Legge Regionale 19 aprile 1984, n. 18 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984 - 1986.
Art. 1(Stato di previsione dell
entrata e della spesa) Il totale generale dell
entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1984 e approvato in
L. 7.568.744.896.486= in termini di competenza ed in L. 9.617.309.214.573= in
termini di cassa.
Il totale generale delle spese
della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1984 e approvato in L.
7.568.744.896.486= in termini di competenza ed in L. 9.602.762.328.898= in
termini di cassa.
Sono autorizzati l
accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani
attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e
proventi dovuti per l anno 1984 sulla base dello stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge.
E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1984 annesso alla presente
legge.
E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1984 in conformita delle
disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 1977 Norme sulla
contabilita regionale .
Art. 2(Quadro generale
riassuntivo) E approvato il quadro
riassuntivo del Bilancio della Regione per l esercizio 1984 di cui alla Tabella
A della presente legge.
Art. 3(Bilancio
pluriennale) Per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione
a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio
pluriennale per il biennio 1984/ 86( All. n. 1 e n. 2).
Art. 4(Fondi di riserva per spese
obbligatorie e d ordine) Sono considerate obbligatorie e
d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440
e dell articolo 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte
nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.
La Giunta Regionale e
autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102
delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti
compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della
legge di contabilita regionale.
Art. 5(Fondo di riserva per spese
impreviste) La Giunta Regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio
regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento
di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro
iscrizione in aumento dei Capitoli di Spesa, ovvero in nuovi Capitoli ai sensi
dell art. 37 della legge di contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) E determinato in L.
100.000.000.000= per l esercizio 1984 il Fondo di Riserva, per sopperire a
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
Il Fondo di cui al comma
precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 16104.
Il prelevamento di somme dal
Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in
aumento dei vari Capitoli di Spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa, sono disposte con delibera del Consiglio Regionale non
soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di
contabilita regionale e all art. 12 della legge n. 335 del 19/ 5/
1976.
Art. 7(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi
specifici) La Giunta Regionale e
autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1984, le
variazioni occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella Spesa, istituendo -
ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni
vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono
state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.
Art. 8(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) Alle spese per l
esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della
Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non
sia diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 9(Fondi
globali) Con separati e successivi
provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali
autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai
fondi globali previsti al Cap. 16202 - 16204 dello stato di previsione della
spesa, giusta l allegato n. 7 e n. 8 al bilancio 1984 e con le modalita
previste all art. 36 della legge di contabilita regionale.
Art. 10(Classificazione della
spesa) Per l anno 1984 le spese della
Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di
contabilita regionale.
In mancanza delle
determinazioni di cui al VI comma dell
art. 9 della legge n. 335 del 19/ 5/ 1976, le spese della Regione sono anche classificate secondo
i quadri di classificazione di cui alle tabelle A B
C allegate
alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6).
Art. 11(Autorizzazione di spesa per
leggi regionali e statali attualmente in vigore) Le autorizzazioni di spesa per
l esercizio 1984, concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore,
che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e
che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di
spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa.
Le procedure di gestione e le
modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali
espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base
delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge
regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 12(Riserva di
fondi) Parte dello stanziamento di cui
al Cap. 02302 della parte 2 spesa del
Bilancio 1984 in via presuntiva di L. 5 miliardi, sara utilizzato per la
costruzione del teatro nella citta di Taranto denominato Teatro comunale Giovanni Paisiello
.
L ammontare della spesa
definitiva sara determinata dalla Giunta regionale previa presentazione da
parte del Comune di Taranto del relativo progetto entro cinque mesi dal formale
affidamento.
Art. 13(Residui
perenti) E autorizzata l
iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa
della spesa degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1981
e precedenti per le spese di cui al III comma dell art. 71 della legge
regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977, e negli esercizi 1982 e precedenti per le spese
di cui al II comma dello stesso articolo 71, che si presume cadano in perenzione
amministrativa alla chiusura dell esercizio 1983, ai sensi dell art. 71 della
LR n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli
importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell
esercizio 1984.
Art. 14(Applicazione saldo finanziario
attivo) E autorizzata l applicazione
al bilancio di previsione 1984 del presunto saldo finanziario attivo al termine
dell esercizio 1983 per l ammontare di L. 525.507.589.524=.
Il saldo finanziario attivo
presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura
delle seguenti spese:
1) per L. 151.700.000.000=:
Residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e
reiscritti a norma dell art. 71 legge regionale n. 17 del 30/ 5/
1977.
- Capitoli di bilancio nn.
00164 - 00390 - 01205 - 01248 - 01444 - 02358 - 02362 - 02366 - 02370 - 03910 -
04939 - 06302 - 07302 - 09402 - 10902 - 11402 - 12402 - 13502 - 14302 -
15302.
2) per L. 26.003.000.000=:
passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi
precedenti - Capitoli di Bilancio nn. 00391 - 02376 - 05130 - 10806.
3) per L. 93.709.229.290=:
spese iscritte nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1983 in
corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o
introitate nel corso dell esercizio 1983 e retro, in applicazione della
facolta di cui all art. 45 - IV comma, della legge regionale n. 17 del 30/ 5/
1977. Capitoli di bilancio: 01214 - 01242 - 01246 - 02342 - 04108 - 04306 -
04410 - 04412 - 04414 - 04416 - 04418 - 04420 - 04704 - 04706 - 04710 - 04736 -
04738 - 04740 - 04742 - 04743 - 04744 - 04745 - 04812 - 04920 - 06204 - 14106
–
4) per L. 67.864.044.600=: spese iscritte nel
Bilancio dell esercizio finanziario 1984 in corrispondenza del trasferimento
allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte a carico degli
esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di
legge.
Capitoli di Bilancio: 01226 -
01228 - 01240 - 01302 - 01304 - 01438 - 01439p. - 02354p. - 03504 - 04230 -
04990 - 06102 - 06108 - 06112 - 06114 - 06116 - 06120 - 06128 - 06132 - 06140 -
06148 - 07112 - 08203 - 09208 - 09302 - 10203 - 10702 - 13104 - 14102 - 14222 -
14233 - 14234 - 14235 - 14238 - 15202 - La restante quota, pari a L.
186.231.315.634= del saldo finanziario
presunto delle gestioni 1983 e
precedenti e destinato alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte
nella parte II - SPESA - del bilancio di previsione 1984 non specificatamente
identificate.
E autorizzata l applicazione
separata al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 di una
quota dell avanzo di amministrazione presunto della gestione 1983 e precedenti
riguardanti le partite di giro per L. 15.000.000.000= destinate totalmente alla copertura dei
residui passivi caduti in perenzione
amministrativa e reiscritti a bilancio 1984 sul Cap. 61551 e riguardanti le
contabilita speciali, destinate alla copertura dei residui passivi caduti in
perenzione di cui e stata prevista la reiscrizione nella parte spesa delle
contabilita speciali del Bilancio 1984 sul Cap. 17051.
Art. 15(Mutuo) Per far fronte al disavanzo
esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno ed il totale
delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio 84 entro i
limiti di cui al 1° comma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17 di cui e data
dimostrazione nell elenco n. 11 annesso al Bilancio la Regione Puglia e
autorizzata a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17 a
contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di
L.-342.400.000.
I mutui saranno stipulati ad un
tasso nominale massimo del 19,50%, annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata
massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.
E autorizzata a tal fine l
iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di
previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1984.
La Giunta Regionale e
autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste dalla
presente legge.
Il pagamento delle annualita
di ammortamento e di interessi dei mutui e garantita dalla Regione mediante la
iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei
mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via
sussidiaria la Regione puo dare in carico al proprio tesoriere il versamento a
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad
accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli
adempimenti di cui ai precedenti commi.
L onere relativo alle rate d
ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei
corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 71.725.000.000= a partire
dall esercizio finanziario 1985 e fino all esercizio finanziario
2019.
Essa fara carico ad apposti
capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del
capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal
1985.
Nel caso in cui, in sede di
contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente
articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 5° comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte
debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella
autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entita degli stanziamenti annui,
così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
Le spese per l ammortamento
dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi,
rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell art. 36 della Legge Regionale 30/ 5/ 1977, n. 17.
La contrazione del mutuo di cui
al presente articolo, e subordinata all approvazione del rendiconto della
Regione per il 1982 ai sensi dell art. 46 della LR 50/ 5/ 1977, n. 17.
Art. 16(Edilizia
residenziale) Il limite
massimo di un mutuo concedibile in attuazione delle LLRR in materia di ERP e i costi massimi ammissibili sono quelli
fissati per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 15/ 8/ 78 n. 457
e successive modificazioni ed integrazioni e vigenti al momento della
comunicazione regionale all istituto mutuante della concessione del
contributo.
La norma di
cui al precedente comma si applica anche ai programmi gia finanziati purche,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato stipulato l
atto di erogazione e quietanza finale sui mutui principali gia concessi, a
seguito di domanda da presentarsi entro 60 giorni dall entrata in vigore della
presente legge.
Tutte le
risorse finanziarie destinate dalla normativa regionale recente agevolazioni
finanziarie per la casa sono utilizzate per il
soddisfacimento delle domande
finora presentate ed ammissibili, secondo l ordine di priorita del tempo di
presentazione.
Nel corso
dell esercizio finanziario 1984 ed in ogni caso fino alla totale revisione
della vigente legislazione regionale per la casa, sono sospese l emanazione dei
bandi ivi previsti e la presentazione di domande di agevolazione.
Per gli
interventi di edilizia agevolata il modello ATT/ 4 - CER, ritualmente compilato
e sottoscritto, e equipollente al certificato finale di collaudo tecnico -
amministrativo. Su richiesta di almeno
un terzo dei soci delle cooperative edilizie, l Assessore regionale all ERP,
in sostituzione del certificato ATT/ 4 - CER, nomina il collaudatore delle opere, a spese della
cooperativa, scelto tra gli iscritti
all albo regionale del collaudatori.
E abrogato l
ultimo comma dell art. 3 della LR 29/
8/ 79, n. 57.
Le imprese e i
loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi e gli altri soggetti attuatori
anche in forma associata possono avvalersi, ai fini dell acquisizione delle
aree edificabili incluse nei PEEP, della facolta prevista dallo art. 60,
seconda parte, della legge 22/ 10/ 71, n. 865.
[ La Regione, con decreto
del Presidente o dell Assessore all ERP, se delegato, anticipa alle
cooperative ed alle imprese e loro consorzi, per la durata massima di un anno, a
seguito di documentato inizio dei lavori e previa costituzione di fideiussione
bancaria o assicurativa per un valore pari al doppio della somma da anticipare,
il 20% del mutuo concesso per alloggio, da recuperarsi direttamente dall
istituto mutuante in sede di prima erogazione parziale del mutuo, sulla base di
mandato irrevocabile all incasso in favore della Regione stessa, conferito all
istituto mutuante dai soggetti beneficiari.](1)
A tal fine e
istituito apposito fondo di rotazione (cap. 01227) di lire quattromiliardi.
(1) -comma abrogato dall’art. 2 della l.r. 8/86
Art. 17(Edilizia Ospedaliera e
Scolastica) E autorizzata la spesa
di 70 miliardi al Cap. 02305 dell obiettivo 2 - Lavori Pubblici per il
completamento di edilizia ospedaliera e
scolastica ( LR 37/ 78) da finanziarsi
con una pari quota di mutuo previsto dal
Cap. 51210 dell Entrata 1984.
Art. 18(Limiti di impegno ex LR n. 37/
78) I limiti d impegno
trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del bilancio 1983, gia autorizzati per
l anno 1983 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalita
di cui alla LR n. 37 del 12/ 8/ 78, graveranno a partire dal bilancio per l
esercizio 1985 fino al 2019.
Art. 19(Opere pubbliche - promesse di
contributo) Le promesse di contributo
assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981, possono
essere utilizzate mediante l assunzione dell impegno della prima quota di
ammortamento, nell esercizio 1984 con imputazione della spesa al relativo
capitolo di bilancio.
Art. 20(Manutenzione Opera di bonifica
ed irrigazione) Per le spese necessarie alla
gestione e manutenzione delle opere di bonifica ed irrigazione per le quali e
intervenuta la fase di collaudo finale dei lavori e che non trovano copertura ai
sensi dell art. 13 della legge regionale n. 54/ 80, la Regione puo concedere un contributo pari
al 50% delle
stesse.
In alternativa a tale
contributo la Regione puo autorizzare la contrazione di mutui di miglioramento
fondiario, rimborsabili in un periodo sino a 15 anni, con il concorso regionale
negli interessi secondo quanto previsto dall art. 12 della LR 54/
81.
Ai conduttori di terreni,
obbligati ai sensi dell art. 14 della LR n. 54/ 1980 ad eseguire o mantenere in
efficienza le opere minori di bonifica ed irrigazione che non trovano
finanziamento in base all art. 13 della stessa legge, puo essere concesso, sulla spesa da sostenere, un
contributo del 50%.
L onere relativo alla
concessione dei contributi di cui al primo e terzo comma del presente articolo
gravera per il 1984 sul Cap. 02213.
Per gli intereventi di cui al
secondo comma e autorizzato per il 1984 un limite di impegno di L. 2.000
milioni che fara carico al Cap.04105 di
nuova istituzione con la seguente denominazione Concorso regionale
negli interessi su mutui contratti per
la gestione e manutenzione di opere di
bonifica e di irrigazione . ALL.
OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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