Anno 1975
Numero 1
Data 08/01/1975
Abrogato
Materia Trasporti;
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Regolamento Regionale 8 gennaio 1975, n. 1

Attuazione della legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, istitutiva dell'Ente Regionale Pugliese trasporti (E.R.P.T.).(1) 


(1) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 1

(2) 


[LEnte Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.), istituito con la legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, è disciplinato dal presente regolamento di attuazione ai sensi dellart. 9, comma 1, della medesima legge regionale. ]


(2) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 2

(3) 


[Il Consiglio di amministrazione dellEnte si riunisce in via ordinaria una volta ai mese ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno sei consiglieri.

Lavviso di convocazione ordinaria e straordinaria deve essere spedito, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata contenente lindicazione degli affari da trattare indi. rizzata al domicilio eletto del consiglieri e del sindaci.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma indirizzato al domicilio eletto del consiglieri e dei sindaci due giorni prima della riunione. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può essere fatta, con le stesse modalità, un giorno prima della riunione; in tal caso lordine del giorno proposto dal Presidente deve essere approvato, dai due terzi dei componenti il Consiglio.]



(3) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 3

(4) 


[Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide, salvo quando diversamente stabilito dal presente regolamento, con la presenza della metà più uno del suoi componenti. Ad esse partecipa il Direttore dellEnte che funge anche da Segretario.

Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza del voti del presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I verbali delle riunioni sono trascritti in un apposito registro, preventivamente vidimato dal Presidente del, Collegio dei Sindaci, e sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare sullapposito registro del verbali che, dopo lapprovazione del Consiglio di amministrazione seduta stante e nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce, sono autenticate con la firma del presidente e del segretario o di chi ne fa o ne abbia fatto le veci. Anche le deliberazioni del presidente sono fatte constare da verbali trascritti in registro a parte e firmati dal presidente dal segretario.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di che al presente articolo il Direttore rilascia, previa informazione al Presidente,, copie od estratti che fanno prova di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte al terzi.]



(4) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 4

(5) 


[Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed al componenti del Collegio del Sindaci competono a carico dellEnte Regionale Pugliese Trasporti gli emolumenti fissati annualmente con decreto del Presidente della Giunta Regionale.]



(5) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 5

(6) 


[ Il Consiglio di amministrazione:

1) elegge il Presidente con una maggioranza di almeno 6 voti favorevoli e con lintervento alla votazione di almeno 8 componenti del Consiglio stesso;

2) predispone il regolamento organico del personale amministrativo e tecnico dellEnte;

3) approva i bandi del concorsi pubblici per lassunzione del personale dellEnte e provvede alla nomina, alla revoca e al collocamento a riposo del personale stesso;

4) nomina e revoca il Direttore su proposta del Presidente, scegliendolo tra il personale dellEnte o anche per comando nellambito del personale regionale fornito di adeguata competenza tecnica;

5) delibera la relazione programmatica ed i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

6) programma le iniziative da promuovere ed i provvedimenti adottare per attuare le finalità istitutive dellEnte;

7) approva lordinamento interno, lorganizzazione e le competenze dei vari uffici;

8) approva gli atti eccedenti lordinaria amministrazione e li atti non previsti dal presente articolo che non siano di competenza del Presidente;

9) formula proposte allAssessore al Trasporti, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, in ordine al programma ed gli interventi di cui alla legge regionale n. 16 del 1974;  10) delibera su tutte le operazioni di assunzioni e di vendita Ile partecipazioni; sulla emissione di obbligazioni;

11) delibera sullacquisto e la vendita di beni mobili e immobili necessari ai fini di una migliore gestione e realizzazione del patrimonio, sulle transazioni, le cessioni e gli altri atti occorrenti per la realizzazione delle attività patrimoniali.]



(6) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 6

(7) 


[Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dellEnte.

Egli:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

b) promuove le azioni conservativi e cautelari;

c) sovraintende allesecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione assume domicilio, a tutti gli effetti inerenti allincarico, presso la sede dellE.R.P.T.]



(7) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 7

(8) 


[Il riscontro sulla gestione dellEnte è effettuato dal Collegio dei Sindaci.

Il Collegio:

a) esamina il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni ed il bilancio consuntivo;

b) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare svolgimento della gestione;

c) esercita le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. del codice civile, in quanto applicabili.]



(8) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 8

(9) 


[Il Direttore sovraintende allorganizzazione dellE.R.P.T.; è preposto a tutti i servizi, settori ed uffici dellEnte stesso e no coordina lattività.

Egli:

1) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione;

2) elabora, secondo le direttive impartitegli dal Consiglio di amministrazione, il progetto della relazione programmatica e predispone il bilancio annuale di esercizio preventivo e consuntivo;

3) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente regolamento di attuazione, dal regolamento organico del personale, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;

4) avanza proposte motivate al Consiglio di amministrazione in merito allorganizzazione dellE.R..P.T.

Il Direttore è il capo del personale dellE.R.P.T. Egli è responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dellEnte e dellandamento di tutti i servizi.]



(9) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 9

(10) 


[In conformità dell’art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 16 del 1974, le deliberazioni dellE.R.P.T. sono soggette ai controlli previsti dallart. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modificazioni. Le deliberazioni debbono esse trasmesse, a cura del Direttore, nel termine di 10 giorni dalladozione in copia autentica, al Commissario di Governo per la Regione Puglia. Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione del visto di legittimità, ovvero trascorsi 20 giorni dalla data del loro ricezione senza che il Commissario di Governo abbia comunque interloquito.

Le deliberazioni di cui al punto 10) del precedente art. 5, fermo restando quanto previsto dai primi tre commi del presente articolo sono sottoposte all’approvazione della Giunta regionale su proposta dellAssessore regionale ai Trasporti da farsi entro 20 giorni dalla ricezione e diventano esecutive soltanto dopo la comunicazione dell’avvenuta approvazione.

Le deliberazioni di cui al punto 5) del precedente art. 5 debbono essere approvate dal Consiglio regionale.]



(10) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 10

(11) 


[LAssessorato regionale ai Trasporti può, in qualsiasi momento, chiedere notizie ed informazioni sullattività dellE.R.P.T. e può altresì disporre ispezioni e controlli presso gli Uffici dellE.R.P.T ]



(11) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 11

(12) 


[L’esercizio, finanziario dellE.R.P.T. decorre dal 1° gennaio al I 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale dellEnte deve comprendere la situazione patrimoniale, e il conto profitti e perdite.]


(12) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 12

(13) 


[Entro il 31 luglio di ogni anno lE.R.P.T.,è tenuto a presentare allAssessorato regionale ai Trasporti, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, il bilancio preventivo unitamente ad una relazione contenente i criteri di impostazione del bilancio stesso e del programma di attività per lanno finanziario successivo.

Il bilancio preventivo delE.R.P.T. e la relazione di cui al precedente comma, sono sottoposti all approvazione del Consiglio regionale.



(13) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 13

(14) 


Il bilancio consuntivo dellesercizio dellE.R.P.T. è deliberato entro il 15 marzo dellanno successivo e trasmesso allAssessorato regionale ai Trasporti entro 15 giorni dalla deliberazione, per lapprovazione da parte della Giunta regionale, unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio del Sindaci.

Entro i 15 giorni successivi la Giunta regionale trasmette il bilancio consuntivo, con le predette relazioni, al Consiglio regionale per lapprovazione di propria competenza.]



(14) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 14

(15) 


[Con la qualità di funzionario o impiegato dellEnte è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e lesercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura. ]



(15) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -


Art. 15

(16) 


[La firma spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento o delega, al consigliere di amministrazione delegato.]

[La facoltà di firma può anche essere data dal Consiglio di Amministrazione al Direttore e ad altri funzionari, in considerazione dei compiti loro affidati e delle esigenze dell’amministrazione.]



(16) Implicitamente abrogato dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 “Norme per lo scioglimento dell’Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16” e successivamente abrogato dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. D 13 -