Anno 1978
Numero 13
Data 01/02/1978
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 febbraio 1978, n. 7 La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 84), L.R. 13 agosto 1978, n. 28.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 1 febbraio 1978, n. 13

Erogazione di contributi alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[Alle imprese private, in quanto titolari di concessioni regionali, che esercitano pubblici servizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere concessi contributi dalla Regione. Tali contributi verranno erogati a ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico desercizio di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse allimpresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[I contributi possono essere erogati nella misura massima di L. 250 per autobus/km per le imprese che hanno fino a 50 dipendenti, e di L. 230 per autobus/km per le imprese che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduatoria della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggi pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Ai fini della determinazione dei contributi vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

I contributi di cui allart. 1 si determineranno secondo le condizioni già approvate dalla Giunta regionale per gli analoghi contributi relativi allanno 1975 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14, salvo per quanto diversamente disposto dal successivo art. 4]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Alle imprese che ne facciano richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente art. 2, sono erogati acconti trimestrali posticipati nella misura di cui al richiamato art. 2 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito al trimestre e, per ciascuna impresa, in misura non superiore ad 1/4 del contributo erogato nellesercizio precedente, tenuto conto di eventuali variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dellesercizio al quale il contributo si riferisce.

Lacconto trimestrale non potrà in ogni caso superare l85% del disavanzo di esercizio dichiarato dallimpresa per il periodo considerato]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[Allonere finanziario derivante dallattuazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti disposti annualmente con la legge di bilancio.

Per lanno 1977 allonere finanziario si provvederà con impiego dello stanziamento di lire 1.500 milioni di cui al cap. 245 del bilancio relativo allesercizio corrente]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.