Legge Regionale 26 febbraio 1974, n. 16 Istituzione dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti.(1)
Art. 1(2) [È istituito con sede in Bari, lEnte regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.)
provvisto di personalità giuridica.
LEnte esercita le sue attività in attuazione delle direttive
fissate dal Consiglio regionale ed è soggetto ai controlli previsti dallart. 41
e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive
modificazioni ](3)
Art. 2(4) [LE.R.P.T. ha i seguenti compiti:
a) promuove lorganizzazione e lo sviluppo dei sistemi di
trasporto in Puglia, tenendo conto della loro funzione sociale e perseguendo
lobiettivo della pubblicizzazione nellambito delle direttive di cui allart.
1;
b) sottopone alla Regione piani di coordinamento tra le aziende
di trasporto pubblico operanti nella Regione e di modifica nella distribuzione
dei servizi;
c) promuove la costituzione, partecipandovi, di consorzi, di
società a prevalente o totale partecipazione pubblica con la presenza degli Enti
locali interessati, per la gestione dei servizi e degli impianti, nonché per la
costituzione di infrastrutture e servizi comuni;
d) assiste le società nellattività aziendale;
e) promuove ogni idonea iniziativa in favore dei propri
dipendenti e di quelli delle aziende di trasporti, con particolare riferimento
ai servizi sociali;
f) promuove la costituzione, partecipandovi, di società o
consorzi cui partecipino altre Regioni interessate per la gestione di servizi
relativi a bacini di traffico interregionali;
g) partecipa a consorzi o società con altri enti pubblici per
la gestione e lo sviluppo dei servizi portuali ed aeroportuali] . (5)
Art. 3(6) [LAmministrazione regionale, tramite lE.R.P.T., indirà
conferenze periodiche regionali ed anche a carattere zonale, al fine di
promuovere la partecipazione della comunità e delle loro rappresentanze alla
elaborazione dei programmi di sviluppo ed allaggiornamento dei piani relativi
al servizio pubblico dei trasporti nella Regione] . (7)
Art. 4(8) [Gli organi dellE.R.P.T. sono il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.
Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da due Vice
Presidenti, di cui uno vicario]. (9)
Art. 5(10) (11) [Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è
nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.
È composto da:
a) cinque componenti eletti dal Consiglio regionale;
b) tre componenti eletti dal Consiglio regionale designati da
parte delle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;
c) tre rappresentanti dei Comuni pugliesi, eletti dal Consiglio
regionale, su designazione della Sezione Pugliese dellAssociazione nazionale
comuni italiani (A.N.C.I.)
d) due rappresentanti delle Province pugliesi, eletti dal
Consiglio regionale, su designazione dellUnione province italiane (U.P.I.);
e) due esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio
regionale.
Nellelezione dei rappresentanti di cui alla lett. a), ciascun
consigliere vota per un solo nominativo.
In casi di particolare necessità che rendano carente o
impossibile il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la Giunta
regionale propone lo scioglimento al Consiglio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione
del Consiglio regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.
Con lo stesso decreto vengono nominati un Commissario e due
Vice Commissari.
Il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito entro
sei mesi dalla data di scioglimento] .
Art. 6(12) [Il Presidente dellE.R.P.T. è eletto dal Consiglio di
amministrazione fra i suoi componenti.
Il Presidente dellE.R.P.T. ha la legale rappresentanza
dellEnte, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa lordine
del giorno e cura lordinaria amministrazione dellEnte, vigilando sulla
esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione].
Art. 7(13) [Il Presidente e il Consiglio di amministrazione non possono
essere riconfermati per più di una volta].
Art. 8(14) [Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi due
supplenti scelti fra docenti di discipline giuridiche, economiche, aziendali o
esperti nelle stesse discipline iscritti nellalbo dei revisori dei conti.
I sindaci durano in carica cinque anni e sono eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci revisori è eletto fra
membri effettivi del Collegio stesso].
Art. 9(15) [Entro quaranta giorni dallapprovazione della presente legge il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento
di attuazione .
(16)
Il ruolo organico dellEnte è quello fissato nella tabella
allegata alla presente legge].
Art. 10(17) [LAmministrazione regionale è autorizzata a costituire il fondo
di dotazione dellE.R.P.T. mediante la concessione di L. 1.000.000.000 allEnte
stesso]. (18)
Art. 11(19) [Lonere derivante dalla presente legge farà carico allo stato
di previsione della spesa di bilancio regionale 1972, al cap. 259-ter di nuova
istituzione «Fondo di dotazione dellEnte regionale pugliese trasporti».]
Art. 12(20) [Per la copertura dellonere finanziario derivante
dallattuazione della presente legge sono introdotte nel bilancio di previsione
dellanno finanziario 1972 le seguenti variazioni:
Cap. 308. - Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da
definire, con legge regionale (in diminuzione) |
L. |
700.000.000 |
|
Cap. 259. - Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo a favore
di ferrovie, di tramvie e di servizi di navigazione interna (in
diminuzione) |
L. |
300.000.000 |
|
Totale delle variazioni in diminuzione |
|
1.000.000.000 |
|
Cap. 259-ter. - Fondo di dotazione dellEnte regionale pugliese dei trasporti
(di nuova istituzione)] |
L. |
1.000.000.000 |
. |
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Art. 13(21) [Sino alla data di insediamento del Consiglio di
amministrazione, allo scopo di soddisfare le urgenti e particolari necessità del
settore, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario.
Entro quaranta giorni dallentrata in vigore della presente
legge il presidente della Giunta regionale insedierà il Consiglio di
amministrazione dellE.R.P.T..]
Art. 14(22) [La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLENTE
REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI |
[Direttore |
n. |
1 |
|
Dirigente
tecnico |
n. |
1 |
|
Dirigente
amministrativo |
n. |
1 |
|
Funzionario
tecnico |
n. |
1 |
|
Funzionario
amministrativo |
n. |
2 |
|
Collaboratore
tecnico |
n. |
2 |
|
Collaboratore
amministrativo |
n. |
3 |
|
Applicati |
n. |
2 |
|
Stenodattilografi |
n. |
2 |
|
Uscieri
commessi |
n. |
2 |
|
Autista |
n. |
1 |
|
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N.B. Al personale di cui alla presente tabella verrà applicato
il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Regione
Puglia].
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