Anno 1980
Numero 42
Data 12/05/1980
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note La presente legge è stata abrogata dall’art. 18, l.r. 4 dicembre 2009, n. 31
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Legge Regionale 12 maggio 1980, n. 42

Norme organiche per l' attuazione del diritto allo studio.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009, art. 18


TITOLO 1

Finalità della legge 





Art. 1

Obiettivi.(2) 


[La Regione, allo scopo di favorire un costante rapporto tra scuola, società e mondo del lavoro, programma, promuove ed attua interventi diretti a rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio anche nel quadro delleducazione permanente e secondo le esigenze dellistruzione ricorrente.

Tali interventi sono fiscalizzati alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo umano, culturale e sociale di cui agli articoli 7 e 8 dello Statuto della Regione Puglia e in applicazione del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.]



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 2

Destinatari.(3) 


[La presente legge è destinata agli utenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alla scuola materna e dellobbligo, agli studenti delle Università e, per quanto riguarda la promozione culturale ed educativa, a tutti i cittadini.]



(3) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 3

Forme di intervento.(4) 


[Al conseguimento degli obiettivi previsti dal precedente art. 1, la Regione provvede mediante:

a)       lerogazione di finanziamenti ai Comuni per lespletamento delle funzioni ad essi attribuite a norma degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/77 e da estendersi anche alle scuole materne;

b)      i supporti tecnici allazione di orientamento scolastico svolta dai distretti scolastici;

c)       la realizzazione di strutture e servizi per la educazione permanente e la istruzione ricorrente di tutti i cittadini, in armonia con gli indirizzi ed i bisogni emergenti;

d)      la programmazione di interventi nelledilizia scolastica con lindicazione di criteri che condizionino lerogazione di fondi regionali al rispetto della vigente normativa (5)   ;

e)       la predisposizione di servizi di assistenza scolastica in favore degli studenti universitari.]




(4) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18
(5) Per i finanziamenti di opere di edilizia scolastica vedi anche la l.r. 39/2006, art. 23


TITOLO 2

Programmazione degli interventi 





Art. 4

Programmazione distrettuale.(6) 


[I consigli distrettuali scolastici, nellespletamento delle loro funzioni, sulla base degli indirizzi della Regione e delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elaborano, per lanno finanziario successivo, il programma annuale per lattuazione del diritto allo studio.

Tale programma, che dovrà indicare le singole forme, le priorità nonchè la localizzazione degli interventi, viene inviato alla Regione ed ai Comuni del distretto scolastico e al Consiglio scolastico Provinciale.]



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 5

Piani comunali.(7) 


[I Comuni, entro il mese di giugno, in linea con le indicazioni contenute nel programma distrettuale e tenendo conto dei fabbisogni, delle proprie risorse, di quelle indicate nei bilanci annuali e pluriennali della Regione e dei

fondi attribuiti direttamente dallo Stato, elaborano il piano annuale di intervento per lespletamento delle funzioni e dei servizi di assistenza scolastica di cui alla lettera a) del precedente art. 3.

Detto piano dovrà indicare le singole forme, le priorità nonchè la localizzazione degli interventi.

I Comuni formulano, altresì, alle rispettive Province e alla Regione proposte per lazione di programmazione e coordinamento dei servizi di cui alla lettera b) del precedente articolo.]



(7) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 6

Piano regionale.(8) 


[Nel quadro del programma di sviluppo economico, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, elabora il piano annuale per lattuazione del diritto allo studio, tenendo conto dei programmi dei distretti scolastici e dei piani di intervento proposti da ciascun Comune, nonchè delle proposte di coordinamento formulate dai Consigli scolastici provinciali, di cui allart. 15 del D.P.R. n. 416 del 31.5.1974.

Il piano regionale individua i fabbisogni in relazione alla popolazione scolastica, alle condizioni socio-economiche delle zone, al tipo di insediamento sul territorio, allindice di carenza dei servizi.

Detto programma di intervento viene definito entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

Nellelaborazione del piano regionale annuale per lattuazione del diritto allo studio sarà data priorità agli interventi destinati agli alunni della scuola materna e dellobbligo, e diretti a favorire le iniziative del tempo pieno.

Saranno inoltre privilegiati gli interventi di tipo collettivo rispetto a quelli a carattere individuale.

In particolare la Regione erogherà ai Comuni contributi sulla base delle seguenti priorità:

a)       servizi di mensa;

b)      servizi di trasporto;

c)       dotazione e funzionamento delle biblioteche di classe e distituto;

d)      interventi per lintegrazione scolastica degli handicappati e dei disadattati;

e)       espletamento dei servizi e delle attività di cui alle lettere b), d), f) e g) dellart. 6. del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ad integrazione dei contributi che i consigli di circolo e distituto ricevono dallo Stato;

f)       interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dellambito regionale, qualora non sussistano condizioni di reciprocità interregionale; ((9) )

g)      assegnazione di fondi ai Convitti nazionali  ai Convitti annessi agli Istituti professionali e/o tecnici di Stato per il conferimento i posti gratuiti e semigratuiti agli studenti capaci e meritevoli che versino in particolari condizioni di bisogno, oltrechè per garantire la funzionalità e lefficienza dei convitti medesimi;

h)      provvidenze per incentivare listituzione delle scuole materne comunali che assicurino, comunque, il funzionamento degli organi collegiali della scuola.

Al fine di favorire le associazioni dei Comuni entro gli ambiti territoriali di cui allart. 1 della legge 833 per lespletamento dei servizi dinterventi prioritari di cui al presente articolo, viene assegnato a ciascun Comune consorziato un ulteriore fondo pari al 10% dellintero contributo spettante in base al piano regionale.]



(8) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18
(9) Lettera così modificata dalla l.r. 43/80, art. 1


Art. 7

(10) 


[Oltre a quanto previsto dallart. 2 la presente legge è destinata anche alle Scuole non statali pubbliche e private di ogni ordine e grado.]




(10) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


TITOLO 3

Organizzazione istituzionale degli interventi e dei servizi 





Art. 8

Funzioni dei comuni.(11) (12) 


[I Comuni, tenendo conto delle priorità indicate nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi:

1)      istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mensa;

2)      trasporto e facilitazione di viaggio;

3)      contributi di gestione per le Scuole materne non statali, con priorità per le Scuole materne comunali mediante erogazione di fondi per la copertura delle rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito predeterminate dai Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di Scuole materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone sprovviste di Scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto allutenza.

Le Scuole materne non statali, per fruire dei contributi, sono tenute ad inviare un rendiconto di utilizzazione dei fondi allEnte erogatore secondo le modalità fissate dallo stesso.]

Il rapporto tra le istituzioni educative di cui innanzi ed i Comuni, secondo i precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione sulla base di indicazioni dellAssessorato alla P.I. della Regione.

4)      provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti le Scuole elementari e Medie di 1° grado non statali.  Nel caso tali istituzioni educative assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole pubbliche rispetto allutenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva;

5)      contributi per lacquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, nonchè per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di libri, giornali e riviste;

6)      fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;

7)      interventi idonei a favorire lorganizzazione di attività parascolastiche, ricreative, extrascolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle promosse dallo Stato per lattuazione della Scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo;

8)      potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessione di posti gratuiti e semi-gratuiti in convitti ivi compresi i Convitti nazionali, nonchè assegni di alloggio in pensionati;

9)      iniziative per leliminazione dellevasione dellobbligo scolastico, delle cause di ripetenza e di interruzione scolastica;

10)  interventi per il decondizionamento socio-psico-pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili, favorendone la integrazione mediante linserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, salvo casi di eccezionali gravità per i quali si renda necessaria unadeguata assistenza da realizzare possibilmente nellambito delle stesse strutture. Per il raggiungimento di tali finalità possono essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che operano nel settore, privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti socio-educativi concordati con gli organi collegiali della scuola.

Gli interventi in questo settore sono complementari di quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e devono tenere conto della specificità e delle competenze statali in materia;

11)  il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della scuola e della società, anche di intesa con gli interventi nel settore programmati dalla C.E.E. e nel rispetto di quanto previsto in materia dalla L.R. n. 65 del 23.10.1979;

12)  istituzione e potenziamento dei servizi di medicina scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa con le unità sanitarie locali;

13)  azione di profilassi e di iniziative rivolte al decondizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per eliminare le cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenire e combattere il diffondersi delluso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio. I servizi di cui al presente articolo sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentano corsi finalizzati alladempimento dellobbligo scolastico. Saranno, altresì, stanziati appositi contributi dallo Stato o promossi di intesa con le organizzazioni sindacali. Per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, i Comuni possono avvalersi dellopera dei Consigli di circolo e di istituto, anche mediante lassegnazione dei fondi necessari agli stessi.]



(11) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18
(12) Articolo così sostituito dalla l.r. 43/80, art. 2


Art. 9

Personale.(13) 


[Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 8 i Comuni dispongono la assunzione del personale necessario nel rispetto dei propri ordinamenti e della legislazione statale vigente, utilizzando il personale riveniente dai disciolti Patronati scolastici e Consorzi provinciali dei Patronati scolastici di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 53 dell11.10.1978.

Ai fini della riqualificazione e dellaggiornamento del personale di cui al 1° comma, i Comuni si avvalgono delle disposizioni previste dalla L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 sulla Formazione Professionale.

Il personale di cui al 2° comma dellart. 11 della L.R. 11.10.78, n. 53 viene immesso nei ruoli regionali previa idoneità conseguita mediante concorsi per linserimento nelle fasce funzionali corrispondenti alla qualifica di assunzione, purchè in possesso dei requisiti generali per laccesso al livello di concorso. (14) ]



(13) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18
(14) Comma così sostituito dalla l.r. 43/80, art. 3


Art. 10

Funzioni della Regione (15) (16) 


[La Regione realizza le finalità di cui alla presente legge con:

a)       la promozione di studi, documentazioni e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi del diritto allo studio;

b)      la sperimentazione di nuove iniziative e metodologie di intervento nella materia;

c)       la organizzazione di convegni, incontri di studio, interventi promozionali, manifestazioni culturali ed educative alle quali siano interessate strutture formative operanti nella Regione;

d)      lorganizzazione di ricerche da parte degli alunni di scuole di ogni ordine e grado;

e)       ricerche ed attività promozionali in materia di diritto allo studio.

Per tali interventi viene istituito un apposito fondo nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, la cui consistenza non può essere superiore al 3% del finanziamento previsto per la presente legge.

Per quanto concerne le iniziative di cui ai paragrafi a), b) e c) del primo comma, la Regione terrà conto delle indicazioni fornite dai Consigli scolastici provinciali.]



(15) Vedi anche il Regolamento reg. 3/2004 riportato nel volume II
(16) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 11

Distretti scolastici.(17) 


[La Regione riconosce la funzione programmatoria e propositiva dei consigli scolastici distrettuali così come indicata dallart. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 418.

Per lesercizio di tali funzioni e per la realizzazione di iniziative promozionali di studio e di ricerca nella materia, la Regione eroga contributi ai consigli scolastici distrettuali sulla base di programmi ben definiti e per obiettivi specifici di attività] .  



(17) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 12

Vigilanza e controllo.(18) 


[Gli atti contabili relativi allutilizzazione dei fondi assegnati ai sensi dei precedenti articoli restano acquisiti alla scuola e/o Ente per lesercizio del potere di vigilanza della Regione.

Tutti gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dei fondi utilizzati.]



(18) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 13

Servizio regionale per lorientamento.(19) 


[Ai sensi dellart. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dellart. 31 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e nel rispetto delle funzioni demandate in materia ai distretti scolastici, è istituito il servizio regionale per lorientamento.

Il servizio ha lo scopo di contribuire a:

a)       rendere efficace e valido il raccordo tra diritto allo studio e diritto alla formazione e al lavoro, garantendo il collegamento

b)      tra i sistemi formativi scolastico e professionali, ai fini della programmazione e dellattuazione di iniziative e attività rispondenti ai bisogni del territorio;

c)       rimuovere le cause dellemarginazione sociale, operando per linserimento e/o il reinserimento formativo, lavorativo e sociale degli invalidi, dei disabili, degli handicappati e dei disadattati in genere:

d)      definire i programmi regionali di attività di orientamento e di formazione utilizzando i dati e le notizie, concernenti il sistema produttivo ed il mercato del lavoro, rilevati ed analizzati dallosservatorio regionale del mercato del lavoro.

Il servizio di orientamento si caratterizza fondamentalmente come struttura di ricerca operativa e di documentazione ed ha ruolo di promozione e consulenza tecnica nei confronti del sistema policentrico che presiede al processo formativo e produttivo.]



(19) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 14

Organizzazione del servizio regionale di orientamento.(20) (21) 


[Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente articolo il servizio è così organizzato:

a) in ciascuno dei cinque capoluoghi di provincia opera un centro di orientamento;

b) fatte salve le situazioni pregresse, ciascun centro ha un organico tecnico di n. 6 operatori, esperti nelle discipline di assistenza sociale, economia, pedagogia, psicologia, sociologia e statistica, così distinti:

un assistente sociale;

un 1 economista;

un 1 pedagogo;

un 1 psicologo;

un 1 sociologo;

un. 1 tecnico di statistica applicata;

c) per ciascun Centro è attribuito il ruolo di responsabile ad un operatore tecnico, che ha anche la responsabilità dei collegamenti funzionali del servizio a livello orizzontale e verticale;

d) tutte le attività del servizio comunque svolte nellambito regionale sono programmate e coordinate dallAssessorato regionale alla pubblica istruzione che predispone anche i relativi piani finanziari. Allassolvimento di tali funzioni di programmazione e coordinamento provvede lUfficio Studi e programmazione di cui allart. 23, alluopo utilizzando anche un gruppo di lavoro composto da personale tecnico analogo a quello dei Centri di orientamento

e) nellorganico tecnico di ciascuna struttura provinciale è inserito il personale regionale utilizzato presso i Centri di orientamento scolastico e professionale, già appartenente ai disciolti Consorzi provinciali per la istruzione tecnica, così come disposto dallart. 31 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;

f) è previsto, a richiesta, linserimento aggiuntivo nellorganico tecnico dei Centri e/o dellUfficio Studi e programmazione degli operatori dellENPI ai sensi dellart. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

g) tutto il personale tecnico del Servizio di orientamento è impegnato a partecipare alle attività di qualificazione e di aggiornamento organizzate dalla Regione;

h) la struttura del servizio è completata assegnando a ciascun Centro personale amministrativo ed ausiliario in numero non inferiore a 3 unità: un segretario, un addetto di segreteria e un usciere.

La gestione del servizio di orientamento è realizzata dalle Province o Consorzi di Enti locali alluopo delegati a norma dellart. 31 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

Il personale In servizio presso i Centri dorientamento alla data di pubblicazione della presente legge e quello di cui al precedente punto h), è comandato presso le Province o i Consorzi di Enti locali per il prosieguo dellattività ai sensi della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18]



(20) Articolo abrogato dall’art. 36 della l. r. 15/02
(21) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 15

Educazione permanente.(22) 


[La Regione, nel quadro delleducazione permanente, attribuisce un posto preminente allarea delletà adulta e, per la programmazione e la gestione dellattività extrascolastica a ciò finalizzata, si avvale degli Enti Locali, dei distretti scolastici, delle associazioni culturali, professionali e sociali.]



(22) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 16

Strutture e servizi.(23) 


Art. 16  (Strutture e servizi)

[Per il raggiungimento delle finalità di cui allarticolo precedente, la Regione utilizza le strutture dei Centri di Servizi Sociali e Culturali di cui alla L.R. n. 76 del 12.12.79.

Tali Centri assumono la denominazione di Centri regionali dei Servizi Educativi e Culturali. Il loro numero è determinato in ragione di uno per ogni distretto scolastico. 

I Centri assicurano il servizio di educazione permanente in tutti i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.

I Centri avranno sede, di norma, nel Comune in cui è ubicato il Consiglio scolastico distrettuale.

Entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati, ove necessario, inviano alla Regione una pianta planimetrica dei locali da adibire a sede dei centri di cui al 2° comma, nonchè la richiesta di strutture, attrezzature e suppellettili indispensabili per la funzionalità degli stessi.]

Entro il predetto termine, i comuni ed i consigli scolastici distrettuali inviano una proposta concernente lorganico degli operatori necessari in ciascun ambito territoriale per lespletamento dei compiti di cui al successivo art. 17, tenendo conto della popolazione residente, delle strutture socio-educative esistenti, delle condizioni socio-economiche di ciascuna area.

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento del centro saranno assunti a carico della Regione con apposita legge di finanziamento, nella quale saranno indicati i limiti organici degli operatori di ciascun Centro, da emanarsi entro quattro mesi dallentrata in vigore della presente legge]



(23) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 17

Compiti.(24) 


[I Centri regionali di Servizi Educativi e Culturali curano iniziative rivolte a:

1)      acquisire dati e informazioni e predisporre analisi per la programmazione culturale della Regione e degli Enti Locali e concorrere alla rilevazione delle modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza (25)  ;

2)      collaborare per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;

3)      formulare proposte ed esprimere indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;

4)      promuovere ed organizzare iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgere studi e ricerche anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;

5)      gestire un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria già esistente, opportunamente incrementata.  Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia;

6)      formare gli adulti mediante azioni di recupero e tecniche moderne di alfabetizzazione;

7)      organizzare seminari, convegni, corsi residenziali, corsi per adulti;

8)      fornire strumenti tecnici di sostegno alle attività di educazione permanente e di perfezionamento culturale e professionale dei lavoratori;

9)      realizzare corsi di educazione musicale;

10)  raccordare lorientamento scolastico e professionale alla programmazione regionale ed ai compiti operativi delegati alle Province;

11)  ricercare ed elaborare dati relativi ai fenomeni della evasione dellobbligo scolastico, dellemarginazione e dellindice di utenza dei servizi di assistenza scolastica;

12)  favorire linterscambio educativo e culturale i cui alle lettere e) ed f) dellart. 6 el Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

13)  estendere alle comunità di base la fruizione dei musei e delle biblioteche di circolo e di istituto in correlazione con i rimanenti beni bibliografici esistenti nellambito territoriale;

14)  realizzare iniziative di educazione permanente presso presidi sanitari, di difesa e protezione civile e nelle istituzioni educative e rieducative;

15)  valorizzare la cultura delle minoranze etniche mediante opportune azioni di conoscenza linguistica, storica e di folklore locale;

16)  realizzare quantaltro già di competenza dello Stato e trasferito alle Regioni in materia di educazione degli adulti.]



(24) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18
(25) Vedi anche la l.r. 17/2004, art. 13


Art. 18

Edilizia scolastica.(26) 


[La programmazione degli interventi di competenza regionale in materia di edilizia scolastica, che concernono lacquisto, la costruzione di nuovi edifici scolastici, il completamento, lampliamento e il riattamento di quelli già esistenti, viene svolta dallAssessorato alla P.I. della Regione.]



(26) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 19

Edilizia scolastica - Interventi.(27) 


[Per gli adempimenti di cui al precedente articolo lAssessorato alla Pubblica Istruzione, tenendo conto dei piani di intervento elaborati dai Comuni, dalle Province e loro Consorzi, sulla base della programmazione distrettuale considerate le carenze di strutture di edilizia scolastica sul territorio, formula una proposta di interventi. Tale proposta va articolata con ordine di priorità anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado. LAssessorato alla Pubblica Istruzione, sentita la competente Commissione consiliare, invia tale proposta al gruppo di lavoro intersettoriale nominato dalla Giunta regionale, per la successiva elaborazione dei piani pluriennali e dei programmi annuali di finanziamento, ai sensi del 3° comma dellart. 7 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37 (28) , ferme restanti le priorità indicate sulla proposta.]



(27) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18
(28) La l.r. 37/78 è stata abrogata dalla l.r. 27/85


Art. 20

Opere Universitarie.(29) (30) 


[In esecuzione della legge 22- 12- 79, n. 642, la Regione assicura la continuita dei servizi erogati dalle Opere Universitarie in favore degli studenti universitari, in base alle disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 1979.

Entro il 31 ottobre 1980 la Regione emanera norme legislative per l assunzione diretta delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore degli studenti universitari e per l inquadramento del personale delle Opere Universitarie, in servizio di ruolo o in attesa di sistemazione in ruolo, nell ambito delle piante organiche approvate, entro il 31 ottobre 1979, dai competenti Ministeri, definendone lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.

Fino alla emanazione delle norme di cui al comma precedente le funzioni delle Opere Universitarie sono disciplinate secondo le modalita indicate nel successivo art. 29.

Nella previsione degli oneri necessari per l espletamento dei compiti istituzionali saranno considerati gli interventi per la realizzazione di strutture e servizi necessari a garantire il diritto allo studio agli studenti frequentanti l ISEF di Foggia.]



(29) Articolo abrogato dalla l.r. 12/96, art. 44
(30) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 21

Università e istituti di ricerca.(31) (32) 


[Per quanto di competenza regionale ed in attesa della riforma universitaria, la Regione favorisce le iniziative, assunte dagli Enti locali, tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello universitario e di strutture di ricerche per adeguare le esigenze delle Universita pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico professionali nel quadro di sviluppo socio - economico della Regione e nel contesto nazionale ed europeo.

Il Consiglio regionale indica i criteri per la localizzazione delle nuove strutture formative, per un decentramento programmato, per la promozione ed il sostegno di strutture di ricerca, nonche i soggetti e le forme per attuarne lo sviluppo.

La Giunta regionale, e per essa l Assessorato alla Pubblica Istruzione, esegue i deliberati del Consiglio regionale e cura le azioni di iniziativa, stimolo e gestione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche mediante la utilizzazione di risorse finanziarie di cui sono destinatarie le Regioni meridionali per la costituzione di istituti e Centri di ricerca.

L apposito capitolo del bilancio regionale sara utilizzato, altresì per consentire l ulteriore intervento della Regione per il funzionamento di strutture a carattere universitario localizzate nel territorio ancorche dipendenti da Universita di altre Regioni.]



(31) Articolo abrogato dalla l.r. 12/88, art. 41
(32) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 22

Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo.(33) (34) 


[La Regione, per le funzioni di programmazione, ricerca e sperimentazione, di cui agli articoli della presente legge, si avvale della collaborazione dellI.R.R.S.A.E. anche al fine di confrontare e di utilizzare i risultati conseguiti nellarea operativa comune.]



(33) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 20. 
(34) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 23

Ufficio studi e programmazione.(35) 


[LUfficio “Programmazione delle attività di formazione”, istituito con lart. 6 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, assume la denominazione di “Ufficio studi e programmazione”.

Le funzioni istituzionali di detto Ufficio si estendono a tutti i problemi concernenti il diritto allo studio.

In particolare vengono demandati al predetto Ufficio:

-        i compiti di cui allart. 10 della presente legge, nonchè quelli della L.R. 54/78 sulla Formazione Professionale;

-        il funzionamento dell<<equipe di esperti per lorientamento di cui allart. 14;

-        lutilizzazione di operatori ed esperti per le tematiche concernenti il diritto allo studio e la Formazione Professionale.

In attesa della legge sulla strutturazione degli uffici, i settori Assistenza scolastica e Formazione Professionale, vengono unificati assumendo la denominazione di settore della P.I.]




(35) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 23 bis

(36) (37) 


[Tutti gli interventi previsti dalla presente legge si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di ordinamenti degli studi e delle attribuzioni proprie degli organi scolastici preposti alla gestione della scuola]


(36) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 4, L.R. 12 maggio 1980, n. 43. 
(37) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


TITOLO 4

Norme transitorie  





Art. 24

Istituti professionali di Stato.(38) 


[In deroga a quanto stabilito nei precedenti artt. 3, 6 e 8 e fino alla entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore, lassistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli Istituti Professionali di Stato e dei Convitti annessi è assicurata direttamente dalla Regione, sulla base dei piani finanziari elaborata dai Consigli degli Istituti interessati, tramite i Comuni competenti per territorio.]



(38) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 25

Personale dei Centri di Orientamento.(39) (40) 


[Il personale necessario al completamento dellorganico tecnico dei Centri di Orientamento, di cui al punto b) dellart. 14 e dellUfficio Studi e Programmazione di cui allart. 23 della presente legge è fissato in numero di 26 unità così distribuite per qualifica professionale:

assistenti sociali n. 2 unità (uno per il Centro di Lecce ed uno per lUfficio Studi e Programmazione);

esperti in economia n. 6 unità (due per ciascun Centro e per lUfficio Studi e Programmazione);

esperti in pedagogia n. 6 unità (uno per ciascun Centro e per lUfficio Studi e Programmazione);

esperti in psicologia n. 2 unità (uno per il Centro di Lecce e uno per lUfficio Studi e programmazione);

esperti in sociologia n. 6 unità (uno per ciascun Centro e per lUfficio Studi e Programmazione);

tecnici di statistica applicata n. 4 unità (uno per il Centro di Bari, uno per il Centro di Foggia, uno per il Centro di Lecce ed uno per lUfficio Studi e Programmazione).

La Regione, stabilisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei concorsi relativi allassunzione di tale personale, tenendo conto delle norme di cui alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni] 



(39) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18
(40) Articolo abrogato dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.


Art. 26

Educazione permanente.(41) (42) 


[Fino allemanazione della legge di finanziamento delle strutture e delle piante organiche dei servizi di cui allart. 16, la Regione realizza le medesime attività di educazione permanente apprestate per lanno scolastico 1978/79, utilizzando in via prioritaria il personale che abbia avuto lincarico nello stesso anno scolastico 1978/79.

[Al personale nominato per tali attivita viene riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi regionali nn. 16 e 17 del 13- 3- 80]  (43) 

I relativi oneri fanno carico nella misura di lire 2.400.000.000 al cap. 00302 del bilancio regionale per lesercizio finanziario 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per lesercizio finanziario 1981.

Le attività e le iniziative di educazione permanente saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni dei Centri Sociali di Educazione Permanente e dei Centri di Lettura, trasferiti ai Comuni ai sensi dellart. 14 della legge regionale 17.4.79, n. 22, nonchè le strutture scolastiche del territorio, di intesa con gli Enti locali e con gli Organi collegiali della Scuola, secondo le modalità di cui allart. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

            Gli oneri relativi allespletamento dei servizi anzidetti fanno carico al cap. 10602 del bilancio della Regione per lesercizio 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per lesercizio 1981.

Il personale in servizio nellanno scolastico 1979/80 e che abbia avuto lo stesso incarico nellanno scolastico 1978/79 ha diritto ad essere inquadrato nei ruoli regionali previo concorso riservato secondo quanto sarà stabilito con successiva legge regionale da approvare entro il 31.12.1980.

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nella erogazione dei servizi il personale in questione continuerà ad essere utilizzato dalla Regione nelle sue attuali strutture (C.S.E.P., Centri di Lettura, Corsi di Perfezionamento culturale, Corsi di Orientamento musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore della legge di inquadramento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 31.12.1980.

In via eccezionale lAmministrazione regionale è autorizzata a coprire in unica soluzione i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unità di cui allanno scolastico 1978/79 mediante contratto a termine fino al 31.12.1980.]



(41) Articolo così sostituito dalla l.r. 43/80, art. 5
(42) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18
(43) Comma abrogato dall'articolo unico della l.r. 35/90


Art. 27

Gruppi di lavoro.(44) 


[In attesa della legge organica sulla ristrutturazione degli uffici, i gruppi di lavoro, di cui allart. 38 della L.R. n. 18 del 25.3.74, costituiti con deliberazione della Giunta regionale n. 2730 del 18.5.79, continuano ad attendere ai compiti istituzionali.]



(44) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 28

Borse di studio.(45) 


[Gli studenti, che allentrata in vigore della presente legge abbiano maturato il diritto ad una borsa di studio pluriennale di cui alla L.R. 5 settembre 1972, n. 10, mantengono tale diritto fino al compimento del ciclo degli studi alle condizioni previste nel bando di concorso per il quale la borsa di studio fu assegnata.

La Regione provvede direttamente alla liquidazione delle borse di studio di cui al precedente comma mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa.]



(45) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 29

Assistenza scolastica per gli studenti universitari.(46) 


[In attesa dellemanazione delle norme per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore degli studenti universitari di cui al 2° comma dellart. 20, le funzioni delle Opere Universitarie continuato ad essere disciplinate dalla legislazione vigente, sostituendosi la Regione allo Stato per lerogazione dei fondi necessari ed integrando i Consigli di Amministrazione delle Opere con la persona dellAssessore regionale alla PI o suo delegato.

La Regione provvede alle spese necessarie per lesercizio delle funzioni di che trattasi mediante listituzione di appositi capitoli di spesa cui faranno carico, altresì, gli oneri derivanti dallapplicazione dellultimo comma dellarticolo 20.]



(46) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 30

Disposizioni transitorie per lanno scolastico 1979-1980.(47) 


[La Giunta regionale provvede direttamente nellambito delle somme stanziate nel bilancio per lesercizio 1980 alla erogazione delle somme dovute ai comuni e alle scuole per lanno scolastico 1979-1980.

Eventuali residui di contributi erogati alle scuole per lanno scolastico 1978-1979 e nei precedenti, non impegnati dai consigli di istituto, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole nellanno scolastico 1979-1980 per le medesime finalità per le quali furono assegnati.

Al fine di assicurare la continuità nelle attività ed iniziative concernenti il diritto allo studio attribuite ai comuni, i piani regionali di intervento per lanno scolastico 1980-1981 vengono elaborati prescindendo dalle procedure di cui agli articoli 4 e 5 ed in graduale attuazione dellart. 6 della presente legge, per una spesa complessiva non inferiore a quanto già stanziato nellanno scolastico 1979-1980 per le stesse attività.

A tale fine i distretti scolastici e i comuni sono tenuti a far pervenire le richieste entro 30 giorni dallentrata in vigore della presente legge]



(47) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 31

Disposizioni finanziarie.(48) 


[Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge si provvederà mediante gli stanziamenti previsti, a riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali della Regione.

Per lanno scolastico 1979-1980 si farà fronte sia con gli appostiti stanziamenti previsti dal bilancio regionale per lesercizio 1980 e con le seguenti variazioni al bilancio 1980 in termini di competenza e in termini di cassa:

Variazioni in aumento:

 

 

 

 

Cap. 10102. - Contributi di gestione per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali

 

 

 

 

 

+

L.

1.150.000.000

 

Cap. 10302. - Interventi per gli alunni delle scuole medie di primo grado

+

L.

1.250.000.000

 

Cap. 10304. - Interventi per gli alunni delle scuole medie di secondo grado

+

L.

1.000.000.000

 

Cap. 10402. - Contributi per lattuazione dei servizi di mensa e trasporto

+

L.

1.550.000.000

 

Cap. 10406. - Assistenza educativa alunni handicappati e servizio socio-psico-pedagogico (cambio denominazione)

 

 

 

 

 

+

L.

750.000.000

 

Cap. 10408. - Posti gratuiti in convitti degli Istituti tecnici e convitti nazionali

+

L.

200.000.000

 

Cap. 10410. - Interventi in favore di studenti lavoratori e/o frequentanti scuole fuori della Regione

 

 

 

 

 

+

L.

50.000.000

 

Cap. 10704. - Interventi in favore di studenti frequentanti istituzioni a carattere universitario nellambito della Regione

 

 

 

 

 

+

L.

150.000.000

 

Cap. 10706. - Università ed istituti di ricerca

+

L.

150.000.000

 

Cap. 10804. - Distretti scolastici

+

L.

110.000.000

 

Cap. 10806. - Pagamento annualità arretrate borse di studio di cui alla legge regionale n. 10/1972

 

 

 

 

 

+

L.

40.000.000

 

Cap. 10808. - Contributi agli Istituti professionali di Stato e convitti annessi

+

L.

1.000.000.000

 

Cap. 10902. - Residui passivi perenti ai fini amministrativi

+

L.

100.000.000

 

Cap. 00302. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali legge regionale n. 18/1974, ed oneri rivenienti dallapplicazione dellarticolo 4 della legge regionale n. 23/1974, e successive modificazioni

 

 

 

 

 

+

L.

2.500.000.000

 

Totale

 

L.

10.000.000.000

 

Variazione in diminuzione:

 

 

 

 

Cap. 16204. - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di adozione

 

 

 

 

 

+

L.

4.000.000.000

 

Maggiore entrata - cap. 20598 (c.n.i.). - Fondi rivenienti dallo Stato per le opere universitarie

 

 

 

 

 

+

L.

6.000.000.000

 

Totale

 

L.

10.000.000.000

 

 



(48) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Art. 32

Disposizioni finali.(49) 


[Con lentrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con essa].


(49) Legge  abrogata dalla l.r. 31/2009art. 18


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.