Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 11 Promozione della attivita' sportiva dilettantistica.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia, al fine di incentivare
lazione di promozione e diffusione dellattività sportiva dilettantistica nello
spirito dellart. 13 dello statuto, concede, con provvedimento del presidente
della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, contributi ad enti
pubblici, nonché, ad associazioni, comitati e sodalizi regolarmente costituiti,
anche se privi di personalità giuridica e che svolgono istituzionalmente
attività sportiva e ricreativa, per iniziative di interesse almeno regionale nel
settore. ]
Art. 2(3) [I criteri per la determinazione e lassegnazione
dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti secondo le norme seguenti.
Le domande relative alla concessione dei
contributi di cui alla presente legge vanno prodotte entro e non oltre il 30
aprile ed indirizzate alla Regione Puglia, assessorato allo sport, turismo e
spettacolo.
A corredo della domanda, redatta in carta
semplice e a firma del rappresentante dellente o dellassociazione, vanno
allegati i seguenti documenti:
a) lo statuto e, ove esista, il regolamento
dellente o dellassociazione, comitati, ecc. (non necessari in caso di enti
pubblici);
b) il consuntivo delle attività di interesse
almeno regionale svolto nellanno precedente, corredato dalla relativa
documentazione;
c) il programma delliniziativa prevista;
d) il preventivo di spesa ed il piano
finanziario. ]
Art. 3(4) [Lesame e listruzione delle istanze e della
relativa documentazione sono affidati allassessorato regionale allo sport,
turismo e spettacolo. ]
Art. 4(5) [Lassessorato allo sport, turismo e spettacolo,
istruite le pratiche, le trasmette, con le proposte ed i pareri, alla Giunta.
Le proposte ed i pareri sono formulati in
aderenza ai seguenti criteri di massima e cioè tenendo conto:
a) delle manifestazioni sportive di rilievo
regionale, nazionale, internazionale e di largo interesse popolare;
b) del numero degli atleti iscritti e
partecipanti alle manifestazioni, del valore propagandistico delle
manifestazioni stesse;
c) del complesso di attività svolta dalle
associazioni od enti promotori, dalla loro continuità e dai risultati conseguiti
anche nella creazione di animatori sportivi e responsabili organizzatori
sportivi.
La Giunta adotta i relativi provvedimenti. ]
Art. 5(6) [Le domande dirette ad ottenere i contributi per
lesercizio 1974 debbono essere presentate entro due mesi dallentrata in vigore
della presente legge.]
Art. 6(7) [Allonere derivante dalla attuazione della
presente legge fissato per lanno 1974 in L. 80.000.000 si farà fronte con
disponibilità di cui al cap. 104 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1974.
La competenza della spesa è posta a carico
dellesercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.
Per gli anni successivi la spesa graverà sui
competenti capitoli di bilancio. ]
Art. 7(8) [La presente legge regionale è dichiarata
urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127
della Costituzione e 60 dello Statuto,
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.]
|