Art. 2 (3) [L art. 1 della L. R. 12- 8-
77, n. 22 e così sostituito:
Agli effetti della
determinazione del rimborso spese di trasporto previsto dall art. 1 della legge
regionale 14 novembre 1972, n. 14 l importo unitario netto e fissato in 1/ 5
del costo di un litro di carburante super e per i Km. di distanza intercorrenti
tra la residenza abituale dei Consiglieri regionali e la sede del Consiglio e
viceversa, per quindici giorni al mese .]
Art. 3(4) [L Art. 2 della L. R. 12- 8-
77, n. 22 e così sostituito:
Per ogni giornata di
assenza, anche per congedo, dai lavori del Consiglio e delle Commissioni
consiliari permanenti sara operata una trattenuta pari a 1/ 15 dell importo
mensile determinato.
Si considera presente il
Consigliere regionale che, essendo componente di piu Commissioni, sia presente
ad almeno una .]
Art. 4(5) [L onere derivante dall
applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del Cap.
00102 Spese per le indennita di carica e di missione spettanti ai
componenti del Consiglio regionale del bilancio 1984 del bilancio pluriennale.]
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