Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 46 Concessione di contributi alle Sezioni Provinciali della Unione Italiana Ciechi della Puglia.(1)
Art. 1(2) [La Giunta regionale è
autorizzata ad erogare alle Sezioni Provinciali dell Unione Italiana Ciechi
operanti in Puglia un contributo annuo di L. 150 milioni per il raggiungimento
delle seguenti finalità anche con mezzi e apparecchiature
proprie: a) contribuire alla profilassi della cecità, promuovendo
ogni iniziativa organizzativa, assistenziale e divulgativa idonea allo
scopo; b) promuovere l istruzione dei ciechi elevandone il
livello culturale, tecnico e professionale; c) promuovere l organizzazione del lavoro individuale e
collettivo; d) promuovere ed organizzare, anche direttamente, le forme
assistenziali e previdenziali relative alle necessità dei privi di
vista;
e) tutelare in ogni campo interessi morali ed economici dei
privi di vista.]
Art. 2(3) [Le
domande per la concessione del contributo previsto dal successivo art. 3 devono
pervenire alla Regione Puglia, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla
seguente documentazione:
a) relazione tecnico - amministrativa del programma che si
intende realizzare durante l anno, approvato dall Organo statutario
provinciale dell Unione Italiana Ciechi;
b) elenco delle apparecchiature che si intendono acquistare
per il raggiungimento delle finalità di cui all art. 1;
c) resoconto dell
attività svolta nell anno precedente, approvata dal medesimo Organo;
d) elenco delle apparecchiature acquistate durante l
esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.]
Art. 3(4) [Il
contributo annuale previsto dall art. 1 viene così ripartito fra le cinque
sezioni provinciali
dell’Unione:
a) L. 50.000.000 in parti uguali;
b) L. 50.000.000 in rapporto al numero dei ciechi assistiti
rilevato dai dati forniti dalle competenti Prefetture;
c) L. 50.000.000 in parti uguali.
La
destinazione del fondo indicato alla lettera c) è vincolata a formali specifiche
scelte operate dal Consiglio regionale dell Unione.]
Art. 4(5) [Per
ottenere il contributo relativo all anno 1974 le domande devono essere
presentate entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge
corredate della documentazione prevista dallo art. 2.]
Art. 5(6) [All onere derivante dall applicazione della presente
legge si farà fronte, per l esercizio finanziario 1974, mediante istituzione
nel corrispondente bilancio di previsione, del cap.139 bis avente ad oggetto: “
Contributo alle Sezioni Provinciali dell Unione Italiana
Ciechi”.
A
detto stato di previsione delle spese di bilancio 1974 sono introdotte le
seguenti variazioni:
cap. 139/ bis (nuova istituzione) “ Contributo alle Sezioni
Provinciali dell Unione Italiana Ciechi” in aumento L.
150.000.000
cap. 324/ 2 “ Fondo globale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” in diminuzione L.
150.000.000]
Art. 6(7) [La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.]
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