Anno 1973
Numero 10
Data 05/05/1973
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 maggio 1973, n. 11, Ediz. Straord.
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 maggio 1973, n. 10

Bilancio di Previsione della Regione per l' esercizio finanziario dell' anno 1973.



Art. 1


E autorizzato l accertamento, la riscossione e il versamento nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in vigore in conformita allo stato di previsione dell entrata annesso alla presente legge.




Art. 2


E autorizzato l impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese della Regione per l anno finanziario 1973 in conformita dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.




Art. 3


La Giunta regionale e autorizzata, ai sensi dell art. 40 della legge sulla contabilita generale dello Stato, a disporre prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d ordine e la loro iscrizione ai capitoli elencati nell allegato n. 1 allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, relativo alle spese obbligatorie e d ordine.




Art. 4


La Giunta regionale e autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione a capitoli di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo, istituendo ove occorra capitoli nuovi.




Art. 5


La Giunta e autorizzata ad introdurre con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni occorrenti per iscrivere all entrata e alla spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato per l esercizio di funzioni delegate, dando alle somme stesse la destinazione per cui sono state assegnate.




Art. 6


La Giunta regionale e autorizzata ad introdurre con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni occorrenti per l attuazione delle leggi regionali che utilizzano il fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali.




Art. 7


Per le finalita di cui ai capitoli nn. 273, 274, 279, 283, 287, 289 e autorizzato un ulteriore limite trentacinquennale di impegno annuo di L. 186.250.000, L. 518.087.300, L. 237.151.850, L. 17.000.000, L. 39.141.560, L. 23.384.200, rispettivamente.




Art. 8


Alle spese per l esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall art. 117 della Costituzione aventi natura corrispondente a quelle di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di previsione del bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta e autorizzata a provvedere con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della spesa, in applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione non avra diversamente disposto con legge regionale.




Art. 9


E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l anno 1973 annesso alla presente legge. 




Art. 10


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.  




Art. 11


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

 

All. Omissis