Legge Regionale 31 luglio 1979, n. 49 Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
Art. 1[La consulta regionale della Cooperazione, istituita presso
lAssessorato competente, opera nel quadro di una politica dincentivazione,
sviluppo e sostegno delle forme cooperative in attuazione dellart. 17 dello
Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dall art. 117 della
Costituzione.] (•)
Art. 2[La Consulta regionale della Cooperazione è composta:
a) dallAssessore competente, Presidente;
b) dai membri nominati su designazione dei Comitati regionali
delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, in numero di quattro per ciascuna Associazione . (1)
c) da due membri nominati su
designazione dell Associazione regionale della FNCA ( Fed. Naz. Coop.
Agr.);
d) da quattro membri nominati su designazione del Rettore dell
Universita di Bari in rappresentanza della facolta di Agraria, di Economia e
Commercio, di Ingegneria e di Giurisprudenza;
e) da un membro nominato su designazione del Rettore dell
Università di Lecce;
f) da un membro nominato su designazione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche;
g) da un membro nominato su designazione dell Unione regionale
Camere di Commercio;
h) da un membro nominato su designazione della Direzione
Marittima regionale;
i) da tre membri nominati su designazione delle organizzazioni
dei Sindacati maggiormente rappresentativi;
l) da un membro nominato su designazione dell Ufficio
Regionale del Lavoro;
Esplica la funzione di Segretario un funzionario
dellAssessorato competente.
In caso di assenza del Presidente le funzioni vicarie sono
svolte dal componente più anziano.
La Consulta regionale della Cooperazione è nominata dal
Presidente della Giunta regionale e dura in carica per lintero arco della
legislatura.]
(1) Lettera così sostituita dalla l.r. n. 35/1984. Il testo originario era così
formulato:"b) da 15 membri nominati su designazione dei Comitati regionali delle
Associazioni di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo giuridicamente
riconosciuto, ed in particolare da cinque membri della AGCI (Associazione Gen.
Coop. Italiane), da cinque membri in rappresentanza della CCI (Confederazione
Coop. Ital.) da cinque membri in rappresentanza della LNC e M. (Lega Naz. Coop.
e Mutue)" Peraltro la presente legge è stata abrogata dalla l.r. n . 23/1988,
art. 30, c. 1.
Art. 3[La Consulta Regionale della Cooperazione ha i seguenti
compiti:
a) studia il fenomeno della Cooperazione nelle cause e negli
effetti che determina nella economia regionale, utilizzando alluopo, oltre alle
stesse capacità espresse dalle forze della Consulta, anche ogni altro strumento
utile, proponendo all Assessorato competente programmi pluriennali dintervento
e tutti quei provvedimenti, indagini studi, ricerche, inchieste utili alla
diffusione e al consolidamento delle forme cooperative;
b) formula proposte agli Assessorati competenti sugli
interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in materia
di cooperazione;
c) esprime pareri sugli schemi dei disegni di legge e sui
regolamenti in materia di cooperazione e che comunemente prevedono
lincentivazione;
d) esprime parere sulle proposte di concessione di sovvenzioni
secondo quanto previsto dall art. 15 della presente legge;
e) esprime parere su tutte le questioni in materia di
cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti;
f) esprime proposte in ordine alla ripartizione dei fondi
stanziati per le finalità di cui agli artt. 7- 9 ed 11.
La Consulta potra avvalersi dellopera di esperti nei diversi
settori dell attività cooperativa.] (2)
Art. 4[Le Commissioni Consiliari competenti in sede di esame di
proposte e disegni di legge in materia di cooperazione dovranno acquisire il
parere della Consulta regionale della Cooperazione.] (3)
Art. 5[La Consulta nomina nel suo seno un Comitato Tecnico composto
dal Presidente della Consulta, e da due rappresentanti per ciascuna Associazione
di cui alla lettera b) dellart. 2 della presente legge; da un rappresentante
della FNCA; da altri due membri appartenenti alle rimanenti componenti della
Consulta regionale.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Consulta e potrà
avvalersi dell opera di esperti.
In caso di assenza del Presidente le funzioni vicarie sono
svolte dal componente più anziano.
Esplica le funzioni di Segretario il Segretario della
Consulta.
Il Comitato Tecnico svolge i compiti che ad esso vengono
delegati dalla Consulta.] (4)
Art. 6[La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno quattro
volte allanno e quante altre volte il Presidente per fondati motivi lo
riterrà opportuno oppure dietro richiesta motivata di un Assessore regionale o
di un terzo dei componenti della Consulta stessa.
Il Comitato Tecnico è convocato dal suo Presidente almeno sei
volte allanno e non più di due volte nello stesso mese.
Ai membri della Consulta e del Comitato Tecnico spetta un
gettone di presenza per ogni seduta nella misura fissata dalle norme legislative
regionali di disciplina generale della materia.
I componenti della Consulta e del Comitato Tecnico decadono dal
loro incarico qualora non partecipino a due sedute consecutive senza
giustificato motivo.] (5)
Art. 7[La Giunta regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione
annuale alle Organizzazioni regionali delle Associazioni di rappresentanza e
tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto di cui alla lettera
b) dell art. 2 e alla Federazione Nazionale Cooperative Agricole di cui alla
lettera c) del medesimo articolo quando contino non meno di cento cooperative
aderenti nella Regione.
Tale sovvenzione è disposta per il potenziamento del servizio
di assistenza tecnica, amministrativa e commerciale ai sodalizi cooperativi, per
lo svolgimento di iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo della
cooperazione nonché per la formazione dei quadri dirigenti, intermedi ed
ausiliari.] (6)
Art. 8[La sovvenzione ordinaria di cui all art. 7 è corrisposta con
le seguenti modalità:
- il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte
le organizzazioni di cooperative di cui allart. 7;
- il 20% in proporzione al numero dei settori dintervento
rappresentati e previsti dalla legge;
- il 40%, sempre fra le stesse organizzazioni, in misura
direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre
dellanno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.] (7)
Art. 9[LAmministrazione regionale per le finalità di cui all art. 1
della presente legge è autorizzata a concedere, a favore delle imprese
cooperative e consorzi di cooperative, un contributo sugli interessi per l
acquisto o la locazione finanziaria (leasing) di macchine o attrezzature e di
tutti i mezzi tecnici necessari ad avviare l attività o a migliorare la
produttività delle imprese cooperative operanti nella Regione.
I contributi di cui al comma precedente vengono altresì
concessi per il rinnovamento e lammodernamento degli impianti produttivi dell
impresa cooperativa.
Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico
dei beneficiari resti un tasso di interesse pari al 30% del tasso di riferimento
comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio.
Il concorso regionale viene concesso per i prestiti non
superiori a cinque anni per un ammontare complessivo del prestito non superiore
a 100 milioni. Potranno essere ammessi al contributo anche le iniziative avviate
e non completate nei tre anni antecedenti la richiesta di finanziamento.
I contributi in conto interessi sono concessi direttamente agli
Istituti di Credito o alle societa di leasing mobiliare attraverso specifiche
convenzioni stipulate tra la Regione ed i predetti istituti di credito o
società.
I contributi in conto interessi potranno essere concessi fino
al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per lacquisto di macchinari ed
attrezzature tecniche, comunque nella misura massima prevista dai commi 3° e 4°
del presente articolo.
Il contributo dovrà essere revocato per le operazioni non
stipulate entro sei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione da
parte del Presidente della Regione o dell Assessore delegato analogamente il
contributo sarà revocato se i lavori non saranno avviati nello stesso arco di
tempo.] (8)
Art. 10[Le cooperative ed i consorzi di cooperative, per godere dei
benefici previsti dalla presente legge, devono essere retti e disciplinati dai
principi della mutualita senza fini di lucro ed essere in regola con gli
adempimenti legali previsti per questa forma di Società. ] (9)
Art. 11[LAmministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere
spese dirette per:
- la predisposizione di piani pluriennali e settoriali di
sviluppo della cooperazione;
- lorganizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi
di studio;
- lesecuzione di studi e ricerche in materia di
cooperazione;
- la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;
- lassegnazione di borse di studio e premi scolastici;
- la stampa e la propaganda cooperativa;
- la redazione della relazione annuale sullo stato e sul
programma di sviluppo della cooperazione in Puglia;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della
cooperazione. ] (10)
Art. 12[Per ottenere le sovvenzioni previste dall art. 7 della
presente legge, le organizzazioni cooperative di cui alle lettere b) e c) dell
art. 2, sono tenute a presentare domanda entro il 30 giugno di ogni anno allo
Assessorato competente della Regione.
La domanda deve essere corredata da una relazione dettagliata
sullo stato di attuazione dei programmi dellanno precedente, unitamente al
bilancio, dal programma di sviluppo e dal preventivo di spesa delle iniziative
da intraprendere, ammissibili a sovvenzione a norma dello art. 7 della presente
legge.] (11)
Art. 13[Le cooperative ed i consorzi di cooperative con sede legale
nella Regione, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda
entro il 31 marzo di ogni anno per la concessione dei contributi previsti dall
art. 9 della presente legge.
Le domande, sottoscritte dal Presidente della cooperativa o del
consorzio cooperativo, dovranno essere inviate dall Assessorato regionale
competente, a mezzo raccomandata postale, corredate dalla seguente
documentazione:
a) copia dell atto costitutivo e dello Statuto della
cooperativa;
b) certificato della Prefettura comprovante l iscrizione della
cooperativa nel Registro Prefettizio;
c) certificato di iscrizione al BUSC;
d) copia del bilancio dell esercizio precedente regolarmente
approvato e depositato presso la cancelleria del Tribunale o, in alternativa,
dichiarazione del Presidente d impegno a trasmettere copia del bilancio nei
termini suddetti prima della emissione del decreto di concessione della
sovvenzione;
e) relazione da cui risulti il programma della cooperativa;
f) relazione tecnico economica riguardante liniziativa;
g) preventivi di spesa delle apparecchiature ed attrezzature da
acquistare;
h) relazione sulla produzione e sul conto economico;
i) dichiarazione di disponibilità da parte dell istituto di
credito o di leasing;
l) ogni altra documentazione richiesta dalle convenzioni con
gli Istituti di credito o di leasing mobiliare.] (12)
Art. 14[I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili
con altri contributi erogati allo stesso titolo dalla Regione.] (13)
Art. 15[La Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta
regionale della Cooperazione e della competente Commissione Consiliare approva
le proposte di concessione dei contributi di cui agli artt. 7- 9 in relazione
alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio.
I contributi sono concessi con decreto del Presidente della
Giunta regionale o dellAssessore competente alluopo delegato.] (14)
Art. 16[Le organizzazioni beneficiarie delle sovvenzioni di cui allart. 7 dovranno presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura di
attività finanziaria, una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla
utilità delliniziativa nonché una dichiarazione dalla quale risulti la
destinazione data alla sovvenzione.] (15)
Art. 17[Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni
previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che
sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti.
In caso di anticipata estinzione del mutuo, di scioglimento o
cessazione della cooperativa, lerogazione del contributo viene interrotta con
effetto immediato.
In caso di fallimento della cooperativa, lerogazione del
contributo viene interrotta allatto della dichiarazione giudiziaria
dinsolvenza.
In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della
cooperativa durante il periodo di concessione del contributo, la Regione dovra
operare azioni di rivalsa al fine di recuperare i contributi erogati.] (16)
Art. 18[Entro il mese di febbraio di ogni anno il Presidente della
Consulta presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di sviluppo
della cooperazione in Puglia.
A tale fine il Presidente si avvale della collaborazione di
funzionari in rappresentanza degli Assessorati che operano in materia di
cooperazione. ] (17)
Art. 19[Entro il 30 aprile di ogni anno la Consulta regionale per la
cooperazione propone i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno
essere disposte le sovvenzioni previste dalla legge.
Tali proposte, previo parere della Commissione consiliare
competente, vengono approvate dalla Giunta regionale. ] (18)
Art. 20[In fase di prima applicazione, la nuova Consulta regionale
della Cooperazione dovrà essere costituita entro 3 mesi dallentrata in vigore
della presente legge.
Fino alla costituzione della Consulta della cooperazione nelle
forme previste dalla presente legge è prorogata la Consulta in carica al momento
dellentrata in vigore della presente legge ed essa può legittimamente operare
qualora i suoi componenti si riducano ad un numero non inferiore alla metà più
uno dei componenti previsti dalla legge regionale n. 33 del 3- 9- 1974.
I criteri di cui allart. 19 dovranno essere proposti alla
Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Per il 1979 i procedimenti amministrativi relativi ai
contributi previsti dalla legge regionale n. 33 del 3- 9- 1974 saranno definiti
sulla base della stessa legge.] (19)
Art. 21[Per le finalità di cui allart. 7 della presente legge è
autorizzato a decorrere dallesercizio finanziario 1980, la spesa annua di Lire
250.000.000 (duecentocinquantamilioni).
Per le finalità di cui all art. 9 è autorizzata, per
lesercizio finanziario 1980, la spesa di L. 1.100.000.000
(unmiliardocentomilioni) per lesercizio finanziario 1981 la spesa di L.
1.600.000.000 (unmiliardoseicentomilioni).
Per gli anni finanziari successivi la maggiorazione dello
stanziamento previsto per il 1981 sarà disposta nei bilanci di previsione
pluriennali.
Per le finalità di cui all art. 11 è disposta, a decorrere
dall esercizio finanziario 1980, la spesa annua di L. 20.000.000
(ventimilioni).
Gli oneri previsti dal presente articolo trovano copertura nel
bilancio pluriennale approvato con la legge regionale n. 31 del 6- 6- 1979.
- 15 - Cooperazione ed Associazionismo 1979 L. 500.000.000;
1980 L. 1.370.000.000; 1981 L. 1.870.000.000, e bilancio annuale 1979 al Cap.
431 interventi a favore della cooperazione e dellassociazionismo - LR n. 33
del 3- 9- 1974 per L. 500.000.000.
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai
corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.] (20)
Art. 22[La legge regionale n. 33 del 3- 9- 1974 è abrogata dalla data
di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal precedente
art. 20.] (21)
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