Legge Regionale 13 dicembre 1974, n. 42
Contributi agli Enti Locali per le Aziende speciali di trasporto.(1)
Art. 1(2)
[A
decorrere dall esercizio finanziario 1974 viene concesso alle aziende speciali
di cui al TU della legge sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei Comuni e delle Province, approvato
con RD 15 ottobre 1925, n.2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un
contributo annuo costante per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al
finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli
Enti Locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree
comunque inerenti al servizio di trasporto.(3)
Ai
fini dell assegnazione del contributo saranno riprese in considerazione anche
le domande gia presentate ai sensi della legge
regionale 4 luglio 1973 n. 17 per la parte
non accolta in quanto eccedente gli stanziamenti.
In
sede di erogazione del contributo saranno ritenute prioritarie le richieste
delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.
Nel
caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale
rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione
del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in
riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporto ed
effettua l erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del
programma di investimenti.]