Anno 1973
Numero 19
Data 04/08/1973
Abrogato
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 6, Ediz. Straord. del 6 agosto 1973
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 agosto 1973, n. 19

Intervento regionale per l' assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi e orfani di guerra.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1


[La Regione Puglia eroga un contributo secondo le disposizioni di cui allart. 2 e segg. per lassistenza sanitaria farmaceutica sempre che non godano già di assistenza indiretta con contribuzione a carico dello Stato, dal primo giorno del mese successivo allentrata in vigore della presente legge, ai:

a) coltivatori diretti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa mutua ai sensi della L. 22 novembre 1954, n. 1136; della L. 26 ottobre 1957, n. 1047 e della L. 29 maggio 1967, n. 369, purché conviventi e a carico;

b) artigiani in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari assistiti a norma della L. 29 dicembre 1956, n. 1533 e della L. 27 febbraio 1963, n. 260, purché conviventi e a carico;

c) commercianti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa mutua ai sensi della L. 27 novembre 1960, n. 1397 della l. 22 luglio 1966, n. 613 e della L. 25 novembre 1971, n. 1088, purché conviventi e a carico;

d) mutilati e invalidi di guerra disoccupati dalla 2ª alla 8ª categoria e rispettivi familiari, conviventi e a carico, vedove, orfani di guerra, minori e inabili non aventi titolo allassistenza a norma della legge 20 ottobre 1971, n. 944]. 



(•) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(2) (3) 


[A partire dal 1° giugno 1977 il contributo erogato sul costo effettivo dellassistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive casse mutue comunali per il tramite delle casse mutue provinciali per le categorie di cui alle lettere b) e c) dellart. 1 ed alle direzioni provinciali dellO.N.I.G. della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dellart. 1, nella seguente misura:

con lassunzione di oneri di spesa del 100% sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto che rimane a carico dellassistito       (4) 

Allonere residuo e a copertura totale della spesa provvederanno le Casse mutue ai sensi dellart. 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 475.

Per le categorie di cui alla lettera d) dellart. 1, ferma restando la fascia esente di L. 300, a carico dellassistito lonere è a totale carico della Regione.

Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica nominativa in data non anteriore alla entrata in vigore della legge]. 



(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 9 gennaio 1978, n. 6art. 1
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(4) La quota fissa di cui al presente comma è sostituita dalla quota variabile di cui all'art. 2, legge 5 agosto 1978, n. 484 da corrispondersi nelle stesse misure e con le stesse modalità ivi previste, come disposto dalla l.r. 1° marzo 1979, n. 11,art. 2


Art. 3

(5) 


[Il contributo di cui al precedente articolo viene corrisposto dalla Regione agli enti erogatori in rate semestrali, posticipate.

Detti enti renderanno conto alla fine di ogni semestre delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione necessaria relativa alle stesse.

La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Casse mutue interessate anticipazioni complessivamente non superiori al 90% del contributo, presumibile, sulla scorta dei bilanci precedenti.

Per il primo semestre di applicazione della presente legge saranno corrisposte alle Casse mutue, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, anticipazioni di importo non superiore, complessivamente, al 40% del contributo annuo dovuto]. 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(6) 


[Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la spesa per lassistenza farmaceutica agli aventi diritto di cui allart. 1 sarà assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel quadro del Servizio sanitario razionale]. 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 5

(7) 


[La Giunta regionale, ai fini dellerogazione assistenziale, di cui alla presente legge promuove convenzioni con gli enti erogatori, avvalendosi di apposita commissione tecnica per la determinazione delloggetto e dei criteri relativi]. 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 6

(8) 


[Le convenzioni di cui allart. 5 regoleranno le modalità di erogazione dellassistenza in armonia con i principi legislativi statali che presiedono alla regolamentazione assistenziale degli enti erogatori]. 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 7

(9) (10) 


[Alla copertura finanziaria lente erogatore provvederà con il contributo della Regione, di cui allart. 1 della presente legge].   



(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(9) Articolo sostituito dalla l.r. 9 gennaio 1978, n. 6art. 2


Art. 8

(11) 


[Allonere derivante dallattuazione della presente legge per lanno finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento di L. 2.000.000.000 dal cap. 230 del bilancio 73 «Fondi a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali» e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 149-bis «Spese per lassistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra» che con la presente legge si istituisce]. 



(11) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 9

(12) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello Statuto]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A