Anno 1974
Numero 42
Data 13/12/1974
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 38, Ediz. Straord. del 17 dicembre 1974
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Legge Regionale 13 dicembre 1974, n. 42

Contributi agli Enti Locali per le Aziende speciali di trasporto.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 13/82, art. 11


Art. 1

(2) 


[A decorrere dall esercizio finanziario 1974 viene concesso alle aziende speciali di cui al TU della legge sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province,  approvato con RD 15 ottobre 1925, n.2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo costante per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli Enti Locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.(3) 

Ai fini dell assegnazione del contributo saranno riprese in considerazione anche le domande gia presentate ai sensi della legge regionale 4 luglio 1973 n. 17 per la parte non accolta in quanto eccedente gli stanziamenti.

In sede di erogazione del contributo saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporto ed effettua l erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.]




(2) Legge abrogata dalla l.r. 13/82art. 11
(3) elevato al 9% dalla l.r. del 7 giugno 1975,n. 53, art. 1


Art. 2

(4) 


[Le modalità per l assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avendo presenti i criteri di cui all art. 1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale. ]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 13/82art. 11


Art. 3

(5) 


[Per la concessione del contributo di cui all art. 1 della presente legge e della legge 4 luglio 1973, n. 17 e autorizzato il limite di spesa di L. 800.000.000. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione dall anno 1974.

Le somme non impegnate nell esercizio finanziario 1974 potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 13/82art. 11


Art. 4

(6) 


[All onere di L. 800.000.000 per l esercizio finanziario 1974 si provvede mediante l utilizzazione dello stanziamento disposto sul cap. 296.

Agli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con l iscrizione dello stanziamento necessario su analogo capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione. ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 13/82art. 11


Art. 5

(7) 


[La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.]

        



(7) Legge abrogata dalla l.r. 13/82art. 11