Legge Regionale 15 novembre 1977, n. 35
Integrazione della legge regionale n. 6 del 17 marzo 1977.(1)
Art. 1(2)
[All art. 4 della legge reg. n. 6
del 17- 3- 1977 e aggiunto il seguente comma:
I diritti sanciti nei
due precedenti commi competono dal momento dell insediamento del Comitato per
le spese affrontate e le trasferte effettuate prima dell entrata in vigore
della legge .]