Legge Regionale 14 aprile 1975, n. 33 Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali.(1)
Art. 1(2) [È istituita lassicurazione
obbligatoria contro i rischi da infortunio, in favore dei consiglieri regionali.
Lassicurazione copre gli infortuni che i consiglieri possono
subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio
e per ogni altra causa.]
Art. 2(3) (4) [Il contratto di assicurazione senza diritto di rivalsa è
cumulativo e prevede le seguenti indennità:
- L. 250.000 in caso di morte;
- L. 300.000 in caso di invalidità permanente;
- L. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea ]
(3) Articolo modificato dalla l.r.
5 luglio 1984, n. 34, art. 1, a sua volta
sostituito dalla l.r.11 settembre 1986, n. 22,articolo unico
Successivamente le suddette leggi, al pari della presente legge, sono state
abrogate dalla l.r.
15 gennaio 2001, n. 8, art. 6(4) Legge abrogata dalla l.r. 8/2001, art.6
Art. 3(5) [Il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico dei
singoli consiglieri, il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.]
Art. 4(6) [Lonere derivante dallapplicazione della presente legge,
previsto in L. 8.000.000 fa carico, per lesercizio 1974, al cap. 247 Fondo di
riserva per le spese impreviste del bilancio di previsione 1974 con
listituzione del seguente capitolo: titolo I, sezione I, rubrica II, cap. 7-bis
- Assicurazione ai consiglieri regionali L. 8.000.000.
Per gli esercizi successivi, il capitolo di spesa
corrispondente verrà iscritto nei rispettivi bilanci] .
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