Legge Regionale 12 agosto 1977, n. 22
Modifiche alla lr 14- 11- 1972, n. 14 recante integrazioni alla lr n. 4/1972 .(1)
Art. 1 (2)
[Per ogni giornata di assenza,
anche per congedo, dai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari
permanenti sarà operata una trattenuta pari a 1/15 dellimporto mensile
determinato.
Si considera presente il Consigliere regionale che, essendo
componente di più Commissioni, sia presente ad almeno una]