Legge Regionale 3 febbraio 1982, n. 8 Interventi per favorire la conoscenza e la commercializzazione dei vini pugliesi.
Art. 1(Finalita) Con la presente legge la
Regione Puglia promuove, coordina e finanzia: a) la istituzione ed il
funzionamento di enoteche di interesse regionale e di punti di vendita del
vino; b) la realizzazione di una
specifica segnaletica vitivinicola;
c) l attuazione di altre
iniziative di valorizzazione e di penetrazione del vino pugliese sui mercati
italiani ed esteri.
Art. 2(Enoteche di interesse
regionale) Possono beneficiare dei
contributi previsti dalla presente legge le enoteche che posseggono i seguenti
requisiti:
1) siano ubicate nell ambito
di Comuni della Regione Puglia interessati alla produzione di vini a
denominazione di origine controllata;
2) siano istituite e gestite da
Consorzi di cooperative, da Associazioni di produttori vitivinicoli
riconosciute, da Province e/ o da Consorzi per la valorizzazione e la tutela di
vino a denominazione d origine controllata;
3) presentino vini pugliesi a
denominazione d origine e a denominazione geografica in una sede aperta al
pubblico che possegga requisiti tali da richiamare la tradizione e la genuinita
della produzione;
4) sviluppino un azione di
ricerca e di conservazione della documentazione relativa alla vitivinicoltura
locale e alla cultura e alla civlta contadina;
5) assumano iniziative per
valorizzare i vini pugliesi e per favorirne la conoscenza ed il
consumo;
6) s impegnino a rispettare le
direttive fornite dalla Giunta regionale e ad avvalersi, per la selezione dei
vini da esporre, del parere del Comitato di cui al successivo art. 8 della
presente legge.
Art. 3(Enoteche
scolastiche) Possono inoltre beneficiare dei
contributi previsti dalla presente legge le enoteche di interesse regionale
istituite e gestite dagli Istituti Tecnici Agrari e dagli Istituti Professionali
per l Agricoltura funzionanti nella Regione Puglia, anche se aventi sede in
Comuni non interessati alla produzione di vini a denominazione d origine
controllata.
Art. 4(Enoteche
mobili) A favore dei soggetti di cui al
punto 2) del precedente art. 2, interessati alla valorizzazione del medesimo
vino a denominazione d origine controllata, possono essere concessi contributi
per l acquisto di enoteche mobili.
Per il medesimo vino a
denominazione d origine controllata puo essere finanziato l acquisto di una
sola enoteca mobile.
Art. 5(Punti di vendita del
vino) Possono essere concessi
incentivi per la istituzione di punti di vendita di vini pugliesi a
denominazione d origine controllata, ubicati sia nei Comuni di produzione che
in altre localita ove si concentra la domanda ed il consumo, sia del territorio
italiano che estero, a condizione che detti punti siano istituiti e gestiti dai
soggetti di cui al punto 2) del precedente art. 2 interessati alla
valorizzazione del medesimo vino a denominazione d origine controllata e che vi
sia l impegno a rispettare le direttive della Giunta regionale di cui al
successivo art. 10.
Nei punti di vendita del vino
possono essere esposti e commercializzati anche altri prodotti tipici dell
agricoltura e dell artigianato della zona cui si riferisce il vino, previo
parere del Comitato di cui al successivo art. 8 della presente legge.
Art. 6(Segnaletica) La Regione Puglia, sentite le
Province, provvede alla predisposizione di un piano di segnaletica stradale per
consentire di raggiungere le zone di produzione dei vini a denominazione d
origine controllata, le enoteche di interesse regionale, i punti di vendita del
vino e gli impianti di produzione e commercializzazione delle cantine sociali
cooperative.
Art. 7(Iniziative
promozionali) La Regione Puglia puo
concedere contributi a favore di Consorzi per la valorizzazione e la tutela di
vini a denominazione d origine controllata o di Consorzi di cantine sociali che
producono il medesimo vino a denominazione d origine controllata, per l
attuazione di programmi promozionali da attuare al di fuori del territorio
regionale, in Italia e/ o all estero.
I programmi di valorizzazione
di cui al precedente comma sono sottoposti all esame di un Comitato di
coordinamento istituito dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare permanente per l agricoltura del Consiglio
regionale.
Art. 8(Pareri) I pareri previsti dagli
articoli 2 e 5 della presente legge sono espressi dal vigente Comitato regionale
costituito ai sensi del primo comma dell art. 6 del DPR 12- 7- 1963 n. 930,
allargato per l occasione al rappresentante degli organismi che istituiscono e/
o gestiscono l iniziativa.
Art. 9(Tipologia degli
incentivi) I contributi previsti dai
precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 riguardanti le enoteche e i punti di vendita de
vino si riferiscono alle spese di costituzione, restauro, arredamento,
manutenzione e funzionamento. I contributi di cui alla
presente legge sono concessi fino ad un massimo dell 80% della spesa ritenuta
ammissibile; sugli importi concessi possono essere corrisposte anticipazioni e/
o acconti con le modalita di cui al secondo e terzo comma dell art. 5 della
legge regionale 31- 8- 1981 n. 54.(1)
I contributi previsti dal
precedente art. 7 sono concessi tenendo presente l importanza delle iniziative
e la spesa richiesta per realizzarle.
Art. 10(Coordinamento regionale -
piani annuali - deleghe) Ai fini dell applicazione
della presente legge la Giunta regionale:
1) formula entro 60 giorni
dall entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione
Consiliare permanente Agricoltura del Consiglio regionale, direttive per il
primo funzionamento delle enoteche di interesse regionale e dei punti di vendita
del vino, per la realizzazione dei programmi promozionali e per la
identificazione dei prodotti tipici di cui al precedente art.
5;
2) predispone il piano di
segnaletica stradale previsto dal precedente art. 6 e la successiva integrazione
e manutenzione delle opere;
3) formula annualmente un piano
contenente il coordinamento delle attivita delle enoteche e dei punti di
vendita, la eventuale integrazione della segnaletica e la ripartizione dei
contributi previsti per l applicazione della presente legge. Detto piano
annuale sara reso esecutivo dopo la approvazione del Consiglio regionale.
La realizzazione del piano di
segnaletica stradale e delle successive integrazioni e la relativa manutenzione
delle opere sono delegate alle Province competenti per territorio.
Art. 11(Norme
finanziarie) Per l attuazione della
presente legge e autorizzata, nell anno 1982, una spesa pari a Lire 400
milioni. Nel bilancio della Regione per
l anno 1982, alla parte spesa, saranno istituiti i seguenti capitoli:
1) Contributi per l
istituzione ed il funzionamento di enoteche e punti di vendita del vino e per
iniziative promozionali Competenza e cassa L.
325.000.000 2) Contributi per l
attuazione della segnaletica stradale a favore della promozione del vino
L. 75.000.000 Sulla spesa autorizzata per l
attuazione della segnaletica, una somma pari al 3% e riservata alle Province
per le spese connesse all esercizio delle delega. Agli oneri derivanti da quanto
disposto nel primo comma del presente articolo si fara fronte con le
assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 27- 12- 1977 n. 984 e
del relativo Piano Agricolo Nazionale sul settore vitivinicoltura, in coerenza
con quanto disposto con la legge regionale 31- 8- 1981 n. 54.
La spesa per gli anni
successivi al 1982 sara stabilita con le leggi di approvazione dei relativi
bilanci di previsione della Regione.
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