Legge Regionale 1 agosto 1972, n. 6
Norme integrative della legge regionale 21- 2- 1972, n. 2 sul funzionamento degli Organi di Controllo.(1)
Articolo unico [L art. 1 della legge regionale 21- 2- 1972, n. 2 sul funzionamento degli Organi di Controllo e sostituito con il seguente articolo:
Nella Regione Puglia il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri Enti Locali che esercitano funzioni nell ambito delle materie trasferite o comunque attribuite alla Regione e esercitato:
a) dal Comitato Regionale con sede in Bari per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amministrazioni Provinciali, degli Enti Pubblici Ospedalieri e degli altri Enti Locali Pubblici che esercitano la loro attivita oltre i limiti della circoscrizione provinciale;
b) dalle sezioni provinciali con sede nei capoluoghi delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, comprese le comunita montane, degli Enti Pubblici Ospedalieri provinciali e di zona, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti comunali di assistenza, dei patronati scolastici, dei consorzi di strade vicinali di uso pubblico e di tutti gli altri enti locali pubblici che esercitano la loro attivita entro i limiti della circoscrizione della rispettiva provincia.
Il Comitato e le sezioni sono costituite con decreti del Presidente della Giunta Regionale.
La presente legge e dichiarata urgente a norma del combinato disposto dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.]