Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 17 Contributi agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.(1)
Art. 1(2) [A decorrere dal 1° aprile 1972
e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso alle aziende speciali di cui al TU
della legge sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e
delle Province, approvato con RD 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il
servizio di trasporto un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5%
della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende
stesse di intesa con gli Enti locali, in materiale mobile, attrezzature, fisse e
mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.
In sede di erogazione dei
contributi saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano
fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.
Nel caso di spese per
investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale rilascia il preventivo
affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle
deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee
programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l erogazione
del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di
investimenti].
Art. 2(3) [Le modalita per l
assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta
Regionale, avendo presenti i criteri di cui all art. 1 della presente legge
nonche i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.
Le singole erogazioni saranno
disposte con decreto del Presidente della Giunta
regionale].
Art. 3[Per la concessione del
contributo di cui all art. 1 e autorizzata la spesa di L. 222.750.000 per l
esercizio 1972 e di L. 300.000.000 per l esercizio 1973. Le somme non impegnate
nell esercizio finanziario 1972
potranno essere impegnate nel successivo esercizio
finanziario].
Art. 4[All onere di L. 222.750.000
derivante dallattuazione della presente legge per l anno finanziario 1972, si
provvede mediante l utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 326 del
bilancio di previsione per il 1972.
Agli oneri per gli anni
successivi si provvedera con l iscrizione di analogo capitolo nel bilancio
preventivo della Regione].
Art. 5(4) [La presente legge regionale e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.
La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione].
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