Legge Regionale 4 marzo 1975, n. 24 Procedure ed organi della programmazione.
TITOLO 1 Procedure ed organi della programmazione
Art. 1Finalità della legge. I compiti e le procedure per la programmazione economica previsti dallart. 25 della legge regionale 25.marzo 1974, n. 18, sono disciplinati dalla presente legge in attuazione delle finalità fissate dallart. 3 dello Statuto della Regione.
Art. 2Attività programmatica della Regione. Gli indirizzi della programmazione regionale e i relativi piani
di attuazione, i piani settoriali di intervento sono approvati dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta tenendo conto delle istanze locali espresse a
livello comprensoriale, ovvero dagli Organi della programmazione istituiti a
livello comprensoriale, e con la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati
e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nella Regione.
Con le procedure di cui al comma primo il Consiglio regionale
formula le proposte ed i pareri per la programmazione nazionale.
Art. 3Elaborazione ed attuazione del programma regionale
di sviluppo. Gli indirizzi della programmazione regionale e i relativi piani
di attuazione, i piani settoriali di intervento sono approvati dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta tenendo conto delle istanze locali espresse a
livello comprensoriale, ovvero dagli Organi della programmazione istituiti a
livello comprensoriale, e con la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati
e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nella Regione.
Con le procedure di cui al comma primo il Consiglio regionale
formula le proposte ed i pareri per la programmazione nazionale.
Art. 4Piano di assetto territoriale e piani settoriali di
intervento. Il piano di assetto territoriale, in armonia con la programmazione regionale stabilisce le direttive per assicurare unità di indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato (comprensoriale e comunale) ed alla localizzazione degli insediamenti produttivi, dei servizi sociali e delle infrastrutture. La Giunta deve sottoporre al Consiglio regionale il piano di assetto del territorio insieme con il piano di sviluppo economico e regionale. (1) I piani settoriali di intervento debbono essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo.(2)
Art. 5Consultazione degli Enti locali e delle forze
sociali. Al fine di corrispondere alle istanze della collettività
regionale e di assicurarne la necessaria partecipazione alla realizzazione degli
obiettivi di sviluppo economico e civile della Puglia, lAssessore al Bilancio e
alla Programmazione Economica nel corso del processo di elaborazione del
Programma, promuove laudizione dei rappresentanti degli Enti Locali e delle
forze sociali della Regione secondo le direttive fissate dal Consiglio
regionale.
Art. 6Obiettivi programmatici e previsioni
di bilancio. Ai sensi dellart. 70, comma settimo, lettera c), dello
statuto, ed al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e
politica di bilancio, la Giunta presenta annualmente, insieme col progetto di
bilancio, una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed
attuazione del programma economico regionale.
Art. 7Verifica dello stato di attuazione del
programma. Ai sensi dellart. 71, comma terzo, dello statuto, la Giunta
presenta annualmente al Consiglio, insieme col conto consuntivo, una relazione
sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani
settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con
lindicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi congiuntamente
alle relazioni degli organi comprensoriali.
TITOLO 2Gli organi tecnici della programmazione
Art. 8Determinazione degli organi tecnici della
programmazione. Per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli è istituito
oltre allUfficio del programma e bilancio di cui allart. 25 della legge
regionale del 25 marzo 1974, n. 18 il Comitato tecnico
scientifico per la Programmazione regionale.
Art. 9Adempimenti dellUfficio del programma e
bilancio. LUfficio del programma e del bilancio assolve a tutti gli
adempimenti burocratici e tecnici relativi allelaborazione ed allattuazione
del programma economico regionale e dei piani settoriali dintervento nonché
agli adempimenti tecnici di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6 e 7.
Art. 10Coordinatore dellUfficio del programma e
bilancio. Il Coordinatore dellUfficio del programma e del bilancio
previsto dallart. 25, comma secondo, della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18:
a) dirige lufficio del programma e del bilancio;
b) attende alla preparazione dei documenti programmatici;
c) collabora alla preparazione di provvedimenti legislativi o
regolamenti aventi attinenza con lattuazione del programma;
d) partecipa alla predisposizione del progetto di piano
urbanistico regionale;
e) provvede allanalisi sistematica dellinformazione
statistica e socio-economica;
f) assiste il Presidente della Giunta, gli Assessori e gli Enti
dipendenti dalla Regione nelle iniziative per lattuazione del programma,
partecipando allelaborazione dei progetti di intervento;
g) interviene, su richiesta del Presidente, alle riunioni della
Giunta convocata per discutere problemi attinenti lelaborazione e la attuazione
del programma;
h) è membro del Comitato tecnico-scientifico per la
Programmazione regionale.
Per ladempimento delle sue funzioni il Coordinatore
corrisponde direttamente con tutti gli organi, uffici ed enti interessati.
Art. 11Comitato tecnico-scientifico per la Programmazione
economica regionale. È costituito presso la Giunta regionale il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione regionale con il compito di predisporre, anche in termini di ipotesi alternative, le linee direttrici del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio nonchè dei programmi di intervento settoriale. Il Comitato Tecnico Scientifico ha altresì il compito di approfondire limpostazione metodologica dei lavori di formazione, aggiornamento e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale e sulle politiche nazionali di carattere ordinario e straordinario nonchè sui rapporti di consulenza da stipularsi, anche in via continuativa, con gli Istituti universitari, Enti o singoli esperti concernenti specifici lavori, di indagine, ricerca, progettazione, rilevazione ed elaborazione dei dati, attinenti la programmazione economica e la pianificazione territoriale.(3)
Art. 12Esecuzione di indagini da parte di Istituti di
ricerca. Per le indagini, gli studi, le rilevazioni e le progettazioni da compiere per le finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale di Istituti Nazionali e Regionali di ricerca e di altri Enti pubblici, oppure di Società ed Associazioni anche non riconosciute, ancorchè straniere, qualora speciali circostanze motivate nel decreto di approvazione della convenzione emanata dal Presidente della Giunta dovessero richiederlo. Per garantire alla Regione supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per quanto riguarda la conoscenza della realtà economica e sociale ai fini di programmazione, la Regione provvederà a redigere un piano regionale per la ricerca e per le applicazioni informatiche, per la ricerca economica e per linformazione socio-statistica. (4)
TITOLO 3Disposizioni finali e transitorie
Art. 13Informazioni ai fini della programmazione
regionale. Gli organi e gli Enti regionali e gli Enti locali della Puglia
forniranno allUfficio programma e bilancio le informazioni, i dati e gli
elementi che vengono ad essi richiesti ai fini della elaborazione, attuazione,
verifica ed aggiornamento del programma economico regionale.
LUfficio programma e bilancio può corrispondere con imprese
private e pubbliche, associazioni sindacali e di categoria per ottenere
informazioni in ordine ai loro programmi dinvestimento e altri elementi
ritenuti rilevanti ai fini della programmazione economica.
Le informazioni raccolte sono sottoposte al vincolo del segreto
dufficio, solo quando si tratti di informazioni personali o segrete e sono
utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione regionale e non possono
essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano
identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.
Art. 14Personale addetto alla programmazione. Il personale dirigente in servizio presso lUfficio del
programma e bilancio addetto alle mansioni specifiche della programmazione è
costituito da 10 unità.
Art. 15Conferimento di incarichi professionali. Per lo svolgimento dei compiti connessi con lattuazione della
presente legge la Giunta è autorizzata a conferire speciali incarichi
professionali non superiori a 6, ad esperti altamente qualificati che abbiano
svolto o svolgano attività nel campo della programmazione economica con la
remunerazione da stabilirsi con il decreto di conferimento dellincarico.
Art. 16Inquadramento del personale. Il personale, che abbia già prestato servizio presso il
disciolto Comitato regionale per la Programmazione economica con incarichi di
studio conferiti dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o
che abbia svolto presso la Regione mansioni retribuite in virtù di provvedimenti
amministrativi regolarmente approvati inerenti lattività di programmazione
economica, verrà inquadrato a domanda nei ruoli del personale regionale.
Linquadramento avviene nella VII fascia funzionale per coloro che sono in
possesso del titolo di studio richiesto ai sensi dellart. 41 della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Art. 17Spese per il funzionamento degli organi della
programmazione. Alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione della
presente legge si farà fronte con stanziamenti da iscriversi in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1975 e
successivi.
Art. 18Urgenza. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello statuto,
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
|