Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 32 Nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli istituti professionali statali. Norme provvisorie per lo svolgimento delle funzioni di cui all' art. 4 del DPR 15- 1- 1972, n. 10 e sull' assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali statali in applicazione del DPR 14- 1- 1972, n. 3.
Art. 1(1) [La nomina dei componenti i consigli di
amministrazione degli istituti professionali di Stato, nel rispetto della
composizione stabilita dai decreti presidenziali istitutivi, è disposta con
decreto del presidente della Giunta regionale]
Art. 2(2) [Non oltre i cinque mesi
precedenti la data di scadenza del Consiglio di amministrazione, lassessore
regionale alla pubblica istruzione e cultura richiede alle amministrazioni e
agli enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza, con
lavvertenza che la scelta cada su persone esperte in relazione allindirizzo
degli istituti.
Le designazioni devono pervenire, non oltre i trenta giorni
precedenti la scadenza del Consiglio di amministrazione, allassessore
competente il quale, accertatane la regolarità, le presenta al presidente della
giunta regionale per il decreto di nomina.
Qualora gli enti interessati non provvedano alle designazioni
in tempo utile, lassessore regionale competente nel caso di rinnovo del
consiglio, propone al presidente della giunta per la conferma temporanea le
persone che hanno rappresentato gli enti nel precedente consiglio. Il presidente
della giunta provvederà alla loro surrogazione al momento in cui perverranno
nuove e diverse proposte]
Art. 3(3) [I membri già designati dagli
organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza, nella misura indicata nei
decreti istitutivi dei singoli istituti, da membri designati dalla giunta
regionale, che designa altresì, fra di essi, il presidente del consiglio di
amministrazione, su proposta dellassessore alla pubblica istruzione e cultura.
Il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento, viene eletto dal consiglio nella prima riunione fra i
propri membri.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono
svolte dal capo distituto, che ha anche voto deliberativo]
Art. 4(4) [Il decreto di nomina è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato al presidente del
consiglio di amministrazione uscente, il quale, entro i quindici giorni
successivi al ricevimento della comunicazione, convoca il nuovo consiglio.
In caso di impossibilità o di inadempienza provvede il
presidente del consiglio subentrante entro gli ulteriori quindici giorni]
Art. 5[In caso di dimissioni o di
cessazione della carica per qualunque altra causa di un componente il consiglio
di amministrazione, il presidente o il vice presidente, in assenza o per
legittimo impedimento del presidente, promuove gli atti necessari per la sua
sostituzione con le modalità stabilite dalla legge.
I consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza
del consiglio]
Art. 6(5) [Qualora ne sia riconosciuta
la necessità, il presidente della giunta regionale, su proposta dellassessore
alla pubblica istruzione e cultura, sentita la competente commissione consiliare
e su delibera della giunta stessa, dispone lo scioglimento del consiglio di
amministrazione, nonché la nomina di un commissario straordinario per il tempo
necessario alla ricostituzione dellamministrazione ordinaria e, comunque, per
un periodo non superiore a sei mesi.
Analoga procedura viene seguita per la nomina temporanea di un
commissario nel caso di istituti di nuova costituzione]
Art. 7(6) (7) [I provvedimenti di cui allart. 4, lett. b), c) e d) del
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, sono adottati dalla Giunta regionale, su
proposta dellAssessore alla pubblica istruzione de cultura, previo parere della
competente commissione consiliare. I provvedimenti di cui alla indicata lettera
b), relativi a piani di attività che mantengano immutata la situazione in atto
senza maggiorazione dellonere assunto dallo Stato, possono essere adottati
dallAssessore alla pubblica istruzione e cultura per delega della Giunta
regionale.
I pareri dei Consorzi provinciali per listruzione tecnica sono
facoltativi]
Art. 8(8) Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli
allievi degli istituti professionali trasferite alle Regione ai sensi del
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, in attesa che la materia sia organicamente
disciplinata dalla legislazione regionale (3), sono esercitate dalla Giunta
regionale, o per sua delega, dallAssessore alla pubblica istruzione e cultura.
Art. 9I provvedimenti di cui allart. 4, lett. b), c) e d) del
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, sono adottati dalla Giunta regionale, su
proposta dellAssessore alla pubblica istruzione de cultura, previo parere della
competente commissione consiliare. I provvedimenti di cui alla indicata lettera
b), relativi a piani di attività che mantengano immutata la situazione in atto
senza maggiorazione dellonere assunto dallo Stato, possono essere adottati
dallAssessore alla pubblica istruzione e cultura per delega della Giunta
regionale.
I pareri dei Consorzi provinciali per listruzione tecnica sono
facoltativi
Art. 10Il presidente della giunta regionale o, se delegato,
lAssessore alla pubblica istruzione e cultura, cura lesecuzione dei
provvedimenti adottati a norma della presente legge, adotta altresì i
provvedimenti necessari per la vigilanza sugli Istituti professionali per il
rispetto delle norme previste dagli articoli precedenti, firma gli atti della
Regione relativi allesercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
Art. 11La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellart. 127
della Costituzione e dellart. 60 dello Statuto.
Essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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