Legge Regionale 30 agosto 1973, n. 24 Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attivita' dilettantistiche.(1)
Art. 1(2)
[La Regione allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive nel
territorio regionale, con particolare riguardo a quelle dilettantistiche, è
autorizzata a concedere le seguenti provvidenze per la costruzione, la
ricostruzione, lampliamento e lammodernamento di impianti ed attrezzature
sportive:
a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta
ammissibile per lammortamento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da
contrarsi con istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli
interessi eccedenti, il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione.
Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà
raggiungere il 75% del costo delle opere;
b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura
non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile (3)
Il contributo di cui alla lettera a) è corrisposto in misura
costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di
ammortamento stabilito nel contrasto originario di mutuo e che non potrà
superare i 10 anni.
Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) è
corrisposto in relazione allavanzamento dei lavori.
Le opere devono essere destinate ad uso pubblico, ancorché a
pagamento].
Art. 2(4) [Le provvidenze di cui allart. 1 possono essere concesse a
favore delle province, dei comuni e dei loro consorzi, nonché di enti, sodalizi
ed associazioni che svolgono attività sportiva o ricreativa, anche se privi di
personalità giuridica.
La concessione delle provvidenze viene attuata con criteri di
priorità per richieste di impianti polivalenti, come palestre, campi, parchi
attrezzati, piscine.
Le provvidenze sono cumulabili con analoghi incentivi concessi
dallo Stato e da enti pubblici per le medesime iniziative.
In tali casi, però, il finanziamento regionale deve essere
determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi la
percentuale della spesa specificata dalle norme della presente legge].
Art. 3(5) [Le domande per ottenere le provvidenze devono essere presentare
allamministrazione regionale entro due mesi dallentrata in vigore della
presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.
Le domande devono essere corredate:
a) dal progetto di massima dellopera;
b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare lutilità
dellopera, in relazione alle finalità della presente legge;
c) del preventivo sommario di spesa;
d) del parere dellufficio provinciale del C.O.N.I. competente
per territorio].
Art. 4(6) [Le provvidenze sono concesse con decreto del presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il
parere della commissione consiliare permanete competente per materia;
Con il provvedimento di concessione del contributo si
stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed
ultimate, nonché le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del
contributo stesso, in conformità del vigente capitolato generale di appalto per
le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del relativo
regolamento, fintanto che la Regione non avrà adottato una autonoma normativa.
Per la progettazione, lesecuzione ed il collaudo delle opere
dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche del C.O.N.I. in quanto
applicabili].
Art. 5(7) [La concessione delle provvidenze può essere revocata:
a) quando lopera non venga eseguita conformemente al progetto
indicato nel relativo decreto;
b) qualora vengano accertate irregolarità nella
contabilizzazione della spesa;
c) quando lopera non venga eseguita nel termine stabilito ed
in quello della proroga eventualmente concessa, salvo che ciò non sia imputabile
a causa di forza maggiore, debitamente documentata ed accertata].
Art. 6(8) Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono
vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a 10
anni.
In caso di mutamento di destinazione delle opere, il presidente
della Giunta regionale disporrà su conforme delibera della Giunta la revoca
delle provvidenze concesse, nonché il recupero della parte di contributi
eventualmente già erogati.
Art. 7(9) [Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge sono
autorizzati:
1) per i contributi di cui allart. 1, lettera a), i seguenti
limiti di impegno decennale:
per lanno finanziario:
1972 lire 50 milioni;
1973 lire 50 milioni;
1974 lire 30 milioni;
1975 lire 15 milioni;
2) per i contributi in conto capitale di cui allart. 1,
lettera b), la somma di L. 1.050.000.000, ripartita in ragione di:
L. 350 milioni nellanno finanziario 1972;
L. 400 milioni nellanno finanziario 1973;
L. 150 milioni nellanno finanziario 1974;
L. 150 milioni nellanno finanziario 1975.]
Art. 8(10) [Gli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge per
la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L.
1.450.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:
Esercizio
1972: |
al titolo 2° - Sez.
III - è istituito il capitolo 318-bis «Contributi nel pagamento dellimporto dei
mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, lampliamento e
lammodernamento di impianti sportivi», con uno stanziamento
di |
L. |
50.000.000 |
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al quale si provvede
mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 «Fondo a disposizione per
interventi economici e sociali da definire con leggi regionali» del bilancio
regionale per lesercizio 1972; |
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Esercizio
1973: |
al titolo 2° - Sez.
III - è istituito il capitolo 240-bis «Contributi nel pagamento dellimporto dei
mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, lampliamento e
lammodernamento di impianti sportivi», con uno stanziamento
di |
L. |
100.000.000 |
|
al quale si provvede
mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 «Fondo a disposizione per
interventi economici e sociali da definire con leggi regionali», del bilancio
regionale per lesercizio 1973; |
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Esercizio
1974: |
con uno stanziamento
di |
L. |
130.000.000 |
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Esercizi dal 1975 al
1981: |
con uno stanziamento
di L. 145.000.000 per ciascun esercizio per una spesa
di |
L. |
1.015.000.000 |
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Esercizio
1982: |
con uno stanziamento
di |
L. |
95.000.000 |
|
Esercizio
1983: |
con uno stanziamento
di |
L. |
45.000.000 |
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Esercizio
1984: |
con uno stanziamento
di |
L. |
15.000.000 |
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|
Gli oneri derivanti dallapplicazione della
legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a
complessive L. 1.050.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975
come segue:
Esercizio
1972: |
al titolo 2° - Sez. III - è
istituito il capitolo 318-ter «Contributi in conto capitale per la costruzione,
la ricostruzione, lampliamento e lammodernamento di impianti sportivi», con
uno stanziamento di |
L. |
350.000.000 |
|
al quale si provvede mediante
prelevamento di pari importo dal cap. 308 |
«Fondo a disposizione per
interventi |
economici e sociali da definire con
leggi regionali», del bilancio regionale |
per lesercizio
1972; |
Esercizio
1973: |
al titolo 2° - Sez. III - è
istituito il capitolo 240-ter «Contributi in conto capitale per la costruzione,
la ricostruzione, lampliamento e lammodernamento di impianti sportivi», con
uno stanziamento di |
L. |
400.000.000 |
|
al quale si provvede mediante
prelevamento di pari importo dal cap. 230 |
«Fondo a disposizione per
interventi |
economici e sociali da definire con
leggi regionali», del bilancio regionale |
per lesercizio
1973; |
Esercizio
1974: |
con uno stanziamento
di |
L. |
150.000.000 |
|
Esercizio
1975: |
con uno stanziamento
di |
L. |
150.000.000 |
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Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi
dal 1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, e
quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto
2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi
bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le
maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la
normale espansione del gettito dei tributi propri e per lincremento naturale
delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione
autoveicoli.
Le somme stanziate in ciascun esercizio e non
utilizzate nellesercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per
effetto di revoca o di rinuncia dei contributi saranno trasferiti negli esercizi
successivi].
Art. 9(11) [La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dellart. 127 della Costituzione e dellart. 60 dello Statuto]
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