Legge Regionale 25 luglio 1979, n. 44 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 - Procedure ed organi della programmazione.
Art. 1Il piano di sviluppo economico
ed il piano di assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti
provvedimenti normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia
di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per la Regione, gli Enti e le Aziende
direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o da essa comunque
collegati, gli Enti locali per le materie delegate dalla Regione.
Il piano di sviluppo economico
ed il piano di assetto del territorio danno l indirizzo per le attivita
proprie degli Enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a
partecipazione pubblica e dei privati.
Il piano di sviluppo economico
non puo riferirsi ad un periodo inferiore al triennio.
Art. 2(1) Il secondo e il terzo comma
dell art. 4 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 sono soppressi e vengono
così sostituiti:
La Giunta deve
sottoporre al Consiglio regionale il piano di assetto del territorio insieme con
il piano di sviluppo economico e regionale. I piani settoriali di intervento
debbono essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma
regionale di sviluppo .
(1) Articolo riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 24/75
Art. 3(2) [Al fine di assicurare
il miglior coordinamento tra il Consiglio regionale e la Giunta, è costituito
presso il Consiglio regionale il Comitato consiliare per il piano con il compito
di esprimere pareri su tutte le questioni riguardanti la programmazione e di
promuovere, dintesa con lAssessore alla programmazione, consultazioni con gli
Enti locali e le forze sociali per realizzare la più ampia partecipazione al
processo di programmazione.
Il Comitato ha, altresì, il compito di esaminare
e vagliare i documenti predisposti dalla Giunta regionale relativi al piano di
sviluppo economico, al piano di assetto del territorio, ai piani settoriali di
intervento nonché alle relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge
regionale 4 marzo 1975, n. 24 e di esprimere parere al riguardo alla
Giunta e al Consiglio regionale]
Art. 4(3) [Il Comitato consiliare
per il piano è costituito dal Presidente, dai Presidenti delle Commissioni
consiliari, dallAssessore alla programmazione e da un assessore per ciascun
dipartimento designato dalla Giunta nonché dai Capigruppo o loro delegati.
Gli assessori regionali di cui al primo comma
hanno voto consultivo.
Gli altri assessori partecipano alle riunioni
del Comitato allorquando si discutono problemi di loro competenza]
Art. 5(4) [Il Presidente del
Comitato viene eletto a maggioranza dal Comitato tra i Consiglieri regionali.
Il Presidente del Comitato partecipa alle
consultazioni degli Enti locali e delle forze sociali promosse dallAssessore
alla programmazione, nellambito delle direttive del Consiglio regionale ai
sensi dellart. 5 della legge 4 marzo 1975, n. 24.
Per lespletamento dei propri compiti il
Comitato si avvale di apposito ufficio con personale del Consiglio regionale
nellambito del contingente allo stesso assegnato e, per il tramite
dellAssessore alla programmazione, utilizza gli uffici e gli strumenti della
programmazione]
Art. 6(5) L art. 11 della legge 4- 3-
1975, n. 24 e soppresso e viene così sostituito:
E costituito presso
la Giunta regionale il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione
regionale con il compito di predisporre, anche in termini di ipotesi
alternative, le linee direttrici del piano di sviluppo economico e del piano di
assetto del territorio nonche dei programmi di intervento settoriale.
Il Comitato Tecnico Scientifico
ha altresì il compito di approfondire l impostazione metodologica dei lavori di
formazione, aggiornamento e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi
regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione
territoriale e sulle politiche nazionali
di carattere ordinario e straordinario
nonche sui rapporti di consulenza da stipularsi, anche in via
continuativa, con gli Istituti universitari, Enti o singoli esperti concernenti
specifici lavori, di indagine, ricerca, progettazione, rilevazione ed
elaborazione dei dati, attinenti la programmazione economica e la pianificazione
territoriale .
(5) Articolo riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 24/75
Art. 7Il Comitato tecnico scientifico è composto da 9
esperti di riconosciuta competenza, nominati con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dellAssessore
alla programmazione.
Lincarico professionale agli esperti di cui al
comma precedente, ha la durata di un esercizio finanziario e può essere
prorogato per altre due volte.
Nella nomina degli esperti devono essere
assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare, competenze
tecnico-scientifiche per le seguenti aree: 1) area economico-sociale generale e
settoriale; 2) area urbanistico-territoriale; 3) area metodologico-statistica.
Il Comitato tecnico scientifico, del quale fanno
parte di diritto il Presidente del Comitato consiliare per il piano, il
Presidente della I Commissione consiliare ed il Coordinatore del Settore
programmazione, è presieduto dallAssessore alla programmazione o, in sua vece,
dal Presidente del Comitato consiliare per il piano.
Gli altri coordinatori di settore, su richiesta
del Presidente, possono di volta in volta e per le materie ricadenti nel settore
di competenza partecipare alla riunione del Comitato.
Il Comitato tecnico scientifico si riunisce
almeno una volta al mese.
Ai servizi di segreteria del Comitato si
provvede con il personale del settore programmazione.
I compensi spettanti agli esperti componenti il
Comitato tecnico scientifico saranno corrisposti con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità delle
disposizioni regionali vigenti in materia.
Art. 8(6) L art. 12 della legge 4- 3-
75, n. 24 e integrato con il seguente comma: Per garantire alla
Regione supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per
quanto riguarda la conoscenza della realta economica e sociale ai fini di
programmazione, la Regione provvedera a redigere un piano regionale per la
ricerca e per le applicazioni informatiche, per la ricerca economica e per l
informazione socio - statistica .
(6) Articolo riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 24/75
Art. 9(7) Il Settore programmazione è articolato nei
seguenti uffici:
Ufficio del programma e attuazione del piano,
con il compito di curare limpostazione del piano di sviluppo economico e del
piano di assetto del territorio, effettuare le operazioni di analisi e di
verifica e provvedere alle eventuali modifiche.
LUfficio del Programma cura il coordinamento
della programmazione regionale con quella nazionale. LUfficio del Programma
cura, altresì, il coordinamento dellintervento straordinario e comunitario con
quello ordinario, nonché ha il compito di seguire, anche attraverso i
dipartimenti, la rispondenza dellazione dei diversi comparti dellattività
regionale alle indicazioni dei documenti programmatici.
Ufficio del bilancio e dei rapporti con la
realtà regionale, con il compito di provvedere alle necessarie analisi
qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge
regionale 4 marzo 1975, n. 24, nonché di curare il collegamento con gli
Enti locali, le forze sociali e culturali della collettività regionale in
attuazione delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dellart. 5 della
legge
regionale 4 marzo 1975, n. 24, provvedendo alla raccolta e organica
sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed osservazioni.
Ufficio statistico, con il compito di
raccogliere, sistematizzare ed elaborare gli indicatori economici e sociali
relativi allattività di programmazione globale e settoriale.
Ufficio acque ed energia, con il compito di
studio e di analisi dei problemi delle acque e di predisposizione dei programmi
di intervento in ordine al reperimento, alla tutela e alluso delle risorse
idriche anche non convenzionali; nonché di individuare i fabbisogni di energia,
predisporre le proposte di intervento con riferimento alle fonti alternative e
di seguire la realizzazione del progetto regionale di metanizzazione
Art. 10Lorganico del personale dirigente del Settore
programmazione, con qualifica di settimo livello, è ampliato di altre sei unità,
di cui due statistici, un econometrico, un urbanista, un agronomo, un ingegnere
sistemista, da assumere con apposito pubblico concorso, da espletarsi nei modi e
nei termini di legge.
Art. 11Lonere derivante dallapplicazione della
presente legge trova copertura nelle disponibilità del bilancio pluriennale alle
voci A.2.c. - Funzionamento organi regionali e C.1. - Funzionamento uffici,
approvato con legge
regionale n. 14 del 6 febbraio 1979, art. 4.
Per gli anni successivi gli oneri faranno carico
a corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.
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