Anno 1974
Numero 24
Data 18/07/1974
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 23 del 22 luglio 1974 * Vedi ora la l.r. 12 maggio 1997, n. 15
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Legge Regionale 18 luglio 1974, n. 24

Regolamentazione Accensione stoppie.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A; precedentemente  abrogata dal comma 5 dell’art. 40 della l.r.27 febbraio 1984, n. 10 "Norme per la disciplina dell’attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico - ambientali"


Art. 1

(2) 



[Per il territorio della Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dar fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge].



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A; precedentemente  abrogata dal comma 5 dell’art. 40 della l.r.27 febbraio 1984, n. 10


Art. 2

(3) 


[Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300 metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello superiore].



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A; precedentemente  abrogata dal comma 5 dell’art. 40 della l.r.27 febbraio 1984, n. 10


Art. 3

(4) 


[Le operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e delle modalità prescritte dagli artt. 71, 73, e 237 della legge sulle Opere pubbliche 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato F.

In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle piante e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l impiego, di badili, di pale e di ogni altro mezzo all uopo necessario].



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A; precedentemente  abrogata dal comma 5 dell’art. 40 della l.r.27 febbraio 1984, n. 10


Art. 4

(5) 


[In prossimità di zone boscose è vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il seccume nelle giornate di vento.

In condizioni atmosferiche normali l accensione delle stoppie in prossimità di zone boscose va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100 dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:

a) dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l estensione direttamente confinante con i boschi per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al bosco;

b) dalla creazione di altra fascia rispetto, al margine della zona da bruciare, di terreno arato per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A; precedentemente  abrogata dal comma 5 dell’art. 40 della l.r.27 febbraio 1984, n. 10


Art. 5

(6) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.]




(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A; precedentemente  abrogata dal comma 5 dell’art. 40 della l.r.27 febbraio 1984, n. 10