Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 10
Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale.(1)
Art. 1(2)
[La Regione Puglia al fine di incentivare l azione di
promozione e diffusione della cultura assegna, con provvedimento del Presidente
della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta ed in aderenza all
indirizzo di massima concordato con la Commissione Consiliare Permanente
competente per materia, contributi agli Enti culturali e associazioni che in
Puglia perseguono fini culturali, di studio e di ricerca a tutti i livelli con
congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse
regionale, prevalentemente nel campo delle attività previste dagli artt. 7 e 13
dello Statuto].