Anno 1973
Numero 24
Data 30/08/1973
Abrogato
Materia Sport - Tempo libero;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 25 del 31 agosto 1973 .
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Legge Regionale 30 agosto 1973, n. 24

Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attivita' dilettantistiche.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/78, art. 19


Art. 1

(2) 


    


[La Regione allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle dilettantistiche, è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze per la costruzione, la ricostruzione, lampliamento e lammodernamento di impianti ed attrezzature sportive:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per lammortamento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti, il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere;

b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile  (3) 

Il contributo di cui alla lettera a) è corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contrasto originario di mutuo e che non potrà superare i 10 anni.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) è corrisposto in relazione allavanzamento dei lavori.

Le opere devono essere destinate ad uso pubblico, ancorché a pagamento]. 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19
(3) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 20 gennaio 1975, n. 9 e dalla  l.r. 7 giugno 1975, n. 54 art. 1


Art. 2

(4) 


[Le provvidenze di cui allart. 1 possono essere concesse a favore delle province, dei comuni e dei loro consorzi, nonché di enti, sodalizi ed associazioni che svolgono attività sportiva o ricreativa, anche se privi di personalità giuridica.

La concessione delle provvidenze viene attuata con criteri di priorità per richieste di impianti polivalenti, come palestre, campi, parchi attrezzati, piscine.

Le provvidenze sono cumulabili con analoghi incentivi concessi dallo Stato e da enti pubblici per le medesime iniziative.

In tali casi, però, il finanziamento regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi la percentuale della spesa specificata dalle norme della presente legge]. 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 3

(5) 


[Le domande per ottenere le provvidenze devono essere presentare allamministrazione regionale entro due mesi dallentrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

a) dal progetto di massima dellopera;

b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare lutilità dellopera, in relazione alle finalità della presente legge;

c) del preventivo sommario di spesa;

d) del parere dellufficio provinciale del C.O.N.I. competente per territorio]. 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 4

(6) 


[Le provvidenze sono concesse con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della commissione consiliare permanete competente per materia;

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate, nonché le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso, in conformità del vigente capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del relativo regolamento, fintanto che la Regione non avrà adottato una autonoma normativa.

Per la progettazione, lesecuzione ed il collaudo delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche del C.O.N.I. in quanto applicabili].

 




(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 5

(7) 


[La concessione delle provvidenze può essere revocata:

a) quando lopera non venga eseguita conformemente al progetto indicato nel relativo decreto;

b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) quando lopera non venga eseguita nel termine stabilito ed in quello della proroga eventualmente concessa, salvo che ciò non sia imputabile a causa di forza maggiore, debitamente documentata ed accertata]. 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 6

(8) 


Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a 10 anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere, il presidente della Giunta regionale disporrà su conforme delibera della Giunta la revoca delle provvidenze concesse, nonché il recupero della parte di contributi eventualmente già erogati. 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 7

(9) 


[Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui allart. 1, lettera a), i seguenti limiti di impegno decennale:

per lanno finanziario:

1972 lire 50 milioni;

1973 lire 50 milioni;

1974 lire 30 milioni;

1975 lire 15 milioni;

2) per i contributi in conto capitale di cui allart. 1, lettera b), la somma di L. 1.050.000.000, ripartita in ragione di:

L. 350 milioni nellanno finanziario 1972;

L. 400 milioni nellanno finanziario 1973;

L. 150 milioni nellanno finanziario 1974;

L. 150 milioni nellanno finanziario 1975.]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 8

(10) 


[Gli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.450.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:

Esercizio 1972:

al titolo 2° - Sez. III - è istituito il capitolo 318-bis «Contributi nel pagamento dellimporto dei mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, lampliamento e lammodernamento di impianti sportivi», con uno stanziamento di

L.

50.000.000

 

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 «Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali» del bilancio regionale per lesercizio 1972;

 

 

 

Esercizio 1973:

al titolo 2° - Sez. III - è istituito il capitolo 240-bis «Contributi nel pagamento dellimporto dei mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, lampliamento e lammodernamento di impianti sportivi», con uno stanziamento di

L.

100.000.000

 

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 «Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali», del bilancio regionale per lesercizio 1973;

 

 

 

Esercizio 1974:

con uno stanziamento di

L.

130.000.000

 

Esercizi dal 1975 al 1981:

con uno stanziamento di L. 145.000.000 per ciascun esercizio per una spesa di

L.

1.015.000.000

 

Esercizio 1982:

con uno stanziamento di

L.

95.000.000

 

Esercizio 1983:

con uno stanziamento di

L.

45.000.000

 

Esercizio 1984:

con uno stanziamento di

L.

15.000.000

 

 

 

 

 

 

Gli oneri derivanti dallapplicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.050.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975 come segue:

Esercizio 1972:

al titolo 2° - Sez. III - è istituito il capitolo 318-ter «Contributi in conto capitale per la costruzione, la ricostruzione, lampliamento e lammodernamento di impianti sportivi», con uno stanziamento di

L.

350.000.000

 

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308

«Fondo a disposizione per interventi

economici e sociali da definire con leggi regionali», del bilancio regionale

per lesercizio 1972;

Esercizio 1973:

al titolo 2° - Sez. III - è istituito il capitolo 240-ter «Contributi in conto capitale per la costruzione, la ricostruzione, lampliamento e lammodernamento di impianti sportivi», con uno stanziamento di

L.

400.000.000

 

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230

«Fondo a disposizione per interventi

economici e sociali da definire con leggi regionali», del bilancio regionale

per lesercizio 1973;

Esercizio 1974:

con uno stanziamento di

L.

150.000.000

 

Esercizio 1975:

con uno stanziamento di

L.

150.000.000

 

 

 

 

 

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per lincremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nellesercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi saranno trasferiti negli esercizi successivi]. 



(10) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 9

(11) 


[La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dellart. 127 della Costituzione e dellart. 60 dello Statuto]

(11) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19