovvero del contraddittorio
alle amministrazioni interessate nonché al proponente, il quale entro i
successivi quindici giorni può fornire le proprie
controdeduzioni.
6. Qualora il proponente intenda, prima
della conclusione delle procedure di VIA, uniformare, in tutto o in parte, il
progetto di intervento o di opera ai pareri, osservazioni o contributi espressi
ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta allautorità competente. La
richiesta interrompe il termine della procedura che ricomincia a decorrere con
il deposito, di cui allarticolo 11, comma 1, del progetto
modificato.
7. Su iniziativa dellAssessore regionale
allambiente o di altra autorità competente, sul SIA si esprime il Comitato per
la VIA di cui allarticolo 28.
8. Scaduti tutti i termini, lufficio
competente predispone entro i successivi quindici giorni un rapporto
sullimpatto ambientale dellintervento.
Art. 13(Valutazione
di impatto ambientale) 1. Conclusi gli adempimenti prescritti nei
precedenti articoli e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza del
termine per l’espressione dei pareri della Provincia, dei Comuni e degli enti di
gestione di cui all’articolo 11, comma 4, lautorità competente delibera la VIA
esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. L’autorità
competente delibera la VIA anche in assenza dei predetti
pareri.
2. In materia di lavori pubblici la VIA è
resa nei termini previsti dallarticolo 7, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La deliberazione dell’autorità
competente è notificata al proponente e comunicata alle amministrazioni
interessate ed è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Un estratto di tale deliberazione è pubblicato, a cura del proponente, su un
quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio
interessato.
4. Le autorità competenti informano
annualmente il Ministro dellambiente circa i provvedimenti adottati e le
procedure di VIA in corso.
Art. 14(Legge 24
novembre 2000, n. 340) 1.
Qualora per la realizzazione dell’intervento si attivi la Conferenza di
servizi, alla procedura di VIA si applicano le norme contenute al Capo II della
legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 15(Effetti
della VIA) 1. La VIA positiva obbliga il proponente a
conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la
realizzazione e a monitorare nel tempo lintervento o
lopera.
2. La VIA negativa preclude la
realizzazione dellintervento o dellopera.
3. La VIA positiva ha efficacia per il
tempo, in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nellatto recante la
valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del
progetto, anche in deroga ai termini inferiori previsti per le intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in qualunque
modo denominati, comunque acquisiti. Trascorso detto periodo senza che sia stato
dato inizio ai lavori, le procedure di VIA devono essere
rinnovate.
4. Lautorità competente, a richiesta del
proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il
predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non
superiore a quello inizialmente stabilito.
Art. 16(Procedura di
verifica) 1. Per i progetti assoggettati alla
procedura di verifica il proponente presenta allautorità competente una domanda
allegando i seguenti elaborati in conformità alle direttive di cui all’articolo
7, comma 1, lettera a):
- il
progetto preliminare dellintervento od opera;
- una
relazione sullidentificazione degli impatti ambientali attesi, anche con
riferimento ai parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente,
nonché il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA;
- una
relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e
paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione
territoriale e urbanistica;
- ogni
altro documento utile ai fini dell’applicazione degli elementi di verifica di
cui all’articolo 17.
2. Lufficio competente accerta, entro
dieci giorni dal ricevimento della richiesta, la completezza degli elaborati
presentati. Qualora ne rilevi lincompletezza richiede entro lo stesso termine,
per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta di
integrazione interrompe i termini della procedura di verifica di cui al presente
articolo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle integrazioni entro
due mesi dalla data della richiesta, non si procede al compimento della
procedura di verifica.
3. Trascorso il termine per la richiesta
delle integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la
documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati
presso lautorità competente e presso i Comuni interessati. I Comuni danno
avviso pubblico dell’avvenuto deposito mediante affissione all’albo
pretorio.
4. Chiunque può prendere visione degli
elaborati depositati e può presentare osservazioni all’autorità competente entro
il termine di trenta giorni dall’affissione dell’avviso.
5. Per pervenire alla propria decisione
lautorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in
merito al progetto.
6. Lautorità competente assicura che le
attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il
proponente.
7. Lautorità competente si pronuncia non
oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del
proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa,
esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Decorso tale
termine, in caso di silenzio dell’autorità competente il progetto si intende
escluso dalla procedura di VIA.
8. L’autorità competente può subordinare
l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni
finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli
sull’ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della
progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la
realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi
nel tempo e con le modalità stabilite.
9. Nei casi di cui al comma 8, l’autorità
competente provvede altresì alla individuazione dell’ente o organo tecnico
competente al controllo dell’adempimentodelle prescrizioni date,
nonché al monitoraggio previsto. L’ente od organo tecnico individuato è tenuto a
trasmettere all’autorità competente idonea certificazione di conformità
dell’opera realizzata.
10. Qualora l’autorità competente si pronunci
per l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, si applicano gli
articoli della presente legge relativi alla procedura stessa con esclusione
degli adempimenti già eseguiti e compatibili.
11. Lautorità competente provvede a far
pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione la propria
decisione.
12. L’autoritàcompetente cura la
tenuta di un registro nel quale é riportato lelenco dei progetti di interventi
od opere per i quali é stata richiesta la procedura di verifica, nonché
lindicazione dei relativi esiti.
Art. 17(Criteri per
la procedura di verifica) 1. Fino alla emanazione delle direttive di
cui allarticolo 7, comma 1, lettera a), le relazioni di cui allarticolo 16
devono avere, in particolare, i seguenti contenuti:
1. CARATTERISTICHE DEL
PROGETTO
Le caratteristiche del
progetto di interventi e opere devono essere prese in considerazione in
particolare in rapporto ai seguenti elementi:
- dimensioni
del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati
in particolare in rapporto alla durata e alla dimensione spaziale e temporale
degli impatti;
- utilizzazione
delle risorse naturali;
- produzione
di rifiuti;
- inquinamento
e disturbi ambientali;
- rischio
di incidenti;
- impatto
sul patrimonio naturale e storico tenuto conto della destinazione delle zone che
possono essere danneggiate, in particolare zone turistiche, urbane o
agricole.
2. UBICAZIONE DEL
PROGETTO
La sensibilità
ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto
deve essere presa in considerazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
- la
qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della
zona;
- la
capacità di carico dellambiente naturale, con particolare attenzione alle
seguenti zone:
- zone
costiere;
- zone
montuose o forestali;
- zone
nelle quali gli standard di qualità ambientali della legislazione comunitaria
sono già superati;
- zone
a forte densità demografica;
- paesaggi
importanti dal punto di vista storico culturale e archeologico;
- aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
- effetti
dellopera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.
3. CARATTERISTICHE DELLIMPATTO
POTENZIALE
Gli effetti
potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione
ai criteri stabiliti ai punti 1. e 2. e tenendo conto in
particolare:
- della
portata dellimpatto (area geografica e densità della popolazione
interessata);
- dellordine
di grandezza e della complessità dellimpatto;
- della
probabilità dellimpatto;
- della
durata, frequenza e reversibilità dellimpatto.
Art. 18(Monitoraggio) 1. Il proponente deve trasmettere alle
amministrazioni interessate i risultati del monitoraggio di cui allarticolo 15,
nonché informare l’autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute
nel corso della realizzazione e della gestione dellintervento od
opera.
2. Lautorità competente per lesercizio
delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dellARPA della
Puglia. Si avvale, inoltre, delle strutture dellARPA della Puglia per
leventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 allinterno del
sistema informativo sullambiente e il territorio.
3. Fino allinsediamento degli organi
dell’ARPA, di cui alla legge regionale istitutiva 22 gennaio 1999, n. 6, le
autorità competenti si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP)
competenti per territorio.
Art. 19(Procedure
per progetti localizzati o con impatti ambientali interregionali e
transfrontalieri) 1. Nel caso di progetti che risultino
localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale effettua la
procedura di VIA e delibera la valutazione di impatto ambientale dintesa con le
Regioni cointeressate.
2. Nel caso di progetti che possono avere
impatti rilevanti sullambiente di altre Regioni confinanti, l’autorità
competente è tenuta a informare e ad acquisire anche i pareri delle Regioni
interessate.
3. Nel caso di progetti che possono avere
impatti rilevanti sullambiente di un altro Stato, le autorità competenti
informano il Ministero dellambiente per ladempimento degli obblighi di cui
alla convenzione sulla VIA in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il
25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n.
640.
Art. 20(Partecipazione della Regione alla procedura della l.
349/1986) 1. Il parere relativo alla pronuncia di
compatibilità ambientale di cui allarticolo 6 della l. 349/1986 è espresso
dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale acquisisce il
parere delle Province e dei Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di
cui allarticolo 6, comma 3, della l. 349/1986 sono trasmesse, a cura del
proponente, anche alle Province e ai Comuni interessati. I pareri sono espressi
entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni,
trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei
predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere
consultazioni e istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni e
i soggetti interessati.
Art. 21(Vigilanza e
sanzioni) 1. Le Province, i Comuni e gli enti di
gestione delle aree naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo
sullapplicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle
prescrizioni contenute nell’atto conclusivo della procedura di
valutazione.
2. Nei casi di interventi od opere
realizzati senza l’effettuazione della procedura di verifica ovvero delle
procedure di VIA in violazione della presente legge, lautorità competente
dispone la sospensione dei lavori in attesa delle risultanze delle procedure di
VIA e, se necessario, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della
situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e
le modalità. In caso di inerzia lautorità competente esercita lazione
risarcitoria per danno ambientale ai sensi dellarticolo 18 della l.
349/1986.
3. Nei casi in cui il progetto sia
realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella
VIA di cui allarticolo 13, ovvero nellatto conclusivo della procedura di
verifica di cui allarticolo 16, lautorità competente, previa eventuale
sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare lintervento o
lopera. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di
adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella
diffida, lautorità competente revoca la VIA ovvero latto conclusivo della
procedura di verifica e applica quanto disposto dal comma
2.
TITOLO 3IMPATTO AMBIENTALE IN ATTI NORMATIVI, PIANI E
PROGRAMMI
Art. 22(Atti
normativi) 1. I disegni di legge e le proposte di
legge nonché i progetti di regolamento aventi a oggetto materie di rilievo
ambientale e comunque riguardanti il territorio, la flora, la fauna e altri beni
ambientali o lutilizzo di risorse naturali devono essere accompagnati da uno
specifico studio in ordine ai possibili effetti dellapplicazione di tali atti
normativi sullambiente.
2. I criteri di individuazione degli atti
normativi di rilevanza ambientale sono stabiliti dal Consiglio regionale su
parere del Comitato per la VIA.
Art. 23(Piani e
programmi) 1. I piani e i programmi di intervento
perseguono lobiettivo di realizzare uno sviluppo ambientalmente sostenibile e
la tutela e il miglioramento della salute e degli equilibri
ecologici.
2. A tal fine i piani e i programmi di
intervento, regionali e provinciali, nonché i relativi stralci e varianti,
contengono, come loro parte integrante, una relazione sugli impatti ambientali
conseguenti alla propria attuazione.
3. I piani regolatori generali, i loro
stralci e varianti contengono, come parte integrante, un SIA redatto secondo le
indicazioni dellarticolo 24.
4. Il Consiglio regionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i piani e i
programmi di intervento regionali, provinciali e comunali diversi dai piani
regolatori generali che devono contenere, come parte integrante, il
SIA.
5. Gli enti competenti ad adottare i piani
e i programmi di intervento effettuano linformazione e la consultazione sui SIA
nell’ambito delle procedure di formazione e approvazione previste per i singoli
piani e programmi di intervento ai sensi della legislazione
vigente.
Art. 24(SIA relativo
a piani e programmi) 1. La Giunta regionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive in cui
sono specificati contenuti e modalità di predisposizione del SIA per i piani e i
programmi di intervento individuati ai sensi dell’articolo 23. Tali direttive
possono, inoltre, individuare aree ad alta sensibilità ambientale dettando
conseguenti criteri e indirizzi per la predisposizione dei SIA. Le direttive
sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il SIA in particolare deve approfondire
le analisi in merito alle previsioni di opere o di interventi di cui agli
allegati A e B attraverso lindicazione delle motivazioni delle scelte previste,
anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni
che verranno indotte sullambiente e delle misure di mitigazione degli effetti
negativi previsti.
TITOLO 4DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E
FINALI
Art. 25(Informazione
e sistema informativo) 1. L’Amministrazione regionale e le
Amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a scambiarsi dati,
informazioni e ogni elemento utile allo svolgimento delle procedure di
VIA.
2. La Giunta
regionale:
- organizza
il sistema informativo di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 28 anche
per le finalità della presente legge;
- predispone
una raccolta di metodologie e modelli in materia di impatto
ambientale;
- organizza
un archivio sullimpatto ambientale, in cui sono catalogati i SIA, le VIA,
nonché la relativa documentazione.
3. Le pubblicazioni sul Bollettino
ufficiale della Regione disposte dalla presente legge sono gratuite. Il
Presidente della Giunta regionale con apposito atto definisce forme e modalità
di tali pubblicazioni.
Art. 26(Relazione
sullattuazione delle procedure di VIA) 1. La Giunta regionale presenta
annualmente al Consiglio regionale una relazione sullattuazione della presente
legge. In particolare la relazione:
- informa
sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo 7 e
dellarticolo 24;
- dà
conto degli esiti delle procedure di VIA effettuate in attuazione della presente
legge;
- indica
lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui allarticolo
25;
- formula
valutazioni e proposte sulladeguatezza e sullefficacia delle procedure di VIA
effettuate.
2. Per predisporre la relazione la Giunta
regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai
Comuni.
3. La relazione è comunicata al Ministero
dellambiente in attuazione dellarticolo 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996.
4. A partire dall’esercizio finanziario
2001, la Giunta regionale promuove la pubblicazione di un volume divulgativo
sulle attività delle autorità competenti inerenti la VIA sul territorio
pugliese. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la
Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.
Art. 27(Formazione
culturale e aggiornamento professionale) 1. A partire dall’esercizio finanziario
2001, la Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure e
ne diffonde i risultati. Per tal fine può avvalersi della collaborazione di
università, enti e istituti, italiani ed esteri, stipulando apposite
convenzioni. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione
la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione
annuale.
2. A partire dall’esercizio finanziario
2001, la Regione promuove lorganizzazione e la realizzazione di
corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di procedure di
VIA. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la
Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.
Art. 28(Comitato per
la VIA) 1. Il Comitato per la VIA è lorgano
tecnico consultivo della Regione e delle altre autorità competenti nella materia
della valutazione dellimpatto ambientale.
2. Esso è nominato, previa deliberazione
della Giunta regionale, con decreto dellAssessore regionale allambiente, che
lo presiede, ed è composto da:
- un
docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza
specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti
tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze naturali, scienze
biologiche, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica farmaceutica e
tossicologica, igiene e medicina preventiva;
- un
rappresentante dellAmministrazione provinciale competente per territorio,
designato dal Presidente della medesima Provincia tra gli esperti componenti del
Comitato tecnico di cui allarticolo 5, comma 9, della legge regionale 3 ottobre
1986, n.30;
- un
rappresentante del Ministero per i beni culturali - Sovrintendenza per la Puglia
ai beni ambientali, artistici, architettonici e storici.
3. Fanno parte del Comitato senza diritto
di voto il dirigente del Settore ecologia e il funzionario responsabile
dellUfficio VIA del Settore, oltrechè il dirigente responsabile dell’autorità
competente alla specifica procedura di VIA in trattazione presso il
Comitato.
4. Possono essere invitati ai lavori del
Comitato, senza diritto di voto, i coordinatori dei Settori competenti per
materia.
5. Le funzioni di segretario sono svolte
da un funzionario in servizio presso il Settore ecologia.
6. Ai componenti spetta il compenso e il
trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale
22 giugno 1994, n. 22, con imputazione sullo stanziamento di bilancio a
finanziamento della citata legge.
Art. 29(Potere
sostitutivo) 1. Qualora la Provincia o il Comune
ritardino ingiustificatamente lespletamento delle procedure di VIA attribuite
alla loro competenza, la Giunta regionale, anche su richiesta del proponente, li
invita a provvedere entro un termine non superiore a quarantacinque
giorni.
2. Decorso inutilmente tale termine, la
Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per la conclusione delle
procedure di VIA. Gli oneri finanziari relativi allattività del Commissario ad
acta sono a carico dellautorità competente.
Art. 30(Spese
istruttorie) 1. Le
spese per accertamenti tecnici richieste dallautorità competente, le visite
sopralluogo del personale degli uffici istruttori, nonché l’accesso alle
informazioni relative alle procedure di VIA o di verifica sono a carico del
proponente e sono determinate secondo parametri stabiliti dalla Giunta
regionale.
Art. 31(Prima
applicazione della legge) 1. La data di decorrenza dell’esercizio
delle funzioni conferite dalla presente legge alle Province, ai Comuni e agli
Enti-Parco regionali nonché l’individuazione delle risorse finanziarie e
strumentali necessarie sono disciplinate dall’articolo 16, commi 3 e 4, della
legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi della Regione e degli enti locali.
Art. 32(Norme
transitorie) 1. I procedimenti di VIA, di verifica di
assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale, attivati presso
la Regione prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono portati a
compimento secondo le procedure vigenti al momento della presentazione
dell’istanza.
2. Fino alla
costituzione del Comitato per la VIA di cui all’articolo 28, la Regione,
nell’espletamento dei procedimenti di cui alla presente legge, continua ad
avvalersi, sino e non oltre il 30 giugno 2001, del Comitato così come costituito
ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 27 gennaio
1998.
Allegato A INTERVENTI SOGGETTI A VIA OBBLIGATORIA ELENCO A.1
PROGETTI DI
COMPETENZA DELLA REGIONE
A.1.a) Recupero di
suolidal mare per una superficie che supera i 200
ha;
A.1.b) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime
lavorate (in particolare sono compresi in tale classe gli impianti di
crackingper la produzione di etilene, gli impianti per la
produzione di cloruro di vinile);
A.1.c) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di
capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime
lavorate;
A.1.d) porti turistici e da diporto quando lo specchio
dacqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure
i moli sono di lunghezza superiore ai 300 m; opere di difesa del mare quando lo
specchio dacqua compreso tra lopera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha
o la lunghezza della difesa è superiore a 300 m;
A.1.e) dighe e altri impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque in modo durevole a fini non energetici di altezza
superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc;
A.1.f) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di
lunghezza superiore a 10 km;
A.1.g) impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti nell’Allegato D del
d. lgs. 22/1997, mediante operazioni di cui all’Allegato B (a esclusione dei
punti D13, D14 e D15) e allAllegato C (lettera da R1 a R9) del d. lgs. 22/1997,
ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate
di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d. lgs. 22/1997;
A.1.h) attività di
coltivazione di minerali solidi;
A.1.i) attività di coltivazione degli idrocarburi e delle
risorse geotermiche della terraferma;
A.1.l) impianti di
smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità,
lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il
seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui
all’Allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del d. lgs.
22/1997);
A.1.m) sistemi di estrazione o di ricarica artificiale
delle acque freatiche in cui il volume annuale dellacqua estratta o ricaricata
sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
ELENCO
A.2
PROGETTI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA
A.2.a) Utilizzo di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione supera i 200 1/minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese
acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione supera i 100 l/minuto
secondo in una superficie di 1 kmq o comunque supera i 501/minuto
secondo;
A.2.b) fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o
da altre materie fibrose e fabbricazione di carta e cartoni con capacità di
produzione superiore a 100 t/g;
A.2.c) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256
e successive modificazioni con capacità complessiva superiore a 40.000
t;
A.2.d) impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacità supera le 12 t di prodotto finito al
giorno;
A.2.e) impianti
destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi nonché concentrati o materie
prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui allAllegato B, lettere D2 e da D8 a D11,
e allAllegato C, lettere da R1 a R9 del d. lgs. 22/1997, ad esclusione degli
impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli
31 e 33 del medesimo d. lgs. 22/1997;
A.2.g) impianti per la decoibentazione e il
trattamento di materiali contenenti amianto;
A.2.h) stazioni di
trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 100
t/giorno;
A.2.i) discariche di rifiuti urbani e assimilabili con una
capacità superiore a 100.000 mc;
A.2.j) discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle
discariche per inerti con capacità sino 50.000 mc;
A.2.k) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari
e deposito preliminare (operazioni D13, D14 e D15 dellAllegato B del d. lgs.
22/1997) con potenzialità superiore a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti
non pericolosi con potenzilità superiore a 100.000 mc, ad esclusione degli
impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli
31 e 33 del medesimo d. lgs. 22/1997;
A.2.l) impianti di depurazione delle acque con potenzialità
a 100.000 abitanti equivalenti o impianti di depurazione delle acque con
potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti la cui ubicazione o il cui
recapito è difforme dalle indicazioni del piano di risanamento delle acque della
Regione Puglia;
A.2.m) impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti
non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento
preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno
(operazione di cui all’Allegato B del d. lgs. 22/1997, punti D13,
D14);
A.2.n) impianti di
smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito
preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a
200 t/giorno (operazione di cui all’Allegato B, lettera D15 del d. lgs.
22/1997);
A.2.o) cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale
estratto o di area interessata superiore a 20 ha;
A.2.p) impianti per
lallevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a)
85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per
galline;
b)
3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)
c)
900 posti per scrofe.
ELENCO
A.3
PROGETTI DI
COMPETENZA DEL COMUNE
A.3.a) Cave e torbiere
con limiti inferiori a quelli della categoria A.2.o).
Allegato B interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilita’ a VIA ELENCO
B.1
PROGETTI DI
COMPETENZA DELLA REGIONE
PROGETTI DI
INFRASTRUTTURE
B.1.a) interporti;
B.1.b) porti lacuali, fluviali, vie
navigabili;
B.1.c) strade extraurbane secondarie a carattere
regionale;
B.1.d) linee ferroviarie a carattere
regionale;
B.1.e) opere
costiere destinate a combattere lerosione e lavori marittimi volti a modificare
la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altre opere
marittime;
B.1.f) opere di
regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale;
B.1.g) aeroporti;
B.1.h) porti
turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera
A.1.d).
ALTRI
PROGETTI
B.1.i) recuperi di suoli dal mare per una superficie
che supera i 5 ha;
B.1.j) trattamento
di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità
superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
B.1.k) produzione di
pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture, elastomeri e perossidi, per
insediamenti produttivi di capacità compresa tra 10.000 t/anno e inferiore o
uguale a 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
B.1.l) impianti di
superficie dellindustria di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di
minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
B.1.m) agglomerazione industriale di carbon
fossile;
B.1.n) parchi tematici;
B.1.o) modifica delle opere e degli interventi
elencati nellElenco A.1;
B.1.p) modifica delle opere e degli interventi
elencati nellElenco B.1.
ELENCO
B.2
PROGETTI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA
AGRICOLTURA
B.2.a) cambiamento
di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione
agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
B.2.b) forestazione
di superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad
altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
B.2.c) progetti di irrigazione per una superficie
superiore a 300 ha;
B.2.d) progetti di
ricomposizione fondiaria che interessano superficie superiore a 200
ha;
B.2.e) impianti per
lallevamento intensivo di animali con più di 40 q.li di peso vivo per
ettaro;
B.2.f) piscicoltura per superficie complessiva oltre
i 5 ha.
INDUSTRIA
ENERGETICA
B.2.g) impianti
termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 50 MW;
B.2.g/1) attività di ricerca di minerali solidi, di
idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma e di risorse geotermiche incluse le
relative attività minerarie, nonché estrazioni di minerali mediante dragaggio
fluviale;
B.2.g/2) impianti industriali per il trasporto del gas,
vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva
superiore ai 20 km;
B.2.g/3) impianti industriali per la produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento;
B.2.g/4) impianti per la
produzione di energia idroelettrica superiore a 5 MW;
B.2.g/5) installazione di oleodotti e gasdotti con
lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
LAVORAZIONE DEI
METALLI
B.2.h) impianti di
arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superano 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2.i) impianti di
produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) colata continua di
capacita superiore a 2,5 t/ora;
B.2.j) impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante:
- laminazione
a caldo con capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo allora;
- forgiatura
con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la
potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- applicazione
di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a
2 t di acciaio grezzo allora;
B.2.k) fonderie di
metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20
t/giorno;
B.2.l) impianti di
fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10
t per il piombo e il cadmio o a 50 t per tutti gli altri
metalli;
B.2.m) impianti per il trattamento di superfici di metalli
e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento abbiano volume superiore a 30 mc;
B.2.n) impianti di
costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori,
impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di
materiale ferroviario e rotabile che superano 10.000 mq di superficie impegnata
o 50.000 mc di volume;
B.2.o) cantieri navali di superficie complessiva
superiore a 2 ha;
B.2.p) imbutitura di
fondo con esplosivi che superano 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di
volume.
INDUSTRIA DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
B.2.q) impianti per
il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte)
con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno;
B.2.r) impianti per
il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione
di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base
trimestrale;
B.2.s) impianti per
la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di lavorazione
superiore a 200 t/giorno su base annua;
B.2.t) impianti per
la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a
500.000 hl/anno;
B.2.u) impianti per
la produzione di dolciumi e sciroppi che superano 50.000 mc di
volume;
B.2.v) macelli
aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti
per leliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una
capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno;
B.2.w) impianti per la produzione di farina di pesce o di
olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto
lavorato;
B.2.x) molitura dei
cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per
zootecnia che superino 8.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di
volume;
B.2.y) zuccherifici,
impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione
superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
INDUSTRIA DEI
TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA
B.2.z) impianti di
fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di
capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie prime
lavorate;
B.2.aa) impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50
t/giorno;
B.2.ab) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il
lavaggio, limbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di
tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10
t/giorno;
B.2.ac) impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacità superi le 5 t di prodotto finito al
giorno.
INDUSTRIA DELLA
GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE
B.2.ad) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di
elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime
lavorate.
PROGETTI DI
INFRASTRUTTURE
B.2.ae)
derivazione e opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni
superiori a 50 l/minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni
superiori a 50 l/minuto secondo per una superficie non maggiore di 0,5 kmq o
comunque superi i 25 l/minuto secondo;
B.2.af) strade extraurbane secondarie;
B.2.ag) linee
ferroviarie a carattere locale;
B.2.ah) acquedotti con
lunghezza superiore ai 20 km;
B.2.ai) impianti di
incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità
superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a
20 t/giorno;
B.2.aj) impianti di
incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10
t/giorno;
B.2.ak) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari
e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc, nonché analoghi
impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc,
ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate
di cui agli articoli 31 e 33 del d. lgs. 22/1997;
B.2.al) discariche di rifiuti urbani e
assimilabili;
B.2.am) impianti di depurazione delle acque con
potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
ALTRI
PROGETTI
B.2.an) piste permanenti per corse e prove di automobili,
motociclette e altri veicoli a motore;
B.2.ao) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
B.2.ap) banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l’area impegnata supera i 500 mq;
B.2.aq) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superano 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di
volume;
B.2.ar)
fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartucce di esplosivi
con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate;
B.2.as) stoccaggio di
prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000
t;
B.2.at) impianti
destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità
di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui
capacità di produzione supera 50 t/giorno o in altri tipi di forni aventi una
capacita di produzione di oltre 50 t/giorno;
B.2.au) impianti di produzione di vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre
10.000 t/anno;
B.2.av) cokerie
(distillazione a secco di carbone);
B.2.aw) fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, grès e
porcellane, con capacità produttiva di oltre 40.000 t/a;
B.2.ax) campeggi e
villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali
ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a
25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli
ricadenti allinterno dei centri abitati;
B.2.ay) modifica delle
opere e degli interventi elencati nellElenco A.2;
B.2.az) modifica delle
opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B.2.
ELENCO
B.3
PROGETTI DI
COMPETENZA DEL COMUNE
PROGETTI DI
INFRASTRUTTURE
B.3.a) Lavori per
l’attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore a
40 ha;
B.3.b) progetti di
sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori
a 40 ha; progetti di sviluppo urbano allinterno di aree urbane esistenti che
interessano superfici superiori a 10 ha;
B.3.c) progetti di
riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali ed ipermercati,
nonché la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere
permanente con posti auto superiori a 350;
B.3.d) impianti
meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento
permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con portata oraria
massima superiore a 1.800 persone;
B.3.e) costruzione
di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o
più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore ai 1.500
m;
B.3.f) sistemi di
trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee di
natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di
passeggeri;
B.3.g) terreni da
campeggio e caravanning a carattere permanente.
ALTRI
PROGETTI
B.3.h) impianti di
squartamento;
B.3.i) impianti per
il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
B.3.l) modifica
delle opere e degli interventi elencati nellElenco A.3;
B.3.m) modifica delle opere e degli interventi elencati
nellElenco B.3.
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