Anno 1977
Numero 21
Data 12/08/1977
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 59 del 16 agosto 1977
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Legge Regionale 12 agosto 1977, n. 21

Norme per la determinazione della diaria per i consiglieri e il personale della Regione Puglia che si rechino in missione all' estero.



Art. 1

(1) 


[Ai Consiglieri della Regione Puglia, che si rechino in missione allestero, saranno corrisposte le diarie indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella 13 annessa al decreto del Ministro per il Tesoro del 2 marzo 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 aprile 1976, n. 106]



(1) Articolo abrogato dalla l.r. 28 gennaio 1998, n. 5, art. 9


Art. 2

(2) 


[Ai fini della determinazione della misura netta della diaria i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale sono considerati come assimilati al personale statale di cui al gruppo 2° della tabella A annessa al decreto ministeriale richiamato allart. 1 della presente legge.

Agli stessi fini i Consiglieri e gli Assessori regionali sono equiparati al personale di cui al gruppo 3° della suindicata tabella]



(2) Articolo abrogato dalla l.r. 28 gennaio 1998, n. 5, art. 9


Art. 3

(3) 


[Nel caso che dai competenti organi statali siano in futuro apportate variazioni alle misure nette delle diarie di cui alla Tabella B, tali variazioni si estenderanno automaticamente ai consiglieri della Regione Puglia]

(3) Articolo abrogato dalla l.r. 28 gennaio 1998, n. 5, art. 9


Art. 4


[Al personale dipendente della Regione che effettua missioni allestero spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del Ministro per il Tesoro 3 marzo 1976, equiparandosi i sette livelli retributivi nel modo seguente:

Al gruppo 4°

i livelli retributivi

7° e 6°

 

Al gruppo 5°

i livelli retributivi

5° e 4°

 

Al gruppo 6°

il livello retributivo

 

Al gruppo 7°

il livello retributivo

 

Al gruppo 8°

il livello retributivo

 

 

 

 

 

Anche al personale è applicabile la disposizione di cui al precedente art. 3. ]




Art. 5


[Allonere derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti contenuti ai capitoli 1, 6 e 38 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1977 nonché ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.]