Anno 1978
Numero 20
Data 17/04/1978
Abrogato
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 21 aprile 1978, n. 26 La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 64), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 17 aprile 1978, n. 20

Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[Secondo le finalità dellart. 8 dello statuto e con i poteri che le derivano dallart. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa dellapprovazione della legge organica che disciplini le attività sociali e culturali sul territorio, la Regione Puglia assume in proprio la direzione e le competenze dei centri per i servizi sociali e culturali esistenti nel territorio regionale e trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera del C.I.P.E. del 12 dicembre 1972.

Tutti i beni mobili ed immobili esistenti presso i centri di cui al precedente comma, saranno acquisiti al patrimonio della Regione secondo le modalità da concordare con la Cassa per il Mezzogiorno]



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[Lattività dei centri si realizza soprattutto tramite la pubblica lettura, lanimazione culturale, lattività sociale, lanimazione teatrale e musicale, lindividuazione e lutilizzazione piena dei beni culturali esistenti sul territorio.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente articolo, oltre quella già esistente, i centri saranno dotati della strumentazione necessaria]



(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) (5) 


[Dal 1° gennaio 1978 le funzioni amministrazione, gestione e controllo dei centri vengono assunte direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino alla data in cui il Consiglio regionale definirà, con legge organica di cui allart. 1, la materia da delegare agli enti locali, e comunque entro il 31 dicembre 1978]


(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(5) Articolo così sostituito dal 1° comma, art. 1, l.r. 1° settembre 1978, n. 41.  


Art. 4

(6) 


[A decorrere dal 1° gennaio 1978, il personale alle dipendenze degli enti convenzionati con la Regione fino al 31 dicembre 1977 assunto in servizio a tempo indeterminato dai suddetti enti entro il 31 dicembre 1976 passa alle dipendenze della Regione con contratto a scadenza 30 giugno 1978 . (7) 

Al personale assunto con contratto a termine di cui al primo comma del presente articolo verrà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi sindacali o comunque non inferiore a quello in godimento nel rapporto con gli enti convenzionati]



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(7)   Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi, il secondo comma art. 2, l.r. 1° settembre 1978, n. 41.  


Art. 5

(8) 


[Allonere finanziario derivante dallapplicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lesercizio finanziario 1978 di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n. 14 nei limiti del cap. 292 «Educazione popolare e permanente e servizi sociali e culturali] .




(8) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.