Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.(•) (•)
(•) La l.r. 17/2007, art. 2. commi 2 e 3 così dispone: (•) Vedi anche la l.r. 44/2012“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”
TITOLO 1Disposizioni generali
Art. 1Finalità. 1. La Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,relativa alla modifica della
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati e della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con
la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d’impatto
ambientale.(4) 2. La VIA ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l’impiego di risorse rinnovabili, luso razionale delle risorse. 2 bis. La Regione, nell’esercizio delle proprie
funzioni e nell’ambito della programmazione territoriale, socio-economica e
ambientale finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile, garantisce
che le decisioni amministrative, anche quelle istruttorie o endoprocedimentali,
relative ai progetti e agli interventi che soggiacciono alle disposizioni recate
dalla parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), siano assunte nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e
di tutela:
a)
della salute umana;
b)
della conservazione delle risorse;
c)
del miglioramento della qualità della vita;
d)
della resilienza degli ecosistemi incisi. (1)
2
ter. La Regione, nelle decisioni
medesime, garantisce, altresì, che la tutela dell’ambiente sarà oggetto di un
miglioramento costante, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche
del momento. (2)
3. La procedura di VIA garantisce linformazione, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la semplificazione delle procedure e la trasparenza delle decisioni.
4. Le procedure di VIA individuano, descrivono e valutano limpatto ambientale sui seguenti fattori:
a. la salute dell’uomo; (3) b. la fauna e la flora; c. il suolo, lacqua, laria, il clima e il paesaggio; d. il patrimonio ambientale, storico e culturale; e. le interazioni tra i fattori precedenti.
(1) Comma inserito dalla l.r.
67/2018, art. 57,
comma 1. (2) Comma inserito dalla l.r.
67/2018, art. 57,
comma 1. (3) Lettera sostituita dalla l.r.
67/2018, art. 57, comma 2. (4) Comma sostituito dalla l.r.
11/2021, art. 1,
comma 1. Il presente comma era gia stato modificato dall'art.2, comma 1, lettera a), L.R.
14 giugno 2007, n. 17 ed era così formulato : ( 1. La
presente legge disciplina le procedure di Valutazione di impatto ambientale
(V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva
97/11/CE, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
settembre 1999, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.
120 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
Art. 2Definizioni. 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a. impatto ambientale: linsieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani, programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sullambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali;
b. procedura di VIA: linsieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione dellimpatto ambientale;
c. studio dimpatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di un programma dintervento o di un piano;
d. definizione dei contenuti del SIA: fase preliminare facoltativa per definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere contenute nel SIA;
e. procedura di verifica: fase procedimentale per definire se il progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA;
f. VIA: determinazione dellautorità competente in ordine allimpatto ambientale del progetto, programma o piano proposto;
g. valutazione di incidenza ambientale: determinazione dell’autorità competente in ordine all’incidenza ambientale del progetto ricadente in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
h. proponente: il committente o lautorità titolare del progetto, programma o piano che deve essere sottoposto alla procedura di VIA;
i. autorità competente: lamministrazione che effettua la procedura di VIA;
l. amministrazioni interessate: la Regione, le Province e i Comuni interessati, nonché gli enti e gli organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;
m. associazioni interessate: gli enti, le associazioni, e in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dellarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi interessati dalla realizzazione del progetto e operanti nella regione;
n. soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;
o. ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare lespletamento delle attività connesse e strumentali alleffettuazione della procedura di VIA;
p. soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti identificati negli allegati della presente legge sono assoggettati alla procedura di VIA. (5)
p
bis) modifica: modifica o estensione dei progetti di cui agli allegati A e B
dell’allegato III e dell’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che può avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.(6)
(5) Vedi anche la l.r. 6/2006, artt. 5 e 10 (6) Lettera aggiunta dalla l.r. 4/2014, art. 1
Art. 3Informazione e partecipazione. 1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA è assicurata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Essa è finalizzata a: a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessano il loro territorio e le loro condizioni di vita; b) acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale; c) mettere a punto ulteriori garanzie, misure di controllo e di mitigazione. 2. Lautorità competente, tramite lufficio addetto, assicura ladeguata e tempestiva informazione e consultazione degli enti competenti, associazioni ambientaliste riconosciute ex articolo 13 della l. n. 349 del 1986 e cittadini comunque coinvolti, in merito allintervento proposto, allo studio di impatto ambientale e
ai contributi istruttori pervenuti nel corso del procedimento.(7) 3. Gli enti locali possono promuovere ulteriori iniziative rispetto a quelle avviate dallautorità competente, se diversa, al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1. 4. Nelle procedure di VIA lautorità competente garantisce lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente. 5. Copia degli studi di impatto ambientale viene depositata presso l’archivio regionale della VIA e presso le sedi dei Comuni e dei soggetti interessati così come individuati dallautorità competente. Dellavvenuto deposito viene data pubblicità mediante linserzione sui quotidiani, la pubblicazione sui bollettini regionali e laffissione sugli albi pretori dei Comuni interessati. 6. Chiunque può richiedere e ottenere, ai sensi della l. 241/1990 e dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle copie degli atti.
(7) Comma modificato dalla l.r. 4/2014, art. 2
Art. 4Ambiti di applicazione. 1. Sono assoggettati alla procedura di VIA di cui allarticolo 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nellallegato A, ripartito negli elenchi A.1, A.2 e A.3. 2. Sono assoggettati alla procedura di verifica di cui allarticolo 16 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nellallegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2 e B.3. 3. Sono assoggettati altresì alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell’allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all’articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all’interno di aree naturali protette o di siti della rete Natura 2000 di cui alle dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE. (8) 4. Sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, così come integrato e modificato dal d.p.r. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso. (9) 5. Sono assoggettati alle procedure di VIA o di verifica anche i progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano interventi od opere con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati. 6. Su richiesta del proponente possono essere sottoposti: a) alla procedura di verifica i progetti di opere e di interventi non compresi negli allegati; b) alla procedura di VIA i progetti di opere e di interventi compresi nell’allegato B non soggetti per legge alla procedura di VIA. 7. A partire dall’esercizio finanziario 2001, lautorità competente può disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre alle procedure di verifica o di VIA progetti di interventi od opere localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale. In tali casi le spese per leffettuazione della procedura, compresa la redazione del SIA, sono a carico dellautorità competente. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale. 8. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento qualora i progetti di interventi o di opere ricadano allinterno di aree naturali protette. 8 bis. Per gli interventi di cui alla lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma
8 si applica altresì per i progetti di interventi ricadenti anche parzialmente
in:
a) aree naturali protette e siti “rete natura 2000” (SIC e
ZPS di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminatura e della flora e della
fauna selvatica e alla direttiva 70/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
b) beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) così come definiti e previsti dal Piano paesaggistico territoriale
regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile
2020, n. 574;
c) zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti
qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente
inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio
dell’attività agricola. (10) 9. Ai sensi dellarticolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, per le tipologie progettuali di cui agli allegati A e B, la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30 per cento (anche in aggiunta alla riduzione di cui al comma 8). 10. La dichiarazione di cui allarticolo 7 della l. 349/1986 rimane valida agli effetti della presente legge anche nellipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti operativi tutti gli interventi di risanamento, di cui al piano previsto dal già citato articolo 7. 11. Alle procedure di VIA va assoggettato il progetto dellintera opera o intervento. 12. La disciplina della presente legge non si applica a: a) i progetti di interventi di opere destinati a scopi di difesa nazionale; b) gli interventi disposti in via durgenza dalle competenti autorità sia al fine di salvaguardare lincolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato demergenza ai sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge regionale 26 aprile 1998, n.14; c) i progetti di manutenzione ordinaria. c bis) (13) gli interventi di messa in sicurezza, di protezione delle superfici
esposte tali da non comportare modifiche delle coste e i ripascimenti non
strutturali e a carattere manutentivo di spiagge; gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento di strade esistenti;
gli interventi riguardanti canali deviatori privi di regime idraulico permanente
e opere di mitigazione del rischio idraulico con tempi di ritorno superiori a
trent’anni.(12) c ter) i progetti a destinazione turistica, realizzati mediante il recupero o ristrutturazione edilizia di manufatti già esistenti e che non comportino nuova realizzazione,(14) 13. La Giunta regionale, su proposta dellautorità competente, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto dalle disposizioni della presente legge ai sensi e per gli effetti dellarticolo 2, comma 3, della direttiva CEE del 21 giugno 1985, n.337. Lefficacia dellesenzione é subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea. 14. Ai sensi dellarticolo 1, commi 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di opere e di interventi, nonché i progetti che costituiscono loro modifica, che siano sottoposti alle procedure di VIA nellambito della competenza del Ministero dellambiente ai sensi dellarticolo 6 della l. 349/1986. (11)
(10) Comma gia inserito dalla l.r. 13/2010, art. 1, c. 1, lett. b). Per l’applicazione delle disposizioni vedi i commi 2 e 3 dell’art. 1 della l.r. 13/2010, è stato sostituito dalla l.r. 11/2021, art. 2, comma 1. (11) Vedi anche la l.r. 9/2005 (12) Lettera aggiunta dalla l.r.
11/2021, art.3,
comma 1. (13) Rettifica BUR n. 76 del 10/06/2021 (14) Lettera inserita dalla l.r. 51/2021, art. 61, comma 1, lett. a). (8) Comma così integrato dalla l.r. 17/2007, art. 2 (9) Comma così sostituito dalla l.r. 17/2007, art. 2
TITOLO 2Procedure di V.I.A. per progetti di interventi di opere
Art. 5Procedure di V.I.A. 1. Le procedure di VIA hanno lo scopo di prevedere e stimare limpatto ambientale dellopera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dellopera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi. 2. Per gli interventi identificati nellallegato A, le procedure di VIA comprendono: a) lo svolgimento facoltativo della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA di cui allarticolo 9; b) lelaborazione, a cura del proponente, dello studio di impatto ambientale (SIA) di cui all’articolo 8; c) lattivazione delle procedure per l’informazione e la consultazione delle amministrazioni, delle associazioni e dei soggetti interessati, di cui agli articoli 1l e 12; d) leffettuazione della istruttoria tecnica sullimpatto ambientale del progetto di intervento od opera, di cui allarticolo 10; e) la formulazione della determinazione dellautorità competente in merito alla VIA di cui allarticolo 13; f) lattivazione del monitoraggio sulla realizzazione dellopera o intervento di cui allarticolo 18. 3. Per gli interventi identificati nellallegato B, le procedure di VIA comprendono leffettuazione preliminare della procedura di verifica di cui allarticolo 16, salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 3.
Art. 5 bisCoordinamento dei procedimenti amministrativi(•) 1. Per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste
dall’articolo 5, l’autorità competente per la procedura di VIA provvede al
coordinamento dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione unitaria degli
atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di
quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15.
(•) Articolo inserito dalla l.r. 4/2014, art. 3
Art. 6Autorità competenti.(•) 1. La Regione è competente per le procedure di VIA relative ai: a) progetti identificati negli elenchi A.1 e B. 1; b) progetti identificati negli elenchi A. 2 e B. 2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province. (15) 1-bis. La Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per: a) i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori; b) gli interventi di cui al comma 4 dellarticolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province (16) 2. La Provincia è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai: a) progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2; b) progetti elencati negli elenchi A.3 e B.3 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni ovvero che ricada allinterno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4 dellarticolo 4; (17) b bis) Gli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2. (18) 3. Il Comune è competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3. che ricadono interamente nell’ambito del territorio del Comune. I Comuni sono altresì competenti per le procedure di valutazione di incidenza previste dal regolamento regionale 28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria - pSIC - e in zone di protezione speciale - ZPS ). (19) 4. Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nazionali e regionali, sono espletate sentiti gli enti parco competenti. (20) 4 bis Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative alle tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti e assoggettate ad approvazione da parte dell’Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dellAutorità di bacino della Puglia), sono espletate sentita l’Autorità di bacino stessa. (21) 5. Le Amministrazioni espletano le procedure tramite un ufficio competente, appositamente designato o istituito. I Comuni, tramite appositi accordi o convenzioni, possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dellufficio competente della Provincia. 6. Lautorità competente per lesame e l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di VIA può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dellAgenzia regionale protezione ambiente (ARPA) della Puglia. Lammontare dei compensi dovuti allARPA è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria con riferimento alle diverse tipologie di interventi e opere. (22)
(•) Vedi la l.r. 18/2012, art. 23 che così dispone : “1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo.” (15) Comma così sostituito dalla l.r. 17/2007, art. 2 così come rettificato con avviso pubblicato nel BURP n. 11/2007 (16) Comma così inserito dalla l.r. 17/2007, art. 2 così come rettificato con avviso pubblicato nel BURP n. 11/2007 (17) Lettera così modificata dalla l.r. 17/2007, art. 2 (18) Lettera aggiunta dalla l.r. 17/2007, art. 2 (19) Comma così modificato e integrato dalla l.r. 17/2007, art. 2 (20) Comma così sostituito dalla l.r. 17/2007, art. 2 (21) Comma inserito dalla l.r. 17/2007, art. 2 (22) Vedi anche la l.r. 6/99, art. 4così come sostituito dalla l.r. 27/2006, art. 3
Art. 7Direttive (•) 1. Le modalità e i criteri di attuazione delle procedure sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Le direttive specificano, in particolare, per tipologia di interventi od opere, i contenuti e le metodologie per la predisposizione: a) degli elaborati relativi alla procedura di verifica; b) del SIA di cui all’articolo 8. 2. La Giunta regionale, inoltre, definisce modelli procedimentali diretti alla regolamentazione della adozione tempestiva e coordinata da parte delle Amministrazioni competenti di tutti gli atti e provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso necessari. 2 bis Per quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza di cui allarticolo 5 del d.p.r. 357/1997 e sue modifiche e integrazioni, per gli interventi che possano avere incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, si osservano le procedure di cui allAtto di indirizzo e coordinamento per lespletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dellarticolo 6 della direttiva n. 92/43/CEE e dellarticolo 5 del d.p.r. 357/1997 così come modificato e integrato dallarticolo 6 del d.p.r. 120/2003 approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2006, n. 304 e sue modifiche e integrazioni. (23)
(•) Vedi anche il regolamento regionale attuativo n. 16/2006 (23) Comma aggiunto dalla l.r. 17/2007, art. 2
Art. 8S.I.A. relativo ai progetti.(•) 1. I progetti assoggettati alla V.I.A. sono corredati di un
S.I.A., presentato su supporto cartaceo e su supporto informatico, che contiene
gli elementi e le informazioni indicate in conformità alle direttive di cui
allarticolo 7, comma 1, lettera b).
2. Fino allemanazione delle direttive, il S.I.A. relativo ai
progetti di opere e interventi deve avere i seguenti contenuti:
a) la descrizione delle condizioni iniziali dellambiente
fisico, biologico e antropico; b) la descrizione del progetto delle opere o degli interventi
proposti con lindicazione della natura e delle quantità dei materiali
impiegati, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione
delle caratteristiche fisiche dellinsieme del progetto, delle sue interazioni
con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi
di costruzione e di funzionamento a opere o interventi ultimati, nonché la
descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi; c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e
delle emissioni previsti (inquinamento dellacqua, dellaria e del suolo,
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dallattività del
progetto proposto; d) la descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le
emissioni degli impianti e per ridurre lutilizzo delle risorse naturali,
confrontandole con le migliori tecniche disponibili; e) lesposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando
soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa
quella di non realizzare lopera o lintervento; f) i risultati dellanalisi economica di costi e benefìci; g) lillustrazione della conformità delle opere e degli
interventi proposti alle norme in materia ambientale e gli strumenti di
programmazione e di pianificazione paesistica e urbanistica vigenti; h) lanalisi della qualità ambientale, con particolare
riferimento ai seguenti fattori: luomo, la fauna e la flora, il suolo, lacqua,
laria, il clima e il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il sistema
insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale e i beni materiali,
le interazioni tra i fattori precedenti; i) la descrizione e la valutazione degli impatti ambientali
significativi positivi e negativi nelle fasi di attuazione, di gestione, di
eventuale dismissione delle opere e degli interventi, valutati anche nel caso di
possibili incidenti, in relazione alla utilizzazione delle risorse naturali,
alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di
vibrazioni, di radiazioni, e con particolare riferimento allo smaltimento dei
rifiuti e alla discarica di materiale residuante dalla realizzazione e dalla
manutenzione delle opere infrastrutturali; j) la descrizione e la valutazione delle misure previste per
ridurre, compensare o eliminare gli impatti ambientali negativi nonché delle
misure di monitoraggio; k) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
l) un sommario contenente la descrizione dei metodi di
previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché delle
eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal
proponente nella raccolta dei dati richiesti.
3. Il S.I.A. è predisposto a cura e spese del proponente, il
quale ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli
uffici delle amministrazioni pubbliche.
4. Il proponente può richiedere la presenza dei tecnici
dellautorità competente a sopralluoghi o ad attività di campionamento e analisi
di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione del S.I.A.
(•) Vedi anche la l.r. 21/2012, art. 6, c. 8.
Art. 9Definizione concordata dei contenuti del
S.I.A. 1. È facoltà del proponente richiedere allautorità competente
leffettuazione di una fase preliminare volta alla definizione concordata dei
contenuti del S.I.A. e della documentazione e degli elaborati nonché alla
individuazione delle amministrazioni pubbliche interessate.
2. Il proponente, a tal fine, presenta allautorità competente
una relazione nella quale, sulla base della preventiva individuazione degli
impatti ambientali possibili, definisce in linea di massima il contenuto e il
piano di lavoro per la redazione del S.I.A.
3. Le attività volte alla puntuale definizione dei contenuti
del S.I.A. avvengono in contraddittorio con il proponente e con le
amministrazioni locali interessate.
4. Lautorità competente fornisce il proprio parere entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della relazione, sentite le
amministrazioni locali interessate.
5. Il parere concordato è vincolante per il proponente.
6. Nel caso in cui il proponente non dia seguito alla
procedura, con la presentazione allautorità competente della documentazione di
cui allarticolo 11 entro i successivi sei mesi il procedimento si estingue. È
facoltà del proponente iniziare ex novo la procedura.
7. Per ragioni di segreto industriale o commerciale il
proponente può richiedere, fornendo adeguata motivazione, che non sia reso
pubblico in tutto o in parte il progetto e il relativo S.I.A., limitatamente
alla descrizione dei processi produttivi. In tal caso il proponente allega una
specifica illustrazione delle caratteristiche dellopera o dellintervento,
destinata a essere resa pubblica. Il personale dellufficio competente ha
accesso alle informazioni in merito ai progetti di interventi o di opere
soggetti alle procedure di V.I.A., anche se sottoposte a segreto industriale o
commerciale, con lobbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la
segretezza delle predette informazioni.
Art. 10Presentazione del S.I.A. 1. Il proponente di progetto assoggettato a procedura di V.I.A.
ai sensi dellarticolo 4 ovvero per effetto della procedura di verifica di cui
allarticolo 16 presenta allautorità competente una domanda contenente il
progetto definitivo e il S.I.A. predisposto in conformità alle disposizioni di
cui allarticolo 8 e agli eventuali esiti della fase di definizione dei
contenuti del S.I.A. di cui allarticolo 9.
1-bis. Nel caso in cui il progetto assoggettato alla presente
legge rientri nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, lampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per lesecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi, a norma dellarticolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59), la procedura di valutazione ambientale può essere attivata
direttamente dal competente sportello unico per le attività produttive, fermo
restando in capo ai soggetti interessati gli oneri relativi alla procedura, così
come definiti ai sensi dellarticolo 30. (24) 2. La domanda elenca le amministrazioni interessate ed è
corredata della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla
normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,
pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione
dellopera o dellintervento. 3. Lufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento
della domanda si esprime in merito alla individuazione delle amministrazioni
interessate, accerta la completezza del S.I.A., della documentazione e degli
elaborati di cui al comma 2 e può richiedere per una sola volta le integrazioni
necessarie, assegnando un termine non superiore a venti giorni.
4. Nei quindici giorni di cui al comma 3 è facoltà del
proponente presentare integrazioni di propria iniziativa.
(24) Comma inserito dalla l.r. 17/2007, art. 2
Art. 11Deposito e pubblicizzazione del S.I.A. 1. Trascorso il termine dei quindici giorni di cui allarticolo 10, comma 3, ovvero quello assegnato per la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito del progetto definitivo e del SIA presso gli uffici competenti della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati. 2. Il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, lannuncio dellavvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, loggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell’opera o dellintervento, nonché lindicazione dei termini e dei luoghi di deposito. 3. Il proponente, inoltre, invia il progetto e il SIA, corredato della eventuale documentazione integrativa di cui allarticolo 10, comma 3, agli enti di gestione qualora il progetto interessi il territorio di aree naturali protette, all’Autorità di bacino qualora il progetto riguardi interventi assoggettati ad approvazione della stessa Autorità, nonché alle altre amministrazioni interessate. (25) 4. Il parere previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per lattuazione dellarticolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), deve essere reso dagli enti interessati all’autorità competente della procedura di VIA entro sessanta giorni dalla data del deposito del progetto definitivo e del SIA presso i rispettivi uffici. In caso di mancata espressione del predetto parere, l’autorità competente procede nello svolgimento della procedura fino al relativo completamento. (26)
(25) Comma così integrato dalla l.r. 17/2007, art. 2 (26) Comma così sostituito dalla l.r. 17/2007, art. 2
Art. 12Partecipazione. 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può prendere
visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni
allautorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui
possibili effetti dellintervento.
2. Lautorità competente può rigettare le osservazioni per
manifesta infondatezza tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della
sua localizzazione, dandone risposta scritta a coloro i quali le hanno avanzate.
In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la risposta viene fornita
solo al primo firmatario.
3. Entro i successivi dieci giorni le osservazioni presentate,
escluse quelle di cui al comma 2, sono comunicate al proponente, il quale ha
facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni.
4. A partire dallesercizio finanziario 2001, avvenuti il
deposito e la trasmissione di cui allarticolo 11, commi 1 e 3, lautorità
competente può promuovere una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le
associazioni e i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul
progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in
funzione della V.I.A. Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere
invitato il proponente. Qualora listruttoria pubblica non abbia luogo,
lautorità competente promuove il contraddittorio tra il proponente e coloro che
hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura del presente comma deve
svolgersi e concludersi entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3. Alla
copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente
disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.
5. Lufficio competente entro quindici giorni comunica gli
esiti dellistruttoria pubblica ovvero del contraddittorio alle amministrazioni
interessate nonché al proponente, il quale entro i successivi quindici giorni
può fornire le proprie controdeduzioni.
6. Qualora il proponente intenda, prima della conclusione delle
procedure di V.I.A., uniformare, in tutto o in parte, il progetto di intervento
o di opera ai pareri, osservazioni o contributi espressi ai sensi dei precedenti
commi, ne fa richiesta allautorità competente. La richiesta interrompe il
termine della procedura che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui
allarticolo 11, comma 1, del progetto modificato.
7. Sul
SIA degli interventi di cui all’Allegato A - Sezione A.1 si esprime in via
obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo 28. Il
relativo parere viene presentato dall’ufficio competente nell’ambito della
Conferenza di servizi di cui all’articolo 15, con le modalità ivi
previste.(27)
[8. Scaduti tutti i termini, lufficio competente predispone
entro i successivi quindici giorni un rapporto sullimpatto ambientale
dellintervento.] (28)
(27) Comma sostituito dalla l.r. 17/2007, art. 2, e modificato dalla l.r. 4/2014, art. 4 (28) Comma abrogato dalla l.r. 4/2014, art. 4, lettera b).
Art. 13Valutazione di impatto ambientale.(••) 1.
L’autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con
provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di
servizi di cui all’articolo 15, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni,
i contributi e le controdeduzioni, entro novanta giorni dalla data di scadenza
dei termini di cui ai commi 3 o 5 dell’articolo 12. Nell’ambito del procedimento
di verifica, tutti i pareri sono espressi sulla base della documentazione
conferente al livello di progettazione prescritto dalla legge.
2. Il
provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati
compresi e sostituiti ai sensi dell’articolo 14.
3. Il provvedimento
dell’autorità competente è notificato al proponente e comunicato alle
amministrazioni interessate ed è pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione. Un estratto di tale provvedimento è pubblicato, a cura
del proponente, su un quotidiano locale a diffusione regionale.
4. Le
autorità competenti informano annualmente il Ministro dell’ambiente circa i
provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.
(••) Articolo sostituito dalla l.r. 4/2014, art. 5
Art. 14Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (••) 1. Salvo che per i titoli
abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della
presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in
materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio
dell’opera o dell’impianto. Esso sostituisce, in particolare:
a. la Valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del
21 maggio 1989, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive
modifiche e integrazioni; (••) b. l’AIA a norma di quanto previsto dall’articolo
10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c)
l’autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, comunque
denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del
titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione
paesaggistica; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche
le relative relazioni paesaggistiche prescritte dall’articolo 146 del d.lgs
42/2004 e dal vigente Piano paesaggistico. b. l’AIA a norma di quanto previsto dall’articolo
10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c. l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2006, n. 137), l’autorizzazione
paesaggistica di cui all’articolo 5.01, il parere paesaggistico di cui
all’articolo 5.03, l’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui
all’articolo 5.04 e la deroga di cui all’articolo 5.07 delle norme tecniche di
attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta regionale 15
dicembre 2000, n. 1748, nonché i provvedimenti autorizzatori, comunque
denominati, previsti dalla pianificazione paesaggistica di cui all’articolo 143
del d.lgs. 42/2004; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono
anche le relative relazioni paesaggistiche di cui all’articolo 146 del d.lgs.
42/2004, lo studio di impatto paesaggistico-ambientale di cui all’articolo 4.02
delle NTA del PUTT/P, nonché gli elaborati di cui all’allegato A1 delle NTA del
PUTT/P per i progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, redatti
secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni.
2. Il
provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto
alle eventuali prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l’esercizio,
la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio
nel tempo dell’impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono
vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati,
necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
3. Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del
progetto.
4. In conformità all’articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs.
152/2006 in nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia
intervenuto il provvedimento di VIA e i progetti sottoposti a VIA devono essere
realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può
stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, la procedura di VIA
deve essere reiterata, salvo che non sia concessa proroga dall’autorità
amministrativa che ha emanato il provvedimento, nei termini di cui al comma 5.
5. L’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima
della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per
motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello
inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni
normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento
originario di cui si chiede l’estensione di validità temporale.
6. In
caso di proroga, il procedimento deve essere concluso entro e non oltre trenta
giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
7. Le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati,
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, compreso il parere paesaggistico di
cui all’articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all’articolo 5.07
delle medesime NTA, sono rilasciati dall’ufficio competente nell’ambito della
Conferenza di servizi di cui all’articolo 15, prevalendo su ogni diversa
disciplina regionale di qualsiasi rango sulla competenza.
(••) Articolo sostituito dalla l.r. 4/2014, art. 6 (••) Lettera sostituita dalla l.r.
n. 28/2016, art. 5, lett.a). Il testo originario era così
formulato:"c. l’autorizzazione paesaggistica di cui
all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2006,
n. 137), l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01, il parere
paesaggistico di cui all’articolo 5.03, l’attestazione di compatibilità
paesaggistica di cui all’articolo 5.04 e la deroga di cui all’articolo 5.07
delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della
Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748, nonché i provvedimenti
autorizzatori, comunque denominati, previsti dalla pianificazione paesaggistica
di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004; a tal fine, il SIA e gli elaborati
progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche di cui
all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, lo studio di impatto
paesaggistico-ambientale di cui all’articolo 4.02 delle NTA del PUTT/P, nonché
gli elaborati di cui all’allegato A1 delle NTA del PUTT/P per i progetti
sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, redatti secondo le indicazioni di
cui alle vigenti disposizioni."
Art. 15Conferenza di servizi 1. Nell’ambito della procedura di VIA [o di verifica] (29) l’autorità competente indice
obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di
deposito degli elaborati sul BURP, una Conferenza di servizi per l’acquisizione
degli atti necessari alla realizzazione del progetto.
2. La Conferenza
di servizi provvede all’esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità
stabilite dall’articolo 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme sul procedimento amministrativo), in quanto compatibili.
3. Le
attività tecnico-istruttorie per la VIA [ o la verifica] (30) sono svolte dall’ufficio
competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni
presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA.
L’ufficio competente, entro il decimo giorno antecedente la conclusione dei
lavori della Conferenza di servizi di cui ai commi 1 e 2, invia il parere
espresso dal Comitato per la VIA alle amministrazioni convocate. Il parere è
altresì inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni nel
termine di cinque giorni dalla data di ricevimento.
4. In sede di
Conferenza di servizi è acquisito il parere sull’impatto ambientale del progetto
da parte degli enti di gestione delle aree naturali protette nazionali e
regionali interessate.
5. In ogni caso, i lavori della Conferenza di
servizi si concludono almeno quindici giorni prima della data di scadenza del
termine per l’adozione del provvedimento di VIA.
(••) Articolo sostituito dalla l.r. 4/2014, art. 7. (29) Parole soppresse dalla l.r.
67/2017, art. 51,
comma 1, lett. a) (30) Parole soppresse dalla l.r.
67/2017, art. 51,
comma 1, lett. a)
Art. 16Procedura di verifica. 1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica il proponente presenta allautorità competente una domanda allegando i seguenti elaborati in conformità alle direttive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a): a) il progetto preliminare dellintervento od opera; b) una relazione sullidentificazione degli impatti ambientali attesi, anche con riferimento ai parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente, nonché il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA; c) una relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica; d) ogni altro documento utile ai fini dell’applicazione degli elementi di verifica di cui all’articolo 17. 2. Lufficio competente accerta, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, la completezza degli elaborati presentati. Qualora ne rilevi lincompletezza richiede entro lo stesso termine, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta di integrazione interrompe i termini della procedura di verifica di cui al presente articolo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle integrazioni entro due mesi dalla data della richiesta, non si procede al compimento della procedura di verifica. 3.Trascorso il termine per la richiesta delle integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati presso l’autorità competente e presso la provincia e i comuni interessati. I comuni, entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, danno avviso pubblico dell’avvenuto deposito mediante affissione all’albo pretorio per trenta giorni. (31) 4. Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all’autorità competente nei predetti trenta giorni. (32) 5. Per pervenire alla propria decisione lautorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto. 6. Lautorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente. 7. L’autorità competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Il decorso di tale termine è subordinato al compimento delle forme di pubblicità di cui al comma 3, ovvero, in caso di inerzia dei comuni nell’affissione all’albo pretorio, delle forme di pubblicità già indicate al comma 2 dell’articolo 11. Avverso il silenzio inadempimento dell’autorità competente sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate. (33) 8. L’autorità competente può subordinare l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite. 9. Nei casi di cui al comma 8, l’autorità competente provvede altresì alla individuazione dell’ente o organo tecnico competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni date, nonché al monitoraggio previsto. L’ente od organo tecnico individuato è tenuto a trasmettere all’autorità competente idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata. 10. Qualora l’autorità competente si pronunci per l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, si applicano gli articoli della presente legge relativi alla procedura stessa con esclusione degli adempimenti già eseguiti e compatibili. 11. Lautorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione la propria decisione. 12. L’autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale é riportato lelenco dei progetti di interventi od opere per i quali é stata richiesta la procedura di verifica, nonché lindicazione dei relativi esiti.
(31) Comma già integrato dalla l.r. 17/2007, art. 2 è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 1/2008, art. 26, c. 1. (32) Comma così modificato dalla l.r. 17/2007, art. 2 (33) Comma già modificato dalle ll.rr. 17/2007, art. 2 e 40/2007, art. 3, c. 13 è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 1/2008, art. 26, c. 1, lett. b). Con la l.r. 16/2013 , art. 1 è stata approvata la seguente interpretazione autentica del presente comma: “Il comma 7 dell’articolo 16 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), nella parte in cui disciplina l’efficacia temporale della pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), va interpretato nel senso di prevedere la prorogabilità del termine applicabile per legge nei casi e con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 15della medesima legge.”Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre - 15
dicembre 2016, n. 267 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51,
prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del numero
3) del suddetto art.
2, comma 1, lettera h), L.R. n. 17/2007, nella parte in cui prevede che «La
pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo
massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai
lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere
rinnovate».
Art. 17Criteri per la procedura di verifica. 1. Fino alla emanazione delle direttive di cui allarticolo 7,
comma 1, lettera a); le relazioni di cui allarticolo 16 devono avere, in
particolare i seguenti contenuti:
1. Caratteristiche del progetto
Le caratteristiche del progetto di interventi e opere devono
essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità).
Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata e alla
dimensione spaziale e temporale degli impatti; b) utilizzazione delle risorse naturali; c) produzione di rifiuti; d) inquinamento e disturbi ambientali; e) rischio di incidenti; f) impatto sul patrimonio naturale e storico tenuto conto della
destinazione delle zone che possono essere danneggiate, in particolare zone
turistiche urbane o agricole.
2. Ubicazione del progetto
La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono
essere danneggiate dal progetto deve essere presa in considerazione tenendo
conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse
naturali della zona; b) la capacità di carico dellambiente naturale, con
particolare attenzione alle seguenti zone:
1) zone costiere;
2) zone montuose o forestali;
3) zone nelle quali gli standard di qualità ambientali della
legislazione comunitaria sono già superati;
4) zone a forte densità demografica;
5) paesaggi importanti dal punto di vista storico culturale e
archeologico;
6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle
acque pubbliche;
7) effetti dellopera o intervento sulle limitrofe aree
naturali protette.
3. Caratteristiche dellimpatto potenziale
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono
essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo
conto in particolare:
a) della portata dellimpatto (area geografica e densità della
popolazione interessata); b) dellordine di grandezza e della complessità dellimpatto;
c) della probabilità dellimpatto; d) della durata, frequenza e reversibilità dellimpatto.
Art. 18Monitoraggio. 1. Il proponente deve trasmettere alle amministrazioni
interessate i risultati del monitoraggio di cui allarticolo 15, nonché
informare lautorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel
corso della realizzazione e della gestione dellintervento od opera. 2. Lautorità competente per lesercizio delle funzioni di
controllo ambientale si avvale delle strutture dellA.R.P.A. della Puglia. Si
avvale, inoltre, delle strutture dellA.R.P.A. della Puglia per leventuale
gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 allinterno del sistema
informativo sullambiente e il territorio.
3. Fino allinsediamento degli organi dellA.R.P.A., di cui
alla legge regionale istitutiva L.R. 22 gennaio 1999, n. 6
le autorità competenti si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione
(P.M.P.) competenti per territorio. (34)
(••) Comma modificato dalla l.r. 4/2014, art. 8. (34) Vedi anche la l.r. 6/99, art. 4 così come modificato dalla l.r. 27/2006
Art. 19Procedure per progetti localizzati o con impatti
ambientali interregionali e transfrontalieri. 1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul
territorio di più regioni, la Giunta regionale effettua la procedura di V.I.A. e
delibera la valutazione di impatto ambientale dintesa con le regioni
cointeressate.
2. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti
sullambiente di altre regioni confinanti, lautorità competente è tenuta a
informare e ad acquisire anche i pareri delle regioni interessate.
3. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti
sullambiente di un altro Stato, le autorità competenti informano il Ministero
dellambiente per ladempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
V.I.A. in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata con la legge 3 novembre
1994, n. 640.
Art. 20Partecipazione della Regione alla procedura della
L. n. 349/1986. 1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità
ambientale di cui allarticolo 6 della L. n.
349/1986 è espresso dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle province e
dei comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui allarticolo 6,
comma 3, della L. n. 349/1986
sono trasmesse a cura del proponente, anche alle province e ai comuni
interessati. I pareri sono espressi entro quarantacinque giorni dalla data di
ricevimento delle comunicazioni trascorsi i quali la Giunta regionale può
provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni e
istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti
interessati.
Art. 21Vigilanza e sanzioni. 1. Le province, i comuni e gli enti di gestione delle aree
naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo sullapplicazione delle
disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nellatto
conclusivo della procedura di valutazione.
2. Nei casi di interventi od opere realizzati senza
leffettuazione della procedura di verifica ovvero delle procedure di V.I.A. in
violazione della presente legge, lautorità competente dispone la sospensione
dei lavori in attesa delle risultanze delle procedure di V.I.A. e se necessario
la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a
spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di
inerzia lautorità competente esercita lazione risarcitoria per danno
ambientale ai sensi dellarticolo 18 della L. n.
349/1986.
3. Nel casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o
totale difformità dalle prescrizioni contenute nella V.I.A. di cui allarticolo
13, ovvero nellatto conclusivo della procedura di verifica di cui allarticolo
16, lautorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il
proponente ad adeguare lintervento o lopera. Il provvedimento di diffida
stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si
adegui a quanto stabilito nella diffida, lautorità competente revoca la V.I.A.
ovvero latto conclusivo della procedura di verifica e applica quanto disposto
dal comma 2.
TITOLO 3Impatto ambientale in atti normativi, piani e programmi
Art. 22Atti normativi. 1. I disegni di legge e le proposte di legge nonché i progetti
di regolamento aventi a oggetto materie di rilievo ambientale e comunque
riguardanti il territorio, la flora, la fauna e altri beni ambientali o
lutilizzo di risorse naturali devono essere accompagnati da uno specifico
studio in ordine ai possibili effetti dellapplicazione di tali atti normativi
sullambiente.
2. I criteri di individuazione degli atti normativi di
rilevanza ambientale sono stabiliti dal Consiglio regionale su parere del
Comitato per la V.I.A.
Art. 23Piani e programmi.(•) [ 1. I piani e i programmi di intervento perseguono lobiettivo di realizzare uno sviluppo ambientalmente sostenibile e la tutela e il miglioramento della salute e degli equilibri ecologici. 2. A tal fine i piani e i programmi di intervento, regionali e provinciali, nonché i relativi stralci e varianti, contengono, come loro parte integrante, una relazione sugli impatti ambientali conseguenti alla propria attuazione. 3. I piani regolatori generali, i loro stralci e varianti contengono, come parte integrante, un SIA redatto secondo le indicazioni dellarticolo 24. 4. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i piani e i programmi di intervento regionali, provinciali e comunali diversi dai piani regolatori generali che devono contenere, come parte integrante, il SIA. 5. Gli enti competenti ad adottare i piani e i programmi di intervento effettuano linformazione e la consultazione sui SIA nell’ambito delle procedure di formazione e approvazione previste per i singoli piani e programmi di intervento ai sensi della legislazione vigente.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2012, art. 21, c. 3
Art. 24S.I.A. relativo a piani e programmi.(•) [ 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive in cui sono specificati contenuti e modalità di predisposizione del SIA per i piani e i programmi di intervento individuati ai sensi dell’articolo 23. Tali direttive possono, inoltre, individuare aree ad alta sensibilità ambientale dettando conseguenti criteri e indirizzi per la predisposizione dei SIA. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. Il SIA in particolare deve approfondire le analisi in merito alle previsioni di opere o di interventi di cui agli allegati A e B attraverso lindicazione delle motivazioni delle scelte previste, anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni che verranno indotte sullambiente e delle misure di mitigazione degli effetti negativi previsti. ]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2012, art. 21, c. 3
TITOLO 4Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 25Informazione e sistema informativo (•) 1. LAmministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali e
comunali sono tenute a scambiarsi dati, informazioni e ogni elemento utile allo
svolgimento delle procedure di V.I.A.
2. La Giunta regionale
a) organizza il sistema informativo di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 28
anche per le finalità della presente legge. b) predispone una raccolta di metodologie e modelli in materia
di impatto ambientale. c) organizza un archivio sullimpatto ambientale, in cui sono
catalogati i S.I.A., le V.I.A., nonché la relativa documentazione.
3. Le pubblicazioni sul Bollettino ufficiale della Regione
disposte dalla presente legge sono gratuite. Il Presidente della Giunta
regionale con apposito atto definisce forme e modalità di tali pubblicazioni.
(•) Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 maggio 2003, n. 701 (allegata).
Art. 26Relazioni sullattuazione delle procedure di V.I.A.(•) 1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio
regionale una relazione sullattuazione della presente legge. In particolare la
relazione:
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai
sensi dellarticolo 7 e dellarticolo 24; b) dà conto degli esiti delle procedure di V.I.A. effettuate in
attuazione della presente legge; c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi
di cui allarticolo 25; d) formula valutazioni e proposte sulladeguatezza e
sullefficacia delle procedure di V.I.A. effettuate.
2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce
informazioni, valutazioni e proposte dalle province e dai comuni.
3. La relazione è comunicata al Ministero dellambiente in
attuazione dellarticolo 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
4. A partire dallesercizio finanziario 2001, la Giunta
regionale promuove la pubblicazione di un volume divulgativo sulle attività
delle autorità competenti inerenti la V.I.A. sul territorio pugliese. Alla
copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione
provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.
(•) Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 maggio 2003, n. 701 (allegata).
Art. 27Formazione culturale e aggiornamento
professionale. 1. A partire dallesercizio finanziario 2001, la Regione
promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure e ne diffonde i
risultati. Per tale fine può avvalersi della collaborazione di università enti e
istituti, italiani ed esteri, stipulando apposite convenzioni. Alla copertura
degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede
di bilancio di previsione annuale.
2. A partire dellesercizio finanziario 2001, la Regione
promuove lorganizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento professionale in materia di procedure di V.I.A. Alla copertura
degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede
di bilancio di previsione annuale.
Art. 28Commissioni Tecniche in materia ambientale(•) 1. La Commissione Tecnica è l’organo collegiale tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnicoscientifico necessario all’Autorità competente per i procedimenti contemplati dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale. La Commissione Tecnica svolge, altresì, funzioni di assistenza ai fini dell’istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel corso del procedimento. 2. In caso di complessità dei procedimenti da istruire, giustificata da eterogenee professionalità che consigliano specifico supporto tecnico-scientifico, le funzioni della commissione di cui al comma 1 sono attribuite a una o più commissioni tecniche nominate dalle autorità competenti. 3. I componenti delle Commissioni, in possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza pratica e professionale e con comprovate competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica, sono nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento pro tempore, competente rationae materiae e restano in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui si insediano, fermo restando che, alla scadenza, al fine di garantire la continuità delle funzioni, restano in carica fino all’insediamento del nuovo Comitato. 4. Fanno parte delle predette Commissioni il Dirigente della struttura regionale preposta al rilascio dei correlati provvedimenti con funzioni di Presidente, il Dirigente responsabile del Servizio regionale cui sono ascritte le relative funzioni, nonché un funzionario in servizio con funzioni di segretario, tutti senza diritto di voto. 5. I costi di funzionamento delle Commissioni Tecniche, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, sono finanziati su base annuale in misura complessivamente non superiore all’ammontare degli oneri istruttori per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per i procedimenti di valutazione ambientali previsti dalla legge, versati dai proponenti nel bilancio regionale dell’anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze del medesimo ente. I compensi sono definiti con regolamento attuativo della Giunta regionale in ragione delle responsabilità di ciascun membro e dei compiti istruttori effettivamente svolti, avuto riguardo ai procedimenti di valutazione conclusi. Il predetto regolamento disciplina altresì i casi di decurtazione dei compensi spettanti ai componenti in caso di ritardo nello svolgimento delle attività devolute alla Commissione. (35) 6. Le Commissioni regionali operano presso la struttura regionale che svolge le funzioni di Autorità competente nei procedimenti di valutazioni ed autorizzazioni ambientali.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale adotta il nuovo regolamento attuativo recante le modalità di funzionamento delle Commissioni, prevedendo ordinariamente la loro convocazione con periodicità almeno quindicinale. Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e non determinare stalli procedimentali, continua ad operare l’attuale Comitato regionale per la VIA
(•) Articolo sostituito dalla l.r. 51/2021, art. 61, comma 1, lett. b). (35) Comma sostituito dalla l.r. n. 9/2022, art. 5, comma 1.
Art. 29Potere sostitutivo. 1. Qualora la Provincia o il Comune ritardino
ingiustificatamente lespletamento delle procedure di V.I.A. attribuite alla
loro competenza, la Giunta regionale, anche su richiesta del proponente li
invita a provvedere entro un termine non superiore a quarantacinque giorni.
2. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina
un Commissario ad acta per la conclusione delle procedure di V.I.A. Gli oneri
finanziari relativi allattività del Commissario ad acta sono a carico
dellautorità competente.
Art. 30Spese istruttorie. 1. Le spese per accertamenti tecnici richieste dallautorità competente, le
visite sopralluogo del personale degli uffici istruttori, nonché laccesso alle
informazioni relative alle procedure di V.I.A. o di verifica sono a carico del
proponente e sono determinate secondo parametri stabiliti dalla Giunta
regionale.
Art. 31Prima applicazione della legge. 1. La data di decorrenza dellesercizio delle funzioni conferite dalla presente
legge alle province, ai comuni e agli Enti-Parco regionali nonché
lindividuazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie sono
disciplinate dall articolo 16
commi 3 e 4, della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22 Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli enti locali.
Art. 32Norme transitorie.(••) 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso, in
quanto compatibili.
(••) Articolo sostituito dalla l.r. 4/2014, art. 9.
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