Legge Regionale 24 aprile 1981, n. 25
Norme integrative della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 per il personale dei servizi psichiatrici pubblici.(1)
Articolo unico All art. 12 della LR 20- 6-
1980, n. 72 sono aggiunti i seguenti commi:
Al personale che, nel periodo
di cui al primo comma dell art. 24 ter della legge 29- 2- 1980, n. 33 abbia
prestato servizio nei servizi psichiatrici pubblici in base a rapporto
convenzionale comunque denominato che prevedesse la prestazione di un minimo di
venti ore settimanali, si applicano le disposizioni e i benefici previsti dal
predetto articolo, in relazione anche a quanto stabilito dagli artt. 67 e 70 del
DPR 20- 12- 79, n. 761.
Per tale personale la posizione
funzionale posseduta e quella che risulta da atti esecutivi ai sensi di
legge.
A tale ultimo personale si
applicano i benefici economici e giuridici derivanti da norme di leggi e
regolamenti e dagli accordi disciplinanti il rapporto di lavoro del personale
degli enti locali sino all iscrizione nei ruoli nominativi del personale del
servizio sanitario nazionale ai sensi dell art. 68 della legge 23- 12- 78, n.
833.