Anno 1975
Numero 11
Data 25/01/1975
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 gennaio 1975, n. 4.
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Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 11

Promozione della attivita' sportiva dilettantistica.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/78, art. 19


Art. 1

(2) 


[La Regione Puglia, al fine di incentivare lazione di promozione e diffusione dellattività sportiva dilettantistica nello spirito dellart. 13 dello statuto, concede, con provvedimento del presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, contributi ad enti pubblici, nonché, ad associazioni, comitati e sodalizi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica e che svolgono istituzionalmente attività sportiva e ricreativa, per iniziative di interesse almeno regionale nel settore. ]




(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 2

(3) 


[I criteri per la determinazione e lassegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti secondo le norme seguenti.

Le domande relative alla concessione dei contributi di cui alla presente legge vanno prodotte entro e non oltre il 30 aprile ed indirizzate alla Regione Puglia, assessorato allo sport, turismo e spettacolo.

A corredo della domanda, redatta in carta semplice e a firma del rappresentante dellente o dellassociazione, vanno allegati i seguenti documenti:

a) lo statuto e, ove esista, il regolamento dellente o dellassociazione, comitati, ecc. (non necessari in caso di enti pubblici);

b) il consuntivo delle attività di interesse almeno regionale svolto nellanno precedente, corredato dalla relativa documentazione;

c) il programma delliniziativa prevista;

d) il preventivo di spesa ed il piano finanziario. ]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 3

(4) 


[Lesame e listruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati allassessorato regionale allo sport, turismo e spettacolo. ]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 4

(5) 


[Lassessorato allo sport, turismo e spettacolo, istruite le pratiche, le trasmette, con le proposte ed i pareri, alla Giunta.

Le proposte ed i pareri sono formulati in aderenza ai seguenti criteri di massima e cioè tenendo conto:

a) delle manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale, internazionale e di largo interesse popolare;

b) del numero degli atleti iscritti e partecipanti alle manifestazioni, del valore propagandistico delle manifestazioni stesse;

c) del complesso di attività svolta dalle associazioni od enti promotori, dalla loro continuità e dai risultati conseguiti anche nella creazione di animatori sportivi e responsabili organizzatori sportivi.

La Giunta adotta i relativi provvedimenti. ]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 5

(6) 


[Le domande dirette ad ottenere i contributi per lesercizio 1974 debbono essere presentate entro due mesi dallentrata in vigore della presente legge.] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 6

(7) 


[Allonere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per lanno 1974 in L. 80.000.000 si farà fronte con disponibilità di cui al cap. 104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dellesercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio. ]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 7

(8) 


[La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19