Regolamento Regionale 8 gennaio 1975, n. 1 Attuazione della legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, istitutiva dell'Ente Regionale Pugliese trasporti (E.R.P.T.).(1)
Art. 1(2) [LEnte Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.), istituito con la legge
regionale 26 febbraio 1974, n. 16, è disciplinato dal presente regolamento
di attuazione ai sensi dellart. 9, comma 1, della medesima legge regionale. ]
Art. 2(3) [Il Consiglio di amministrazione dellEnte
si riunisce in via ordinaria una volta ai mese ed in via straordinaria quando il
Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno
sei consiglieri.
Lavviso di convocazione ordinaria e
straordinaria deve essere spedito, almeno cinque giorni prima della riunione, a
mezzo lettera raccomandata contenente lindicazione degli affari da trattare
indi. rizzata al domicilio eletto del consiglieri e del sindaci.
In caso di urgenza la convocazione può
essere fatta con telegramma indirizzato al domicilio eletto del consiglieri e
dei sindaci due giorni prima della riunione. In caso di eccezionale urgenza la
convocazione può essere fatta, con le stesse modalità, un giorno prima della
riunione; in tal caso lordine del giorno proposto dal Presidente deve essere
approvato, dai due terzi dei componenti il Consiglio.]
Art. 3(4) [Le riunioni del Consiglio di
amministrazione sono valide, salvo quando diversamente stabilito dal presente
regolamento, con la presenza della metà più uno del suoi componenti. Ad esse
partecipa il Direttore dellEnte che funge anche da Segretario.
Il Consiglio di amministrazione delibera
con la maggioranza del voti del presenti; in caso di parità di voti prevale
quello del Presidente.
I verbali delle riunioni sono trascritti in
un apposito registro, preventivamente vidimato dal Presidente del, Collegio dei
Sindaci, e sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione e
dal Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio di
amministrazione sono fatte constare sullapposito registro del verbali che, dopo
lapprovazione del Consiglio di amministrazione seduta stante e nella seduta
immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce, sono autenticate
con la firma del presidente e del segretario o di chi ne fa o ne abbia fatto le
veci. Anche le deliberazioni del presidente sono fatte constare da verbali
trascritti in registro a parte e firmati dal presidente dal segretario.
Dei verbali relativi alle deliberazioni di
che al presente articolo il Direttore rilascia, previa informazione al
Presidente,, copie od estratti che fanno prova di fronte a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa e di fronte al terzi.]
Art. 4(5) [Al Presidente ed ai componenti del
Consiglio di amministrazione, al Presidente ed al componenti del Collegio del
Sindaci competono a carico dellEnte Regionale Pugliese Trasporti gli emolumenti
fissati annualmente con decreto del Presidente della Giunta Regionale.]
Art. 5(6) [ Il Consiglio di amministrazione:
1) elegge il Presidente con una
maggioranza di almeno 6 voti favorevoli e con lintervento alla votazione di
almeno 8 componenti del Consiglio stesso; 2) predispone il regolamento organico
del personale amministrativo e tecnico dellEnte; 3) approva i bandi del concorsi pubblici
per lassunzione del personale dellEnte e provvede alla nomina, alla revoca e
al collocamento a riposo del personale stesso; 4) nomina e revoca il Direttore su proposta
del Presidente, scegliendolo tra il personale dellEnte o anche per comando
nellambito del personale regionale fornito di adeguata competenza tecnica;
5) delibera la relazione programmatica ed i
bilanci preventivi e consuntivi annuali; 6) programma le iniziative da promuovere ed
i provvedimenti adottare per attuare le finalità istitutive dellEnte; 7) approva lordinamento interno,
lorganizzazione e le competenze dei vari uffici; 8) approva gli atti eccedenti lordinaria
amministrazione e li atti non previsti dal presente articolo che non siano di
competenza del Presidente; 9) formula proposte allAssessore al
Trasporti, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, in ordine al
programma ed gli interventi di cui alla legge
regionale n. 16 del 1974; 10) delibera su tutte le operazioni di
assunzioni e di vendita Ile partecipazioni; sulla emissione di
obbligazioni; 11) delibera sullacquisto e la vendita
di beni mobili e immobili necessari ai fini di una migliore gestione e
realizzazione del patrimonio, sulle transazioni, le cessioni e gli altri atti
occorrenti per la realizzazione delle attività patrimoniali.]
Art. 6(7) [Il Presidente del Consiglio di
amministrazione ha la rappresentanza legale dellEnte.
Egli:
a) convoca e presiede il Consiglio di
amministrazione; b) promuove le azioni conservativi e
cautelari; c) sovraintende allesecuzione delle
deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di
amministrazione assume domicilio, a tutti gli effetti inerenti allincarico,
presso la sede dellE.R.P.T.]
Art. 7(8) [Il riscontro sulla gestione dellEnte è
effettuato dal Collegio dei Sindaci.
Il Collegio:
a) esamina il bilancio preventivo, le sue
eventuali variazioni ed il bilancio consuntivo; b) compie le verifiche necessarie per
assicurare il regolare svolgimento della gestione; c) esercita le funzioni previste dagli artt.
2403 e segg. del codice civile, in quanto applicabili.]
Art. 8(9) [Il Direttore sovraintende
allorganizzazione dellE.R.P.T.; è preposto a tutti i servizi, settori ed
uffici dellEnte stesso e no coordina lattività.
Egli:
1) partecipa alle sedute del Consiglio di
amministrazione; 2) elabora, secondo le direttive
impartitegli dal Consiglio di amministrazione, il progetto della relazione
programmatica e predispone il bilancio annuale di esercizio preventivo e
consuntivo; 3) esercita tutte le attribuzioni
conferitegli dal presente regolamento di attuazione, dal regolamento organico
del personale, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente; 4) avanza proposte motivate al Consiglio
di amministrazione in merito allorganizzazione dellE.R..P.T.
Il Direttore è il capo del personale
dellE.R.P.T. Egli è responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo
dellEnte e dellandamento di tutti i servizi.]
Art. 9(10) [In conformità dell’art. 1, secondo comma,
della legge
regionale n. 16 del 1974, le deliberazioni dellE.R.P.T. sono
soggette ai controlli previsti dallart. 41 e seguenti della legge 10 febbraio
1953, n. 62 e successive modificazioni. Le deliberazioni debbono esse trasmesse,
a cura del Direttore, nel termine di 10 giorni dalladozione in copia autentica,
al Commissario di Governo per la Regione Puglia. Le deliberazioni diventano
esecutive subito dopo la comunicazione del visto di legittimità, ovvero
trascorsi 20 giorni dalla data del loro ricezione senza che il Commissario di
Governo abbia comunque interloquito.
Le deliberazioni di cui al punto 10) del
precedente art. 5, fermo restando quanto previsto dai primi tre commi del
presente articolo sono sottoposte all’approvazione della Giunta regionale su
proposta dellAssessore regionale ai Trasporti da farsi entro 20 giorni dalla
ricezione e diventano esecutive soltanto dopo la comunicazione dell’avvenuta
approvazione.
Le deliberazioni di cui al punto 5) del
precedente art. 5 debbono essere approvate dal Consiglio regionale.]
Art. 10(11) [LAssessorato regionale ai Trasporti può,
in qualsiasi momento, chiedere notizie ed informazioni sullattività
dellE.R.P.T. e può altresì disporre ispezioni e controlli presso gli Uffici
dellE.R.P.T ]
Art. 11(12) [L’esercizio, finanziario dellE.R.P.T. decorre dal 1° gennaio al I 31 dicembre
di ogni anno. Il bilancio annuale dellEnte deve comprendere la situazione
patrimoniale, e il conto profitti e perdite.]
Art. 12(13) [Entro il 31 luglio di ogni anno
lE.R.P.T.,è tenuto a presentare allAssessorato regionale ai Trasporti, per la
successiva approvazione da parte della Giunta regionale, il bilancio preventivo
unitamente ad una relazione contenente i criteri di impostazione del bilancio
stesso e del programma di attività per lanno finanziario successivo.
Il bilancio preventivo delE.R.P.T. e la
relazione di cui al precedente comma, sono sottoposti all approvazione del
Consiglio regionale.
Art. 13(14) Il bilancio consuntivo dellesercizio
dellE.R.P.T. è deliberato entro il 15 marzo dellanno successivo e trasmesso
allAssessorato regionale ai Trasporti entro 15 giorni dalla deliberazione, per
lapprovazione da parte della Giunta regionale, unitamente alle relazioni del
Consiglio di amministrazione e del Collegio del Sindaci.
Entro i 15 giorni successivi la Giunta
regionale trasmette il bilancio consuntivo, con le predette relazioni, al
Consiglio regionale per lapprovazione di propria competenza.]
Art. 14(15) [Con la qualità di funzionario o impiegato
dellEnte è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e lesercizio di
qualunque professione o commercio o industria.
I funzionari ed impiegati non possono
coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci
di società ed enti di qualsiasi natura. ]
Art. 15(16) [La firma spetta al Presidente e, in caso
di sua assenza o impedimento o delega, al consigliere di amministrazione
delegato.]
[La facoltà di firma può anche essere data
dal Consiglio di Amministrazione al Direttore e ad altri funzionari, in
considerazione dei compiti loro affidati e delle esigenze
dell’amministrazione.]
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