Regolamento Regionale 25 gennaio 1975, n. 2 Attuazione della legge regionale 3 settembre 1974, n. 33 "Interventi a favore della Cooperazione e dell'Associazionismo".(1)
(1) Implicitamente abrogato dalla l.r.
17 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla
promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che ha abrogato la l.r.,
3 settembre 1974, n. 33 “Interventi in favore della Cooperazione e
dell’Associazionismo”. E successivamente abrogato dall’art. 2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” - All. D 9 - Art. 1(2) [Le sedute della Consulta regionale della Cooperazione e
del Comitato tecnico per l’adempimento dei compiti di cui all’art.3
della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 33 sono valide se è presente almeno
la metà più uno dei componenti.
Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei
presenti.]
(2) Implicitamente abrogato dalla l.r. 17 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che ha abrogato la l.r., 3 settembre 1974, n. 33 “Interventi in favore della Cooperazione e dell’Associazionismo”. E successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” - All. D 9 -
Art. 2(3) [Per ottenere le sovvenzioni previste dall’art. 6
della legge
3 settembre 1974, n. 33, le Organizzazioni regionali delle Cooperative di
cui alle lettere b), c), d), e) dell’art. 2 della stessa legge, devono
presentare, unitamente alla domanda, al programma di attività ed al preventivo
di spesa, un elenco delle cooperative della Regione aderenti all’organizzazione
al 31 dicembre dell’anno precedente, vistato dall’Organizzazione nazionale ed
altra documentazione idonea ad accertare il numero delle cooperative aderenti a
ciascuna organizzazione.]
(3) Implicitamente abrogato dalla l.r. 17 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che ha abrogato la l.r., 3 settembre 1974, n. 33 “Interventi in favore della Cooperazione e dell’Associazionismo”. E successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” - All. D 9 -
Art. 3(4) [Destinatari della sovvenzione di cui all’art. 8
della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 33, sono le società cooperative ed i
consorzi esistenti in Puglia ed operanti nei diversi settori in cui si articola
il movimento cooperativo.]
(4) Implicitamente abrogato dalla l.r. 17 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che ha abrogato la l.r., 3 settembre 1974, n. 33 “Interventi in favore della Cooperazione e dell’Associazionismo”. E successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” - All. D 9 -
Art. 4(5) [Sono ammissibili alle sovvenzioni di cui all’art. 8
della legge
3 settembre 1974, n.33:
a) le spese sostenute per l’assistenza tecnica, legale,
amministrativa e commerciale nella prima fase di avviamento, per la costruzione,
acquisto o riattamento di locali sociali, per l’acquisto di macchinari e
attrezzature; b) le spese straordinarie sostenute per l’ammodernamento
tecnologico, l’organizzazione aziendale, l’aumento della produzione, il
miglioramento della fase di commercializzazione dei prodotti, il potenziamento
dei servizi, l’adozione di misure antinfortunistiche atti a salvaguardare la
vita e l’integrità fisica dei lavoratori c) le spese ordinarie di
gestione.]
(5) Implicitamente abrogato dalla l.r. 17 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che ha abrogato la l.r., 3 settembre 1974, n. 33 “Interventi in favore della Cooperazione e dell’Associazionismo”. E successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” - All. D 9 -
Art. 5(6) [Le società beneficiarie della legge indicata all’art. 1 devono presentare
in allegato alla domanda di contributo, oltre ai documenti richiesti dall’art.
11 della legge stessa, ogni altra documentazione relativa alla spesa per la
quale si chiede la sovvenzione ed una dichiarazione sottoscritta dal Presidente
dalla quale risulti l’ammontare ed il titolo di eventuali contributi a fondo
perduto erogati a loro favore dalla Regione dallo Stato, dalla Cassa per il
Mezzogiorno e da altri Organismi nazionali e comunitari, nonché l’anno in cui il
contributo stesso è stato erogato.
(6) Implicitamente abrogato dalla l.r. 17 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che ha abrogato la l.r., 3 settembre 1974, n. 33 “Interventi in favore della Cooperazione e dell’Associazionismo”. E successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” - All. D 9 -
Art. 6(7) [Le domande presentate ai fini della sovvenzione saranno valutate in
relazione al piano di intervento annuale nei termini previsti dagli artt.
13
e 17
della legge
3 settembre 1974, n. 33.]
(7) Implicitamente abrogato dalla l.r. 17 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che ha abrogato la l.r., 3 settembre 1974, n. 33 “Interventi in favore della Cooperazione e dell’Associazionismo”. E successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” - All. D 9 -
Art. 7(8) [Le cooperative ed i consorzi non possono ottenere nello stesso anno due
sovvenzioni anche se a titolo diverso. Sono esclusi dalla sovvenzione
regionale le cooperative ed i consorzi che hanno fruito di contributi a fondo
perduto erogati allo stesso titolo dalla Regione, in virtù di altri
provvedimenti legislativi regionali, o dallo Stato o dalla Cassa per il
Mezzogiorno o da altri Organismi Nazionali e Comunitari. Sono fatti salvi
casi eccezionali che volta per volta saranno oggetto di valutazione da parte
della Consulta e della competente Commissione consiliare.]
(8) Implicitamente abrogato dalla l.r. 17 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che ha abrogato la l.r., 3 settembre 1974, n. 33 “Interventi in favore della Cooperazione e dell’Associazionismo”. E successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” - All. D 9 -
Art. 8(9) [L’assessorato competente può chiedere alle Organizzazioni, alle Cooperative
ed ai consorzi tutta la documentazione che riterrà necessaria per una più
completa istruttoria della pratica ed ai beneficiari delle sovvenzioni tutta la
documentazione utile ad accertare la destinazione data alla somma.]
(9) Implicitamente abrogato dalla l.r. 17 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che ha abrogato la l.r., 3 settembre 1974, n. 33 “Interventi in favore della Cooperazione e dell’Associazionismo”. E successivamente abrogato dall’art. 2della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” - All. D 9 -
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