Legge Regionale 1 febbraio 1978, n. 13 Erogazione di contributi alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.(1)
Art. 1(2) [Alle imprese private, in quanto titolari di
concessioni regionali, che esercitano pubblici servizi di linea ordinari per
viaggiatori, possono essere concessi contributi dalla Regione. Tali contributi
verranno erogati a ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto
economico desercizio di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran
turismo concesse allimpresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni] .
Art. 2(3) [I contributi possono essere
erogati nella misura massima di L. 250 per autobus/km per le imprese che hanno
fino a 50 dipendenti, e di L. 230 per autobus/km per le imprese che hanno oltre
50 dipendenti.
Nella graduatoria della misura del contributo si terrà conto
della proporzione dei viaggi pendolari, lavoratori e studenti trasportati a
tariffa preferenziale.
Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano
assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano
rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi
sociali].
Art. 3(4) [Ai fini della determinazione
dei contributi vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in
subappalto.
I contributi di cui allart. 1 si determineranno secondo le
condizioni già approvate dalla Giunta regionale per gli analoghi contributi
relativi allanno 1975 in applicazione della legge
regionale 25 gennaio 1975, n. 14, salvo per quanto diversamente
disposto dal successivo art. 4] .
Art. 4(5) [Alle imprese che ne facciano
richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al
precedente art. 2, sono erogati acconti trimestrali posticipati nella misura di
cui al richiamato art. 2 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio
riferito al trimestre e, per ciascuna impresa, in misura non superiore ad 1/4
del contributo erogato nellesercizio precedente, tenuto conto di eventuali
variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dellesercizio al quale il
contributo si riferisce.
Lacconto trimestrale non potrà in ogni caso superare l85% del
disavanzo di esercizio dichiarato dallimpresa per il periodo considerato].
Art. 5(6) [Allonere finanziario
derivante dallattuazione della presente legge si provvederà con gli
stanziamenti disposti annualmente con la legge di bilancio.
Per lanno 1977 allonere finanziario si provvederà con impiego
dello stanziamento di lire 1.500 milioni di cui al cap. 245 del bilancio
relativo allesercizio corrente].
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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