Anno 1974
Numero 10
Data 07/02/1974
Abrogato
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 6, Ediz. Straord. del 10 febbraio 1974
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Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 10

Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 76/79art. 13


Art. 1

(2) 


    [La Regione Puglia al fine di incentivare l azione di promozione e diffusione della cultura assegna, con provvedimento del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta ed in aderenza all indirizzo di massima concordato con la Commissione Consiliare Permanente competente per materia, contributi agli Enti culturali e associazioni che in Puglia perseguono fini culturali, di studio e di ricerca a tutti i livelli con congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse regionale, prevalentemente nel campo delle attività previste dagli artt. 7 e 13 dello Statuto].



(2) Legge abrogata dalla l.r. 76/79art. 13


Art. 2

(3) 


[La spesa di L. 78.000.000 da erogarsi  nell’esercizio 1972 viene stanziata nel Cap. 84/ bis Contributi a Società ed Enti culturali per la promozione e la diffusione della cultura che e istituito con la presente legge, mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali . ]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 76/79art. 13


Art. 3

(4) 


[Per l esercizio 1973 la Giunta regionale e autorizzata ad istituire nel relativo bilancio di previsione apposito capitolo con denominazione ed importo uguali a quelli stabiliti nel precedente art. 2, con prelevamento della somma di L. 78.000.000 dal Cap. 230 Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali .

Per gli anni finanziari successivi la spesa di L. 78.000.000 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio].



(4) Legge abrogata dalla l.r. 76/79art. 13


Art. 4

(5) 


[I criteri per la determinazione e l assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti da apposito regolamento]. 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 76/79art. 13


Art. 5

(6) 


[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia].

(6) Legge abrogata dalla l.r. 76/79art. 13