Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 2 Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi.(1)
(1) La legge già modificata dall' art. 1, della l. r. 4/2001, e dalla l.r. 11/2004, art. 1, dalla l.r. 1/2005, art. 43, dalla l.r. 17/2005, art. 9, è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24, a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6. Art. 1(2) (3) [1. Allo scopo di
favorire l attivita di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate
ai sensi degli artt. 113 e 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali
indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali
della Puglia delle sottoelencate Associazioni nazionali
riconosciute: - Unione Italiana
Ciechi 25% - Ente nazionale per
la protezione assistenza ai sordomuti 9% - Associazione
nazionale mutilati e invalidi del lavoro 9% - Associazione
nazionale vittime civili di guerra 4% - Unione nazionale
mutilati per servizio 13% - Associazione
nazionale mutilati e invalidi di guerra 19% - Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili 16%
- Associazione
nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra 5%]
(2) Articolo già sostituito dall’art. 1 della l.r. 4/2001,dall’art. 1 della l.r. 11/2004e così sostituito dall’art. 43 della l.r. 1/2005(3) La legge già modificata dall' art. 1, della l. r. 4/2001, e dalla l.r. 11/2004, art. 1, dalla l.r. 1/2005, art. 43, dalla l.r. 17/2005, art. 9, è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24, a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6.
Art. 2(Documentazione)(4) [1. I contributi sono concessi
con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al
precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della
seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi
Sociali:
a) domanda da presentare entro
il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno , (5) a firma del legale
rappresentante regionale;
b) bilancio consuntivo dell
anno precedente approvato dagli organi statutari;
c) relazione sull attività
svolta.
2. Entro il 31 marzo di ciascun
anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato, con la
relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria -
che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme
amministrativo - contabili.
3. La mancata o irregolare
rendicontazione delle spese sostenute comporta l automatica esclusione dell
associazione inadempiente dalla assegnazione del contributi ed il recupero, a
termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione
corrispondente dall erogando contributo.]
(4) La legge già modificata dall' art. 1, della l. r. 4/2001, e dalla l.r. 11/2004, art. 1, dalla l.r. 1/2005, art. 43, dalla l.r. 17/2005, art. 9, è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24, a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6.(5) Il termine è stato differito dall’art. 9,
l.r.
2 dicembre 2005, n. 17, per gli anni 2004 e 2005, a
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta
legge.
Art. 3(6) 1. Per l anno in corso
la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere
presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(6) La legge già modificata dall' art. 1, della l. r. 4/2001, e dalla l.r. 11/2004, art. 1, dalla l.r. 1/2005, art. 43, dalla l.r. 17/2005, art. 9, è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24, a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6.
Art. 4(7) 1. E abrogata la
l.r 30 dicembre 1974, n. 46 Concessione di
contributi alle sezioni provinciali dell Unione Italiana Ciechi della Puglia ,
(7) La legge già modificata dall' art. 1, della l. r. 4/2001, e dalla l.r. 11/2004, art. 1, dalla l.r. 1/2005, art. 43, dalla l.r. 17/2005, art. 9, è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24, a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6.
Art. 5(Norma
finanziaria)(8) 1. Agli oneri derivanti
dall applicazione della presente legge, quantificati per l anno 1993 in L. 660.000.000, si
fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap. 0784020 Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi del bilancio per l esercizio finanziario 1993 della Regione
Puglia.
(8) La legge già modificata dall' art. 1, della l. r. 4/2001, e dalla l.r. 11/2004, art. 1, dalla l.r. 1/2005, art. 43, dalla l.r. 17/2005, art. 9, è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24, a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6.
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