Legge Regionale 17 agosto 1974, n. 29 Compensi ai componenti il Comitato Tecnico Regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.(1)
(1) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 39/81 Art. 1(2)
[A far tempo dal 29 luglio 1972 ai componenti ed al segretario
del comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle
imprese artigiane è attribuito un gettone di presenza nella misura di L. 10.000
per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, e per un massimo
di due sedute mensili].
(2) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 39/81
Art. 2(3) [Ai componenti del comitato stesso residenti fuori sede verrà
corrisposto, nei termini di cui allart. 1, il rimborso delle spese di vitto e
alloggio nella misura di L. 15.000 per ogni giornata di partecipazione alle
sedute.
Nei casi previsti dal precedente comma è dovuto altresì il
rimborso delle spese di viaggio nella misura seguente:
a) viaggi compiuti con automezzo proprio L. 55 al Km.;
b) viaggi compiuti con altri mezzi, rimborso delle spese].
(3) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 39/81
Art. 3(4) [Gli oneri conseguenti allapplicazione della presente legge
graveranno per lesercizio finanziario 1974 sul cap. 30 «Spese per il
funzionamento dei consigli, comitati e commissioni (art. 1 legge 7 agosto
1971, n. 685)».
Gli oneri successivi si faranno gravare sugli appositi capitoli
del bilancio regionale].
(4) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 39/81
Art. 4(5) [La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della
Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia].
(5) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 39/81
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