Legge Regionale 3 maggio 1977, n. 13 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13.(1)
Art. 1(2) (3) [Il secondo comma dell art. 4
della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e sostituito dal
seguente:
I contributi sono
trattenuti ogni mese sulle indennita dall amministrazione del Consiglio
Regionale nella misura di un quinto dell indennita mensile lorda di cui all
art. 1, secondo comma, lett. e) della legge regionale 25 febbraio 1972 n. 4.]
Art. 2(4) [All art. 9 della legge
regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e aggiunto il seguente
comma:
Il consigliere
regionale che abbia compiuto il mandato per un intero quinquennio ove rientri a
far parte del Consiglio Regionale e non eserciti per qualsiasi motivo il mandato
per un successivo intero quinquennio, ha facolta di versare il contributo di
cui all art. 4 per il tempo effettivamente occorrente a completare il
successivo quinquennio di contribuzione. In tal caso si applicano le norme
contenute nei commi precedenti .]
Art. 3(5) [La tabella contenuta all art.
12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificata con legge regionale
25 novembre 1974, n. 39 e sostituita dalla seguente:
Agli anni di contribuzione
appresso indicati corrispondono le seguenti percentuali sull indennita mensile
lorda:
5 anni, 30%;
6 anni, 38%;
7 anni, 46%;
8 anni, 54%;
9 anni, 62%;
10 anni,
70%;
11 anni, 71%;
12 anni, 72%;
13 anni, 73%;
14 anni, 74%;
15 anni ed oltre,
75%.]
Art. 4(6) [L art. 21 della legge
regionale 14 novembre 1972, n. 13 e sostituito dal
seguente:
In caso di morte del
consigliere in carica, il fondo corrisponde agli aventi diritto una annualita
della indennita consiliare di cui all art. 1,
lettera e) della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 .]
Art. 5(7) [Il secondo comma dell art. 23
della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e sostituito dal
seguente:
I consiglieri che per
qualsiasi motivo cessano dal mandato hanno diritto al recupero delle somme
versate durante le legislature senza il conteggio di interesse alcuno .]
(7) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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