Anno 1974
Numero 46
Data 30/12/1974
Abrogato
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 39 del 31 dicembre 1974
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Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 46

Concessione di contributi alle Sezioni Provinciali della Unione Italiana Ciechi della Puglia.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 2/94, art. 4


Art. 1

(2) 


[La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Sezioni Provinciali dell Unione Italiana Ciechi operanti in Puglia un contributo annuo di L. 150 milioni per il raggiungimento delle seguenti finalità anche con mezzi e apparecchiature proprie:

a) contribuire alla profilassi della cecità, promuovendo ogni iniziativa organizzativa, assistenziale e divulgativa idonea allo scopo;

b) promuovere l istruzione dei ciechi elevandone il livello culturale, tecnico e professionale;

c) promuovere l organizzazione del lavoro individuale e collettivo;

d) promuovere ed organizzare, anche direttamente, le forme assistenziali e previdenziali relative alle necessità dei privi di vista;

e) tutelare in ogni campo interessi morali ed economici dei privi di vista.]




(2) Legge abrogata dalla l.r. 2/94, art. 4


Art. 2

(3) 


[Le domande per la concessione del contributo previsto dal successivo art. 3 devono pervenire alla Regione Puglia, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico - amministrativa del programma che si intende realizzare durante l anno, approvato dall Organo statutario provinciale dell Unione Italiana Ciechi;

b) elenco delle apparecchiature che si intendono acquistare per il raggiungimento delle finalità di cui all art. 1;

c)  resoconto dell attività svolta nell anno precedente, approvata dal medesimo Organo;

d) elenco delle apparecchiature acquistate durante l esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 2/94, art. 4


Art. 3

(4) 


[Il contributo annuale previsto dall art. 1 viene così ripartito fra le cinque sezioni provinciali  dell’Unione:

a) L. 50.000.000 in parti uguali;

b) L. 50.000.000 in rapporto al numero dei ciechi assistiti rilevato dai dati forniti dalle competenti Prefetture;

c) L. 50.000.000 in parti uguali.

La destinazione del fondo indicato alla lettera c) è vincolata a formali specifiche scelte operate dal Consiglio regionale dell Unione.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 2/94, art. 4


Art. 4

(5) 


[Per ottenere il contributo relativo all anno 1974 le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge corredate della documentazione prevista dallo art. 2.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 2/94, art. 4


Art. 5

(6) 


[All onere derivante dall applicazione della presente legge si farà fronte, per l esercizio finanziario 1974, mediante istituzione nel corrispondente bilancio di previsione, del cap.139 bis avente ad oggetto: “ Contributo alle Sezioni Provinciali dell Unione Italiana Ciechi”.

A detto stato di previsione delle spese di bilancio 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

cap. 139/ bis (nuova istituzione) “ Contributo alle Sezioni Provinciali dell Unione Italiana Ciechi” in aumento L. 150.000.000

cap. 324/ 2 “ Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” in diminuzione L. 150.000.000]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 2/94, art. 4


Art. 6

(7) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

          



(7) Legge abrogata dalla l.r. 2/94, art. 4